Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 853 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to VADALA' MARIA CARMELA Parte_1
Reclamante
E
con gli avv.ti CIZZA MARINA E TASSONE Controparte_1
SILVANA
Reclamata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
, assunto alle dipendenze della società in house della provincia di Parte_1
( Società Gestione Servizi S.p.A.) sin dal 3.1.2007 e licenziato in data 4.9.2018, CP_1 con decorrenza 17.7.2018 per mancata autorizzazione dell'esercizio provvisorio da parte del tribunale di Crotone che ha dichiarato il fallimento della società con sentenza n. 32/2018, ha chiesto che l'importo residuo delle “retribuzioni maturate e non percepite” da giugno 2016 (per ottenere le quali si era già insinuato al passivo del fallimento della società) gli sia corrisposto dall'anzidetta Provincia, nell'importo pari a
€ 45.083,29 oltre al risarcimento dei danni che essa, con la sua condotta colpevole, gli ha provocato.
cui ha lavorato come operaio con mansioni di cantoniere stradale addetto alla segnaletica) e non già la società in house che formalmente l'ha assunto, la quale dal
29.5.2015 è stata messa in liquidazione ed è successivamente fallita;
b) dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016; c) dell'art. 1676 c.c.; d) dell'art. 2043 c.c.; e) dell'art. 2041 c.c.
Ha chiesto anche il risarcimento degli ulteriori danni che la gli ha cagionato, CP_1 dapprima, non esercitando con diligenza il “controllo analogo” sulla società in house e, dipoi, decidendo di non rinegoziare i “disciplinari” dei servizi affidati alla società in house (in particolare quello del ricorrente scaduto il 31.12.2015), di non ricapitalizzarla e di non risanarla, così “determinandone l'ineluttabile fallimento”. A fondamento della richiesta di risarcimento danni (commisurati alle retribuzioni che “avrebbe dovuto percepire” se la società in house “fosse stata riportata in bonis e posta dalla CP_1 in condizione di perseguire gli scopi societari”) il ricorrente ha denunciato la
“violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c.” e ha invocato l'applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.
Il tribunale ha rigettato il ricorso, compensando le spese, perché ha ritenuto: a) che, stante l'autonomia della ridetta società in house rispetto alla Provincia convenuta, quest'ultima non può identificarsi come datrice di lavoro neppure nel periodo successivo alla scadenza del disciplinare del servizio a cui il ricorrente è stato addetto;
b) che nel caso di specie, non può ritenersi provato un abusivo e fittizio utilizzo, da parte della dello schema dell'in house providing, sì da poter Controparte_1 riconoscere l' quale effettivo datore di lavoro con l'effetto di trasformare Parte_2
l'affidamento di servizi in una semplice messa a disposizione di personale (da parte della società in house alla PA), configurabile come (vietata) ipotesi di interposizione di manodopera. …..Dall'esame della documentazione in atti, è pacifico il titolo in forza del quale la Gestione Servizi Spa (e quindi i suoi dipendenti) operassero in favore della
, ossia sulla scorta di plurimi contratti di servizio, alcuni dei quali Controparte_1
prorogati sino al 31.12.2016, altri come quello di specie sino al 31.12.2015 (cfr. all. 2 fascicolo resistente, prot. n. 7710 del 24.06.2021 nonché nota prot. n. 64 del
28.06.2017, all. n. 24 fascicolo ricorrente), che espressamente attribuivano poteri di
Pag. 2 di 12 supervisione all'Ente Pubblico ( circostanza dalla quale, per ciò solo, non può derivare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ), senza tuttavia CP_1 elidere l'autonomia decisionale della Gestione Servizi spa (che, a sua volta, poteva autonomamente stipulare contratti con terzi qualora ne avesse avuto necessità, cfr. all. nn. 25,26 e 27 fascicolo ricorrente). In particolare, il lavoratore avrebbe dovuto provare lo stabile inserimento nell'organizzazione della Provincia, l'adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali della stessa ( ovviamente al di là di quelle oggetto del contratto di servizio), l'esclusività della prestazione, la predeterminazione dell'orario e della retribuzione, il controllo delle presenze, il vincolo di subordinazione gerarchica, la volontà dell'ente di considerare il lavoratore come inserito nella propria struttura burocratica” mentre le allegazioni attoree concernenti l'assoggettamento al potere direttivo dell'ente convenuto e il suo stabile inserimento nella sua organizzazione sono generiche e non provate;
c) che le plurime condotte omissive che il ricorrente imputa alla , qualora provate, avrebbero causato un danno “al patrimonio della CP_1 società e non anche, direttamente, a quello dei creditori della società”, tra cui il ricorrente, con conseguente mancanza del nesso di causalità tra quelle condotte e il danno di cui egli chiede il risarcimento;
d) che, “del resto”, non è stato dimostrato che la società in house sia fallita a causa del comportamento colposo della , il CP_1 quale, del resto, legittimerebbe esclusivamente l'eventuale azione risarcitoria del curatore fallimentare della società, ai sensi dell'art. 2497 c.c.; e) che non è applicabile alle società in house la disciplina dettata dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016; f) che, parimenti, nella specie non è applicabile l'art. 1676 c.c., perché il contratto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società in house non può essere assimilato al contratto di appalto;
g) che non ricorrono gli estremi applicativi dell'art. 2041 c.c., in mancanza, da un canto, di “un unico atto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento”, neppure allegato, e d'altro canto della mancata indicazione di quali siano, in concreto, l'arricchimento indebitamente conseguito dalla Provincia e la correlata diminuzione patrimoniale del ricorrente.
