Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 372/2024 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile composta dai Magistrati:
Giuseppe Magnoli Presidente
Francesca Caprioli Consigliere. rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento sopra indicato avente a oggetto l'opposizione ex art. 5 ter L. n. 89/2001 avverso il decreto monocratico di questa Corte n. 568/2024 pubblicato in data 23.9.2024 e notificato il 1.10.2024 promossa dal con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, contro Parte_1
con l'avv. Claudia Cisotto del foro di Bologna e l'avv. Diego Bertoletti del Controparte_1
Foro di Brescia
Premesso con ricorso depositato in data 29.5.2024 chiedeva a questa Corte d'Appello Controparte_1 l'equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società dichiarato Parte_2 con sentenza del 15-22.1.2014 dal Tribunale di Brescia, dopo essere stata ammessa all'udienza del
22.4.2014 allo stato passivo del fallimento per € 21.300,58 al chirografo su domanda del 13.3.2014; il fallimento era stato chiuso con decreto del 28.11.2023 comunicato il 6.12.2023 e la procedura era durata complessivamente 9 anni sicché, dedotti i 6 anni previsti ex lege per il fallimento, l'irragionevole durata era di 3 anni. Ciò premesso, la società ricorrente chiedeva un equo indennizzo di € 1.500 (€ 500x3) ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, spese e onorari di difesa.
Questa Corte, in composizione monocratica, con decreto emesso il 23.9.2024 e pubblicato in pari data, accoglieva il ricorso nei seguenti termini:
. la durata della procedura fallimentare era di tre anni, come indicato nel ricorso, ma diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, nel caso di specie andavano scomputati 7 anni di ragionevole durata stante la complessità della procedura concorsuale desunta dal numero di creditori ammessi al passivo (ben oltre 50). Pertanto erano 2 gli anni eccedenti l'irragionevole durata.
. considerate le dimensioni della società (SPA con oltre 90 dipendenti e fatturato 2023 di oltre 40 milioni di euro) e l'entità del credito vantato, l'equo indennizzo veniva determinato nella misura minima di euro 400 per anno, pari a complessivi euro 800, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
. il veniva altresì condannato alla rifusione delle spese di lite (euro 62,40 per spese e 300 Parte_1 euro per onorari).
Avverso tale decisione con ricorso depositato il 29.10.2024 ha proposto opposizione il Parte_1
, chiedendo in via preliminare fosse disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione
[...] ai sensi dell'art. 363 bis CPC e nel merito in via principale, accertata l'assenza di un danno ascrivibile alla durata eccessiva del giudizio presupposto, rigettare la domanda di equa riparazione e in tal caso condannare controparte al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata ha chiesto rideterminare
1
in tal caso, disporre la compensazione delle spese della fase di opposizione. L'opponente evidenzia:
- compito del giudice è accertare se la durata irragionevole del processo presupposto abbia o meno provocato un danno (art. 2 L. 89/2001) e, se sì, quanto grave, in modo da graduare di conseguenza l'indennizzo (art. 2 bis): l'art. 2 comma 2 sexies lett. G infatti recita: “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: ... g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. L'art. 2 bis comma 2, lett. D prevede: “L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo
2056 del codice civile, tenendo conto: ... a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; ... c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”. Infine, la stima del valore reale della causa presupposta è un passaggio cruciale perché determina anche il valore massimo dell'indennizzo allo scopo di evitare “sovracompensazioni indebite” (art. 2 bis, comma 3: “la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”). Ciò premesso, l'opponente rileva che quando il giudizio presupposto è un fallimento l'accertamento delle variabili del caso pone una serie di delicate problematiche interpretative legate sia al fatto che il fallimento non è strutturato come un normale processo, sia perché il creditore subisce un “trauma emotivo” alla notizia dell'insolvenza del suo debitore e non certo a causa dell'attesa degli eventuali riparti in corso di procedura. Osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'obiettiva difficoltà di stabilire “valore e rilevanza della causa presupposta ”, quando il giudizio presupposto è una procedura concorsuale, in assenza di criteri alternativi basati su sicuri appigli positivi, ha mutuato quello utilizzato per le procedure esecutive, ovvero il valore nominale del credito ammesso al passivo, escludendo che possa prendersi a riferimento la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto o quella attribuita in sede concorsuale (Cass. 5757/2023; 35319/2022; 25181/2021) e ha adottato in via di interpretazione analogica il criterio fissato dagli artt. 10 CPC e quindi