Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 814/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 814/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ) nata ad [...] il 24 gennaio Parte_1 C.F._1
1978, residente a [...], rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Adele Fiaschetti presso il cui studio sito in ZA alla
Via Amendola n.45 elegge domicilio;
e
(c.f. ) nato a [...], AQ, il 17 ottobre 1971, ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]. Rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Ruscio in virtù di mandato in calce al ricorso e per questo atto domiciliato presso il suo studio sito a Celano, AQ, in via Monte Nero 4.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1
CONDIZIONI
“1) La abitazione ex casa coniugale sita a Celano in via Fontanelle, 92, rimane assegnata alla sig.ra e al figlio con tutto l'arredo e i mobili che ivi si trovano, sino a Parte_1 Per_1 quando la sig.ra per esigenze personali e del minore, si trasferirà da Celano ad Pt_1
ZA, presso la sua abitazione, in corso di ristrutturazione. Il trasferimento del minore non potrà comunque avvenire prima della fine del ciclo scolastico primario e comunque sentito il minore e tenuto conto delle sue esigenze. Non appena ciò accadrà, il sig. rientrerà nel CP_1 pieno godimento della stessa. Allorquando la si trasferirà ad ZA, i mobili Pt_1 acquistati da e da con conto corrente comune, prima e dopo il CP_1 Parte_1 matrimonio, saranno così ripartiti: alla sig.ra al figlio minore andranno la stufa Pt_1 Per_1
a pellet ed eventuali forniture dello stesso, la cameretta del figlio minore comprensiva di armadio, comò, comodino, scrivania, mensole, due letti comprensivi di reti e materassi, sgabello celeste e scrittoio, lampadario bagno, lampadario sala, lampadario corridoio, orologio a pendolo, tutti i quadri, cassapanca biancheria, bar mappamondo, televisore camera da letto ( acquistato dalla nel mese di marzo 2024), televisore camera Jacopo, divano in vimini da giardino, Pt_1 unitamente ai doni di nozze personali. I regali di valore donati alla alla famiglia del Pt_1 [...]
in occasione delle nozze saranno restituiti come da accordi presi, fatta eccezione per CP_1
l'anello di fidanzamento che essendo un dono di uso, rimarrà alla Caudai.
Eventuali buoni postali o fruttiferi, titoli o conti correnti intestati al figlio saranno gestiti Per_1 da entrambi i genitori e seguiranno la collocazione del minore presso la madre, che ne fungerà da custode.
2) Il figlio minore , rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si Per_1 riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione ed il controllo del figlio, con collocazione prevalente presso la abitazione scelta dalla madre sig.ra comunque con facoltà del padre di vederlo e tenerlo presso di sé nelle Parte_1 modalità' già' concordate in sede di separazione consensuale, e che in ogni caso qui vengono riportate;
il sig. , in accordo con la madre, andrà a prendere il figlio presso CP_1 Per_1 la scuola da lui frequentata, tre giorni a settimana, salvo diversa intesa con la madre, trattenendolo con se per poi riportarlo alla madre o a persona da lei incaricata successivamente
2 e non oltre le ore 21,00; il padre compatibilmente con i suoi impegni, seguirà nei predetti giorni il figlio sia nell'espletamento dei compiti che nelle altre attività; il padre avrà il figlio a settimane alterne dal sabato alle h. 18,00 alla domenica alle h. 21,00, per riconsegnarlo al domicilio della madre ovvero a persona da lei incaricata.
