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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 11.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15518 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente
TRA già con sede in Pozzuoli alla Via Carlo Maria Rosini Parte_1 Parte_2
n. 10, CF. , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 CP_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Antonio
[...]
Ambrosino e Gabriele Rinaldi, con cui elett.te domicilia in Napoli, alla via Paolo della Valle nn. 32/44 (comunicazioni alla PEC:
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- opponente - E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_1 il 4.12.58 ed ivi residente al corso Malta n. 169, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., dagli Avv.ti Nerino Allocati e Luca Raffaele, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via R. Gomez D'Ayala 6 (comunicazioni alle PEC:
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- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: parte opponente:
- in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 955/2023 del 24.07.2023 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro- Dott. Federico Bile – sub RG n. 13646/2023;
- nel merito revocare il Decreto ingiuntivo n. 955/2023 del 24.07.2023 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro- Dott. Federico Bile – sub RG n. 13646/2023, in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto ingiuntivo n. 955/2023, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 93 c.p.c. parte opposta:
“si conclude per l'integrale rigetto dell'opposizione e, in accoglimento della presente memoria di costituzione, per la convalida del decreto ingiuntivo n. 955/2023, del 24.07.2023, RG n. 13646/23, emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice, dott. Federico Bile, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore del sig. , della somma di € Parte_3
12.488,00, importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
oltre agli interessi legali sul detto importo a far data dalla domanda. Si chiede, altresì, condanna ex art 96 c.p.c. della , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma che il Giudice riterrà giusta ed equa. Con vittoria delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.8.2023 a proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 955/2023 (RG. 13646/2023) emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro in data 24.7.2023 e notificato in pari data, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Parte_3 euro 12.488,00 a titolo di differenze retributive e TFR pattuiti con verbale di conciliazione sindacale del 28.3.2023, oltre interessi legali e spese di procedura. A sostegno dell'opposizione ha dedotto
- che, l'opposto richiedeva il pagamento del TFR e delle differenze retributive indicate nel d.i. al netto di una precedente anticipazione ricevuta in virtù di un verbale di conciliazione sottoscritto in data 28.3.2023 con l'ex-datrice di lavoro;
- che il credito vantato dal ricorrente non può qualificarsi né certo né esigibile, in quanto fondato su documentazione incompleta, mancando la prova sia dello svolgimento del rapporto di lavoro sia della correttezza delle somme ingiunte e della loro conformità rispetto al CCNL di riferimento, peraltro neppure allegato dall'opposto;
- che in ogni caso il conteggio delle somme ingiunte risulta errato, in quanto vengono richiesti contemporaneamente, a titolo di differenze retributive, importi lordi ed importi netti, con conseguente incertezza sull'esatto ammontare delle differenze richieste. Si è costituito l'opposto ribadendo la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo n. 955/2023. All'esito di rinvio per discussione con termine per note, alla udienza del 11.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*** L'opposizione è infondata. Il ha pienamente documentato la sussistenza dei presupposti costitutivi del Parte_3 credito oggetto dell'ingiunzione opposta. Trattasi di credito per mancata corresponsione di differenze retributive a titolo di TFR, mensilità arretrate, ferie, rol e differenze retributive, maturate per le prestazioni svolte dal 21/09/2021 al 31/01/2023 nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, instaurato tra le odierne parti, con le mansioni di impiegato di livello 2°. Tale domanda è supportata dal verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra il e il legale rappresentante della con cui parte datoriale ha Parte_3 Parte_1 riconosciuto lo svolgimento di tale attività lavorativa ed il mancato pagamento di tutte le spettanze dovute per i titoli suddetti, riconoscendo come dovuta la somma a tale titolo di complessivi € 13.488,00, impegnandosi a versarla con le cadenze di cui al predetto verbale;
versata la sola prima rata di € 1.000,00, per il residuo importo di € 12.488,00 è stato concesso il decreto ingiuntivo oggi opposto. Il credito per cui si procede, quindi, risulta esattamente quantificato e riconosciuto nel verbale di conciliazione in sede sindacale, neppure impugnato da parte opponente e, pertanto, valido ed efficace inter partes. Peraltro, tale importo risulta confermato anche in forza dell'iscrizione del Parte_3
tra i creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per l'importo
[...] complessivo di € 13.488,00, nell'ambito del Concordato preventivo per la , Pt_1 intervenuto nelle more, iscritto al N.R. R. 458/2023 del Tribunale di Napoli. Ritiene il Giudicante che permanga l'interesse del creditore opposto alla presente pronuncia accertativa, nonostante la pendenza della procedura concordataria indicata. Occorre infatti rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti ed agli altri diritti implicati nella procedura;
essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica amministrativa, avente carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, e non esclude quindi la possibilità di promuovere successivamente un ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'impresa in concordato, al fine di far accertare il proprio credito ed il privilegio che eventualmente lo assiste (cfr. Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2002, n. 2104;
22 settembre 2000, n. 12545; 17 giugno 1995, n. 6859; Trib. Padova n. 18.5.2016). Deve infatti ritenersi che l'unico strumento idoneo a riconoscere il diritto di credito in modo incontrovertibile (esistenza, entità, rango, opponibilità), sia nell'ambito della procedura concordataria, che nella fase di liquidazione, sia un autonomo giudizio di accertamento (Cass. n. 2560/1987; Cass. Sez. Unite, n. 7562/1990). Conclusivamente, pertanto, assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza sollevato dalle parti, l'opposizione va rigettata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo, considerato il ricorso della opponente debitrice alla procedura concordataria in atti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Federico Bile, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 955/2023 opposto;
- Compensa le spese del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
Napoli 20.3.2025
Il Giudice dott. Federico Bile