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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 35257 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. PIROTTA ROBERTO
PARTE ATTRICE
contro
:
(co Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. CP_2 C.F._2 contumaci
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conferma le conclusioni del ricorso, cioè:
“accertata e dichiarata, come in narrativa, la responsabilità del signor … CP_2 nella sua qualità di proprietario della vettura KIA Sportage targata GD395SR, condannarlo, in solido con … (assicuratore per la RCA del predetto veicolo), … Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla dott.sa in conseguenza del Parte_1 sinistro stradale 10.03.2022 come precisati in atti e quantificati in € 125.392,76 4 o in quella diversa che risulterà dovuta… Tenuto conto della somma di € 11.378,00 già versata da per il solo Controparte_1 danno non patrimoniale, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della dott.ssa del residuo importo € 114.014,76, di cui € Parte_1
107.944,16 per danno non patrimoniale ed € 6.070,60 per spese mediche, riabilitative e costi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 1 connessi come dettagliato in atti, ovvero di quello diverso ... Il tutto maggiorato degli interessi, legali sino alla data del deposito del ricorso e legali di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del presente ricorso all'effettivo saldo, e della rivalutazione”
Lo svolgimento del processo
Con ricorso per rito semplificato del 9.10.2023, la ricorrente esponeva che:
• mentre era alla guida del suo motociclo PIAGGIO MP3 targato EY92894, il giorno 10.03.2022, essa viaggiava a Milano, in prossimità dell'intersezione tra via Soderini e viale San Gimignano, era stata investita nella parte laterale sinistra del suo motociclo dalla vettura KIA Sportage targata GD395SR, di proprietà del resistente e condotta da CP_2
, assicurata presso la CP_3 Controparte_1
• era intervenuta la polizia locale che aveva composto relazione dell'incidente, da cui risultava la responsabilità esclusiva della conducente dell'auto KIA Sportage che,
“percorrendo Via Soderini (proveniente da Via B. D'Alviano), svoltava improvvisamente a destra senza segnalazione alcuna per imboccare il controviale di Viale San Gimignano, così tagliando la strada e investendo il motociclo condotto dalla ricorrente il quale, con medesima direzione di marcia, percorreva il margine destro della medesima carreggiata”;
• i vigili avevano anche contestato alla conducente della vettura KIA Sportage la violazione dell'art. 154/1 CDS;
• a causa del sinistro la ricorrente aveva riportato lesioni (“frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro”) e il suo motociclo aveva subito danni pari a € 3.130,00 come da fattura n. F2022-525 in data 28.06.2022;
• l'assicuratore del motociclo, aveva “risarcito integralmente il danno materiale CP_4 della ricorrente nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP”;
• la quale assicuratore dell'auto KIA Sportage, preso atto dell'invalidità superiore al CP_1
9% aveva “liquidato” (rectius, risarcito) “il danno non patrimoniale senza frapporre contestazioni in ordine all'an” ma la ricorrente aveva trattenuto l'importo solo a titolo di acconto;
• la ricorrente, insegnante di scuola media superiore, che al tempo del sinistro aveva cinquantatre anni, considerata la sussistenza di “una Invalidità Permanente c.d. 'macro- permanente' del 23%, una Inabilità Temporanea di 15 (quindici) giorni al 100%, di 45 (quarantacinque) al 75%, di ulteriori 45 (quarantacinque) al 50% nonché di 75 (settantacinque) al 25%” pel danno non patrimoniale, tenendo conto delle “Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano”, aveva diritto al risarcimento di € 119.322,16, di cui per “Invalidità Totale 23% (anni 53)” € 84.868,00 compreso “il danno biologico/dinamico-relazionale - lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, € 23.812,00 “per il non patrimoniale conseguente alle lesioni di cui sopra in termini di danno da 'sofferenza
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 2 soggettiva interiore'”, oltre al danno da inabilità temporanea pari a € 12.747,00 e € 21.980,16 per la personalizzazione (del 36%),
• tale 36% era giustificato dal fatto che la ricorrente “da oltre un decennio è membro volontario operativo di un'associazione di Protezione Civile … svolgendo, nell'ambito dei servizi di Protezione Civile: ▪ attiva nella ricerca e salvataggio in acqua mediante unità cinofila brevettata ( doc. 14); ▪ attività di guida di natanti con patente nautica ( doc. 15); ▪ attività di assistente bagnante brevettata( doc. 16); ▪ attività di pet-terapy con unità cinofila certificata (doc. 17)”, cioè attività e funzioni “che, per effetto dell'invalidità permanente e temporanea subita, non sarà più in grado di assumere ovvero di eseguire alle medesime condizioni ante sinistro, ciò che determina conseguenze pregiudizievoli tanto sfera professionale nonché in quella operativa e personale”;
• a tali importi dovevano aggiungersi le spese mediche per complessivi € 6.070,60;
• conseguentemente “al netto dell'importo di € 11.378,00 (liquidato [rectius, pagato, NdE] da esclusivamente per le lesioni fisiche di cui sopra), la residua somma dovuta alla ricorrente per il danno non patrimoniale ammonta a € 107.944,16 (€ 119.322,16 - € 11.378,00), da maggiorarsi di € 6.070,60 per spese mediche, riabilitative e costi connessi, per così complessivi € 114.014,76”. La ricorrente pertanto concludeva chiedendo la condanna in solido dei resistenti al pagamento di tale cifra.
