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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/05/2024, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1731/2022 promossa da:
attore:
, con l'avv. dom. Peter Winkler di Parte_1 C.F._1
Bressanone, giusta procura depositata,
contro
convenuti:
1) Controparte_1 C.F._2
2) , CP_2 C.F._3
3) , CP_3 C.F._4
4) , tutti con l'avv. dom. Andrea Lovato di CP_4 C.F._5
Bolzano, giusta procura depositata;
5) , contumace;
CP_5 C.F._6
In punto: azione ex art. 2932 c.c. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
del procuratore dell'attore:
“1. dass der Beklagte AL JO die Verpflichtung zum Abschluss des CP_6
definitiven, notariellen innerhalb von sieben Monaten laut Kaufvorvertrag vom Persona_1
15.02.2011, nicht erfüllt hat;
und weiters festgehalten, dass der Kläger CH IN
weiterhin bereit ist den vereinbarten Preis von Euro 220.000,00 abzüglich der bereits
geleisteten Anzahlung in von Euro 30.000,00 zu bezahlen, ein konstitutives Urteil gemäß Per_2
Art. 2932 ZGB erlassen, welches das Eigentumsrecht auf folgende dem Org_1 Org_2
geboren am 17.10.1954 in Klausen, Steuernummer: Parte_1 [...]
, wohnhaft in 39040 Mooswiese Nr. 5, überträgt: C.F._7 Per_3
a. Gp. 2177 K.G. Latzfons
b. Bp. 594 K.G. Pt_2
c. Bp. 595 K.G. Latzfons
2. und gleichzeitig an das zuständige Grundbuchamt die notwendigen Eintragungen laut Art.
2652, Absatz 2 , mit ab Dekret GN 1265/2022; Org_3 Org_4
3. Die Beklagten im Weigerungsfall zum Ersatz aller Kosten des vorliegenden Verfahrens
verurteilen, einschließlich , im Ausmaß von 15%, Fürsorgebeitrag Org_5 Org_6
und Org_7
4. Unter ausdrücklichem Vorbehalt, nach erfolgter und CP_7 CP_8
im , selbst und im Surrogationsweg Antrag an die
[...] Organizzazione_8
Höfekommission zur Abtrennung der klagsgegenständlichen Parzellen bzw. auf Auflösung des
Hofes zu stellen.
5. In untergeordneter Weise: Unter ausdrücklichem Vorbehalt, gemäß Art. 1453 ZGB in einem
zweiten Moment die Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung zu verlangen, allen Per_4
pagina 2 di 7 Folgeverfügungen hinsichtlich Rückabwicklung der Zahlung und Zudem CP_9
beharrt er auf die Zulassung der Beweisanträge, wie oben angeführt”;
del procuratore di parte convenuta:
“In via preliminare accertare e dichiarare la carenza della legittimazione passiva dei
convenuti e in relazione Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
alla domanda attorea;
nel merito respingersi le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in
diritto; in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, compreso il
rimborso del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge
nei confronti dell'attrice”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore , con “ redatta in lingua tedesca, ha chiesto Parte_1 CP_10
pronunciarsi, nei confronti dei convenuti , CP_5 Controparte_1 CP_2
e - previo pagamento del prezzo convenuto di € 220.000,00, dedotta la caparra CP_3 CP_4
di € 30.000,00 - sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, mediante trasferimento della proprietà degli immobili p.f. 2177, p.ed. 594 e p.ed. 595, in C.C. Latzfons.
Ha esposto: che con contratto preliminare di compravendita del 15.02.2011 , CP_5
proprietario del maso chiuso “ in P.T. 91/I C.C. ha promesso di vendergli i beni Org_9 Pt_2
citati, mediante conclusione del rogito entro 7 mesi;
che la moglie con Controparte_1
lettera di avvocato del 17.11.2011 gli ha comunicato che era disperso dal CP_5
01.11.2011; di avere proposto istanza per la mediazione;
di avere messo in mora la moglie ed i figli.
I convenuti nonché e si sono costituiti in Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
lingua italiana, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto attoreo, oltre all'inammissibilità della domanda, riguardando i beni un maso chiuso.
pagina 3 di 7 Hanno precisato che innanzi al Tribunale pende procedura per la dichiarazione di morte presunta di , R.G. 2991/2022. CP_5
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza in trattazione scritta del 20.-21.03.2024 la causa è passata in decisione, con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c., scaduti il
13.05.2024.
2. La sentenza viene emessa unicamente in lingua italiana, dato che l'attore ha rinunciato alla pronuncia anche in lingua tedesca (cfr. note depositate in data 19.03.2024).
