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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2445/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
(es.: mantenimento figli naturali e legittimi etc) – assegnazione casa coniugale;
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla Piazza Guerrazzi n. 4 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marialuisa Cavuoto, da cui è rapp.ta e difesa giusta procura in atti ricorrente
E
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Abbate Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.23 premesso che con sentenza n. 432/2022 Parte_1
pubblicata il 24.2.2022 il Tribunale di Benevento confermava le disposizioni vigenti in ordine all'affido congiunto dei figli, al diritto di visita paterno e al loro collocamento prevalente con la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in San Martino Sannita (BN) alla Via San
pagina 1 di 3 conveniva in giudizio onde Parte_2 Controparte_1
ottenere la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale, con compensazione delle spese di lite.
In particolare deduceva di essere intenzionata a rinunciare all'assegnazione della casa coniugale, essendosi trasferita nell'appartamento di proprietà della madre, sito a San Giorgio del Sannio, alla Via
Suor Floriana Tirelli n. 11, ubicato a pochissima distanza dalla casa coniugale, in assenza quindi di variazione delle abitudini di vita del figlio minore e della figlia oramai maggiorenne. Per_1 Per_2
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità in rito della domanda, dovendo la pretesa azionata seguire il nuovo rito unico famiglia, e nel merito deduceva l'infondatezza della richiesta, non essendo il godimento della casa familiare un diritto reale e dovendo la revoca – rinunzia essere sottoposta al vaglio del Giudice competente, stante la necessità di accertarne la conformità agli interessi dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ciò posto, la domanda va rigettata, assorbita ogni questione anche in ordine alla inammissibilità in rito sulla base del principio della ragione più liquida che consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio
2014 n. 9936).
E' noto invero che l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, prioritariamente destinato al coniuge affidatario dei figli o con essi residente, è destinato a creare un vincolo di destinazione sui generis, collegato all'interesse superiore dei figli, e si atteggia - secondo l'opinione maggiormente seguita - a diritto personale di godimento del cespite, destinato a caducarsi nel caso di allontanamento del coniuge assegnatario, ossia allo scemare delle ragioni di protezione della prole per raggiunta indipendenza dei figli, ovvero, infine, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (Cassazione civile sez. un.,
09/06/2022, n.18641).
Il relativo provvedimento, laddove trascritto nei RR.II., è da considerarsi opponibile, anche e solo agli eventuali terzi acquirenti dell'immobile che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto, ed anche oltre il novennio (Cass. n. 11096 del 02, Cass. n. 4719 del 06).
pagina 2 di 3 Come precisato sul punto dalla giurisprudenza, tale titolo resta valido ed opponibile fino alla revoca o modifica del provvedimento di assegnazione, ovvero fino al venire meno della sua naturale durata, costituita dal raggiungimento della maggiore età del figlio affidato al coniuge assegnatario dell'immobile, tale costituendo la finalità della predetta assegnazione, ovvero quella di evitare al figlio minore l'allontanamento dall'ambiente domestico in cui era fino ad allora cresciuto (così
Cass.12705\03).
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie parte ricorrente chiede la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale sul presupposto di un avvenuto trasferimento in altro immobile nelle vicinanze e della intenzione di una rinuncia alla assegnazione.
E' evidente come la richiesta cancellazione non possa prescindere dal vaglio di corrispondenza al superiore interesse dei figli del mutamento delle condizioni poste a base dell'assegnazione della casa coniugale all'epoca del giudizio di separazione prima e di divorzio dopo.
In altri termini, il presupposto per una eventuale cancellazione della trascrizione non può che essere un provvedimento di modifica – anche in termini di revoca - dell'assegnazione, che tenga conto dell'interesse primario dei minori al mantenimento dell'ambiente domestico.
D'altra parte, come precisato dalla giurisprudenza sul punto, la cancellazione delle trascrizioni è attività amministrativa, in relazione alla quale l'intervento del giudice può dispiegarsi solo nei casi previsti dalla legge. Nel caso di trascrizione di provvedimento di assegnazione della casa coniugale la cancellazione è attività amministrativa consequenziale alla revoca dell'assegnazione e dunque nessuna richiesta deve essere fatta dalla parte, provvedendo il giudice d'ufficio (Tribunale Modena sez. I,
11/03/2019, n.330).
In definitiva, la domanda va rigettata.