I due resistenti, malgrado le rituali notifiche, non si costituivano, sicché venivano dichiarati contumaci coll'ordinanza resa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 2.4.2024, con cui venivano anche dichiarati inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla ricorrente e veniva infine disposta CTU medico legale. La consulente d'ufficio dottoressa ssumeva quindi l'incarico all'udienza del 10.7.2024 Per_1
e depositava la relazione conclusiva il 28.1.2025. Con ordinanza 10.3.2025 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 2/7/2025, assenti i resistenti, la ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. All'esito della discussione orale ex a. 281 sexies cpc, il giudice tratteneva la causa per la decisione a norma del terzo comma della menzionata disposizione.
I motivi della decisione
Pur in mancanza di testimoni oculari e di altri oggettivi elementi, deve ritenersi che, alla luce della relazione dei vigili (doc. 1 ricorrente) il sinistro vada ascritto all'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura del resistente, posto che solo a tale conducente i vigili contestarono la violazione di norme del codice della strada (e incombeva ai convenuti l'onere di allegare e provare l'avvenuto eventuale annullamento di tale contestazione). D'altro canto, non risulta che pagando gli acconti alla ricorrente le assicuratrici abbiano prospettato qualsivoglia suo concorso di responsabilità, sicché può essere anzitutto accolta la richiesta di accertare l'esclusiva responsabilità degli odierni resistenti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 3 Da ciò discende che alla ricorrente spetta il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale (e patrimoniale per spese mediche) causatole dal sinistro.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. Nel caso di specie, il danno biologico risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 28.1.2025 sono pienamente compatibili col sinistro del 10 marzo 2022, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le
“Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva cinquantatré anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 19.332 per postumi permanenti del 10 % (con sofferenza soggettiva di grado lievissimo);
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 4 • EUR 345 per inabilità temporanea assoluta per 3 giorni;
• EUR 2.588 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 30 giorni (con sofferenza stimata dalla CTU di grado lieve / medio);
• EUR 1.150 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 20 giorni;
• EUR 575 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 20 giorni;
• EUR 6.005 per le spese ritenute congrue e documentate e così per un totale di EUR 23.990 (importo oggi già attualizzato, atteso il periodico aggiornamento delle “tabelle”), oltre alle spese pari a € 6.005.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non è suscettibile del richiesto aumento per personalizzazione, che la ricorrente intende giustificare colla sua attività di volontaria, documentata dalle produzioni sub doc. 13 e 17. Deve invero negarsi che tale situazione sia sufficiente per integrare quelle circostanze eccezionali e specifiche che sole potrebbero rendere il danno concretamente patito dalla ricorrente più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).
