TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/08/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio ex art. 158 c.c e 473 bis.49-51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]O, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Vittoria Samà, presso il quale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...]O, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Cristiano Nuzzi presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06 dicembre 2024 i signori e , premettendo di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Modena il 10 marzo 2018 (trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Modena al n. 34 parte 1 - anno 2018) e che da tale unione sono nati due figli, (02/08/2015) e (23/03/2018), Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro in Via Fiume Mesima n. 38/O unitamente ai mobili, arredi,
e pertinenze, resta di proprietà il quale ha acquistato l'immobile in data 21.06.2022 e verrà Controparte_1 utilizzata come abitazione principale dello stesso;
in relazione al predetto immobile, Controparte_1 continuerà a pagare il mutuo ipotecario acceso nel maggio 2022 – numero mutuo 8E53017122923 e il prestito ottenuto per l'arredo dello stesso in data 01.09.2022 – numero prestito 6793485.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso l'attuale dimora materna sita in Via Per_2 Per_1
Berlinguer n. 9 — 88056 — Frazione Sarrottino - Tiriolo (CZ); entrambi i genitori concordano il proprio diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) i minori alterneranno la loro permanenza con i genitori secondo lo schema sotto già prestabilito e concordato dividendo la permanenza con i minori equamente nell'arco dei mesi:
1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Madre 5 Madre 6 Padre 7 Padre
8 Madre 9 Madre 10 Madre 11 Padre 12 Padre 13 Madre 14 Madre
15 Padre 16 Padre 17 Padre 18 Madre 19 Madre 20 Padre 21 Padre
22 Madre 23 Madre 24 Madre 25 Padre 26 Padre 27 Madre 28 Madre
29 Padre Padre
Nei periodi in cui i bambini saranno liberi da impegni scolastici continueranno a trovare applicazione le previsioni pocanzi articolate.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. I compleanni dei bambini saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, con le modalità e presso i luoghi che i genitori concorderanno. In ogni caso, ogni qualvolta ciò non fosse realizzabile, i coniugi si impegnano a far sì che i minori, nel giorno del rispettivo compleanno, possano trascorrere del tempo con ciascuno di essi.
5. che attualmente percepisce per intero gli assegni familiari, verserà a Controparte_1 Parte_1 tramite accredito in c/c, parte degli stessi assegni familiari per un importo di euro 300,00 su quello complessivo di euro 390,00. Solo nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, verserà a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo degli assegni pari a euro 390,00.
5/a) nessun assegno di mantenimento viene indicato a carico dei coniugi e a favore dei figli in quanto i coniugi provvederanno direttamente a mantenere i minori per il tempo che questi ultimi trascorreranno con ciascuno di loro e considerando che i minori trascorreranno il proprio tempo metà con il padre e metà con la madre secondo l'alternanza concordata.
Per_ 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. posto a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori Controparte_1 purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico viene controfirmato dalle parti e costituisce parte integrante del presente ricorso il protocollo di intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, sottoscritto in data 16.05.2019 prot. N.1766 dal Presidente del Tribunale di Catanzaro e il Presidente dell'ordine degli avvocati di Catanzaro, che le parti accettano per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, non verrà stabilito alcun assegno di mantenimento a carico e/o a favore degli stessi.
Autovetture: mobili registrati (SMART Tg. CZ596WA intestata a ) (Nissan Juke Tg. ES455Z] Parte_1 intestata a ) (doc. 6); Controparte_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (Atto N. 34 Parte_1 Controparte_1 parte 1 - anno 2018 - reg. Atti Matrimonio del Comune di Modena);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Modena per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 11/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio ex art. 158 c.c e 473 bis.49-51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]O, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Vittoria Samà, presso il quale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...]O, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Cristiano Nuzzi presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06 dicembre 2024 i signori e , premettendo di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Modena il 10 marzo 2018 (trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Modena al n. 34 parte 1 - anno 2018) e che da tale unione sono nati due figli, (02/08/2015) e (23/03/2018), Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del
PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro in Via Fiume Mesima n. 38/O unitamente ai mobili, arredi,
e pertinenze, resta di proprietà il quale ha acquistato l'immobile in data 21.06.2022 e verrà Controparte_1 utilizzata come abitazione principale dello stesso;
in relazione al predetto immobile, Controparte_1 continuerà a pagare il mutuo ipotecario acceso nel maggio 2022 – numero mutuo 8E53017122923 e il prestito ottenuto per l'arredo dello stesso in data 01.09.2022 – numero prestito 6793485.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso l'attuale dimora materna sita in Via Per_2 Per_1
Berlinguer n. 9 — 88056 — Frazione Sarrottino - Tiriolo (CZ); entrambi i genitori concordano il proprio diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) i minori alterneranno la loro permanenza con i genitori secondo lo schema sotto già prestabilito e concordato dividendo la permanenza con i minori equamente nell'arco dei mesi:
1 Padre 2 Padre 3 Padre 4 Madre 5 Madre 6 Padre 7 Padre
8 Madre 9 Madre 10 Madre 11 Padre 12 Padre 13 Madre 14 Madre
15 Padre 16 Padre 17 Padre 18 Madre 19 Madre 20 Padre 21 Padre
22 Madre 23 Madre 24 Madre 25 Padre 26 Padre 27 Madre 28 Madre
29 Padre Padre
Nei periodi in cui i bambini saranno liberi da impegni scolastici continueranno a trovare applicazione le previsioni pocanzi articolate.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. I compleanni dei bambini saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, con le modalità e presso i luoghi che i genitori concorderanno. In ogni caso, ogni qualvolta ciò non fosse realizzabile, i coniugi si impegnano a far sì che i minori, nel giorno del rispettivo compleanno, possano trascorrere del tempo con ciascuno di essi.
5. che attualmente percepisce per intero gli assegni familiari, verserà a Controparte_1 Parte_1 tramite accredito in c/c, parte degli stessi assegni familiari per un importo di euro 300,00 su quello complessivo di euro 390,00. Solo nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, verserà a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo degli assegni pari a euro 390,00.
5/a) nessun assegno di mantenimento viene indicato a carico dei coniugi e a favore dei figli in quanto i coniugi provvederanno direttamente a mantenere i minori per il tempo che questi ultimi trascorreranno con ciascuno di loro e considerando che i minori trascorreranno il proprio tempo metà con il padre e metà con la madre secondo l'alternanza concordata.
Per_ 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. posto a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori Controparte_1 purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico viene controfirmato dalle parti e costituisce parte integrante del presente ricorso il protocollo di intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, sottoscritto in data 16.05.2019 prot. N.1766 dal Presidente del Tribunale di Catanzaro e il Presidente dell'ordine degli avvocati di Catanzaro, che le parti accettano per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, non verrà stabilito alcun assegno di mantenimento a carico e/o a favore degli stessi.
Autovetture: mobili registrati (SMART Tg. CZ596WA intestata a ) (Nissan Juke Tg. ES455Z] Parte_1 intestata a ) (doc. 6); Controparte_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (Atto N. 34 Parte_1 Controparte_1 parte 1 - anno 2018 - reg. Atti Matrimonio del Comune di Modena);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Modena per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 11/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo