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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7701/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 21 maggio 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6566/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 25 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise: le doglianze attoree, infatti, non colgono nel segno per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto concerne l'omessa valutazione della tiroidite e del diabete, innanzitutto, appare sufficiente rinviare agli impeccabili chiarimenti forniti dalla c.t.u. (cfr. relazione integrativa depositata il 29 maggio 2025: “diabete mellito tipo 2 che non viene trattato farmacologicamente poiché sotto controllo esclusivamente con la dieta e in assenza di elevati valori di glicemia e di emoglobina glicata, indice di un perfetto compenso glicemico. (…) Questa è la ragione per cui tale quadro clinico non è stato ritenuto invalidante in quanto non incidente sulle capacità lavorative della ricorrente. (…) Per lo stesso motivo questo CTU non ha attribuito alcuna percentuale di invalidità all'ipotiroidismo post tiroiditico (tiroidite cronica autoimmune) poiché adeguatamente compensato dalla terapia sostitutiva con eutirox 25 mg (1cpr die) in assenza di sintomatologia clinica”).
Per quanto concerne la patologia cardiologica, la c.t.u. - sebbene dal tenore complessivo della relazione non ve ne sarebbe stato neppure bisogno – ha chiarito che la miocardiopatia presenta un'insufficienza cardiaca lieve-moderata, valutata facendo riferimento al codice 6441 (previsto per l'insufficienza cardiaca lieve), anziché al codice
6442 (previsto per quella moderata), perché la risulta “affetta da parecchi anni da Parte_1
ipertensione arteriosa che ha causato con il tempo un addensamento del muscolo cardiaco”, tale condizione determina che il cuore debba “lavorare di più per pompare il sangue verso il corpo e possono svilupparsi i sintomi di un'insufficienza cardiaca congestizia, ma nel caso
2 di specie “dalla documentazione sanitaria esaminata si evince che la ricorrente si è sottoposta a controlli cardiologici periodici che hanno evidenziato all'ecocardiogramma un prolasso della valvola mitralica con insufficienza lieve-moderata ma una buona funzione contrattile del ventricolo sn conservata (FE 60%). Anche il compenso emodinamico in atto è buono come peraltro riscontrato all'obbiettività clinica nel corso delle operazioni peritali in cui non si evidenziano edemi declivi, turgore giugulari, epatomegalia, rumori polmonari” (cfr. relazione, oltre ai successivi chiarimenti forniti in sede di richiamo). Le superiori considerazioni, ad avviso del
Tribunale, giustificano pienamente la percentuale attribuita, corrispondente al valore massimo del codice tabellare previsto per l'insufficienza cardiaca lieve.
Per la valutazione dei problemi articolari valgono considerazioni analoghe. La ctu ha fatto riferimento al codice 7010 (previsto per “obesità (indice di massa corporeo compreso tra 35 e 30) con complicanze artrosiche”) in modo dichiaratamente analogico e non certo per errore (cfr. relazione). La ricorrente, d'altra parte, ha contestato l'utilizzo di tale codice, ma non ha neppure offerto una soluzione alternativa, trascurando il principio generale
(evidentemente valido anche nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.) secondo cui chi agisce in giudizio è tenuto ad allegare e dimostrare il fondamento del proprio diritto. Dal tenore complessivo delle difese attoree e delle valutazioni dell'esperto ausiliario del giudice, non v'è dubbio che il ragionamento della c.t.u. meriti di essere preferito, perché immune da vizi logici (cfr. relazione: “La IG.ra è, inoltre, affetta da una poliartrosi caratterizzata Parte_1 da gonartrosi, coxoartrosi e spondilo artrosi Rx documentate, quadro clinico aggravato dalla presenza di una discopatia multipla in sede cervicale e lombare con ernia L4-L5 e L5-S1 che si possono considerare a discreta incidenza funzionale. Il suddetto quadro osteoarticolare è causa di una sintomatologia algica diffusa con gonalgia, coxalgia e lombo sciatalgia ricorrente all'arto inferiore dx per cui si sottopone a fisiokinesiterapia periodicamente e a terapia con antinfiammatori
