Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 19.05.2025 e vertente TRA
Parte_1
(C.F. e P.I.
[...]
), con l'avvocato Fabiano Pasquale P.IVA_1
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
D'Augelli Francesca PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1266/2019 del Tribunale di Velletri. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Osserva preliminarmente il Tribunale che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 19 giugno 2009, n. 69, attesa la data di instaurazione del giudizio (successiva al 4.7.2009), senza esporre lo svolgimento del processo e limitandosi alla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", salvo richiamo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi. Il giudizio verte in tema di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 792/15,
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nel merito, rilevava l'inesistenza di un formale atto di adesione alla
, in quanto non era mai intervenuta alcuna Pt_1 sottoscrizione di qualsivoglia contratto o accordo da parte del Sindaco p.t., o di un suo preposto munito dei necessari poteri, tale da far sorgere il vincolo associativo, attesa la natura di atto interno meramente preparatorio della deliberazione di Giunta autorizzativa alla conclusione del negozio. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: "(...) In via pregiudiziale e preliminare, stante l'avvenuta sottoscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di difensore sprovvisto di idonea procura alle liti dalla quale consegue l'inesistenza giuridica della domanda giudiziale, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.792/2015, reso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio avente R.G. n.2288/2015, in favore della
[...]
In Parte_1 via principale e nel merito, revocare e annullare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e in diritto, stante l'inesistenza di qualsivoglia rapporto associativo tra il e la Controparte_1
Parte_1
In via riconvenzionale, accertata e
[...] dichiarata la malafede della
[...] nel Parte_1 richiedere all'Amministrazione somme illegittime e non dovute, condannare la medesima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c. alla restituzione in favore del delle Controparte_1 somme indebitamente pagate da quest'ultimo, nella misura di € 17.169,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di
2 giustizia anche secondo prudente apprezzamento equitativo dell'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario." Si costituiva in giudizio la
[...]
la Parte_1 quale contestava la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, rassegnando le seguenti conclusioni, così come modificate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.: "(...) 1) dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal;
2) dichiarare comunque l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza in fatto e diritto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, e comunque la prescrizione di ogni diritto;
3) conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n° 792/15 relativo al procedimento monitorio R.G. 2288/15, emesso il 15/4/15 dal Tribunale di Velletri in favore dell
[...]
Parte_1
con cui veniva ingiunto il pagamento della somma
[...] di € 13.000,00 oltre interessi di legge, spese, competenze e onorari della procedura monitoria;
4) comunque ed in ogni caso accertare e dichiarare la fondatezza delle ragioni creditorie dell Parte_1 nei confronti dell'opponente; 5) per
[...]
l'effetto, pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dall
[...]
Parte_1 con la domanda di ingiunzione e
[...] conseguentemente condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 13.000,00 oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito;
6) nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi insufficiente il Provvedimento di Deliberazione della Giunta Comunale, condannare il CP
al pagamento in favore dell della somma di €
[...] Pt_1
13.000,00, a titolo di risarcimento danni, o a quella maggiore o minore somma che si riterrà liquidare in via equitativa, oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria;
7) condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c." La causa, dopo il rigetto dell'istanza avanzata dall'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sul presupposto che l'opposizione fosse fondata su prova scritta - costituita dalla mancata produzione, da parte
3 dell'opposta, del fascicolo monitorio dal quale verificare l'effettiva esistenza della procura ad litem al difensore, munita di firma digitale, in allegato al ricorso monitorio telematico ed in difetto, altresì, quanto al merito, di prova della forma ad substantiam del contratto associativo asseritamente stipulato con l'ente locale opponente e posto a fondamento del credito azionato in via monitoria- era istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'interrogatorio formale del sindaco del opponente ed era rinviata per la precisazione CP delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della quale era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, così provvede:
1) rigetta l'eccezione sollevata dal opponente di CP nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura al difensore della ricorrente;
2) in accoglimento dell'opposizione spiegata dal
[...]