3. in atto di citazione ha proposto unicamente la domanda di pronuncia di Parte_1
sentenza costitutiva, chiedendo di accertare l'inadempimento di . CP_5
Nella prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. ha aggiunto le domande sub 4) e sub 5), le quali, però,
sono delle mere riserve di future azioni, e pertanto non integrano domande che il Tribunale
deve prendere in considerazione.
4. Il contratto preliminare di compravendita immobiliare, invocato dall'attore a Parte_1
sostegno della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2932 c.c., è stato da questi concluso, quale promittente acquirente, con il promittente alienante . CP_5
È necessario quindi esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dalla moglie e dai figli di , i convenuti costituiti. CP_5
In proposito si osserva che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto.
Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare pagina 4 di 7 costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità
del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza
(così Cass., sent. 06.03.2008 n. 6132).
Nell'atto di citazione l'attore si limita ad indicare di avere indirizzato una lettera di messa in mora agli eredi legittimi del convenuto, moglie e figli, richiamando il documento n. 11.
Giova ricordare che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è
un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass., sent. 27.06.2018 n. 16904).
Nella fattispecie, non solo l'attore non ha allegato quando si sarebbe aperta la successione di
, ma ciò è evidentemente contraddetto dall'azione intentata, anche personalmente CP_5
nei confronti di . L'attore, invero, ha citato personalmente sia , sia CP_5 CP_5
la moglie ed i figli, anche quali chiamati all'eredità, e da un tanto emerge la carenza di legittimazione passiva dei convenuti. Qualora sia da reputarsi ancora in vita, egli CP_5
è l'unico legittimato passivo, quale proprietario dei beni immobili e stipulante il contratto preliminare. Nell'ipotesi, invece, in cui si ritenga che lo stesso sia deceduto, avrebbero dovuto essere convenuti solamente i suoi eredi, spendendo tale qualità. I convenuti, invece, sono citati quali “vermeintlichen Erben (bzw. )” (atto di citazione, pag. 4), e Controparte_11
quindi senza allegazione del loro certo status di eredi.
Va quindi accertata la carenza di legittimazione passiva di e dei figli. Controparte_1
Esaminando l'azione proposta contro , le parti concordando nel riferire che è CP_5
stato promosso un giudizio per la dichiarazione di morte presunta dello stesso. I convenuti pagina 5 di 7 riferiscono, nella memoria di replica, che la sentenza dichiarativa di morte presunta non è stata pubblicata e pertanto non è eseguibile. Sul punto si precisa che il processo è stato instaurato prima del 28.02.2023, trovando quindi applicazione la previgente disciplina dell'art. 729 c.p.c.:
è prevista la pubblicazione della sentenza che dichiara la morte presunta nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia. L'avvenuta pubblicazione va annotata sull'originale della sentenza, che da tale momento “può essere eseguita” (art. 730 c.p.c.).
Divenuta eseguibile la sentenza, coloro che sarebbero eredi legittimi “conseguono l'esercizio definitivo dei diritti” (art. 64 c.c.).
Da quanto sopra emerge con evidenza che la notifica dell'atto di citazione, effettuata per compiuta giacenza a a giugno 2022, non può che essere inammissibile, essendo CP_5
egli in tale momento già disperso da oltre 10 anni (cfr. Cass. sent. 13.12.2017 n. 29877: “Il
ricorso per cassazione è inammissibile se proposto contro persona deceduta alla data
di notificazione dello stesso. (Nel caso di specie, il ricorso era stato notificato a mezzo del
servizio postale a persona deceduta, secondo quanto risultante dall'avviso di ricevimento,
senza che fosse stata effettuata altra notifica agli eredi di quest'ultima)”).
Allo stato non può darsi corso alla richiesta di interruzione proposta dall'attore con la precisazione delle conclusioni: questa presuppone un'azione validamente instaurata nei confronti di una parte, la quale deceda in corso di causa, il che non ricorre nel caso in esame.
5. Parte attrice, soccombente, è tenuta a rifondere ai convenuti le spese di lite.
Le spese sono liquidate secondo il valore indeterminato € 26.000,00 – 52.000,00, riconoscendo a parte convenuta i parametri medi, con riduzione della fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e della fase decisionale, per la conseguente semplificazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Bolzano, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
assorbita o dichiarata inammissibile,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Controparte_1 CP_2
e ;
[...] CP_3 CP_4
2) dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta contro il convenuto;
CP_5
3) condanna l'attore a rifondere ai convenuti e Parte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate come segue: € CP_2 CP_3 CP_4
5.261,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%,
oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
Bolzano, 31/05/2024
la Giudice
Elena Covi
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