l'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto (Cass. n. 22373/2023). Ritiene l'opponente che assimilare “il valore e la rilevanza della causa” di cui alla Legge Pinto al “valore nominale” del credito ammesso al passivo costituisca una forzatura da cui derivano inconvenienti e contraddizioni: invero l'art. 10 CPC è norma dettata per l'esigenza di individuare nella fase iniziale del giudizio il Giudice competente, mentre nella Legge Pinto il valore del giudizio presupposto serve a graduare la riparazione affinché essa possa risultare sostanzialmente “equa”. Evidenzia che il credito di ogni società creditrice nei confronti del fallimento è sottoposto ad autovalutazione da parte degli amministratori e questa stima assume un valore probatorio (art. 2709 CC), sicché ancorare il valore della causa presupposta al valore nominale del credito anche nei casi in cui, nelle sue scritture contabili, la società creditrice lo abbia stimato in misura inferiore, appare frutto di un'irragionevole asimmetria. Per la stragrande maggioranza dei creditori (specie i chirografari) la notizia dell'insolvenza del debitore (certificata dalla sentenza dichiarativa del fallimento) è sufficiente a considerare il credito irrimediabilmente irrecuperabile sicché, quantomeno rispetto ai creditori di fallimenti incapienti, il comune buon senso non ritiene credibile che le società commerciali patiscano un “patema d'animo” a causa del fatto che la procedura concorsuale si protrae per tentare di soddisfare almeno i creditori privilegiati. In sostanza, conclude l'opponente, assumere come valore della “posta in gioco” non il valore di presumibile realizzo, ma quello nominale del credito nei confronti del fallimento, significa basarsi su una pura “fictio”, con il risultato di dare luogo a un'ingiustificata distribuzione di denaro pubblico, dunque a una riparazione “iniqua”. Infatti, le società tenute alla redazione di un bilancio sono tenute ad iscrivere in bilancio i crediti verso terzi valutandoli nel rispetto dei principi di veridicità e di prudenza (artt. 2423 e 2423 bis CC). Per questi soggetti la legge e la
2 prassi contabile vietano valutazioni puramente nominalistiche dei crediti verso clienti: gli amministratori di società commerciali sono obbligati (art. 2425, comma 1, n. 10 lett. D CC) ad iscrivere in bilancio i crediti secondo “il valore di presumibile realizzo” (art. 2426 comma 1 n. 8 CC), non è consentito loro “illudersi” circa l'esito satisfattivo della partecipazione ad una procedura concorsuale e tra le loro mansioni rientra quella di monitorane i progressi o lo stallo delle procedure concorsuali. Anche i Principi Contabili Nazionali n. 15 redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità, nel dettare le norme di corretta tenuta della contabilità, impongono la svalutazione del credito commerciale anche a fronte della mera “probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria ” (par. 60) e lo “storno della svalutazione precedentemente rilevata ” se in un esercizio successivo le ragioni della svalutazione vengono meno in tutto o in parte (par. 68). Dunque, a parere dell'opponente, la contabilità dell'impresa offre la “fotografia” più realistica del valore di presumibile realizzo del credito ammesso al passivo e nei confronti dei soggetti tenuti a redigere il bilancio di esercizio (e quindi anche per “s.r.l.” e “s.p.a.”: artt. 2421,2423,2478,2478 bis CC) utilizzare un criterio diverso per stimare il valore delle relative procedure concorsuali non dovrebbe essere consentito. Tanto più che è sempre il Codice Civile (art. 2709 CC) a stabilire che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore”. È quindi necessario che colui che chiede un indennizzo ai sensi della legge 89/2001 produca – se necessario su ordine della Corte d'Appello – i mastrini e le altre scritture contabili da cui risulti il valore a cui il credito insinuato nel fallimento presupposto è stato iscritto nel bilancio di esercizio. Secondo l'opponente questo pare il miglior compromesso possibile tra il consolidato approdo giurisprudenziale che ammette che una società possa patire una sofferenza emotiva a causa della durata eccessiva di un processo e la necessità insopprimibile che il giudizio sull'equa riparazione tenga conto del fatto che le società sono persone giuridiche, che esistono solo attraverso atti giuridici formali, quali sono le loro scritture contabili. Nel caso in esame, a fronte di pacifica incapienza dell'attivo fallimentare, è improbabile che il credito della società opposta sia stato iscritto in bilancio ad un valore superiore a quello dell'IVA da recuperare all'esito del fallimento (circa euro 4.600). In via preliminare l'opponente chiede dunque alla Corte d'Appello di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis CPC1, dal momento che si è in presenza di questione che ha un rilievo preliminare ai fini della decisione del giudizio, che non è ancora stata risolta dalla Cassazione, che non pare manifestamente infondata e che è suscettibile di porsi in numerosi casi.