e antidolorifici al bisogno. L'eccesso ponderale da cui è affetta certamente aumenta il carico sulle articolazioni ed è responsabile, da un lato di alterazioni della postura, e, dall'altro, di un aumentato stress articolare che può portare ad alterazioni della struttura e delle proprietà meccaniche della cartilagine. Alla raccolta anamnestica la ricorrente riferisce di soffrire di lombo sciatalgia, coxalgia e gonalgia bilaterale ricorrente con limitazione nella deambulazione e soprattutto nei movimenti liberi del tronco e della flesso-estensione degli arti inferiori sul tronco, tuttavia all'obbiettività clinica nel corso della visita peritale è apparsa in discrete condizioni cliniche generali, in grado di
3 deambulare ed effettuare in autonomia i cambi posturali seppur in presenza di una ipercontrattura della muscolatura paravertebrale, una limitazione antalgico-funzionale ai movimenti di flesso- estensione degli arti inferiori sul tronco e una spinalgia alla digitopressione sulle apofisi spinose del tratto cervicale e lombare. Anche la manovra di è risultata positiva a destra (+). In CP_2 riferimento alle tabelle del DM 05.02.92, si ritiene che la sopradescritta poliartrosi con discopatie multiple sia invalidante nella misura del 35% per analogia alla voce tabellare “Obesità (indice di massa corporeo compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” (codice 7105), valutata con una percentuale variabile dal 31 al 40%. Si è inteso raggiungere tale valore percentuale poiché la ricorrente pur non essendo affetta da obesità, presenta una artrosi che coinvolge più articolazioni con interessamento anche dei dischi intervertebrali della colonna”).
La ricorrente, poi, pretende l'attribuzione di un'ulteriore percentuale (15%) per la nevrosi ansiosa diagnosticata nel 2016 (cfr. ricorso). Ora, tralasciando la carenza documentale rilevata dalla c.t.u. (cfr. relazione integrativa: “Relativamente alla patologia psichiatrica, infine, si specifica che agli atti era presente esclusivamente un'unica certificazione specialistica datata 11.07.2016 (Dott. a fronte diuna domanda di invalidità presentata sei Per_1 anni dopo nell'ottobre 2022. Non sono presenti ulteriori visite psichiatriche né prescrizioni farmacologiche da cui possa evincersi l'evoluzione della sindrome depressiva e della nevrosi d'ansia patologie che certamente nel corso degli anni possono andare incontro ad un miglioramento clinico- sintomatologico se adeguatamente trattate. La sottoscritta CTU si è, pertanto, basata esclusivamente su quanto riscontrato alla visita medica la cui obbiettività ha evidenziato una forma depressiva di media gravità come confermato anche alla raccolta anamnestica dalla stessa ricorrente che ha riferito di non effettuare alcuna terapia farmacologica continuativa. Di conseguenza appare congruo valutare la sindrome depressiva nella misura del 25% per analogia al codice 2205 come precedentemente esplicitato nella consulenza”), va notato come la situazione psichiatrica della sia già stata valutata con una riduzione percentuale particolarmente Parte_1
significativa (25%), che non potrebbe aggiungersi a quella ulteriormente pretesa dalla ricorrente: infatti, se in termini generali la nevrosi e la sindrome depressiva costituiscono patologie differenti, nel caso di specie la prova della coesistenza di entrambe le patologie è del tutto indimostrata (laddove la percentuale più alta del 25% viene attribuita dalla ctu per una sintomatologia evidentemente riferibile alla stessa patologia diagnosticata nel
2016).
4 Da ultimo, l'attribuzione di un aumento percentuale per la riduzione della capacità lavorativa specifica o semispecifica va senz'altro negata per le considerazioni già espresse dalla c.t.u. in sede di richiamo (cfr. relazione integrativa: “Non si è provveduto ad attribuire ulteriori 5 punti di percentuale di invalidità per la residua capacità lavorativa specifica o semispecifica trattandosi di soggetto che non effettua alcun lavoro proficuo (casalinga)”).
