Ordinanza cautelare 6 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03969/2025REG.PROV.COLL.
N. 08685/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8685 del 2022, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli e Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente trasferimento d’autorità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli e Maria Concetta Antonica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il maresciallo maggiore dei carabinieri -OMISSIS-, in servizio presso il Raggruppamento operativo speciale del Reparto anticrimine di Reggio Calabria, rappresentante sindacale (quale delegato Co.Ba.R. della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e segretario nazionale dell’associazione tra militari “sindacato italiano dei Militari Carabinieri- SIM) il 27 ottobre 2018 e il 29 aprile 2019 pubblicava sul proprio profilo Facebook considerazioni critiche nei confronti di esponenti politici. Per tale episodio è stata disposta con provvedimento del 1 giugno 2019 l’irrogazione della sanzione di corpo del “richiamo orale” del Comandante del reparto di appartenenza; è stato avviato altresì un procedimento penale per i reati di “Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate” e di “Diffamazione”, successivamente archiviato con decreto del 23 febbraio 2021 del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria a seguito di richiesta della Procura della Repubblica del 31 agosto 2020, che avevano escluso la sussistenza del reato di vilipendio, trattandosi di espressioni rivolte avverso uno specifico esponente politico; avevano escluso la sussistenza altresì del reato di diffamazione sia per la mancanza della condizione di procedibilità che in quanto espressioni rientranti nel diritto di critica, pur se “sconvenienti” in quanto pronunciate da un appartenente alle forze dell’ordine.
Con nota del 27 aprile 2021 l’Ufficio Comando del ROS, richiamando i post pubblicati su Facebook , la richiesta e il decreto di archiviazione del procedimento penale, che avevano fatto riferimento alle dichiarazioni “sconvenienti”, in quanto rese da un soggetto appartenente alle Forze dell’ordine, la conoscenza della vicenda “ negli ambienti giudiziari reggini ”, che potrebbe riflettersi sulla credibilità e reputazione dell’intero raggruppamento, il “ venir meno del rapporto di fiducia ” con i superiori, “ il discredito nel contesto professionale di riferimento ”, proponeva il trasferimento ad altro Comando del Corpo “ ove non sia pregiudicato l’esercizio del mandato di rappresentanza ”.
Con nota del 20 maggio 2021 il Comando generale dei Carabinieri - Ufficio marescialli comunicava al militare l’avvio del procedimento di trasferimento d’autorità.
L’interessato presentava a più riprese osservazioni, a seguito dell’accesso agli atti del procedimento, contestando la sussistenza dei presupposti per il trasferimento sia nei rapporti all’interno del Reparto che con l’Autorità giudiziaria, evidenziando di essere già stato sanzionato disciplinarmente con il richiamo, di essere rimasto da allora in servizio continuativamente presso il Raggruppamento operativo speciale di Reggio Calabria, di avere avuto giudizi sempre positivi.
Con provvedimento prot. 316295/T7-5/Pers. Mar. del 21 ottobre 2021 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento “d’autorità” dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri di Reggio Calabria al Servizio Amministrativo della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, quale addetto senza alloggio di servizio. Il provvedimento di trasferimento richiama la condotta relative ai “ post” del 27 ottobre 2018 e 27 marzo 2019 “ che rende incompatibile l’ulteriore permanenza del militare per motivi funzionalmente correlati al servizio ”, considera “ la necessità di elidere la delineata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale a tutela del corretto funzionamento del reparto di appartenenza - ove per la natura delle attività svolte è richiesta la totale affidabilità - posto che la stessa ha influito negativamente sul rapporto di fiducia e collaborazione del militare con i superiori gerarchici e con l’A.G. ; a beneficio dell’interessato, affinché possa operare meglio in un nuovo contesto senza alcun ipotetico sospetto di eventuali interferenze e/o condizionamenti e senza pregiudicare l’esercizio del mandato di rappresentanza” ; evidenzia rispetto alle osservazioni dell’interessato l’esigenza “ di dover definire detta situazione ricorrendo al trasferimento d'autorità…, in un reparto non deputato al controllo del territorio ovvero a vocazione operativa in quanto le condotte poste in essere hanno condizionato i rapporti con l'Autorità Giudiziaria che ha severamente stigmatizzato i fatti accaduti ”.
Il 4 novembre 2021 è stato notificato al militare l’ordine di rilascio dell’alloggio di servizio; con provvedimento del 2 dicembre 2021 è stato prorogato il termine per il rilascio fino al 13 febbraio 2022.
