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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13500/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Maria Cipitì, alla scadenza dei termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione e discussione, depositate in data 8 settembre 2025 da entrambe le parti costituite in giudizio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13500 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Borgetto il 13.7.1971, in qualità di genitore del minore Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Pagano
, giusta procura allegata telematicamente alla Email_1 comparsa di costituzione di nuovo procuratore
ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Di Liberto
, giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_2
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
1 R.G. 13500/2021
(C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
23.11.1951 e residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da circolazione stradale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato rispettivamente il 14.10.2021 e il 22.10.2021,
in qualità di rappresentante genitoriale del minore Parte_1 convenne in giudizio in persona del legale Persona_2 CP_1 rappresentante pro tempore, e , onde sentirli condannare al CP_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti dal figlio in conseguenza del sinistro a lui occorso a Borgetto (Trapani), il 4.1.2021.
A sostegno della domanda, l'attrice dedusse che, mentre percorreva la via
Gramsci a bordo di una bicicletta, il figlio era stato tamponato dall'autovettura targata ZA007PL, condotta dal proprietario , CP_2 rovinando al suolo, a causa dell'urto, e atterrando su dei frammenti di vetro, così riportando lesioni personali.
Di conseguenza, ascrisse interamente la responsabilità del sinistro al conducente del veicolo tamponante, il quale aveva omesso di osservare la dovuta distanza di sicurezza dalla bicicletta, con conseguente impossibilità di arrestare tempestivamente la marcia del proprio mezzo onde evitare lo scontro.
Chiese dunque condannarsi in solido e CP_2 CP_1
(Compagnia che assicurava l'autovettura per la r.c.a. al tempo del sinistro), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, rispettivamente, di € 95.963,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 152.919,12 a titolo ristoro del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito fino al soddisfo.
Nella contumacia di , si costituì in giudizio in CP_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'accadimento del fatto storico per cui è causa, come rappresentato da parte attrice;
e, in particolare, il coinvolgimento dell'autovettura assicurata nella dinamica esposta dall'attrice. 2 R.G. 13500/2021
A tal riguardo, rilevò che: - nel referto del Pronto Soccorso non veniva fatto alcun cenno alla circostanza che il paziente fosse rimasto vittima di un incidente stradale, avendo questi riferito ai sanitari soltanto una “ferita da taglio con vetro caviglia ds”; - che, pur essendosi il sinistro asseritamente verificato intorno alle 21:30 del 4.1.2021, il minore fosse stato accompagnato in Pronto Soccorso soltanto alle 05:22, tenuto conto della gravità della ferita riportata;
- tali circostanze suggerivano piuttosto che il minore avesse perso autonomamente il controllo della bicicletta, senza il coinvolgimento di un altro veicolo, ovvero che si fosse infortunato in ben diverse circostanze, che nulla avevano a che vedere con la circolazione stradale.
Evidenziò inoltre che: - il modulo CAI sottoscritto dal conducente- proprietario dell'autovettura non costituisce prova della verificazione del sinistro né delle sue modalità, atteso che tale dichiarazione ha valore esclusivamente indiziario, e come tale liberamente apprezzabile dal giudicante, non facendo piena prova neppure nei confronti del confitente;
- nel corso dell'istruzione della pratica assicurativa, il fiduciario della
Compagnia non aveva potuto periziare l'autovettura sinistrante, atteso che il proprietario gli aveva riferito che il veicolo era già stato rottamato, e ciò sebbene nessuna cancellazione risultasse dal PRA, il che legittimava il sospetto che il proprietario avesse voluto sottrarre di proposito il veicolo alla perizia.
Contestò in ogni caso la quantificazione dei danni operata dall'attrice, poiché del tutto sproporzionata rispetto all'entità delle lesioni patite dal minore.
Assegnati alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma Vi c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali.
Disposta CTU medico-legale sulla persona del minore con l'ordinanza istruttoria del 21.3.2023, il periziando non si è però presentato a nessuna delle visite fissate per lo svolgimento delle operazioni peritali, adducendo quale impedimento il fatto di risiedere negli Stati Uniti e di non poter affrontare le spese di viaggio per rientrare in Italia.