Questi appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma.
In via principale, sostiene che: a) nella specie, si deve escludere che la società in house della abbia costituito un autonomo centro di imputazione di Controparte_1
Pag. 3 di 12 rapporti e posizioni giuridiche e deve riconoscersi dedotta e provata, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, “un'ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro”; b) i “disciplinari di servizio”, che la società in house aveva stipulato con la
, erano scaduti allorché quest'ultima aveva decretato la liquidazione della CP_1
società e, pertanto, non possono costituire il titolo in base al quale i dipendenti della società hanno continuato a prestare servizio in favore della . CP_1
In subordine, censura la decisione del tribunale di ritenere inapplicabili tanto l'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 (così abdicando ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa e senza sollevare, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la questione pregiudiziale che tempestivamente egli aveva sollevato), tanto l'art. 1676 c.c.
Infine, addebita al tribunale di aver erroneamente rigettato l'azione di responsabilità extracontrattuale che ha ritenuto preclusa ai singoli lavoratori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2497 c.c.
Nella resistenza della che ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, la Corte ha disposto l'escussione di testimoni per accertare quale attività lavorativa abbia prestato il ricorrente nel periodo a cui afferiscono le sue rivendicazioni. All'esito, ha trattato la causa nelle forme cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, la decide con la presente sentenza.
1.L'appello – pur ammissibile perché è formulato alla stregua di specifici rilievi alle statuizioni dianzi riassunte che, in conformità al paradigma di cui all'art. 434 c.p.c., sottopone ad argomentata critica1 – è infondato.
Pag. 4 di 12 1.1.Con il primo motivo di gravame2, l'appellante denuncia – sotto un primo profilo –
l'erroneità e la contraddittorietà delle argomentazioni teoriche in forza delle quali il tribunale ha ritenuto che la società in house datrice di lavoro costituisca un autonomo centro di imputazione di rapporti e di posizioni giuridiche. Nel caso concreto, poi, sostiene che la si debba considerare un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico, “priva di effettiva autonomia”, in quanto sottoposta al suo controllo, destinata allo svolgimento di servizi inerenti alle sue finalità istituzionali, allocata in una sede che era stata presa in locazione dal medesimo ente pubblico, il quale beneficiava delle prestazioni lavorative dei dipendenti della società e le rimetteva solo gli importi necessari per pagare le loro retribuzioni.
Entrambi i rilievi sono infondati.
Per quanto concerne il profilo teorico, è costante l'insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la società "in house providing" è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all'ente locale che su di essa esercita il c.d. "controllo analogo" (Cass. 21658/2021), sicché l'esistenza di tale potere di controllo non contraddice l'autonomia della società3. Essa non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici locali ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte. Né assume rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia (cfr. Cass. n. 11273/2023, n.
9199/2013, n. 5346/2019). 2 Distinto dalla seguente rubrica: “error in procedendo e/o in iudicando – difetto e/o incongruenza della motivazione in ordine alla domanda spiegata in via principale – contraddittorietà – travisamento – violazione dell'art. 115 e dell'art. 421 c.p.c. – falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione del principio iura novit curia”.
Pag. 5 di 12 Quanto poi al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro dell'odierno appellante, le circostanze sopra riassunte, che nella sua prospettiva dovrebbero indurre ad imputarlo direttamente all'ente locale appellato, anziché alla società che formalmente ne era titolare, si rivelano insufficienti a tale scopo già sul piano delle mere allegazioni. Esse valgono solo a confermare, nella misura in cui non sono contestate, l'esistenza del legittimo affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale si riscontra, per l'appunto, nell'ipotesi della società in house (così Cons. Stato n. 6062/2021).