Avverso il provvedimento di trasferimento nonché avverso i provvedimenti di rilascio dell’alloggio di servizio e successiva proroga, il maresciallo SP ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione di Reggio Calabria, proponendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, con il primo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’amministrazione avrebbe adottato il provvedimento prima del decorso del termine di dieci giorni per presentare osservazioni, in relazione all’ultima richiesta di accesso agli atti del ricorrente soddisfatta solo il 13 ottobre 2021.
Con il secondo motivo ha sostenuto il difetto di motivazione, in quanto non sarebbero state valutate le osservazioni presentate nel corso del procedimento.
Con il terzo motivo ha lamentato l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione al carattere sostanzialmente sanzionatorio del trasferimento, contestando i presupposti dell’incompatibilità ambientale, in considerazione della prosecuzione dell’attività presso il reparto, della definizione della vicenda penale e dell’adozione di una lieve sanzione disciplinare, nonché della positiva documentazione caratteristica e degli encomi ricevuti.
Con il quarto motivo ha sostenuto un ulteriore profilo di eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta, deducendo che il provvedimento sarebbe finalizzato a sanzionare l’attività svolta quale rappresentante sindacale.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l’Amministrazione della difesa sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 22 del 14 gennaio 2022 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato per la mancanza del periculum in mora in relazione alla prevalenza dell’interesse pubblico al “ corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa ”.
In sede di appello cautelare, con ordinanza n. 621 del 9 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento di trasferimento, ritenendo carenti riscontri oggettivi sull’esistenza di elementi di incompatibilità, in quanto “ il trasferimento è intervenuto a distanza di un notevole lasso di tempo ”, rilevando altresì che “la successiva attività di servizio e le relative note caratteristiche non denotano una incrinatura dei rapporti fiduciari”.
A seguito di tale ordinanza, con provvedimento del 23 febbraio 2022, il militare è stato riassegnato “con riserva” al Reparto Anticrimine di Reggio Calabria.
Con la sentenza n. -OMISSIS- il ricorso è stato accolto, ritenendo non sussistenti i presupposti dell’incompatibilità ambientale, essendo trascorsi due anni dai fatti e avendo avuto il militare valutazioni positive dei suoi superiori, non emergendo ulteriori elementi, rispetto all’archiviazione disposta in sede penale, per ritenere incrinato il rapporto di fiducia con l’Autorità giudiziaria; inoltre ha ritenuto illogico, in relazione ai presupposti indicati dall’Amministrazione, il trasferimento disposto nella stessa città ad altro incarico non operativo e senza alloggio di servizio.
Ha poi disposto la trasmissione degli atti alla Procura militare della Repubblica di Napoli per quanto indicato nelle memorie del ricorrente in ordine a fatti di eventuale rilevanza penale di altri soggetti.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello dal Ministero della difesa, richiamando la ampia discrezionalità dell’Amministrazione rispetto ai trasferimenti, deducendo che le valutazioni caratteristiche positive e gli encomi ricevuti (in data 25 giugno 2020 e 14 dicembre 2020) sono antecedenti alla proposta di trasferimento dell’aprile 2021 e comunque sarebbero irrilevanti, essendo il trasferimento per incompatibilità ambientale indipendente dal rendimento in servizio, mentre le affermazioni del G.I.P. e del PM di Reggio Calabria sarebbero sufficienti a motivare la sussistenza dell’incompatibilità ambientale e funzionale. Con riguardo all’individuazione della sede di destinazione ha dedotto che anch’essa rientra nell’ambito del potere organizzativo dell’Amministrazione e che comunque l’assegnazione presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria, oltre che elidere l’incompatibilità emersa, dal momento che non vi sono attività di interazione/collaborazione con l’A.G. reggina, contempera i vari interessi, consentendo all’interessato di proseguire il suo mandato di rappresentante sindacale, essendo stato eletto rappresentante di categoria del Co.Ba.R. (Consiglio Base di Rappresentanza) del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, come richiesto espressamente dal Raggruppamento di Reggio Calabria.
Si è costituito in giudizio l’appellato sostenendo l’infondatezza dell’appello.
Con ordinanza cautelare n. 5708 del 6 dicembre 2022 è stata respinta l’istanza di sospensione della sentenza, in quanto “ sotto il profilo del fumus boni iuris, non si desumono elementi atti ad inficiare il convincimento del Tar in merito all’illegittimità del provvedimento impugnato, convincimento che pare anzi avvalorato dall’affermazione contenuta nel gravame per cui lo stesso provvedimento non configurerebbe un trasferimento in senso proprio, ma un mero cambio d’incarico nella stessa città e nella stessa ubicazione”.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Ritiene, in primo luogo, il Collegio di richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale.