Indi, ritenuto non potersi procedere, come chiesto da parte attrice, agli accertamenti suddetti sulla sola base della documentazione in atti, la causa è
3 R.G. 13500/2021
stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di note conclusive.
****
Così riassunti i fatti di causa, va anzitutto dato atto della proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria proposta dall'attore, in quanto preceduta dall'invio della richiesta stragiudiziale di indennizzo ex art. 145
Cod. Ass., dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e ss. D.L. 132/2014 e dal vano decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
*°*°*
Ancora preliminarmente giova ricordare che secondo principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, il mandato rilasciato al procuratore costituito dai genitori del soggetto minore, che nel corso del giudizio divenga maggiorenne, come avvenuto nel caso di specie, è ultrattivo, rientrando la cessazione della rappresentanza legale a seguito della maggiore età del figlio tra gli eventi interruttivi che, ex art. 300, c. 1 e 2, non comportano l'interruzione immediata, qualora le parti siano costituite in giudizio a mezzo di difensore/procuratore. Con la conseguenza che, se il procuratore dei genitori non dichiara l'evento, continua a rappresentare in giudizio i genitori divenuti incapaci, costituendo l'art. 300 una deroga all'art. 1722, n. 4 c.c.. (Sez.
Un. n. 15783 del 2005).
*°*°*°
Passando dunque al merito, alla luce delle risultanze processuali, la domanda va rigettata per mancato assolvimento da parte dell'attrice all'onere probatorio, sulla stessa gravante, avuto riguardo sia alla riconducibilità della lesione lamentata al sinistro dedotto in giudizio, sia alla prova del danno biologico riportato costituente elemento costitutivo della fattispecie invocata in giudizio.
È opportuno ricordare che, conformemente al principio che governa la ripartizione dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia di responsabilità da circolazione stradale, è quindi onere dell'attore dimostrare in modo preciso e completo la dinamica
4 R.G. 13500/2021
dell'incidente, il coinvolgimento del veicolo assicurato e la responsabilità del suo conducente, e il nesso di causalità tra il danno lamentato e il sinistro denunciato.
È innanzitutto a dirsi che la riconduzione causale delle lesioni subite dal minore al riferito sinistro non risulta suffragata dal referto rilasciato dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico - dove il minore fu trasportato soltanto intorno alle 05:22 del 5 gennaio 2021, e pertanto ben 9 ore (circa) dopo l'epoca (4 gennaio 2021 ore 21.30 circa) del riferito sinistro, nonostante l'impossibilità di movimentazione del piede, determinata dalla resezione del tendine, idonea a rendere immediatamente percepibile una compromissione che trascende il semplice taglio della cute.
Orbene, risulta dal citato referto del pronto soccorso recante diagnosi di
“lesione tendine d'Achille”, che il ha riferito: “ferita da taglio con vetro Pt_1 caviglia DS”, senza alcun riferimento né al sinistro, né ad una caduta dalla bici che avrebbe determinato l'impatto tra la caviglia ed il vetro che ha procurato il taglio.
È inoltre a dirsi che in disparte detta lesione da taglio (di per sé non necessariamente connessa alla caduta dalla bicicletta) non viene riscontrato
(né risulta riferito dal paziente) alcun'altra contusione, escoriazione, o comunque trauma coerente con una caduta dalla bici a seguito di tamponamento;
laddove le specifiche lesioni refertate al minore non sono immanentemente connesse all'impatto determinato dal riferito tamponamento, bensì provocate da vetri occasionalmente presenti sull'asfalto in corrispondenza del punto di impatto del danneggiato.
Nel corso del giudizio, a sostegno della propria prospettazione di fatto, parte attrice ha offerto prova dichiarativa con la testimone sentita Testimone_1 all'udienza del 21.03.2024.