3) In relazione ai periodi di chiusura scolastica (pause estive, natalizie e pasquali) la madre ed il padre gestiranno concordemente, equamente e preventivamente nei tempi e nella modalità, il figlio : Per_1
a)per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro della madre, trascorrerà il 24 dicembre con la madre che non lavora e il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre a pranzo con la madre e il 26 dicembre pomeriggio dalle h. 17,00 alle 23,00 con il padre salvo diversi accordi tra i due genitori e loro esigenze lavorative;
il 31 dicembre dalle ore
18,00 alla mattina del giorno successivo alle h.10,00 con il padre, il primo di gennaio dalle ore
10,00 con la madre;
il 6 gennaio con il padre, salvo diversi accordi tra i due genitori.
b)Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre la
Pasqua e con la madre il Lunedi dell'Angelo, salvo diversi accordi presi dalle parti e loro esigenze lavorative. Nella eventualità che entrambi i coniugi siano impegnati lavorativamente lasceranno il minore, nell'ordine, con la zia materna, con la nonna paterna, ovvero con persona da loro incaricata.
c)Per quanto riguarda il compleanno del minore e tutti gli eventi di eventuali cerimonie Per_1 che lo riguardino (cresima etc etc) i due genitori festeggeranno l'evento separatamente o come diversamente concordato tra i due genitori.
d)In particolare, la pausa feriale estiva sarà regolata secondo l'accordo che segue: La madre andrà in ferie nel periodo che va dal primo sabato di luglio al terzo sabato di luglio compreso di ogni anno, e si recherà con il figlio in luogo da definire;
parimenti il padre porterà in Per_1 vacanza il figlio minore, sempre in accordo con la madre nel periodo che gli sarà possibile professionalmente, per il medesimo periodo equivalente di due settimane durante tutta l'estate anche a settimane alterne durante tutta l'estate ovvero anche a settimane non continuative.
4) Entrambi i genitori si consulteranno e concorderanno formalmente la programmazione di centri estivi, iscrizione a corsi sportivi, ricreativi, culturali e quant'altro utile al percorso ludico/formativo del minore. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le
3 aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio;
entrambi si impegnano a comunicare il luogo dove si trovano con il bambino, rispondendo al telefono ogni volta che sia necessario e/o dovuto.
5) Il padre concorrerà' al mantenimento del figlio minore , mediante il versamento Per_1 mensile con bonifico di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla in essere presso la BPer ag. di ZA, IBAN: [...] a Pt_1 favore della stessa, rivalutato annualmente secondo i correnti indici Istat, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre alla refusione, in ragione del 50%, delle spese straordinarie relative al benessere del figlio e relative alle spese di ortodonzia, mediche non coperte da SSN, scolastiche, universitarie, di abbigliamento non quotidiane e ludico-ricreative e comunque previste dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di ZA ((Doc. 10); o da quello in essere al CNF, preventivamente concordate in maniera certa e chiara e successivamente documentate. I rimborsi dovranno avvenire nel primo tempo utile al pagamento della spesa effettuata salvo diversi accordi.
6) Le detrazioni fiscali in busta paga per il figlio saranno ripartite nella misura del 50%. Per_1
L'assegno unico sarà posto a favore della madre del minore con il consenso del padre, nella misura del 100%, e se necessario il padre, su richiesta della madre, si adopererà presso il patronato a depositare rinuncia formale allo stesso.
7) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore, del decoro, e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio . Per_1
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, e CP_1 Parte_1
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06/10/2012 in ZA (AQ) dal quale è nato un figlio (14 giugno 2014), attualmente minore d'età. Per_1
4 Con provvedimento del 13/12/2017, il Tribunale di ZA ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 22 gennaio 2025, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento, precisando l'assegno unico universale per il figlio percepito interamente dalla madre ammonta ad euro 165,20 mensili.
Il giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 7030/2017, emesso da questo Tribunale in data 13/12/2017 (r.g. 1158/2017), di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n.
898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nell'accordo stragiudiziale sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del figlio e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_1
e in data 06/10/2012 in ZA (AQ), trascritto
[...] Parte_1
presso il comune di ZA, Atto n.76 p.2 s. A, anno 2012.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale:
“1) La abitazione ex casa coniugale sita a Celano in via Fontanelle, 92, rimane assegnata alla sig.ra e al figlio con tutto l'arredo e i mobili che ivi si trovano, sino a Parte_1 Per_1 quando la sig.ra per esigenze personali e del minore, si trasferirà da Celano ad Pt_1
ZA, presso la sua abitazione, in corso di ristrutturazione.”