Va qui sottolineato che la ricorrente aveva svolto domande manifestamente eccessive, in quanto essa aveva allegato d'aver subito postumi permanenti del 23% (pagina 3 del ricorso) e complessivi 180 giorni di inabilità temporanea, mentre la consulenza d'ufficio ha più che dimezzato sia la valutazione dei postumi permanenti (quantificandoli al 10%) sia quella dei giorni di temporanea (calcolati in complessivi 73), e va evidenziato che i postumi permanenti sono appena al di sopra della soglia delle cd. micropermanenti. Non si può allora dimenticare che anche per quanto riguarda la personalizzazione dev'essere comunque rispettato il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta rispetto alla gravità della lesione, di modo che, sul piano presuntivo, il ragionamento inferenziale (anche pel danno morale) dev'essere tanto più rigoroso quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente.
In conclusione, considerato che la ricorrente nel febbraio 2023 ha pacificamente già incassato dalla soc. resistente l'importo di EUR 11.378, le due resistenti, in solido, devono essere condannate a pagare la differenza, previa devalutazione alla data del sinistro per rendere omogenei gli importi e successiva rivalutazione a oggi.
L'importo odierno di € 29.995 devalutato alla data del sinistro corrisponde a € 27.194, mentre l'acconto già incassato nel febbraio 2023, devalutato al sinistro, corrisponde a € 10.554, dal che risulta che la differenza (16.640) rivalutata a oggi ammonta a EUR 17.056,00, cifra al cui pagamento devono essere conclusivamente condannati in solido i due resistenti, oltre interessi legali da oggi al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 5 applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto del valore effettivo della controversia (cioè dell'importo della condanna -applicabile anche al C.U.- siccome significativamente inferiore rispetto alla pretesa, azionata per € 114.014,76 come da dichiarazione di valore, ossia per più del sestuplo di quanto risultato effettivamente dovuto), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della contumacia di tutti i resistenti.
Per la stessa ragione le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico solidale dei resistenti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente il ricorso proposto da;
Parte_1
(2) accerta che il sinistro del 10 marzo 2022 va ascritto a esclusiva responsabilità dei resistenti;
(3) per l'effetto, considerati gli acconti già incassati dalla ricorrente, condanna i resistenti e in solido fra loro, a pagare Controparte_1 CP_2 alla ricorrente la residua somma di EUR 17.056,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i resistenti a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 264,00 per spese e € 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico solidale dei resistenti.
Così deciso il giorno 12 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 35257 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. PIROTTA ROBERTO
PARTE ATTRICE
contro
:
(co Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. CP_2 C.F._2 contumaci
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conferma le conclusioni del ricorso, cioè:
“accertata e dichiarata, come in narrativa, la responsabilità del signor … CP_2 nella sua qualità di proprietario della vettura KIA Sportage targata GD395SR, condannarlo, in solido con … (assicuratore per la RCA del predetto veicolo), … Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla dott.sa in conseguenza del Parte_1 sinistro stradale 10.03.2022 come precisati in atti e quantificati in € 125.392,76 4 o in quella diversa che risulterà dovuta… Tenuto conto della somma di € 11.378,00 già versata da per il solo Controparte_1 danno non patrimoniale, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della dott.ssa del residuo importo € 114.014,76, di cui € Parte_1
107.944,16 per danno non patrimoniale ed € 6.070,60 per spese mediche, riabilitative e costi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 1 connessi come dettagliato in atti, ovvero di quello diverso ... Il tutto maggiorato degli interessi, legali sino alla data del deposito del ricorso e legali di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal deposito del presente ricorso all'effettivo saldo, e della rivalutazione”
Lo svolgimento del processo
Con ricorso per rito semplificato del 9.10.2023, la ricorrente esponeva che:
• mentre era alla guida del suo motociclo PIAGGIO MP3 targato EY92894, il giorno 10.03.2022, essa viaggiava a Milano, in prossimità dell'intersezione tra via Soderini e viale San Gimignano, era stata investita nella parte laterale sinistra del suo motociclo dalla vettura KIA Sportage targata GD395SR, di proprietà del resistente e condotta da CP_2