La testimone ha riferito una vicenda fattuale del tutto sovrapponibile a quella prospettata dall'attrice, e affermata dal in sede di modulo CAI, senza CP_2 però fornire alcun più specifico elemento frutto della propria riferita diretta percezione dell'accaduto in tutte le sue fasi, limitandosi a confermare genericamente: - il tamponamento della bici da parte di un'autovettura di tipo Jeep di colore verde scuro in uscita da una traversa (senza riferire alcun
5 R.G. 13500/2021
ulteriore particolare, come ad esempio la velocità, o la violenza dell'impatto); la caduta a terra del minore;
- il sanguinamento dal piede destro (peraltro verosimilmente coperto da una scarpa chiusa in considerazione della stagione invernale, senza specificazioni circa la localizzazione della ferita in corrispondenza della caviglia); - la presenza dei vetri a terra (senza riferire per esempio se uno di essi fosse visibilmente in relazione alla ferita, pur essendo intervenuta nell'immediatezza). D'altro canto appare singolare che la stessa, residente nel medesimo Comune di modeste dimensioni, abbia affermato di non conoscere, neanche di vista il minore, la madre di lui (né tantomeno il ), e vieppiù di non conoscere la zona dell'abitato in cui si CP_2 trovava ed è occorso l'incidente cui ha assistito, ed abbia ciò nonostante immediatamente individuato l'abitazione del minore senza Persona_1 fornire più specifiche circostanziate indicazioni in ordine alla sua collocazione rispetto al punto in cui è avvenuto il tamponamento) per avvertire la madre.
In considerazione delle rilevate criticità, l'unica prova testimoniale offerta da parte attrice, da sola considerata, secondo il convincimento di questo GI, non supera la necessaria verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso e forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettiva (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Si ricorda al riguardo, anche un solo elemento, di carattere soggettivo o oggettivo, se ritenuto particolarmente rilevante, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 7623/16; 7763/2010).
Mancano nel caso di specie oggettivi riscontri documentali circa l'effettivo accadimento del sinistro nella data riportata nell'atto introduttivo con le modalità riportate dallo stesso, atteso che nessuna Autorità è intervenuta sul luogo dell'asserito incidente.
Conseguentemente, le dichiarazioni rese dalla testimone, in assenza di citati elementi di riscontro, non sono neanche idonee a conferire valore probatorio,
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circa la dinamica dell'accaduto e la sussistenza del nesso causale rispetto alle lesioni refertate al minore, alle dichiarazioni stragiudiziali ed alla condotta processuale tenuta del . CP_2
Con riferimento alla dichiarazione del conducente-proprietario del veicolo tamponante, contenuta nel modulo CAI firmato da costui, nel quale viene descritta una dinamica pienamente coincidente con quella dedotta dall'attrice, occorre infatti ricordare che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733, c.
3, c.c., a mente della quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è per l'appunto, liberamente apprezzabile dal giudice;
ne consegue che tale dichiarazione può certamente concorrere a formare il convincimento del giudicante, ma a condizione che venga corroborata da ulteriori riscontri probatori del medesimo tenore. Lo stesso è a dirsi secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla condotta della parte (in questo caso il conducente e proprietario dell'autovettura convenuto) di mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale.
Viceversa, alla luce del complessivo quadro probatorio sopra delineato, assume rilevanza contraria all'assunto attoreo la condotta non collaborativa del lamentata dalla compagnia assicuratrice anche in sede CP_2 stragiudiziale (si veda deposizione del teste all'udienza del Testimone_2
21.3.2023, fiduciario della Compagnia che ha confermato di non avere periziare l'autovettura sinistrante - avendo il proprietario riferito che il veicolo era già stato oggetto di demolizione) a prescindere dalla utilità probatoria dell'ispezione dell'autovettura; al pari dell'ulteriore circostanza concernente il lamentato iato temporale intercorso tra il sinistro e la sua denuncia all'assicurazione, poiché circostanze contrarie all'id quod plerumque accidit.
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Nello stesso senso, assume rilievo determinante la volontaria condotta processuale del danneggiato che si è sottratto alla visita da parte del nominato ctu.