, dispone la revoca del decreto ingiuntivo CP opposto, in quanto emesso per un credito insussistente, in difetto di un valido contratto associativo redatto in forma scritta dal Sindaco o da altro soggetto all'uopo incaricato, in grado di rappresentare la volontà negoziale del Comune nei rapporti iure privatorurn con
i terzi;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dall'opposta avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta a titolo di risarcimento del danno per aver confidato in buona fede sulla operatività del provvedimento amministrativo emesso dalla Giunta comunale;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
5) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura
4 «In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal opponente di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura al CP difensore della ricorrente. Come infatti comprovato dall'opposta attraverso la produzione, in allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., della documentazione relativa al fascicolo monitorio, tra cui la procura alle liti conferita dal Presidente e legale rappresentante pro tempore dell' , Pt_1
all'Avv. Pasquale Fabiano, per assistere e rappresentare Controparte_2
l'associazione nel procedimento di ingiunzione per il recupero del credito, tale procura è stata rilasciata all'atto del deposito del ricorso monitorio ed allegata allo stesso come foglio separato, indipendentemente dalla dicitura "a margine" contenuta nel ricorso. Trattandosi, poi, di copia per immagine di una procura cartacea, la medesima è conforme a quanto previsto dall'art. 83 comma terzo c.p.c., nella attuale formulazione applicabile ratione temporis, la quale stabilisce che: "se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica". In materia di notifica telematica, inoltre, l'art. 18 del DM 44/2011 stabilisce che "la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine".
A nulla rilevando che la procura, nel caso di specie, non sia stata allegata alla copia del decreto ingiuntivo e dell'allegato ricorso notificato all'opponente, atteso il principio giurisprudenziale per cui, ai fini della validità dell'atto, è sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare che la stessa sia stata rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio della parte rappresentata (cfr., per l'ipotesi dell'atto di appello, Cass. sent, n. 7286 del 23/03/2018; Cass. sent. n. 16135 del 09/07/2009)». Merito dell'opposizione «Quanto al merito, l'opposizione è fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ("Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"), tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, anche quando agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass., sez. 3, 15 marzo 2004, n. 5234), pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità (Cass., sez. 3, 12 novembre 2003, n. 17028), con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi;
e vanno consacrati in un unico documento, salva la deroga di cui all'art. 17, R.D. citato, per i contratti conclusi con ditte commerciali in cui è consentita la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza (cfr. Cass. sent. n. 19206 del 2009).
5 Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziati della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il contraente iure privatorum accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 27910 del 31/10/2018; Cass. sent. n. 1167 del 17/01/2013; Cass. sent. n. 4532 del 22/02/2008).
Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, "ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno" (cfr. Cass. n. 1752 del 26/01/2007).
Va poi considerato che il contratto associativo al quale il nuovo associato aderisce è un contratto tipizzato, in quanto disciplinato, nei suoi aspetti essenziali, dal codice civile, la cui causa si identifica con il perseguimento di uno scopo comune mediante lo svolgimento, in comune, di un'attività.
Nel caso di specie, l'adesione del all' non è stata CP Pt_1 formalizzata in alcun contratto associativo ma è stata deliberata dalla Giunta
Comunale, con delibera n. 76 del 9.4.2003 (doc. 2 fase opponente), attraverso un mero atto interno preparatorio che ha approvato lo schema di patto associativo allegato e ha espressamente incaricato il Responsabile dell'Area
Amministrativa "per l'adozione di ogni atto inerente e conseguente alla presente deliberazione", a nulla rilevando che poi, di fatto, il abbia CP provveduto al pagamento della quota associativa per gli anni 2003-2007 - non anche per gli anni 2008-2010, per i quali è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio di ogni pretesa, della somma di euro 4.169,00 (cfr. docc. 7 e 8 fase opponente) - proprio in quanto la manifestazione formale di volontà dell'organo rappresentativo non è surrogabile con comportamenti concludenti dell'ente rappresentato.
Neppure appare conferente quanto allegato dall'opposta in merito alla circostanza che, alla luce delle disposizioni statutarie e di quanto previsto con la delibera della Giunta comunale succitata, sia stata disposta la mera adesione del , con la conseguente autorizzazione al Parte_2 Parte_1 pagamento della quota associativa di base e non di quella integrativa, subordinata invece all'effettiva erogazione dei servizi istituzionali, trattandosi, comunque, di un impegno di spesa, per il quale le regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di
6 impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr., in tal senso, Cass. sent. n.
6555 del 20103/2014, che ha escluso la valida conclusione di un contratto d'opera professionale nel caso in cui l'intendimento del comune conferente l'incarico non era desumibile da un contratto sottoscritto dal sindaco ma da una delibera comunale).
Infine, nessun contributo significativo ai fini della decisione sulla questione oggetto di disputa tra le parti è stato fornito dal Sindaco del
[...]