. una volta accertato il valore oggettivo del credito insinuato, è necessario raffrontarlo con le condizioni personali della parte: l'opponente cita a tale proposito la recente ordinanza n. 17344/24 del 24.6.2024 nella quale la Cassazione ha cassato una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli che aveva escluso le condizioni di operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2 comma 2 sexies lettera G valutando solo la dimensione oggettiva della pretesa (si trattava di un fallimento in cui la SPA ricorrente, società con elevatissimo capitale sociale e fatturato, aveva insinuato al passivo fallimentare un credito di 3.500 euro): la Cassazione ha qui affermato che il giudice, ove il richiedente l'indennizzo sia una società di capitali, deve effettuare un giudizio comparativo tra l'importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante. Ebbene, la è una realtà economica consolidata con oltre 100 anni di storia, opera nel settore Controparte_1 del commercio di prodotti forestali provenienti da ogni parte del mondo, ha 4 depositi sul territorio italiano, ha un capitale sociale di euro 23 milioni di euro, ricavi per oltre 40,8 milioni di euro e crediti 1 Il Ministero chiede di porre il seguente quesito: “dica la Suprema Corte se la Legge 89/2001 consenta - allorché occorra accertare il valore effettivo (ai sensi degli arti. 2 e 2-bis) della partecipazione di una società di capitali alla procedura concorsuale di cui si denuncia la durata irragionevole - di ricavare questo dato dalle scritture contabili della stessa società ricorrente”. 3 commerciali per quasi 7,2 milioni di euro. Secondo l'opponente, pertanto, la violazione dell'irragionevole durata del processo non è indennizzabile perché non raggiunge una soglia minima di gravità.
. in subordine, dando seguito alla giurisprudenza della Corte d'Appello di Brescia che recentemente ha valorizzato le condizioni personali della parte ricorrente non sul piano dell'an ma su quello del quantum, il Ministero chiede che sia riconosciuto un indennizzo annuo di non più di euro 100 per ogni anno di ritardo e senza applicazione di alcuna maggiorazione.
In data 18.2.2025 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 con vittoria di compensi e spese di lite. Si è opposta alla richiesta di esibizione delle scritture contabili in quanto esplorativa ed irrilevante. Deduce che nel decreto oggetto di opposizione non vi è stata alcuna violazione di legge essendo stati verificati sia la natura del credito ammesso al passivo sia il superamento della durata della procedura fallimentare ritenuta “ragionevole”. Peraltro la Corte ha ritenuto già di considerare particolarmente complessa la procedura fallimentare ritenendo una durata ragionevole di 7 anni anziché di 6 e ha già riconosciuto l'indennizzo minimo annuo previsto dalla legge (400 euro). Evidenzia che la legge 89/2001 intende tutelare tutti indiscriminatamente dalle lungaggini della giustizia e che non sarebbe giusto discriminare , tutte le società di Controparte_1 capitali e tutti i soggetti giuridici con un reddito oltre una certa soglia. Si segnala che ha CP_1 avuto perdite dal 2014 al 2024 legate a procedure concorsuali e che le procedure fallimentari di durata abnorme pesano sui bilanci anche delle società di capitali. Infine, quanto all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, si ritiene che non ve ne siano i presupposti avendo l'opponente proposto una forzatura del testo di legge.
In data 13.11.2024 il Ministero depositava note scritte insistendo nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di opposizione.
In data 19.3.2025 la depositava note scritte riportandosi alle medesime deduzioni e CP_1 conclusioni formulate nella memoria difensiva.
All'esito dell'udienza del 25.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC, la Corte si riservava.