Sebbene con l'ordinanza istruttoria del 21.3.2023, siano state disposte indagini medico-legali sulla persona del anche al fine precipuo di Per_2 valutare la compatibilità delle lesioni riportate dal minore con la dinamica del sinistro, come riferita dall'attore nonché l'entità del danno biologico, permanente e temporaneo, da quest'ultimo patito, strettamente connesso all'incidente occorso, nessun corso è stato dato alle relative operazioni, atteso che il periziando non si è presentato ad alcuna delle visite mediche fissate dall'ausiliario per l'espletamento dell'esame obiettivo, adducendo quale giustificazione il fatto di risiedere stabilmente negli Stati Uniti e di non poter affrontare le spese necessarie a rientrare in Italia per sottoporsi agli accertamenti. Come già ritenuto con decreto 9 luglio 2024, e le successive ordinanze che hanno respinto le richieste di parte attrice di esecuzione della perizia su base documentale, da ritenersi qui richiamate, i dubbi residui, all'esito dell'istruttoria, circa l'effettiva riconducibilità della lesione al sinistro riferito da parte attrice, escludono che gli accertamenti demandati al ctu possano prescindere dall'esame diretto del periziando;
ed anzi la volontaria condotta non collaborativa della parte non consente di ritenere minimamente assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare non soltanto la consistenza del pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'evento dannoso, vieppiù la sussistenza di un rapporto di causalità tra le lesioni patite dal e la dinamica del sinistro riferito. Per_1
Al riguardo è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio
– condiviso da questo giudice - secondo cui: “l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di Ctu grava sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nel generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, con la conseguenza che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n.19577/2013).
Per tutte le ragioni sopra compendiate, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice va rigettata.
*°*°*
8 R.G. 13500/2021
Nei rapporti tra le parti costituite in giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo valori compresi tra i parametri minimi (fase di studio istruttoria e decisionale) e medi (fase introduttiva) recati, per lo scaglione di riferimento, dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate, e della concreta attività posta in essere dalle parti.
Nei rapporti tra l'attore soccombente e il convenuto contumace vittorioso, non si fa luogo alla ripartizione degli oneri di lite da quest'ultimo non sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, e nella contumacia di disattesa ogni diversa domanda, eccezione CP_2
e difesa, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e con l'atto di citazione notificato CP_2 rispettivamente il 14.10.2021 e il 22.10.2021;
- CONDANNA a rifondere, in favore di Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le CP_1 spese di lite da quest'ultima sostenuta che si liquidano in euro 7.866,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Maria Cipitì, alla scadenza dei termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione e discussione, depositate in data 8 settembre 2025 da entrambe le parti costituite in giudizio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13500 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Borgetto il 13.7.1971, in qualità di genitore del minore Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Pagano
, giusta procura allegata telematicamente alla Email_1 comparsa di costituzione di nuovo procuratore
ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Di Liberto
, giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_2
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
1 R.G. 13500/2021
(C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
23.11.1951 e residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da circolazione stradale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato rispettivamente il 14.10.2021 e il 22.10.2021,
in qualità di rappresentante genitoriale del minore Parte_1 convenne in giudizio in persona del legale Persona_2 CP_1 rappresentante pro tempore, e , onde sentirli condannare al CP_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti dal figlio in conseguenza del sinistro a lui occorso a Borgetto (Trapani), il 4.1.2021.
A sostegno della domanda, l'attrice dedusse che, mentre percorreva la via
Gramsci a bordo di una bicicletta, il figlio era stato tamponato dall'autovettura targata ZA007PL, condotta dal proprietario , CP_2 rovinando al suolo, a causa dell'urto, e atterrando su dei frammenti di vetro, così riportando lesioni personali.
Di conseguenza, ascrisse interamente la responsabilità del sinistro al conducente del veicolo tamponante, il quale aveva omesso di osservare la dovuta distanza di sicurezza dalla bicicletta, con conseguente impossibilità di arrestare tempestivamente la marcia del proprio mezzo onde evitare lo scontro.
Chiese dunque condannarsi in solido e CP_2 CP_1
(Compagnia che assicurava l'autovettura per la r.c.a. al tempo del sinistro), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, rispettivamente, di € 95.963,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 152.919,12 a titolo ristoro del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito fino al soddisfo.