-all'affidamento del minore:
2) Il figlio minore , rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si Per_1 riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione ed il controllo del figlio, con collocazione prevalente presso la abitazione scelta dalla madre sig.ra comunque con facoltà del padre di vederlo e tenerlo presso di sé nelle Parte_1 modalità' già' concordate in sede di separazione consensuale, e che in ogni caso qui vengono riportate.
-al diritto di visita paterno:
“il sig. , in accordo con la madre, andrà a prendere il figlio presso la scuola CP_1 Per_1 da lui frequentata, tre giorni a settimana, salvo diversa intesa con la madre, trattenendolo con se per poi riportarlo alla madre o a persona da lei incaricata successivamente e non oltre le ore
21,00; il padre compatibilmente con i suoi impegni, seguirà nei predetti giorni il figlio sia nell'espletamento dei compiti che nelle altre attività; il padre avrà il figlio a settimane alterne dal sabato alle h. 18,00 alla domenica alle h. 21,00, per riconsegnarlo al domicilio della madre ovvero a persona da lei incaricata.
3) In relazione ai periodi di chiusura scolastica (pause estive, natalizie e pasquali) la madre ed il padre gestiranno concordemente, equamente e preventivamente nei tempi e nella modalità, il figlio : Per_1
a)per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro della madre, trascorrerà il 24 dicembre con la madre che non lavora e il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre a pranzo con la madre e il 26 dicembre pomeriggio dalle h. 17,00 alle 23,00 con il padre salvo diversi accordi tra i due genitori e loro esigenze lavorative;
il 31 dicembre dalle ore
6 18,00 alla mattina del giorno successivo alle h.10,00 con il padre, il primo di gennaio dalle ore
10,00 con la madre;
il 6 gennaio con il padre, salvo diversi accordi tra i due genitori.
b)Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre la
Pasqua e con la madre il Lunedi dell'Angelo, salvo diversi accordi presi dalle parti e loro esigenze lavorative. Nella eventualità che entrambi i coniugi siano impegnati lavorativamente lasceranno il minore, nell'ordine, con la zia materna, con la nonna paterna, ovvero con persona da loro incaricata.
c)Per quanto riguarda il compleanno del minore e tutti gli eventi di eventuali cerimonie Per_1 che lo riguardino (cresima etc etc) i due genitori festeggeranno l'evento separatamente o come diversamente concordato tra i due genitori.
d)In particolare, la pausa feriale estiva sarà regolata secondo l'accordo che segue: La madre andrà in ferie nel periodo che va dal primo sabato di luglio al terzo sabato di luglio compreso di ogni anno, e si recherà con il figlio in luogo da definire;
parimenti il padre porterà in Per_1 vacanza il figlio minore, sempre in accordo con la madre nel periodo che gli sarà possibile professionalmente, per il medesimo periodo equivalente di due settimane durante tutta l'estate anche a settimane alterne durante tutta l'estate ovvero anche a settimane non continuative.”
-al mantenimento:
5) Il padre concorrerà' al mantenimento del figlio minore , mediante il versamento Per_1 mensile con bonifico di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla in essere presso la BPer ag. di ZA, IBAN: [...] a Pt_1 favore della stessa, rivalutato annualmente secondo i correnti indici Istat, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre alla refusione, in ragione del 50%, delle spese straordinarie relative al benessere del figlio e relative alle spese di ortodonzia, mediche non coperte da SSN, scolastiche, universitarie, di abbigliamento non quotidiane e ludico-ricreative e comunque previste dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di ZA ((Doc. 10); o da quello in essere al CNF, preventivamente concordate in maniera certa e chiara e successivamente documentate. I rimborsi dovranno avvenire nel primo tempo utile al pagamento della spesa effettuata salvo diversi accordi.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
7 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZA proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ZA, il 24 gennaio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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