, assicurata presso la CP_3 Controparte_1
• era intervenuta la polizia locale che aveva composto relazione dell'incidente, da cui risultava la responsabilità esclusiva della conducente dell'auto KIA Sportage che,
“percorrendo Via Soderini (proveniente da Via B. D'Alviano), svoltava improvvisamente a destra senza segnalazione alcuna per imboccare il controviale di Viale San Gimignano, così tagliando la strada e investendo il motociclo condotto dalla ricorrente il quale, con medesima direzione di marcia, percorreva il margine destro della medesima carreggiata”;
• i vigili avevano anche contestato alla conducente della vettura KIA Sportage la violazione dell'art. 154/1 CDS;
• a causa del sinistro la ricorrente aveva riportato lesioni (“frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro”) e il suo motociclo aveva subito danni pari a € 3.130,00 come da fattura n. F2022-525 in data 28.06.2022;
• l'assicuratore del motociclo, aveva “risarcito integralmente il danno materiale CP_4 della ricorrente nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP”;
• la quale assicuratore dell'auto KIA Sportage, preso atto dell'invalidità superiore al CP_1
9% aveva “liquidato” (rectius, risarcito) “il danno non patrimoniale senza frapporre contestazioni in ordine all'an” ma la ricorrente aveva trattenuto l'importo solo a titolo di acconto;
• la ricorrente, insegnante di scuola media superiore, che al tempo del sinistro aveva cinquantatre anni, considerata la sussistenza di “una Invalidità Permanente c.d. 'macro- permanente' del 23%, una Inabilità Temporanea di 15 (quindici) giorni al 100%, di 45 (quarantacinque) al 75%, di ulteriori 45 (quarantacinque) al 50% nonché di 75 (settantacinque) al 25%” pel danno non patrimoniale, tenendo conto delle “Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano”, aveva diritto al risarcimento di € 119.322,16, di cui per “Invalidità Totale 23% (anni 53)” € 84.868,00 compreso “il danno biologico/dinamico-relazionale - lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, € 23.812,00 “per il non patrimoniale conseguente alle lesioni di cui sopra in termini di danno da 'sofferenza
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 2 soggettiva interiore'”, oltre al danno da inabilità temporanea pari a € 12.747,00 e € 21.980,16 per la personalizzazione (del 36%),
• tale 36% era giustificato dal fatto che la ricorrente “da oltre un decennio è membro volontario operativo di un'associazione di Protezione Civile … svolgendo, nell'ambito dei servizi di Protezione Civile: ▪ attiva nella ricerca e salvataggio in acqua mediante unità cinofila brevettata ( doc. 14); ▪ attività di guida di natanti con patente nautica ( doc. 15); ▪ attività di assistente bagnante brevettata( doc. 16); ▪ attività di pet-terapy con unità cinofila certificata (doc. 17)”, cioè attività e funzioni “che, per effetto dell'invalidità permanente e temporanea subita, non sarà più in grado di assumere ovvero di eseguire alle medesime condizioni ante sinistro, ciò che determina conseguenze pregiudizievoli tanto sfera professionale nonché in quella operativa e personale”;
• a tali importi dovevano aggiungersi le spese mediche per complessivi € 6.070,60;
• conseguentemente “al netto dell'importo di € 11.378,00 (liquidato [rectius, pagato, NdE] da esclusivamente per le lesioni fisiche di cui sopra), la residua somma dovuta alla ricorrente per il danno non patrimoniale ammonta a € 107.944,16 (€ 119.322,16 - € 11.378,00), da maggiorarsi di € 6.070,60 per spese mediche, riabilitative e costi connessi, per così complessivi € 114.014,76”. La ricorrente pertanto concludeva chiedendo la condanna in solido dei resistenti al pagamento di tale cifra.
I due resistenti, malgrado le rituali notifiche, non si costituivano, sicché venivano dichiarati contumaci coll'ordinanza resa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 2.4.2024, con cui venivano anche dichiarati inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla ricorrente e veniva infine disposta CTU medico legale. La consulente d'ufficio dottoressa ssumeva quindi l'incarico all'udienza del 10.7.2024 Per_1
e depositava la relazione conclusiva il 28.1.2025. Con ordinanza 10.3.2025 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 2/7/2025, assenti i resistenti, la ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. All'esito della discussione orale ex a. 281 sexies cpc, il giudice tratteneva la causa per la decisione a norma del terzo comma della menzionata disposizione.
