Parere definitivo 7 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04884/2025REG.PROV.COLL.
N. 01154/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2023, proposto da LI RU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercogliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sorice, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Andrea Chiocchi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di RN (Sezione prima) n. 1822 del 24 giugno 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercogliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La LI RU s.r.l. ha agito dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di RN, per la declaratoria:
- in via principale, della risoluzione dell’atto di convenzione stipulato in data 1° agosto 2008 inter partes ex legge n. 167/1962 per inadempimento, ai sensi e per gli cui agli artt. 1453 e 1457 c.c. anche in relazione all'art. 1256 c.c., delle obbligazioni ivi assunte dal Comune di Mercogliano;
- in via subordinata, della nullità dell’art. 4 sub A), B) C) e E) dell’atto di convenzione per violazione, ai sensi e per effetti di cui all’art. 1418 c.c., della norma imperativa che impone il pareggio finanziario dell’operazione espropriativa ex legge n. 865/1971.
2. Con la sentenza n. 1822 del 24 giugno 2022 il Ta.r. per la Campania, Sezione staccata di RN, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I – error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione art. 35 l.n. 865/1971, violazione e/o falsa applicazione della convenzione 1 agosto 2008, violazione e/ falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., violazione e falsa applicazione delibera C.C. n. 190 del 22 giugno 2007, eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento;
II - error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione della l.n. 865/1971, violazione e/o falsa applicazione della convenzione 1 agosto 2008, violazione e/ falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., violazione e falsa applicazione delibera C.C. n. 190 del 22 giugno 2007, eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento;
III - error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione della l.n. 865/1971, violazione e/o falsa applicazione della convenzione 1 agosto 2008, violazione e/ falsa applicazione dell’artt. 1337 c.c. e dell’art. 1418 c.c., eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Mercogliano, deducendo l’infondatezza dell’appello avversario.
5. Con memoria del 30 gennaio 2025 e repliche del 13 febbraio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
6. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo la LI RU, assegnataria del lotto n. 4 del Piano di zona località Serroni, nel territorio del Comune di Mercogliano, di cui era già interamente proprietaria, ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato l’inadempimento del Comune “alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione dell’atto di convenzione del 1° agosto 2008 in punto di acquisizione sia dei lotti fondiari sia delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione”.
8. Secondo l’odierna appellante, infatti, in base al dettato letterale della convenzione (in particolare agli artt. 2, 3 e 4) il Comune avrebbe dovuto espropriare i terreni corrispondenti al lotto ad essa assegnato “entro 1 anno dalla stipula della convenzione” stessa, “il trasferimento di proprietà …in favore dell’impresa assegnataria sarebbe (dovuto avvenire)…con atto notarile successivamente al perfezionamento e alla definizione della procedura espropriativa” e “il prezzo di cessione in proprietà del lotto sarebbe stato commisurato, in ragione della volumetria insediabile sul lotto nr. 4, da un lato ai costi di acquisizione delle aree ricadenti nel PDZ per complessivi mq. 11.667 (corrispondenti ai lotti fondiari nn. 1, 2 e 4 e alle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione) e dall’altro alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione (strade con i relativi servizi e sottoservizi, parcheggi e spazi pubblici attrezzati) e del collettore fognario lungo la SP. 70 e, quindi, al di fuori del perimetro del piano”.
9. Oltre all’inadempimento della suddetta obbligazione, il Comune avrebbe, altresì, omesso di espropriare anche “ parte delle aree ricadenti nel Piano ”, adottando solo tardivamente, all’indomani della scadenza del Piano stesso, il relativo decreto di esproprio, nonostante la avvenuta predisposizione da parte della società “di tutti gli elaborati tecnici e amministrativi” previsti dall’art. 4 della convenzione.
10. Con il terzo motivo l’odierna appellante ha, poi, dedotto l’insufficiente valutazione da parte del T.a.r. della censura da essa proposta in via subordinata circa la nullità dell’art. 4 della convenzione per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 35 della l.n. 865/1971 che impone il pareggio finanziario dell’operazione espropriativa. Secondo l’originaria ricorrente la convenzione stessa avrebbe, infatti, inteso porre a suo carico il 100% delle opere di urbanizzazione e costringerla a sostenere costi ulteriori non contemplati dalla inderogabile disposizione di cui al citato art. 35 – come le spese per il collettore fognario - che avrebbero dovuto essere sostenute dal Comune.