Tutto ciò premesso
Come già affermato in altri provvedimenti da questa Corte, mancano i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione richiesto dal opponente. Lo stesso art. 363 bis Parte_1
CPC indica l'elenco dei requisiti previsti a pena di inammissibilità: in particolare, la questione rimessa alla Suprema Corte deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, non deve essere ancora stata risolta dalla Corte di Cassazione, deve presentare gravi difficoltà interpretative, deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi e infine deve essere esclusivamente di diritto. Ebbene, la questione indicata dal opponente non risulta presentare “gravi difficoltà Parte_1 interpretative”. Quella proposta è un'interpretazione certamente interessante in quanto ispirata a un criterio di equità sostanziale ma a parere di questa Corte non può essere recepita perché allargherebbe la discrezionalità del giudice molto oltre la cornice della legge 89/2001, per di più basandosi su un criterio incerto e non oggettivo. Infatti fondare la valutazione della posta in gioco sulle tecniche di redazione dei bilanci delle società, tecniche previste sia dal Codice Civile (artt. 2425 comma I n. 10 lettera D, 2423 e 2423 bis, 2426 comma 1 n. 8) sia dai Principi Contabili Nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità comporterebbe, oltre che una complessa attività istruttoria, anche valutazioni opinabili e molto discrezionali in quanto si dovrebbero tenere in considerazione molteplici fattori della vita delle società. Tenere in considerazione il valore del presumibile realizzo
4 del credito e non il valore nominale del credito stesso comporta infatti affidarsi a criteri e valutazioni incerti, connessi anche all'andamento della procedura fallimentare. Certamente l'interpretazione suggerita dal Ministero si fonda sul dato di buon senso secondo il quale ciò che provoca il patema alle società creditrici è il fallimento stesso del debitore e non il protrarsi della procedura fallimentare,
a meno che si sia in presenza di un credito privilegiato per il quale la società abbia fondate aspettative di vedere soddisfatto il proprio credito nel corso della procedura fallimentare;
dato di buon senso che tuttavia non elimina il fatto che appare arduo prendere come base, per individuare il valore della causa, il credito svalutato rispetto al suo valore reale e nominale, svalutazione che viene lasciata nel
“quantum” al prudente apprezzamento degli amministratori e che viene effettuata per mere esigenze contabili, mentre il valore del credito “reale” vantato dalla società nei confronti del fallimento, al quale la Cassazione ha sempre fatto riferimento per determinare il valore della causa, è altro ed è quest'ultimo che ottiene l'ammissione al passivo. La questione non presenta quindi gravi difficoltà interpretative e, nel confronto fra le diverse tesi, la Corte non ritiene di aderire a quella proposta dal opponente. Parte_1
Circa gli altri motivi di opposizione, la Corte prende atto del fatto che la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 17344/2024 citata nell'atto di opposizione parrebbe discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità ultimamente maggioritaria secondo la quale un credito ammesso al passivo fallimentare superiore ai 500 euro (soglia fissata dalla CEDU e recepita dalla nostra giurisprudenza di legittimità) non può essere mai considerato irrisorio ai sensi dell'art. 2 comma 2 sexies lettera G L. 89/2001 e quindi tale da escludere il diritto all'indennizzo e secondo la quale le condizioni soggettive del creditore rilevano ai fini della determinazione del "quantum" dell'indennizzo e non per negare il diritto all'indennizzo stesso, orientamento al quale questa Corte sta aderendo. In particolare questa
Corte ha già in altri provvedimenti affermato, richiamando la sentenza n. 34861/2023, che "il carattere comparativamente bagatellare della pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rileva non già per escludere integralmente l'indennizzo, bensì per scendere al di sotto della soglia minima" (in questo senso anche Cass. 974/2020; Cass. 20373/19; Cass. 287501/18) ed infatti è arrivata in numerosi provvedimenti a liquidare indennizzi inferiori ai 400 euro per ogni anno di durata irragionevole in situazioni nelle quali il credito ammesso al passivo, pur superiore ai 500 euro (e quindi non considerabile irrisorio ex art. 2 comma 2 sexies lett. G), era comunque poco significativo in relazione alle caratteristiche soggettive della società di capitali creditrice che aveva ottenuto l'ammissione al passivo.
Tuttavia nel caso in esame, benché la società opposta sia una SPA assai ben avviata che opera nel settore del commercio di prodotti forestali provenienti da ogni parte del mondo con un fatturato 2023 di circa 40 milioni di euro, l'ammontare del credito ammesso al passivo, benché chirografario, è pari ad € 21.300,58, importo di un certo rilievo, e si tratta di un credito rimasto integralmente insoluto: si ritiene quindi non censurabile la decisione del giudice monocratico di prevedere un indennizzo di 400 euro per ogni anno di durata irragionevole.
Invece, l'esclusione completa dell'indennizzo richiesta in via principale da parte opponente si scontra con la giurisprudenza al momento maggioritaria della Corte di Cassazione, la n. 17344/2024 risulta trattarsi per ora di una pronuncia isolata e pare quindi opportuno attendere e verificare quali saranno i prossimi approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del soccombente e si liquidano in euro Parte_1
247, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA (avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello - stante la pacifica natura contenziosa del presente
5 giudizio di opposizione -, cause di valore fino a 1.101 euro, fasi di studio, introduttiva e decisoria, importi minimi vista la natura seriale della presente causa).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto n. 568/2024 reso nel proc. n. 196/2024 VG di questa Corte Parte_1
d'Appello, così decide:
. rigetta l'opposizione e conferma il decreto impugnato.
. pone le spese di lite del presente giudizio a carico del liquidandole in 247 Parte_1 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 25.3.2025
Il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Giuseppe Magnoli
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