Come è noto, i provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. In quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per cui “ agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241” . Ne consegue che i provvedimenti di trasferimento non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare (cfr. Cons. Stato Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8797; Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071; Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267). Le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono poi connotate da ampia discrezionalità sì che la censurabilità delle scelte operate dall'Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità delle stesse, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II 19 gennaio 2024 n. 642; Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796).
Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale viene ricondotto alla categoria degli ordini, strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale. Ne deriva che anche tali provvedimenti non richiedono ordinariamente una particolare motivazione, considerato che essi non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato.
Infatti, i provvedimenti di trasferimento per ragioni d'incompatibilità ambientale non hanno carattere sanzionatorio, non postulano necessariamente un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, ma sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e preordinati a ovviare a situazioni d'incompatibilità ambientale, prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato e dal rilievo disciplinare della condotta (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2021, n.3819; Sez. 29 marzo 2021, n. 2629; Sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560).
Il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale è individuato nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del militare presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità a questi di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi. Di conseguenza, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non è significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'amministrazione sia messo in pericolo (Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2024, n. 7321).
Anche rispetto ai trasferimenti per incompatibilità ambientale gli ampi poteri discrezionali sono sindacabili da parte del giudice amministrativo in relazione ai vizi di illogicità irragionevolezza, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6480).
Peraltro, con specifico riferimento ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene anche che, pur essendo qualificabili come “ordini”, il giudice debba procedere alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’Amministrazione, costituente il presupposto del provvedimento, e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per rimuoverla; tale riscontro può condurre all'annullamento dell’atto quando sia accertato il concreto difetto dei presupposti fattuali allegati dall’Amministrazione o la sproporzione nella individuazione della sede di destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2023, n. 4586; Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6787; Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; 18 ottobre 2019, n. 7088; 30 novembre 2020, n. 7562). Ciò in quanto la discrezionalità deve essere funzionale alle esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale, teso ad evitare la percezione nella popolazione, nei colleghi e negli operatori della sicurezza che possa esistere una situazione che potenzialmente possa condurre a una non imparziale e leale azione dell'interessato, con conseguente pregiudizio per il prestigio delle istituzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6470; 21 giugno 2022, n. 5116).
Inoltre, si deve rilevare che la giurisprudenza di questo Consiglio ha anche affermato che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia si conforma anch’esso allo spirito democratico della Repubblica, con conseguente necessità, anche per l’Amministrazione della difesa, di osservare i principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico, ricavando dai principi di pubblicità, che sovraintendono all’intera attività amministrativa - in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione - anche un obbligo di motivazione in alcune specifiche ipotesi, ad esempio quando la stessa Amministrazione militare sia vincolata con atti interni a seguire un determinato procedimento o in caso di ragioni discriminatorie o vessatorie, con la conseguenza che un obbligo di motivazione può sussistere anche per tale Amministrazione in relazione alla particolarità di alcune situazioni di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sezione II, 11 ottobre 2021, n. 6787).
Tali coordinate giurisprudenziali, applicate al caso di specie, conducono ad un giudizio di infondatezza dell’appello, avendo la sentenza di primo grado correttamente ritenuto la mancanza dei presupposti dell’incompatibilità ambientale, con una valutazione che rientra nei limiti del sindacato giurisdizionale, attenendo alla esistenza dei presupposti di fatto del provvedimento.
Sotto tale profilo, si deve considerare che l’unico elemento di fatto, da cui l’Amministrazione ha tratto la sussistenza dei presupposti per ritenere l’incompatibilità della permanenza dell’appellato presso il ROS di Reggio Calabria - come affermato nello stesso atto di appello - è costituito dalle indicazioni rese dal PM e dal GIP, rispettivamente nella richiesta di archiviazione e nel decreto di archiviazione, che hanno fatto riferimento ad una condotta “sconveniente” per un appartenente alle forze dell’ordine.
Tale indicazione, ad avviso del Collegio, non costituisce di per sé un idoneo presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale.
Infatti, le valutazioni espresse dal PM e dal GIP - che peraltro hanno escluso la rilevanza penale della condotta contestata nel procedimento penale - hanno riguardato singoli episodi risalenti nel tempo, nel caso di specie a circa due anni prima, i quali solo sono stati “stigmatizzati” dall’Autorità giudiziaria come “sconvenienti” per un appartenente alle forze dell’ordine.
In primo luogo di tratta di una valutazione, resa in singoli provvedimenti giudiziari, che avevano ad oggetto solo la rilevanza penale di una specifica condotta, dalla quale quindi non deriva alcuna conseguenza in ordine alla sussistenza di una effettiva incompatibilità ambientale con l’insieme dei magistrati degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, con cui il ROS si trova ad operare.
