Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1344/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1344/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 19.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
entrambi residenti a [...]
13, rappresentati e difesi Avv. Daniela Breschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via Panciatichi n.
1, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
29.07.2001 a Pistoia (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (nato il [...]) e (il 24.04.2007). Per_1 Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che dopo anni di serena ed armoniosa unione insorgevano tra loro gravi ed insuperabili incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. L'affido della figlia sarà condiviso;
i coniugi Per_2 continueranno ad assumere concordemente le decisioni di maggior rilevanza concernenti l'educazione, l'istruzione, la cura e le attività sportivo-ludiche di interesse della figlia, tenendo conto delle sue attitudini, aspirazioni ed inclinazioni naturali. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai due genitori nei periodi di rispettiva permanenza.
2. I figli e saranno domiciliati presso Per_1 Per_2 entrambi i genitori, ma conserveranno la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare posta in Via Gellina, 13 a Pistoia
(PT).
3. Detto immobile viene assegnato ex art 337 sexies CC alla IGa con effetto immediato. Le spese per Parte_2 le utenze e quelle per la manutenzione ordinaria dell'immobile rimarranno a suo esclusivo carico.
Il IG – che già ha trasferito la propria dimora Pt_1 altrove – non appena possibile provvederà altresì al trasferimento della propria residenza anagrafica.
2 Gli arredi, i corredi e quant'altro contenuto nell'immobile successivamente a tale data rimarranno nella piena disponibilità della IGa fino al momento in cui Pt_2 permarranno le condizioni per l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
4. I tempi di permanenza con entrambi i genitori, considerata l'età dei figli, verranno determinati in autonomia ed in accordo con i genitori stessi, nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro, di studio e di svago;
5. Il genitori provvederanno al mantenimento della figlia in modo diretto nei rispettivi tempi di permanenza;
il Per_2 IG si farà altresì carico del mantenimento della Pt_1 figlia mediante versamento un assegno perequativo Per_2 di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
tutte le spese di carattere straordinario scolastico, sanitario e sportivo ludico verranno ripartite tra i genitori al 50% giuste le previsioni di cui al
Protocollo 1.10.2018 sottoscritto dal Tribunale di Pistoia;
L'assegno unico ed universale per la figlia Per_2 continuerà essere percepito dal IG che – tuttavia – Pt_1 provvederà a trasferirlo integralmente con cadenza mensile alla IGa impegnandosi le parti a condividere Pt_2 annualmente, reciprocamente e senza ritardo, tutta la documentazione contabile necessaria all'aggiornamento della certificazione ISEE ed alla conseguente presentazione della domanda di adeguamento dell'assegno unico universale (o altra analoga provvidenza).
Le detrazioni fiscali per la figlia a carico verranno richieste e godute come per legge, tenendo conto di chi ne abbia sostenuto l'esborso;
6. Il IG continuerà, altresì, a farsi carico delle Parte_1 rate del piano di ammortamento del finanziamento contratto con AN ES OL (finanziamento prestito facile) fino alla sua totale estinzione;
3 7. Ciascuno dei ricorrenti conserverà la disponibilità e l'uso esclusivo quanto alla Fiat Panda targata GH764DN alla IGa
e quanto alla Fiat UN targata FR197RY al Parte_2 IG;
Parte_1
8. I sigg.ri e si danno l'un l'altro reciproco Pt_1 Pt_2 assenso affinché ciascuno possa disgiuntamente richiedere autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta d'identità valida per l'espatrio e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero per motivi turistici o di lavoro;
si impegnano a prestare a pronta richiesta il consenso richiesto dalle autorità competente;
9. I sigg.ri e si danno reciprocamente atto che Pt_1 Pt_2 non ricorrono i presupposti per la richiesta di assegno di separazione ex art 156 c.c.;
10. Le spese e competenze del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4 4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
(PT) il 27.11.1975, che hanno contratto matrimonio in data
29.07.2001 a Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 142, P.
II, Serie A, anno 2001);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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