11. Tali doglianze non sono fondate e devono essere respinte.
12. In base all’art. 4 della convenzione “Restano inoltre a carico dell'assegnatario gli adempimenti per la definizione della procedura espropriativa relativa alla su menzionata superficie, da espletare secondo le direttive dell’UTC e che dovrà avvenire secondo i modi e i tempi previsti dalla vigente normativa, come di seguito riportato:
- Predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi all’esproprio, compreso la redazione degli stati di consistenza e la relativa presa di possesso, la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione, nonché di altro necessario previsto dalle norme di legge vigenti per la definizione della Procedura espropriativa;
- Redazione dei tipi di frazionamento delle aree oggetto di esproprio;
- Corresponsione al Comune delle somme relative al pagamento delle indennità di occupazione e di esproprio di tutte le aree interessate da ripartire in ragione delle volumetrie insediabili sui lotti; tali somme dovranno essere versate al Comune entro e non oltre10 giorni dalla richiesta di pagamento…;
- Adempimenti e spese derivanti dalla registrazione e trascrizione di tutti gli atti relativi alla procedura espropriativa. Inoltre la ditta assegnataria si impegna a comunicare all'UTC il nominativo del referente tecnico abilitato che si occuperà delle procedure espropriative.
Le procedure espropriative devono concludersi entro un anno dalla stipula della presente convenzione”.
13. La società appellante al momento dell’assegnazione del lotto n. 4 era già proprietaria dei terreni in esso ricompresi e tale circostanza, in verità ammessa dalla stessa LI RU, rendeva irragionevole e superfluo l’avvio di qualsiasi procedura espropriativa nei suoi confronti, che avrebbe dovuto essere finalizzata a conseguire quegli stessi fondi che già si trovavano pacificamente nella sua disponibilità.
14. A ciò deve aggiungersi la circostanza per la quale, come evidenziato dalla difesa del Comune, “ l’Amministratore unico della società, al fine di procedere immediatamente all’esecuzione dell’intervento, con dichiarazione del 5 agosto 2008 cedeva bonariamente al Comune di Mercogliano le aree di terreno di sua proprietà”, che conferma il fatto che “un eventuale provvedimento di acquisizione dell’area sarebbe stato inutiliter datum”
15. Correttamente, inoltre, nella sentenza impugnata il T.a.r., per attribuire un significato utile e coerente alla convenzione non si è arrestata ad una interpretazione solo letterale di essa, dandone anche una lettura logico-sistematica tale da attribuire un senso compiuto alle varie fasi dell’operazione urbanistico-edilizia alla luce dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
16. In base alle suddette considerazioni, delle espressioni suscettibili di assumere più significati, anche nel senso di comportare un inutile dispendio di risorse economiche ed amministrative, deve essere data una lettura coerente con le effettive modalità operative dell’Amministrazione, improntate al buon andamento dell’azione amministrativa e al raggiungimento nei tempi prestabiliti degli obiettivi di realizzazione del nuovo complesso di edilizia residenziale convenzionata.
17. Parimenti non condivisibili sono le doglianze espresse al secondo motivo, in rapporto al preteso inadempimento del Comune, che avrebbe provveduto all’esproprio di alcuni fondi necessari al completamento dei lavori solo un anno dopo la scadenza del piano. L’art. 4 della convenzione è, infatti, chiaro nel porre “a carico dell’assegnatario gli adempimenti per la definizione della procedura espropriativa, relativa alla summenzionata superficie, da espletare secondo le direttive dell’UTC e che dovrà avvenire secondo i modi e i tempi previsti dalla vigente normativa …” e nello stabilire che “le procedure espropriative…(avrebbero dovuto) concludersi entro un anno dalla stipula della presente convenzione”.
18. I termini fissati, però, non si riferivano ad obbligazioni gravanti sull’Amministrazione, bensì ad adempimenti espressamente posti a carico della società ricorrente, con la conseguenza che la relativa scadenza, così come quella connessa alla dedotta perdita di efficacia del piano non appaiono imputabili al Comune, che ha anzi provato di aver successivamente provveduto, dinanzi al mancato riscontro alle numerose diffide inviate e all’inadempimento dell’assegnatario, ad espropriare direttamente le aree in questione, proprio in sostituzione della società obbligata, e a corrispondere le dovute indennità, pur di rendere possibile la realizzazione dell’intervento nel suo complesso.
19. Tutt’altro che generica, come sostenuto dall’appellante al terzo motivo, è, infine, la giustificazione fornita dal T.a.r. in relazione all’infondatezza dell’azione di nullità. L’art. 4 della convenzione, nel determinare il prezzo in proprietà delle aree non in misura fissa, ma comprensiva di tutti i costi sostenuti per le procedure espropriative appare in verità pienamente in linea con il dettato dell’art. 35 comma 12 della legge n. 865/1971, assicurando la copertura delle spese sostenute per l’acquisizione dei terreni compresi nel piano. Tali spese che, come detto, avrebbero dovuto essere sostenute dalla società ricorrente sono state anticipate dall’Amministrazione comunale con suoi fondi proprio per garantire l’esecuzione del progetto.
20. In conclusione, l’appello deve essere, dunque, integralmente respinto, in quanto infondato.
21. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante LI RU s.r.l. alla rifusione in favore del Comune di Mercogliano delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO