Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 278/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 278/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ) oggi Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O AVV. LUIGI MONTELLA VIA CP_1
FUCILARI 15 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. BARATTA ANDREA
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._2
CORSO V. EMANUELE 127 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FAUCEGLIA
GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._4
Corso Vittorio Emanuele 127 null 84122 Salerno, presso lo studio dell'Avv. FAUCEGLIA
GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._5
CORSO V. EMANUELE 127 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FAUCEGLIA
GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
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GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
, elettivamente domiciliato in Lungotevere A. da Brescia n.9/10 CP_6
ROMA, presso lo studio dell'Avv. FIORETTI ANDREA (c.f.: ), dal C.F._7
quale è rappresentato e difeso;
INTERVENTORE
Oggetto: Azione accertamento credito e pagamento.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento, sollevata dai convenuti fideiussori per mancata corrispondenza tra i soggetti indicati nelle conclusioni nell'atto di citazione ed essi convenuti.
Invero, “L'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata (Cass., sez. II, 10 luglio 2023, n. 19473).
Nel caso di specie dalla lettura complessiva dell'atto di citazione, si evince chiaramente che le domande in oggetto sono state proposte nei confronti dei fideiussori (sig.ri . CP_2
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dai convenuti delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione. CP_2
Invero, la banca attrice ha depositato, con la prima memoria ex art. 183 VI co. cpc, una copia per immagine su supporto informatico della fideiussione del 28.3.2007 in originale formata in origine su supporto analogico.
Pagina 2 di 9 La Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019).
Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici.
A sostegno di questa conclusione depongono sia dati formali sia considerazioni di ordine logico.
Infatti, l'art. 22, ai commi 3 e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, prescrive, nel testo ratione temporis rilevante, che:
"3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5".
Si tratta di prescrizioni che sono ricollegabili chiaramente al disposto dell'art. 2712 c.c., il quale stabilisce che: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Nel caso di specie, il disconoscimento effettuato dai fideiussori nella seconda memoria ex art. 183 VI co. cpc è assolutamente generico e privo delle necessarie indicazioni delle ragioni della asserita non autenticità del documento.
L'eccezione di inefficacia delle fideiussioni concesse dai convenuti per violazione dell'art. 1956 c.c., è infondata.
Pagina 3 di 9 I convenuti hanno dedotto che la banca abbia concesso ulteriore credito, quando la SO era già in stato di evidente difficoltà finanziaria, senza chiedere il consenso dei Parte_2
fideiussori.
Tale assunto non è stato provato dai convenuti.
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche
(così Cass. 23422/2016; ma v. anche 2524/2006).
Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della SO debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (così Cass. ord. 7444/2017).
Nella specie, i convenuti non hanno allegato alcun elemento fattuale da cui dedurre che la banca abbia concesso altro credito dopo la maturazione della consapevolezza della difficile situazione finanziaria. Sotto altro profilo, va osservato che (fideiussore) era Controparte_3
anche l'amministratore unico della SO il che esclude che la Parte_2 CP_7
dovesse chiedere l'autorizzazione di questo alla concessione di ulteriore credito.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in virtù della rinuncia sottoscritta dai fideiussori (cfr. art. 6 delle condizioni contrattuali della fideiussione).
Invero, “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. civile sez. I, 17/02/2025, n.3989).
Pagina 4 di 9 Quanto, infine, alla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, essa va dichiarata inammissibile per aver i convenuti tardivamente dedotto i relativi presupposti di fatto.
Invero, i fideiussori hanno allegato la circostanza della contrarietà della fideiussione alla normativa antitrust per la prima volta con la memoria del 13.3.2019, quando ormai erano maturate le preclusioni assertive ed istruttorie.
Al riguardo la S.C. ha affermato che la rilevazione della nullità - anche d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.
28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn.
2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Ciò premesso, nel merito la domanda di accertamento e quella di condanna al pagamento della somma sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla completezza della documentazione negoziale sottostante all'obbligazione invocata, - nonche' conseguentemente sulla validita' ed efficacia di essa -, che ha regolamentato il rapporto tra le parti. Essa, composta dai contratti di apertura del credito e affidamento, dalle condizioni generali, estratti conto e dalla fideiussione, e' apparsa completa.