I motivi della decisione
Pur in mancanza di testimoni oculari e di altri oggettivi elementi, deve ritenersi che, alla luce della relazione dei vigili (doc. 1 ricorrente) il sinistro vada ascritto all'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura del resistente, posto che solo a tale conducente i vigili contestarono la violazione di norme del codice della strada (e incombeva ai convenuti l'onere di allegare e provare l'avvenuto eventuale annullamento di tale contestazione). D'altro canto, non risulta che pagando gli acconti alla ricorrente le assicuratrici abbiano prospettato qualsivoglia suo concorso di responsabilità, sicché può essere anzitutto accolta la richiesta di accertare l'esclusiva responsabilità degli odierni resistenti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 3 Da ciò discende che alla ricorrente spetta il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale (e patrimoniale per spese mediche) causatole dal sinistro.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. Nel caso di specie, il danno biologico risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 28.1.2025 sono pienamente compatibili col sinistro del 10 marzo 2022, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le
“Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva cinquantatré anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 19.332 per postumi permanenti del 10 % (con sofferenza soggettiva di grado lievissimo);
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 4 • EUR 345 per inabilità temporanea assoluta per 3 giorni;
• EUR 2.588 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 30 giorni (con sofferenza stimata dalla CTU di grado lieve / medio);
• EUR 1.150 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 20 giorni;
• EUR 575 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 20 giorni;
• EUR 6.005 per le spese ritenute congrue e documentate e così per un totale di EUR 23.990 (importo oggi già attualizzato, atteso il periodico aggiornamento delle “tabelle”), oltre alle spese pari a € 6.005.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non è suscettibile del richiesto aumento per personalizzazione, che la ricorrente intende giustificare colla sua attività di volontaria, documentata dalle produzioni sub doc. 13 e 17. Deve invero negarsi che tale situazione sia sufficiente per integrare quelle circostanze eccezionali e specifiche che sole potrebbero rendere il danno concretamente patito dalla ricorrente più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).
Va qui sottolineato che la ricorrente aveva svolto domande manifestamente eccessive, in quanto essa aveva allegato d'aver subito postumi permanenti del 23% (pagina 3 del ricorso) e complessivi 180 giorni di inabilità temporanea, mentre la consulenza d'ufficio ha più che dimezzato sia la valutazione dei postumi permanenti (quantificandoli al 10%) sia quella dei giorni di temporanea (calcolati in complessivi 73), e va evidenziato che i postumi permanenti sono appena al di sopra della soglia delle cd. micropermanenti. Non si può allora dimenticare che anche per quanto riguarda la personalizzazione dev'essere comunque rispettato il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta rispetto alla gravità della lesione, di modo che, sul piano presuntivo, il ragionamento inferenziale (anche pel danno morale) dev'essere tanto più rigoroso quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente.
In conclusione, considerato che la ricorrente nel febbraio 2023 ha pacificamente già incassato dalla soc. resistente l'importo di EUR 11.378, le due resistenti, in solido, devono essere condannate a pagare la differenza, previa devalutazione alla data del sinistro per rendere omogenei gli importi e successiva rivalutazione a oggi.
L'importo odierno di € 29.995 devalutato alla data del sinistro corrisponde a € 27.194, mentre l'acconto già incassato nel febbraio 2023, devalutato al sinistro, corrisponde a € 10.554, dal che risulta che la differenza (16.640) rivalutata a oggi ammonta a EUR 17.056,00, cifra al cui pagamento devono essere conclusivamente condannati in solido i due resistenti, oltre interessi legali da oggi al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 5 applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo prossimo ai minimi, tenendo conto del valore effettivo della controversia (cioè dell'importo della condanna -applicabile anche al C.U.- siccome significativamente inferiore rispetto alla pretesa, azionata per € 114.014,76 come da dichiarazione di valore, ossia per più del sestuplo di quanto risultato effettivamente dovuto), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, nonché della contumacia di tutti i resistenti.
Per la stessa ragione le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico solidale dei resistenti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente il ricorso proposto da;
Parte_1
(2) accerta che il sinistro del 10 marzo 2022 va ascritto a esclusiva responsabilità dei resistenti;
(3) per l'effetto, considerati gli acconti già incassati dalla ricorrente, condanna i resistenti e in solido fra loro, a pagare Controparte_1 CP_2 alla ricorrente la residua somma di EUR 17.056,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i resistenti a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 264,00 per spese e € 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico solidale dei resistenti.
Così deciso il giorno 12 luglio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 35257 / 2023 - pag. 6