Attesa la peculiarità della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Benevento, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2445/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
(es.: mantenimento figli naturali e legittimi etc) – assegnazione casa coniugale;
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla Piazza Guerrazzi n. 4 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marialuisa Cavuoto, da cui è rapp.ta e difesa giusta procura in atti ricorrente
E
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Abbate Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.23 premesso che con sentenza n. 432/2022 Parte_1
pubblicata il 24.2.2022 il Tribunale di Benevento confermava le disposizioni vigenti in ordine all'affido congiunto dei figli, al diritto di visita paterno e al loro collocamento prevalente con la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in San Martino Sannita (BN) alla Via San
pagina 1 di 3 conveniva in giudizio onde Parte_2 Controparte_1
ottenere la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale, con compensazione delle spese di lite.
In particolare deduceva di essere intenzionata a rinunciare all'assegnazione della casa coniugale, essendosi trasferita nell'appartamento di proprietà della madre, sito a San Giorgio del Sannio, alla Via
Suor Floriana Tirelli n. 11, ubicato a pochissima distanza dalla casa coniugale, in assenza quindi di variazione delle abitudini di vita del figlio minore e della figlia oramai maggiorenne. Per_1 Per_2
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità in rito della domanda, dovendo la pretesa azionata seguire il nuovo rito unico famiglia, e nel merito deduceva l'infondatezza della richiesta, non essendo il godimento della casa familiare un diritto reale e dovendo la revoca – rinunzia essere sottoposta al vaglio del Giudice competente, stante la necessità di accertarne la conformità agli interessi dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ciò posto, la domanda va rigettata, assorbita ogni questione anche in ordine alla inammissibilità in rito sulla base del principio della ragione più liquida che consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio
2014 n. 9936).
E' noto invero che l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, prioritariamente destinato al coniuge affidatario dei figli o con essi residente, è destinato a creare un vincolo di destinazione sui generis, collegato all'interesse superiore dei figli, e si atteggia - secondo l'opinione maggiormente seguita - a diritto personale di godimento del cespite, destinato a caducarsi nel caso di allontanamento del coniuge assegnatario, ossia allo scemare delle ragioni di protezione della prole per raggiunta indipendenza dei figli, ovvero, infine, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (Cassazione civile sez. un.,
09/06/2022, n.18641).
Il relativo provvedimento, laddove trascritto nei RR.II., è da considerarsi opponibile, anche e solo agli eventuali terzi acquirenti dell'immobile che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto, ed anche oltre il novennio (Cass. n. 11096 del 02, Cass. n. 4719 del 06).
pagina 2 di 3 Come precisato sul punto dalla giurisprudenza, tale titolo resta valido ed opponibile fino alla revoca o modifica del provvedimento di assegnazione, ovvero fino al venire meno della sua naturale durata, costituita dal raggiungimento della maggiore età del figlio affidato al coniuge assegnatario dell'immobile, tale costituendo la finalità della predetta assegnazione, ovvero quella di evitare al figlio minore l'allontanamento dall'ambiente domestico in cui era fino ad allora cresciuto (così
Cass.12705\03).
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie parte ricorrente chiede la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale sul presupposto di un avvenuto trasferimento in altro immobile nelle vicinanze e della intenzione di una rinuncia alla assegnazione.
E' evidente come la richiesta cancellazione non possa prescindere dal vaglio di corrispondenza al superiore interesse dei figli del mutamento delle condizioni poste a base dell'assegnazione della casa coniugale all'epoca del giudizio di separazione prima e di divorzio dopo.
In altri termini, il presupposto per una eventuale cancellazione della trascrizione non può che essere un provvedimento di modifica – anche in termini di revoca - dell'assegnazione, che tenga conto dell'interesse primario dei minori al mantenimento dell'ambiente domestico.
D'altra parte, come precisato dalla giurisprudenza sul punto, la cancellazione delle trascrizioni è attività amministrativa, in relazione alla quale l'intervento del giudice può dispiegarsi solo nei casi previsti dalla legge. Nel caso di trascrizione di provvedimento di assegnazione della casa coniugale la cancellazione è attività amministrativa consequenziale alla revoca dell'assegnazione e dunque nessuna richiesta deve essere fatta dalla parte, provvedendo il giudice d'ufficio (Tribunale Modena sez. I,
11/03/2019, n.330).
In definitiva, la domanda va rigettata.
Attesa la peculiarità della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Benevento, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3