, sentito in sede di interrogatorio formale, il quale si è limitato ad CP escludere di aver avuto alcun tipo di rapporto con la e che le Pt_1 adesioni alle associazioni rientrassero nella competenza del Consiglio comunale piuttosto che della Giunta, dovendosi in ogni caso precisare che anche l'eventuale conferma in sede istruttoria di una non corretta prassi amministrativa volta ad aderire al vincolo associativo attraverso una mera delibera di Giunta, piuttosto che attraverso un impegno formale assunto dal sindaco del sarebbe servita a derogare al principio di diritto sopra CP esaminato, corroborato dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte formatosi sul punto.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere dunque revocato, in quanto emesso per un credito insussistente, in difetto di un valido contratto associativo redatto in forma scritta dal Sindaco o da altro soggetto all'uopo incaricato, in grado di rappresentare la volontà negoziale del Comune nei rapporti iure privatorum con i terzi».
Domanda di risarcimento del danno «Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dall'opposta, peraltro, in via meramente subordinata e non alternativa a quella di adempimento in forma specifica dell'obbligo contrattuale asseritamente assunto dal avente ad oggetto la condanna dell'opponente al CP pagamento della somma ingiunta a titolo di risarcimento del danno per aver confidato in buona fede sulla operatività del provvedimento amministrativo emesso dalla giunta comunale, in quanto formulata dall'opposta, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., e quindi tardivamente, essendo tale memoria deputata alla sola precisazione delle domande, nell'ambito dei fatti già compiutamente esposti in atto di citazione». Domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito «Al contempo, non può essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal opponente avente ad oggetto la condanna dell'opposta, CP previo accertamento della sua malafede nel richiedere all'Amministrazione somme illegittime e non dovute, alla restituzione in proprio favore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme indebitamente pagate, nella misura di euro
17.369,00. Trattasi, infatti, di domanda avanzata soltanto nelle conclusioni dell'atto di citazione, senza alcuna esplicazione degli elementi costitutivi nella parte narrativa dell'atto, anche per quel che riguarda il quantum, considerato che il ha allegato e provato di aver raggiunto con l' un CP Pt_1 accordo transattivo concernente la richiesta di pagamento delle quote associative relative agli anni 2008, 2009 e 2010, per un importo di euro
4.169,00, oltre spese legali, per il quale, dunque, il non potrebbe CP vantare alcun diritto di ripetizione. Peraltro, nel caso di specie difetta, altresì, il requisito, allegato dall'opponente, della malafede dell'accipiens, il quale ha fatto comunque affidamento sull'efficacia esterna di un atto amministrativo
7 del Comune attestante l'esistenza della relativa copertura finanziaria e approvativo dello schema di patto associativo allegato, al quale hanno fatto poi seguito, di fatto, i versamenti spontanei delle quote associative per gli anni 2003-2007».
Spese «Si ravvisano giustificati motivi, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, per disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite».
§ 3. — Ha proposto appello
[...] ed Parte_1 ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente gravame: 1) dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal CP
;
[...]
2) dichiarare comunque l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e diritto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, e comunque la prescrizione di ogni diritto;
3) conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n° 792/15 relativo al procedimento monitorio R.G. 2288/15, emesso il 15/4/15 dal Tribunale di Velletri, in favore dell
[...]
Parte_1 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma
[...] di € 13.000,00 oltre interessi di legge, spese, competenze e onorari della procedura monitoria. 4) comunque ed in ogni caso accertare e dichiarare la fondatezza delle ragioni creditorie dell
[...] nei Parte_1 confronti dell'opponente; 5) per l'effetto pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dall Parte_1 con la domanda di ingiunzione e
[...] conseguentemente condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 13.000,00 oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito;
6) condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc. Con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
8 Il ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1266/2019 pubb. Il 3.07.2019 dal Tribunale di Velletri Laziale perché destituito di fondamento giuridico e fattuale con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 19.05.2025 tenutasi in forma scritta, previo deposito di come da decreto di trattazione scritta in data 20.03.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I - Appello dell'impugnata sentenza nella parte in cui, nell'accogliere l'opposizione proposta dal , Controparte_1 il Giudice ha erroneamente ritenuto che per l'adesione all'Associazione non potesse bastare la delibera di Giunta Comunale, ma fosse necessaria la formalizzazione di un regolare contratto associativo (pag. 5 e 6). La parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, “nell'accogliere l'opposizione proposta dal
[...]
