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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15679/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15679/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
RE LA
e nata in [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
RE LA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 29.10.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito si riportano a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Brescia, via Aldo Moro n. 48, di proprietà del signor , resta Parte_1 assegnata allo stesso, con tutto quanto l'arreda e correda. La signora , s'impegna a Controparte_1 rilasciare l'abitazione famigliare entro e non oltre il 15 agosto 2025.
3) Sulla predetta abitazione grava un mutuo a carico del signor ove la signora ha Pt_1 Controparte_1 prestato garanzia;
il signor s'impegna ad estinguere il sopra citato mutuo, onorandosi il Parte_1 pagamento mensile di tutte le rate a scadere, sino a completa estinzione dello stesso, manlevando la signora da ogni e qualsivoglia pretesa. Controparte_1
4) Per il contributo che la signora ha prestato sino ad oggi nel pagamento delle rate relative Controparte_1 al mutuo intestato al signor , il signor ha già liquidato alla signora Pt_1 Parte_1 CP_1 la somma di Euro11.000,00= a mezzo assegno postale del 21/06/2025, di cui viene rilasciata
[...] quietanza, somma che la signora accetta a tacitazione di ogni pretesa. Controparte_1
5) La signora intende acquistare una nuova abitazione, a tal fine il signor presterà alla CP_1 Pt_1 signora la somma di Euro 50.000,00= (cinquantamilaeuro/00), a titolo di provvista per l'acquisto CP_1 dell'abitazione che la signora ha già individuato ed è sita in via Monsignor DR MA n. 1, di San Zeno
Naviglio (BS).
Tale somma verrà versata a mezzo assegno postale e/o bancario, entro la data che verrà fissata per l'atto notarile di trasferimento della casa sita in San Zeno Naviglio (BS), via Monsignor DR MA n. 1 e, comunque entro e non oltre il 30 luglio 2025, data ultima entro la quale dovrà essere perfezionato l'acquisto dell'abitazione da parte della signora , dell'immobile sito in San Zeno Naviglio (BS), via Controparte_1
Monsignor DR MA n. 1.
6) La signora s'impegna a restituire la predetta somma di Euro 50.000,00= Controparte_1
(cinquantamilaeuro/00) a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato al signor , Parte_1 con rate mensili di Euro 650,00= (seicentocinquantaeuro/00), entro il 25 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio del corrente anno. Il mancato/ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine ed il signor potrà richiedere tutta la somma residua, detratti eventuali Pt_1 pagamenti.
7) Qualora il signor liberasse per qualsiasi ragione la signora , quale garante del mutuo Pt_1 CP_1 di cui alla casa di Brescia, via Aldo Moro n. 48, la signora s'impegna ad estinguere la Controparte_1 residua somma ancora dovuta al signor , dedotto quanto versato, in un'unica soluzione e ciò entro Pt_1 trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, in alternativa, qualora la signora non Controparte_1 estinguesse il debito in un'unica soluzione, la parte residua del prestito dovrà essere rimborsata a mezzo di rate mensili di Euro 850,00= (ottocentocinquantaeuro/00) in luogo dei Euro 650,00=
(seicentocinquantaeuro/00), e ciò a decorrere dal mese in cui la signora verrà liberata quale Controparte_1 garante del mutuo.
8) Qualora, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo la signora non fosse stata CP_1 ancora liberata come garante e a condizione che la stessa abbia rispettato il pagamento delle rate di cui alla restituzione della somma di Euro 50.000,00=, il signor si impegna a vendere la causa di Parte_1
Brescia, via Aldo Moro n. 48 entro e non oltre i dodici mesi dalla scadenza dei cinque anni, così liberando la signora dalla garanzia. Controparte_1
9) I coniugi, danno atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
10) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio;
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver sciolto ogni situazione economica patrimoniale e dichiarano di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa o ragione, fatto salvo l'adempimento degli obblighi più sopra indicati.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 14/12/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 294 parte I anno 2023).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
OS TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15679/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
RE LA
e nata in [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
RE LA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 29.10.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito si riportano a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Brescia, via Aldo Moro n. 48, di proprietà del signor , resta Parte_1 assegnata allo stesso, con tutto quanto l'arreda e correda. La signora , s'impegna a Controparte_1 rilasciare l'abitazione famigliare entro e non oltre il 15 agosto 2025.