Quel che invece risulta mancante (e che il ricorrente non allega neppure in appello con specificità di riferimenti che permetterebbero a controparte di contraddirli e al giudice di verificarli) è l'ingerenza dell'ente locale nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella specie viene in rilievo. Ciò con particolare riguardo all'assoggettamento al potere direttivo dell'ente locale, che non si ravvisa perché non è neppure stato allegato che fossero i dipendenti del medesimo ente ad impartire ordini all'appellante, a definire i contenuti delle mansioni che ha svolto, ad assegnarle i turni di lavoro e a controllare che fossero osservati.
In difetto di tali elementi rivelatori, non possono dunque ravvisarsi: a) né quella
“interposizione fittizia” che l'appellante imputa al tribunale di non aver accertato, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia di cui si duole;
b) né la “codatorialità di fatto
(e occulta)” che l'appellante altresì denuncia4. C In ogni caso l'approfondimento istruttorio ha consentito di verificare che si CP_1
limitava ad indicare alla società attraverso il suo personale gli interventi da effettuare, ma senza alcuna ingerenza sul piano organizzativo e gestionale (cfr teste “In Tes_1
base ad una programmazione mensile o settimanale, indicavo al mio funzionario del
Pag. 6 di 12 settore Lavori Pubblici viabilità e infrastrutture stradali di trasmettere agli uffici della
Gestione Servizi gli interventi da svolgere, via fax o via mail e a loro volta gli uffici della Gestione Servizi individuava la squadra che doveva occuparsene. Preciso che la gestione del servizio da espletare e del personale da impiegare era riservata alla
Gestione Servizi. abitualmente effettuava il servizio perché era l'unico capace Pt_1
di guidare la macchina che apponeva la segnaletica orizzontale.)
Sempre con il primo motivo di gravame – sotto un secondo profilo – l'appellante addebita al tribunale di aver trascurato l'incontestata circostanza che, alla “scadenza del disciplinare di servizio”, il rapporto di lavoro instaurato con la società affidataria dello stesso servizio era proseguito con l'ente locale, il quale, pertanto, era diventato il suo unico ed effettivo datore di lavoro, essendo subentrato, per successione, alla società messa in liquidazione e privata dell'incarico di svolgere il servizio a cui egli ha continuato ad essere addetto.
Sennonché, in primo luogo, alla messa in liquidazione della società, già nel 2015, non ha fatto seguito l'estinzione della medesima società, la quale ha dunque continuato ad essere parte dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Non si giustifica, quindi, il richiamo alla disciplina successoria di cui all'art. 2112 c.c. che l'appellante denuncia inapplicata, senza però neanche dedurre che, con l'apertura della procedura di liquidazione, la società abbia trasferito alla l'intera azienda e i suoi CP_1
dipendenti. Del resto, dalla relazione del liquidatore della società, datata 15.3.2016 e prodotta dall'appellante, si evince in senso contrario che l'ente locale aveva previsto che la società avrebbe proseguito “in regime di esercizio provvisorio”, affidando al liquidatore medesimo anche il compito di “salvaguardare i livelli occupazionali”.
In secondo luogo – e in modo assorbente – va rilevata l'assenza di prova che “nel periodo di interesse”, come lo definisce l'appellante, compreso cioè tra il giugno 2016 e l'aprile 2018, egli abbia continuato a rendere la sua prestazione lavorativa, a dispetto del mancato rinnovo dell'affidamento alla società in house del servizio a cui era addetto.
L'approfondimento istruttorio esperito in questo grado del giudizio non ha infatti permesso di riscontrare la circostanza, ma, al contrario, l'ha decisamente sconfessata.
In particolare il teste ha affermato che scaduti i disciplinari non sono stati Tes_1
più richiesti intervento alla Gestione servizi né direttamente al personale della società.
Pag. 7 di 12 Anche il teste di parte ricorrente ha confermato che alla scadenza dei Tes_2 disciplinari dei servizi affidati alla società in house ha fatto seguito l'esaurirsi dell'attività dei suoi dipendenti, che, pur manifestando la propria disponibilità a lavorare, avevano progressivamente smesso di farlo (cfr dep. scaduto il Tes_2
disciplinare del durante la gestione liquidatoria e fino al fallimento, il Pt_1
personale della Gestione Servizi, compreso il sono rimasti a disposizione della Pt_1
, e precisamente nell'androne della sede della ”; sovrapponibile la CP_1 CP_1 dep. di “Durante la gestione liquidatoria e fino al fallimento della società, il Tes_3 personale, compreso il signor rimase a disposizione dell'Ente- Provincia di Pt_1
Crotone”)
E ciò trova conferma nella relazione del 15.3.2016 del liquidatore della società, richiamata dall'appellante, che attesta l'assenza di attività sia da parte della società medesima (i cui uffici, scrive: “sono presidiati dai dipendenti che impediscono di fatto
l'esplicazione di qualsivoglia attività lavorativa”), sia da parte dei suoi dipendenti, i quali sono rimasti “quotidianamente a disposizione dell' presso la sede della stessa Pt_2
Provincia”: in una condizione inerte di attesa, quindi, e senza perciò eseguire alcuna prestazione.