Nella contumacia di , si costituì in giudizio in CP_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'accadimento del fatto storico per cui è causa, come rappresentato da parte attrice;
e, in particolare, il coinvolgimento dell'autovettura assicurata nella dinamica esposta dall'attrice. 2 R.G. 13500/2021
A tal riguardo, rilevò che: - nel referto del Pronto Soccorso non veniva fatto alcun cenno alla circostanza che il paziente fosse rimasto vittima di un incidente stradale, avendo questi riferito ai sanitari soltanto una “ferita da taglio con vetro caviglia ds”; - che, pur essendosi il sinistro asseritamente verificato intorno alle 21:30 del 4.1.2021, il minore fosse stato accompagnato in Pronto Soccorso soltanto alle 05:22, tenuto conto della gravità della ferita riportata;
- tali circostanze suggerivano piuttosto che il minore avesse perso autonomamente il controllo della bicicletta, senza il coinvolgimento di un altro veicolo, ovvero che si fosse infortunato in ben diverse circostanze, che nulla avevano a che vedere con la circolazione stradale.
Evidenziò inoltre che: - il modulo CAI sottoscritto dal conducente- proprietario dell'autovettura non costituisce prova della verificazione del sinistro né delle sue modalità, atteso che tale dichiarazione ha valore esclusivamente indiziario, e come tale liberamente apprezzabile dal giudicante, non facendo piena prova neppure nei confronti del confitente;
- nel corso dell'istruzione della pratica assicurativa, il fiduciario della
Compagnia non aveva potuto periziare l'autovettura sinistrante, atteso che il proprietario gli aveva riferito che il veicolo era già stato rottamato, e ciò sebbene nessuna cancellazione risultasse dal PRA, il che legittimava il sospetto che il proprietario avesse voluto sottrarre di proposito il veicolo alla perizia.
Contestò in ogni caso la quantificazione dei danni operata dall'attrice, poiché del tutto sproporzionata rispetto all'entità delle lesioni patite dal minore.
Assegnati alle parti termini per il deposito di memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma Vi c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali.
Disposta CTU medico-legale sulla persona del minore con l'ordinanza istruttoria del 21.3.2023, il periziando non si è però presentato a nessuna delle visite fissate per lo svolgimento delle operazioni peritali, adducendo quale impedimento il fatto di risiedere negli Stati Uniti e di non poter affrontare le spese di viaggio per rientrare in Italia.
Indi, ritenuto non potersi procedere, come chiesto da parte attrice, agli accertamenti suddetti sulla sola base della documentazione in atti, la causa è
3 R.G. 13500/2021
stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di note conclusive.
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Così riassunti i fatti di causa, va anzitutto dato atto della proponibilità e procedibilità della domanda risarcitoria proposta dall'attore, in quanto preceduta dall'invio della richiesta stragiudiziale di indennizzo ex art. 145
Cod. Ass., dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e ss. D.L. 132/2014 e dal vano decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
*°*°*
Ancora preliminarmente giova ricordare che secondo principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, il mandato rilasciato al procuratore costituito dai genitori del soggetto minore, che nel corso del giudizio divenga maggiorenne, come avvenuto nel caso di specie, è ultrattivo, rientrando la cessazione della rappresentanza legale a seguito della maggiore età del figlio tra gli eventi interruttivi che, ex art. 300, c. 1 e 2, non comportano l'interruzione immediata, qualora le parti siano costituite in giudizio a mezzo di difensore/procuratore. Con la conseguenza che, se il procuratore dei genitori non dichiara l'evento, continua a rappresentare in giudizio i genitori divenuti incapaci, costituendo l'art. 300 una deroga all'art. 1722, n. 4 c.c.. (Sez.
Un. n. 15783 del 2005).
*°*°*°
Passando dunque al merito, alla luce delle risultanze processuali, la domanda va rigettata per mancato assolvimento da parte dell'attrice all'onere probatorio, sulla stessa gravante, avuto riguardo sia alla riconducibilità della lesione lamentata al sinistro dedotto in giudizio, sia alla prova del danno biologico riportato costituente elemento costitutivo della fattispecie invocata in giudizio.
È opportuno ricordare che, conformemente al principio che governa la ripartizione dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia di responsabilità da circolazione stradale, è quindi onere dell'attore dimostrare in modo preciso e completo la dinamica
4 R.G. 13500/2021
dell'incidente, il coinvolgimento del veicolo assicurato e la responsabilità del suo conducente, e il nesso di causalità tra il danno lamentato e il sinistro denunciato.