3) Sulla predetta abitazione grava un mutuo a carico del signor ove la signora ha Pt_1 Controparte_1 prestato garanzia;
il signor s'impegna ad estinguere il sopra citato mutuo, onorandosi il Parte_1 pagamento mensile di tutte le rate a scadere, sino a completa estinzione dello stesso, manlevando la signora da ogni e qualsivoglia pretesa. Controparte_1
4) Per il contributo che la signora ha prestato sino ad oggi nel pagamento delle rate relative Controparte_1 al mutuo intestato al signor , il signor ha già liquidato alla signora Pt_1 Parte_1 CP_1 la somma di Euro11.000,00= a mezzo assegno postale del 21/06/2025, di cui viene rilasciata
[...] quietanza, somma che la signora accetta a tacitazione di ogni pretesa. Controparte_1
5) La signora intende acquistare una nuova abitazione, a tal fine il signor presterà alla CP_1 Pt_1 signora la somma di Euro 50.000,00= (cinquantamilaeuro/00), a titolo di provvista per l'acquisto CP_1 dell'abitazione che la signora ha già individuato ed è sita in via Monsignor DR MA n. 1, di San Zeno
Naviglio (BS).
Tale somma verrà versata a mezzo assegno postale e/o bancario, entro la data che verrà fissata per l'atto notarile di trasferimento della casa sita in San Zeno Naviglio (BS), via Monsignor DR MA n. 1 e, comunque entro e non oltre il 30 luglio 2025, data ultima entro la quale dovrà essere perfezionato l'acquisto dell'abitazione da parte della signora , dell'immobile sito in San Zeno Naviglio (BS), via Controparte_1
Monsignor DR MA n. 1.
6) La signora s'impegna a restituire la predetta somma di Euro 50.000,00= Controparte_1
(cinquantamilaeuro/00) a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato al signor , Parte_1 con rate mensili di Euro 650,00= (seicentocinquantaeuro/00), entro il 25 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio del corrente anno. Il mancato/ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine ed il signor potrà richiedere tutta la somma residua, detratti eventuali Pt_1 pagamenti.
7) Qualora il signor liberasse per qualsiasi ragione la signora , quale garante del mutuo Pt_1 CP_1 di cui alla casa di Brescia, via Aldo Moro n. 48, la signora s'impegna ad estinguere la Controparte_1 residua somma ancora dovuta al signor , dedotto quanto versato, in un'unica soluzione e ciò entro Pt_1 trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, in alternativa, qualora la signora non Controparte_1 estinguesse il debito in un'unica soluzione, la parte residua del prestito dovrà essere rimborsata a mezzo di rate mensili di Euro 850,00= (ottocentocinquantaeuro/00) in luogo dei Euro 650,00=
(seicentocinquantaeuro/00), e ciò a decorrere dal mese in cui la signora verrà liberata quale Controparte_1 garante del mutuo.
8) Qualora, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo la signora non fosse stata CP_1 ancora liberata come garante e a condizione che la stessa abbia rispettato il pagamento delle rate di cui alla restituzione della somma di Euro 50.000,00=, il signor si impegna a vendere la causa di Parte_1
Brescia, via Aldo Moro n. 48 entro e non oltre i dodici mesi dalla scadenza dei cinque anni, così liberando la signora dalla garanzia. Controparte_1
9) I coniugi, danno atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
10) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio;
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver sciolto ogni situazione economica patrimoniale e dichiarano di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa o ragione, fatto salvo l'adempimento degli obblighi più sopra indicati.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 14/12/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 294 parte I anno 2023).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
OS TE