In conclusione, manca la prova che l'appellante abbia reso, in quel periodo, prestazioni lavorative da cui l'ente locale appellato ha tratto beneficio, esercitando nei suoi confronti un ruolo datoriale ed assumendo, pertanto, le corrispondenti obbligazioni.
La terza doglianza che si evince dall'unitaria esposizione del primo motivo di gravame scaturisce dal rigetto delle azioni che il ricorrente ha promosso, gradatamente, ai sensi dell'art. 30, c. 6, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltante, previa sollecitazione all'appaltatore inadempiente, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate) e dell'art. 1676 c.c. (che abilita gli ausiliari dell'appaltatore ad agire contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto).
Il rilievo è inammissibile, in primo luogo, nella parte in cui si limita ad invocare “una lettura costituzionalmente orientata” dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, ossia delle disposizioni che escludono l'applicazione del codice dei contratti pubblici alle società in house, senza però addurre alcuna motivata argomentazione a supporto
Pag. 8 di 12 della paventata incostituzionalità di quelle stesse disposizioni che, in base alla loro piana lettura e alla sottesa incomparabilità delle società in house ai privati contraenti con la pubblica amministrazione, impongono l'approdo ermeneutico a cui il tribunale è pervenuto.
In secondo luogo, il rilievo non merita seguito nella parte in cui ripropone la questione pregiudiziale ex art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, denunciando il deteriore trattamento a cui le disposizioni derogatorie anzidette espongono i dipendenti delle società in house rispetto ai dipendenti di altri appaltatori.
Anche sotto questo profilo, la prospettiva dell'appellante è inficiata dalla mancata considerazione della peculiarità del rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e la società in house – siccome è reso evidente dal controllo c.d. analogo che il primo esercita sulla seconda – e che ostano all'assimilazione di situazioni non comparabili allo scopo di assoggettarle alla medesima disciplina.
In terzo luogo, e soprattutto, le doglianze dell'appellante vanno disattese perché presuppongono erroneamente che l'invocata disposizione legislativa (che addebita al tribunale di non aver applicato in suo favore e la cui inapplicabilità comunque denuncia perché in contrasto con il diritto dell'Unione europea) sia attributiva di diritti esercitabili direttamente dal dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente. A ben vedere però così non è, perché il succitato comma 6 dell'art. 30 attribuisce al committente solo la facoltà di intervenire, e se decide di farlo (cioè di pagare direttamente ai lavoratori) il pagamento ha effetto liberatorio nei rapporti con l'appaltatore. Tale iniziativa rientra quindi in una scelta discrezionale del committente, in relazione alla quale il lavoratore non può vantare alcun diritto, e può, al più, sollecitare il committente ad attivare il meccanismo di sostituzione che non contempla un'azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente medesimo.
In quarto luogo, il rilievo non può essere accolto neanche nella parte in cui si appunta sulla mancata applicazione dell'art. 1676 c.c., e ciò per due ordini di ragioni. Il primo: perché l'appellante si limita a invocare l'applicazione di tale norma senza contrapporre alcuna specifica e argomentata censura alle motivazioni con cui il tribunale l'ha invece negata. Sotto questo profilo, pertanto, la doglianza si apprezza inammissibile perché generica. Il secondo: perché è assorbente la constatazione che il ricorso alla tutela
Pag. 9 di 12 contemplata da quella norma è subordinato all'assolvimento dell'onere della prova dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore alla data della domanda, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. E tale onere, nella specie, non è stato assolto con specifico riguardo allo stato dei rapporti creditori tra la società in house e l'ente pubblico, alla data di instaurazione del giudizio, per quanto concerne l'attuazione del disciplinare del servizio a cui l'appellante è stato addetto.