È innanzitutto a dirsi che la riconduzione causale delle lesioni subite dal minore al riferito sinistro non risulta suffragata dal referto rilasciato dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico - dove il minore fu trasportato soltanto intorno alle 05:22 del 5 gennaio 2021, e pertanto ben 9 ore (circa) dopo l'epoca (4 gennaio 2021 ore 21.30 circa) del riferito sinistro, nonostante l'impossibilità di movimentazione del piede, determinata dalla resezione del tendine, idonea a rendere immediatamente percepibile una compromissione che trascende il semplice taglio della cute.
Orbene, risulta dal citato referto del pronto soccorso recante diagnosi di
“lesione tendine d'Achille”, che il ha riferito: “ferita da taglio con vetro Pt_1 caviglia DS”, senza alcun riferimento né al sinistro, né ad una caduta dalla bici che avrebbe determinato l'impatto tra la caviglia ed il vetro che ha procurato il taglio.
È inoltre a dirsi che in disparte detta lesione da taglio (di per sé non necessariamente connessa alla caduta dalla bicicletta) non viene riscontrato
(né risulta riferito dal paziente) alcun'altra contusione, escoriazione, o comunque trauma coerente con una caduta dalla bici a seguito di tamponamento;
laddove le specifiche lesioni refertate al minore non sono immanentemente connesse all'impatto determinato dal riferito tamponamento, bensì provocate da vetri occasionalmente presenti sull'asfalto in corrispondenza del punto di impatto del danneggiato.
Nel corso del giudizio, a sostegno della propria prospettazione di fatto, parte attrice ha offerto prova dichiarativa con la testimone sentita Testimone_1 all'udienza del 21.03.2024.
La testimone ha riferito una vicenda fattuale del tutto sovrapponibile a quella prospettata dall'attrice, e affermata dal in sede di modulo CAI, senza CP_2 però fornire alcun più specifico elemento frutto della propria riferita diretta percezione dell'accaduto in tutte le sue fasi, limitandosi a confermare genericamente: - il tamponamento della bici da parte di un'autovettura di tipo Jeep di colore verde scuro in uscita da una traversa (senza riferire alcun
5 R.G. 13500/2021
ulteriore particolare, come ad esempio la velocità, o la violenza dell'impatto); la caduta a terra del minore;
- il sanguinamento dal piede destro (peraltro verosimilmente coperto da una scarpa chiusa in considerazione della stagione invernale, senza specificazioni circa la localizzazione della ferita in corrispondenza della caviglia); - la presenza dei vetri a terra (senza riferire per esempio se uno di essi fosse visibilmente in relazione alla ferita, pur essendo intervenuta nell'immediatezza). D'altro canto appare singolare che la stessa, residente nel medesimo Comune di modeste dimensioni, abbia affermato di non conoscere, neanche di vista il minore, la madre di lui (né tantomeno il ), e vieppiù di non conoscere la zona dell'abitato in cui si CP_2 trovava ed è occorso l'incidente cui ha assistito, ed abbia ciò nonostante immediatamente individuato l'abitazione del minore senza Persona_1 fornire più specifiche circostanziate indicazioni in ordine alla sua collocazione rispetto al punto in cui è avvenuto il tamponamento) per avvertire la madre.
In considerazione delle rilevate criticità, l'unica prova testimoniale offerta da parte attrice, da sola considerata, secondo il convincimento di questo GI, non supera la necessaria verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso e forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettiva (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Si ricorda al riguardo, anche un solo elemento, di carattere soggettivo o oggettivo, se ritenuto particolarmente rilevante, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 7623/16; 7763/2010).
Mancano nel caso di specie oggettivi riscontri documentali circa l'effettivo accadimento del sinistro nella data riportata nell'atto introduttivo con le modalità riportate dallo stesso, atteso che nessuna Autorità è intervenuta sul luogo dell'asserito incidente.