Inoltre, il giudizio espresso in tali provvedimenti, relativo alla natura “sconveniente” del comportamento, riguardava esclusivamente gli episodi oggetto della contestazione nel procedimento penale, verificatisi due anni prima, con la conseguenza che non aveva alcuna rilevanza ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale, che ha per presupposto una situazione attuale di incompatibilità.
Infatti, in mancanza di ulteriori concreti elementi per valutare la lesione e il prestigio del ROS rispetto all’autorità giudiziaria reggina, le indicazioni dei provvedimenti giudiziari, che hanno ad oggetto specifici episodi, nel caso di specie anche risalenti nel tempo, non configurano incompatibilità, in quanto il trasferimento per incompatibilità ambientale, non avendo alcuna connotazione sanzionatoria, deve riguardare anche la prosecuzione all’attualità dell’attività di servizio presso la sede di appartenenza.
Peraltro l’eventuale valutazione di un comportamento come “sconveniente” costituisce un profilo esterno alla richiesta del PM e al decreto di archiviazione, il cui oggetto è costituito dalla esclusione della rilevanza penale del fatto. Tale indicazione - della non convenienza del comportamento per un appartenente alle Forze dell’ordine - poteva avere rilievo in sede disciplinare, ma, nel caso di specie, tale aspetto si deve ritenere già valutato dalla stessa amministrazione con il procedimento disciplinare, che si era concluso, nell’immediatezza dei fatti, con l’irrogazione di una sanzione di lieve entità, quale il “richiamo” del Comandante del reparto in data 1° giugno 2019.
Ne deriva che l’Amministrazione per gli episodi del 2018/2019 aveva già consumato il proprio potere disciplinare - esercitabile anche in mancanza di rilevanza penale del fatto - con la ulteriore conseguenza che non poteva procedere alla irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori né per i medesimi episodi - in mancanza di specifici e autonomi presupposti - ad un trasferimento per incompatibilità, il quale è per sua natura privo di connotazioni sanzionatorie.
In sostanza, nel caso di specie, se si esclude il richiamo alle valutazioni rese negli atti giudiziari relativi all’archiviazione del procedimento penale, nel provvedimento di trasferimento impugnato in primo grado non è indicato alcun ulteriore elemento di fatto, per ritenere che in effetti sussistessero criticità rispetto ai rapporti dell’odierno appellato, in particolare, e del Raggruppamento operativo speciale di Reggio Calabria, in generale, con l’Autorità giudiziaria reggina, in termini di lesione del prestigio o anche di funzionalità dei rapporti, che abbiano assunto una consistenza effettivamente verificabile, sulla base della motivazione del provvedimento impugnato.
A conferma della mancanza di circostanze di fatto emergenti dal provvedimento di trasferimento impugnato in primo grado, si deve osservare che il decreto di archiviazione ha concluso in senso favorevole al militare il procedimento penale, mentre proprio nel periodo in cui tale procedimento è stato pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria (dal 2019 al 2021), il militare è rimasto in servizio presso il ROS, continuando l’attività operativa e di collaborazione con l’autorità giudiziaria, senza che fossero ravvisati elementi di incompatibilità ambientale.
Inoltre, in tale periodo, dall’avvio del procedimento penale alla sua conclusione in senso favorevole all’indagato, il militare aveva ricevuto valutazioni ampiamente positive nella documentazione caratteristica, sia nelle schede valutative che nel rapporto informativo, redatto ai fini dell’inclusione nell’aliquota straordinaria di avanzamento al grado di Luogotenente, grado effettivamente conseguito medio tempore .
Sotto tale profilo è rilevante proprio la circostanza, dedotta dall’Avvocatura dello Stato, a sostegno della fondatezza dell’appello, che si tratta di documentazione caratteristica antecedente al provvedimento di incompatibilità ambientale, in quanto riguardante proprio il periodo (2019-2021) in cui il militare, pur indagato, è rimasto in servizio al ROS di Reggio Calabria, a seguito dei medesimi episodi - già sanzionati disciplinarmente - che hanno condotto al trasferimento per incompatibilità ambientale due anni dopo.
Non emergono, dunque, dalla motivazione del provvedimento ulteriori decisive circostanze per giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale, intervenuto successivamente all’archiviazione del procedimento penale pendente presso gli uffici giudiziari della propria sede di servizio e quindi alla sua conclusione in senso favorevole, da cui sia derivata l’esigenza di allontanare il militare dal ROS di Reggio Calabria oltre due anni dopo il verificarsi dei fatti.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della particolarità della controversia le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.