Quanto alla dedotta nullità del contratto di apertura del credito per mancata sottoscrizione della banca, essa va disattesa.
Pagina 5 di 9 Invero, contrastando con quanto stabilito dalla Corte di cassazione in tema di cosiddetto contratto monofirma, ossia che "la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto […] ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma – ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario – che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898).
Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione – e volte, segnatamente, ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione – si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I,
6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti" (Cass. n. 9196 del 2021, in motivazione, riferito proprio a un caso in cui si contestava la sussistenza della forma scritta nella pattuizione di interessi ultralegali;
nello stesso senso, Corte d'appello di Firenze n. 819 del 2023 e n. 2554 del 2023).
Pagina 6 di 9 Pertanto, è legittima la stipula del contratto di apertura di credito, benché il documento contrattuale sia sottoscritto dal solo cliente.
Non si rinviene alcun profilo di invalidità del contratto di fideiussione composto nello specifico da più fogli contenenti le condizioni contrattuali e l'indicazione della somma sino alla concorrenza della quale i fideiussori sono chiamati a rispondere.
Pertanto, i fideiussori convenuti vanno condannati al pagamento della somma di euro
578.211,61, oltre interessi convenzionali pattuiti dalla domanda al soddisfo.
Nel corso del giudizio è intervenuta la SO , affermandosi cessionaria del CP_6
credito in oggetto e chiedendo che la pronuncia di accertamento del credito e di condanna dei debitori al pagamento della somma di euro 578.211,61 fosse resa in suo favore.
I fideiussori debitori hanno contestato tale domanda, ritenendo che non fosse stata data prova dell'intervenuta cessione del credito.
La cessionaria ha prodotto in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da a . CP_1 CP_6
In proposito, la S.C. ha affermato il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1,
22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Pagina 7 di 9 Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3,
16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n.
31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame dell'avviso in oggetto allegato in atti, non si evincono affatto le categorie di crediti ceduti in blocco, atteso che esso rinvia ai crediti identificati nell'allegato del contratto di cessione.
Orbene, nel caso di specie, la lista dei crediti ceduti è stata allegata soltanto con il deposito della comparsa conclusionale.
Tuttavia, il deposito di tale documentazione è inammissibile, in quanto la comparsa conclusionale ha natura esclusivamente illustrativa finalizzata a esporre al giudice quella parte della vicenda che si ritenga necessiti una più intensa spiegazione tecnico-argomentativa
(Tribunale Benevento, sentenza 9 gennaio 2018).
La comparsa conclusionale deve illustrare le ragioni poste a fondamento delle tesi delle parti nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass. n. 19894/2005, n. 21844/2010, richiamate da Cass. civ., n.
11547/2019), riproponendo domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate.
Con la comparsa conclusionale non possono essere prodotti nuovi documenti.
Tuttavia, è stata ritenuta ammissibile la produzione di sentenze citate come precedenti giurisprudenziali a sostegno di argomentazioni giuridiche. Questo tipo di produzione non è equiparabile a quella di un documento finalizzata a provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione e integrante un'attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (Tribunale Milano, sentenza 16 febbraio 2018).
Nel caso di specie, sono stati depositati documenti comprovanti la legittimazione ad agire che avrebbero potuto essere prodotti sin dalla costituzione in giudizio o in ogni caso prima della rimessione della causa in decisione.
Pertanto, detti documenti non sono utilizzabili ai fini della decisione.
Pagina 8 di 9 Ne consegue che ai sensi dell'art. 111 cpc la pronuncia di condanna va resa in favore della parte originaria del giudizio ossia BA LA SO PE (oggi . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_3 CP_2 CP_4
e e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55,
[...] Controparte_5 tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta che il credito vantato da BA LA SO PE (oggi
[...]
nei confronti di e CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
è pari ad euro 578.211,61, oltre interessi convenzionali pattuiti, Controparte_5
dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna e Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5
al pagamento in favore di BA LA SO PE (oggi CP_1
della somma di euro 578.211,61, oltre interessi convenzionali pattuiti, dalla domanda al soddisfo;
3) Dichiara inammissibile la domanda del terzo interventore;
4) Condanna e Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5
al pagamento delle spese di lite in favore di BA LA SO PE (oggi che si liquidano in euro 540,00 per spese vive ed euro 14.598,00 per CP_1
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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