Sotto un profilo metodologico, infine, va escluso che il c.t.u. sia tenuto ad effettuare degli approfondimenti diagnostici, dovendo basare le proprie valutazioni sulla documentazione prodotta dalle parti e sull'esame obiettivo del periziando, limitandosi a sollecitare degli approfondimenti soltanto in caso laddove ritenuto necessario alla luce degli elementi già in atto.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7701/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 21 maggio 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6566/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 25 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise: le doglianze attoree, infatti, non colgono nel segno per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto concerne l'omessa valutazione della tiroidite e del diabete, innanzitutto, appare sufficiente rinviare agli impeccabili chiarimenti forniti dalla c.t.u. (cfr. relazione integrativa depositata il 29 maggio 2025: “diabete mellito tipo 2 che non viene trattato farmacologicamente poiché sotto controllo esclusivamente con la dieta e in assenza di elevati valori di glicemia e di emoglobina glicata, indice di un perfetto compenso glicemico. (…) Questa è la ragione per cui tale quadro clinico non è stato ritenuto invalidante in quanto non incidente sulle capacità lavorative della ricorrente. (…) Per lo stesso motivo questo CTU non ha attribuito alcuna percentuale di invalidità all'ipotiroidismo post tiroiditico (tiroidite cronica autoimmune) poiché adeguatamente compensato dalla terapia sostitutiva con eutirox 25 mg (1cpr die) in assenza di sintomatologia clinica”).
Per quanto concerne la patologia cardiologica, la c.t.u. - sebbene dal tenore complessivo della relazione non ve ne sarebbe stato neppure bisogno – ha chiarito che la miocardiopatia presenta un'insufficienza cardiaca lieve-moderata, valutata facendo riferimento al codice 6441 (previsto per l'insufficienza cardiaca lieve), anziché al codice
6442 (previsto per quella moderata), perché la risulta “affetta da parecchi anni da Parte_1
ipertensione arteriosa che ha causato con il tempo un addensamento del muscolo cardiaco”, tale condizione determina che il cuore debba “lavorare di più per pompare il sangue verso il corpo e possono svilupparsi i sintomi di un'insufficienza cardiaca congestizia, ma nel caso
2 di specie “dalla documentazione sanitaria esaminata si evince che la ricorrente si è sottoposta a controlli cardiologici periodici che hanno evidenziato all'ecocardiogramma un prolasso della valvola mitralica con insufficienza lieve-moderata ma una buona funzione contrattile del ventricolo sn conservata (FE 60%). Anche il compenso emodinamico in atto è buono come peraltro riscontrato all'obbiettività clinica nel corso delle operazioni peritali in cui non si evidenziano edemi declivi, turgore giugulari, epatomegalia, rumori polmonari” (cfr. relazione, oltre ai successivi chiarimenti forniti in sede di richiamo). Le superiori considerazioni, ad avviso del
Tribunale, giustificano pienamente la percentuale attribuita, corrispondente al valore massimo del codice tabellare previsto per l'insufficienza cardiaca lieve.
Per la valutazione dei problemi articolari valgono considerazioni analoghe. La ctu ha fatto riferimento al codice 7010 (previsto per “obesità (indice di massa corporeo compreso tra 35 e 30) con complicanze artrosiche”) in modo dichiaratamente analogico e non certo per errore (cfr. relazione). La ricorrente, d'altra parte, ha contestato l'utilizzo di tale codice, ma non ha neppure offerto una soluzione alternativa, trascurando il principio generale
(evidentemente valido anche nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.) secondo cui chi agisce in giudizio è tenuto ad allegare e dimostrare il fondamento del proprio diritto. Dal tenore complessivo delle difese attoree e delle valutazioni dell'esperto ausiliario del giudice, non v'è dubbio che il ragionamento della c.t.u. meriti di essere preferito, perché immune da vizi logici (cfr. relazione: “La IG.ra è, inoltre, affetta da una poliartrosi caratterizzata Parte_1 da gonartrosi, coxoartrosi e spondilo artrosi Rx documentate, quadro clinico aggravato dalla presenza di una discopatia multipla in sede cervicale e lombare con ernia L4-L5 e L5-S1 che si possono considerare a discreta incidenza funzionale. Il suddetto quadro osteoarticolare è causa di una sintomatologia algica diffusa con gonalgia, coxalgia e lombo sciatalgia ricorrente all'arto inferiore dx per cui si sottopone a fisiokinesiterapia periodicamente e a terapia con antinfiammatori
