Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 20.12.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 564 r.g.a.c per l'anno 2021
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Palma presso cui el.te dom.ta in Via Roma 157 Parte_1
Sant'Antimo Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Cinzia D'Aiutolo presso cui el.te dom.ta in Controparte_1
Salerno alla via Trento 82/b Appellata
Nonché
CP_ rapp.to e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante e Sergio Parrella presso cui el.te dom.to in Napoli alla via
Nuova Poggioreale Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 6.3.201 l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 2867 del 15.9.2020 CP_ del Tribunale di Napoli nord che aveva rigettato la sua domanda avverso le cartelle di pagamento dell' .
Con un primo motivo di appello, la società rilevava che la sentenza era da riformare perché aveva inviato in autotutela la richiesta ma l' non aveva risposto. CP_1
Con il secondo motivo , l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva rilevato la mancanza di prova della notifica dell'intimazione poiché non vi era stato il deposito del file .eml della notifica a mezzo pec né , terzo motivo, vi era stato il deposito della ricevuta di accettazione.
Con il quarto motivo l'appellante deduceva che la notifica era avvenuta da parte di un soggetto il cui indirizzo non era contenuto nei pubblici registri. Infine la sentenza era erronea nella parte in cui aveva condannato alle spese l'allora ricorrente.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. In primo luogo il problema dell'autotutela è stato proposto per la prima volta in appello e come tale è inammissibile. Nel ricorso di primo grado l'unica eccezione riguardava la prescrizione in presenza di un'opposizione all'esecuzione .
L'eccezione di prescrizione per come era stata formalizzata in primo grado non indicava nessun altro elemento che la mancata notifica dell'atto impugnato nel termine di cinque anni rispetto ai crediti contenuti nelle cartelle risalenti al 2012 e al 2013.
Come correttamente ha messo in evidenza la Giudice di primo grado la notifica era avvenuta correttamente ed entro il termine dei cinque anni dalla notifica della cartelle di pagamento. La Giudice di primo grado aveva rilevato che il formato attraverso il quale si giunge alla notifica di un atto non è causa di nullità nel momento in cui la parte si sia difesa e poi che il format Pdf sia conforme a legge se vi è l'attestazione della conformità all'originale come nel caso di specie è avvenuto.
La data poi di notifica è sempre attestata dal momento in cui viene effettuata la consegna e con essa l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Per la mancanza dell'ader nei pubblici registri
, l'appellante non fornisce la prova di quanto affermato ma soprattutto che la notifica debba avvenire all'indirizzo indicato nei pubblici registri ma che l'indirizzo debba essere estratto dai pubblici registri e ciò era avvenuto se la pec è quella corrispondente all'indirizzo del destinatario della notifica. Non necessariamente chi notifica deve essere iscritto nei pubblici registri come ben ha spiegato la sentenza di primo grado con l'ausilio delle norme in materia . D'altra parte rispetto a queste considerazioni nulla di preciso e specifico deduce l'appellante se non ripetere quanto già affermato in primo grado e superato dalla sentenza impugnata.
Circa le spese anche in questo caso la sentenza è corretta e va confermata poiché alla soccombenza in assenza di norme derogatorie segue la condanna alle spese senza necessità di una specifica motivazione.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La distrazione delle spese a favore dell'avvocata dell'ader riguarda ovviamente solo le spese liquidate a favore dell'ader stessa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 per ciascuna parte appellata oltre iva e cpa e rimborso spese con attribuzione all'avvocato distrattario dell CP_1
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr
115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 20.12.2024 Il Presidente rel.