A ciò deve comunque aggiungersi, in quinto luogo, la considerazione ostativa, che questa Corte ha già esposto nelle sentenze richiamate nelle note conclusionali dell'appellata (che l'appellante conosce perché è assistita dal medesimo patrocinante i lavoratori che hanno promosso le controversie decise da quelle sentenze), secondo cui:
l'eventuale credito di Gestione Servizi s.p.a. – ormai fallita – nei confronti della
sarebbe attratto alla massa fallimentare, sicché l'azione diretta qui esperita CP_1
dal lavoratore si palesa inammissibile, in quanto spiegata in violazione del principio della par condicio creditorum”.
1.2. Il secondo motivo di gravame5 attinge il rigetto della domanda risarcitoria che l'appellante si limita a riproporre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., imputando all'ente locale appellato “il comportamento colposamente inerte e negligente” che si sarebbe concretizzato nel mancato esercizio del “controllo analogo” e nella violazione dei principi di correttezza e buona fede, da cui gli sarebbe derivato il danno da quantificarsi in misura corrispondente agli stipendi non percepiti e a quelli che avrebbe maturato nel tempo medio occorrente, dopo le sue dimissioni, per reperire un'altra occupazione.
Il rilievo è infondato, in primo luogo, perché l'addebito che il ricorrente muove a controparte, imputandole di aver deciso di non rinegoziare gli affidamenti con la società in house, non si accompagna all'indicazione della fonte del dovere a cui, così facendo, essa non ha ottemperato. Altrettanto è a dirsi per quel che riguarda l'addebito di non aver ricapitalizzato la società, di non averne approvato i bilanci e di non aver
Pag. 10 di 12 predisposto alcun piano di risanamento della stessa. Ancora una volta non è indicato il titolo dell'obbligazione inadempiuta che, nella prospettazione dell'appellante, espone l'ente pubblico a responsabilità risarcitoria per l'insolvenza della società controllata.
Non può quindi ritenersi che alle condotte oggetto di addebito l'ente pubblico avesse l'obbligo e non la mera facoltà di attenersi.
In secondo luogo, il rilievo è infondato perché manca la prova che le condotte che l'appellante addebita a controparte di aver omesso sarebbero valse a salvaguardare la sua posizione lavorativa e, per l'effetto, i crediti scaturenti dalla stessa. Nulla, infatti, induce a ritenere obbligatorie o comunque prioritarie, tra le opzioni praticabili, quelle elencate dall'appellante anziché la riduzione dell'organico aziendale e, conseguentemente, del costo del personale a cui la società ha dimostrato di non riuscire a far fronte.
In terzo luogo, nulla comprova – come ha correttamente ritenuto il tribunale – che le condotte dannose per il patrimonio della società abbiano avuto un effetto pregiudizievole diretto sul patrimonio dell'appellante. Non è infatti dimostrato che le condotte che avrebbero evitato il fallimento della società sarebbero valse, al contempo,
a garantire la soddisfazione dei crediti vantati dall'appellante.
In quarto luogo, si conviene col tribunale che il diritto al risarcimento del danno che la società ha subito per effetto dell'eventuale condotta illecita dell'ente locale controllante, ancorché possa incidere negativamente sui diritti dei creditori della società controllata, compete solo a quest'ultima e non già a ciascuno dei suoi creditori (e dunque all'appellante), in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del creditore sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (arg. ex Cass. SU 27349/2009). Essendo il creditore della società portatore di un interesse indiretto al corretto adempimento degli obblighi di controllo, deve escludersi che egli possa vantare un diritto di risarcimento nei confronti del soggetto controllante che si sia reso inadempiente a quegli stessi obblighi che ha assunto nei confronti della società.
In quinto luogo, si osserva, del resto, che il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che sia fondato sul comportamento illecito, contrattuale o extracontrattuale, di un
Pag. 11 di 12 soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, è anch'esso acquisito alla massa attiva del fallimento (Cass. 3115/1982) e va dunque azionato dal curatore fallimentare6, come ha correttamente statuito il tribunale.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del grado si compenso tra le parti per la complessità e la novità dei profili controversi che hanno formato oggetto di disamina.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 1.9.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n.
348/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto, salva esenzione se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 3 La Cassazione – cfr. in mot. n. 11273/2023 – riconosce che anche “nel caso di … soggezione al cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica … questo legame non incide sulla distinzione, sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante”. 4 Cass. 267/2019: “la codatorialità … presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo … da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali …”. 5 Distinto dalla seguente rubrica: “error in procedendo e/o in iudicando – difetto e/o incongruenza della motivazione con riferimento alle richieste risarcitorie ed all'asserita mancata dimostrazione degli elementi di cui all'art. 2043 c.c. – travisamento – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2497 c.c.”. 6 Cass. SU 7029/2006: “… la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - …”.