Conseguentemente, le dichiarazioni rese dalla testimone, in assenza di citati elementi di riscontro, non sono neanche idonee a conferire valore probatorio,
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circa la dinamica dell'accaduto e la sussistenza del nesso causale rispetto alle lesioni refertate al minore, alle dichiarazioni stragiudiziali ed alla condotta processuale tenuta del . CP_2
Con riferimento alla dichiarazione del conducente-proprietario del veicolo tamponante, contenuta nel modulo CAI firmato da costui, nel quale viene descritta una dinamica pienamente coincidente con quella dedotta dall'attrice, occorre infatti ricordare che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733, c.
3, c.c., a mente della quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è per l'appunto, liberamente apprezzabile dal giudice;
ne consegue che tale dichiarazione può certamente concorrere a formare il convincimento del giudicante, ma a condizione che venga corroborata da ulteriori riscontri probatori del medesimo tenore. Lo stesso è a dirsi secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla condotta della parte (in questo caso il conducente e proprietario dell'autovettura convenuto) di mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale.
Viceversa, alla luce del complessivo quadro probatorio sopra delineato, assume rilevanza contraria all'assunto attoreo la condotta non collaborativa del lamentata dalla compagnia assicuratrice anche in sede CP_2 stragiudiziale (si veda deposizione del teste all'udienza del Testimone_2
21.3.2023, fiduciario della Compagnia che ha confermato di non avere periziare l'autovettura sinistrante - avendo il proprietario riferito che il veicolo era già stato oggetto di demolizione) a prescindere dalla utilità probatoria dell'ispezione dell'autovettura; al pari dell'ulteriore circostanza concernente il lamentato iato temporale intercorso tra il sinistro e la sua denuncia all'assicurazione, poiché circostanze contrarie all'id quod plerumque accidit.
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Nello stesso senso, assume rilievo determinante la volontaria condotta processuale del danneggiato che si è sottratto alla visita da parte del nominato ctu.
Sebbene con l'ordinanza istruttoria del 21.3.2023, siano state disposte indagini medico-legali sulla persona del anche al fine precipuo di Per_2 valutare la compatibilità delle lesioni riportate dal minore con la dinamica del sinistro, come riferita dall'attore nonché l'entità del danno biologico, permanente e temporaneo, da quest'ultimo patito, strettamente connesso all'incidente occorso, nessun corso è stato dato alle relative operazioni, atteso che il periziando non si è presentato ad alcuna delle visite mediche fissate dall'ausiliario per l'espletamento dell'esame obiettivo, adducendo quale giustificazione il fatto di risiedere stabilmente negli Stati Uniti e di non poter affrontare le spese necessarie a rientrare in Italia per sottoporsi agli accertamenti. Come già ritenuto con decreto 9 luglio 2024, e le successive ordinanze che hanno respinto le richieste di parte attrice di esecuzione della perizia su base documentale, da ritenersi qui richiamate, i dubbi residui, all'esito dell'istruttoria, circa l'effettiva riconducibilità della lesione al sinistro riferito da parte attrice, escludono che gli accertamenti demandati al ctu possano prescindere dall'esame diretto del periziando;
ed anzi la volontaria condotta non collaborativa della parte non consente di ritenere minimamente assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare non soltanto la consistenza del pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'evento dannoso, vieppiù la sussistenza di un rapporto di causalità tra le lesioni patite dal e la dinamica del sinistro riferito. Per_1
Al riguardo è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio
– condiviso da questo giudice - secondo cui: “l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di Ctu grava sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nel generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, con la conseguenza che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n.19577/2013).
Per tutte le ragioni sopra compendiate, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice va rigettata.
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Nei rapporti tra le parti costituite in giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo valori compresi tra i parametri minimi (fase di studio istruttoria e decisionale) e medi (fase introduttiva) recati, per lo scaglione di riferimento, dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate, e della concreta attività posta in essere dalle parti.
Nei rapporti tra l'attore soccombente e il convenuto contumace vittorioso, non si fa luogo alla ripartizione degli oneri di lite da quest'ultimo non sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, e nella contumacia di disattesa ogni diversa domanda, eccezione CP_2
e difesa, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e con l'atto di citazione notificato CP_2 rispettivamente il 14.10.2021 e il 22.10.2021;
- CONDANNA a rifondere, in favore di Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le CP_1 spese di lite da quest'ultima sostenuta che si liquidano in euro 7.866,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
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