e antidolorifici al bisogno. L'eccesso ponderale da cui è affetta certamente aumenta il carico sulle articolazioni ed è responsabile, da un lato di alterazioni della postura, e, dall'altro, di un aumentato stress articolare che può portare ad alterazioni della struttura e delle proprietà meccaniche della cartilagine. Alla raccolta anamnestica la ricorrente riferisce di soffrire di lombo sciatalgia, coxalgia e gonalgia bilaterale ricorrente con limitazione nella deambulazione e soprattutto nei movimenti liberi del tronco e della flesso-estensione degli arti inferiori sul tronco, tuttavia all'obbiettività clinica nel corso della visita peritale è apparsa in discrete condizioni cliniche generali, in grado di
3 deambulare ed effettuare in autonomia i cambi posturali seppur in presenza di una ipercontrattura della muscolatura paravertebrale, una limitazione antalgico-funzionale ai movimenti di flesso- estensione degli arti inferiori sul tronco e una spinalgia alla digitopressione sulle apofisi spinose del tratto cervicale e lombare. Anche la manovra di è risultata positiva a destra (+). In CP_2 riferimento alle tabelle del DM 05.02.92, si ritiene che la sopradescritta poliartrosi con discopatie multiple sia invalidante nella misura del 35% per analogia alla voce tabellare “Obesità (indice di massa corporeo compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” (codice 7105), valutata con una percentuale variabile dal 31 al 40%. Si è inteso raggiungere tale valore percentuale poiché la ricorrente pur non essendo affetta da obesità, presenta una artrosi che coinvolge più articolazioni con interessamento anche dei dischi intervertebrali della colonna”).
La ricorrente, poi, pretende l'attribuzione di un'ulteriore percentuale (15%) per la nevrosi ansiosa diagnosticata nel 2016 (cfr. ricorso). Ora, tralasciando la carenza documentale rilevata dalla c.t.u. (cfr. relazione integrativa: “Relativamente alla patologia psichiatrica, infine, si specifica che agli atti era presente esclusivamente un'unica certificazione specialistica datata 11.07.2016 (Dott. a fronte diuna domanda di invalidità presentata sei Per_1 anni dopo nell'ottobre 2022. Non sono presenti ulteriori visite psichiatriche né prescrizioni farmacologiche da cui possa evincersi l'evoluzione della sindrome depressiva e della nevrosi d'ansia patologie che certamente nel corso degli anni possono andare incontro ad un miglioramento clinico- sintomatologico se adeguatamente trattate. La sottoscritta CTU si è, pertanto, basata esclusivamente su quanto riscontrato alla visita medica la cui obbiettività ha evidenziato una forma depressiva di media gravità come confermato anche alla raccolta anamnestica dalla stessa ricorrente che ha riferito di non effettuare alcuna terapia farmacologica continuativa. Di conseguenza appare congruo valutare la sindrome depressiva nella misura del 25% per analogia al codice 2205 come precedentemente esplicitato nella consulenza”), va notato come la situazione psichiatrica della sia già stata valutata con una riduzione percentuale particolarmente Parte_1
significativa (25%), che non potrebbe aggiungersi a quella ulteriormente pretesa dalla ricorrente: infatti, se in termini generali la nevrosi e la sindrome depressiva costituiscono patologie differenti, nel caso di specie la prova della coesistenza di entrambe le patologie è del tutto indimostrata (laddove la percentuale più alta del 25% viene attribuita dalla ctu per una sintomatologia evidentemente riferibile alla stessa patologia diagnosticata nel
2016).
4 Da ultimo, l'attribuzione di un aumento percentuale per la riduzione della capacità lavorativa specifica o semispecifica va senz'altro negata per le considerazioni già espresse dalla c.t.u. in sede di richiamo (cfr. relazione integrativa: “Non si è provveduto ad attribuire ulteriori 5 punti di percentuale di invalidità per la residua capacità lavorativa specifica o semispecifica trattandosi di soggetto che non effettua alcun lavoro proficuo (casalinga)”).
Sotto un profilo metodologico, infine, va escluso che il c.t.u. sia tenuto ad effettuare degli approfondimenti diagnostici, dovendo basare le proprie valutazioni sulla documentazione prodotta dalle parti e sull'esame obiettivo del periziando, limitandosi a sollecitare degli approfondimenti soltanto in caso laddove ritenuto necessario alla luce degli elementi già in atto.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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