, il Giudice ha erroneamente ritenuto che per l'adesione CP all' non potesse bastare la delibera di Giunta Parte_1
Comunale, ma fosse necessaria la formalizzazione di un regolare contratto associativo”. Ritiene l'appellante che il Tribunale non abbia analizzato la situazione nella sua interezza, pervenendo così ad un convincimento che la parte ritiene non condivisibile. In particolare, sostiene la parte che, affinché una Pubblica Amministrazione aderisca a un' senza fine di lucro, Parte_1 come nel caso di specie, “la legge non prevede l'adozione di formule sacramentali quali la sottoscrizione di un contratto, ma semplicemente l'adozione di una delibera da parte della Giunta Comunale o addirittura di una semplice Determinazione Dirigenziale con la quale semplicemente manifesta la propria volontà di adesione”, come riconosciuto anche dalle
“dichiarazioni rese dal Sindaco in sede di interrogatorio formale”.
§ 5. — L'appello è fondato. Questa Corte, nella propria precedente sentenza n. 1941/2025 avente ad oggetto analoga controversia tra ed il , ha posto in evidenza la Pt_1 Controparte_3
9 distinzione tra il contratto associativo, -che nell'associazione si estrinseca con lo Statuto, assunto da tutti i soci, all'unanimità, e regolante l'oggetto dell'attività dell'associazione, la durata del contratto e la disciplina degli organi dell'associazione,- e l'adesione all'associazione, che non necessita della forma scritta richiesta per i contratti stipulati dagli enti locali. In particolare, nella citata sentenza, questa Corte ha ritenuto:
“Nel caso in esame non viene in rilievo, dunque, un contratto sinallagmatico, ovvero a un accordo tra due parti che si impegnano a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, come ha invece ritenuto – erroneamente – il giudice di primo grado. Piuttosto, si è in presenza dell'adesione a un'associazione non avente fine di lucro, per la quale la legge non prevede un vincolo di forma scritta, come per i contratti della pubblica amministrazione, ma semplicemente l'adozione di una delibera da parte della Giunta Comunale con la quale semplicemente manifesta la propria volontà di adesione. L'adesione a un'associazione, infatti, si configura come un atto “di gestione”, che poteva e, in base ad espressa previsione statutaria, doveva essere assunto dalla Giunta, come è avvenuto nel caso in esame, non rientrando fra quelli affidati dall'ordinamento sugli enti locali al Consiglio comunale. A nessuno di essi, espressamente elencati nell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, può essere assimilata la fattispecie in esame, e segnatamente:
- non alle “convenzioni fra i Comuni e quelle fra Pt_1
Provincia, costituzione e modificazione di forme associative” (lett. c), dato che qui non si tratta di costituire una forma associativa con altri enti locali come modalità di erogazione di un servizio, ma di aderire ad un'associazione degli enti locali, per finalità di norma già presenti nello Statuto comunale (“promuove la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, archeologiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita”);
- non alla “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (lett. e), perché qui non si tratta di partecipazione a società di capitale o costituzione di azienda o affidamento di attività propria, come detto sopra;
- non alle “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (...)”, perché la facoltà annuale di recesso non determina un impegno obbligatorio sul bilancio degli anni futuri,
10 potendo essere espressa la volontà contraria dall'organo dell'ente che ne avrà competenza di tempo in tempo”. Applicando i medesimi principi, formulati in un caso del tutto analogo a quello di cui è giudizio, deve pertanto riformarsi la sentenza del Tribunale e respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal . Controparte_1
Non è infatti in discussione l'esistenza della delibera Giunta Comunale, n. 76 del 9.4.2003 che ha approvato lo schema di patto associativo allegato e ha espressamente incaricato il Responsabile dell'Area Amministrativa "per l'adozione di ogni atto inerente e conseguente alla presente deliberazione", nonché il pagamento della quota associativa dl 2003 al 2007 da parte del CP
, in assenza di recesso per le annualità successive, e, in
[...] particolare, per le annualità oggetto di domanda di pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo. Per effetto della riforma della sentenza, le spese del primo grado di giudizio vanno diversamente regolate e vanno poste a carico del rimasto soccombente. Esse si Controparte_1 liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura di euro 4.835 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Fabiano Pasquale, dichiaratosi antistatario.
§ 6. — Le spese del presente grado seguono la soccombenza del appellato. Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. CP
147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a C.U., spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Fabiano Pasquale, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del
[...] Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata senza, respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
e condanna la parte appellata al rimborso, in favore
[...] della parte appellante, delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura di euro 4.835 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Fabiano Pasquale, dichiaratosi antistatario;
11 2. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Fabiano Pasquale, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 19.05.2025. Il presidente estensore
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