Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 31/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1173/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1173 R.G. dell'anno 2015, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Michele CodiceFiscale_1
Tagliaferri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sapri (SA) alla Via Villa
Comunale n. 10;
ATTORE
E
, nato a [...] il [...] C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Limongi Eduardo, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Sapri
(SA) alla Via Kennedy n. 54 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni da infiltrazioni.
All'udienza del 19.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il solo procuratore di parte convenuta rassegnava le conclusioni, mentre il procuratore dell'attore non depositava le note scritte e la causa, con ordinanza del 17.01.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per l'introduzione di giudizio di merito, ritualmente notificato, l'attore , Parte_1
inizialmente difeso dagli avv.ti Cunto Giovanni, poi purtroppo deceduto e che rinunciava Controparte_2
al mandato con lettera racc. a.r. del 02.09.2017, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale,
[...]
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) “Voglia l'On. Tribunale adito, Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, sulla base della documentazione in atti, accertare e dichiarare l'esistenza
del diritto dell'attore e della sua famiglia ad utilizzare un servizio igienico non nocivo alla salute, con
l'eliminazione delle infiltrazioni, anche di acque nere, provenienti dal bagno sovrastante di proprietà del
19.06.2015 e/o, in subordine, revocare la statuizione circa la condanna alle spese del procedimento a carico
dell'esponente, perché ingiustamente liquidate;
3-) Qualora, a seguito di CTU, dovesse risultare che le
infiltrazioni, provengano da parti comuni della colonna verticale di scarico delle acque nere, ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del interessato;
4-) Condannare il convenuto CP_3
ad eseguire a regola d'arte tutte le opere necessarie per eliminare le infiltrazioni di acque nere in prossimità
della colonna fecale e degli altri servizi del bagno, con la riparazione e pitturazione del soffitto del bagno
di proprietà dell'attore; 5-) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attore dovuti
al mancato utilizzo da parte del del servizio igienico pericoloso per la salute, attese le infiltrazioni Pt_1
di acque nere derivanti dal bagno del danni ad accertarsi attraverso la CTU ovvero liquidati CP_1
in via equitativa da parte dell'On. Tribunale. 6-) Condannare il convenuto alle spese del presente giudizio”.
Sosteneva l'attore che con ricorso ex art. 700 c.p.c. e 1172 c.c., chiedeva a questo Tribunale, quale giudice della cautela, di eliminare, previo accertamento tecnico, le infiltrazioni di acqua che avevano reso inagibile il proprio bagno ed il terrazzo a causa dell'umidità estesa anche allo scarico delle acque nere provenienti dal servizio igienico del sovrastante appartamento del convenuto.
Specificava che il suo bagno presentava da tempo macchie di umidità, lesioni al soffitto e infiltrazioni delle acque nere nei pressi della colonna di scarico delle acque fecali e che negli ultimi mesi tale situazione si era aggravata.
Aggiungeva che l'azione cautelare veniva proposta, ex art. 1172 c.c., per il pericolo di grave danno alla salute e che il convenuto, nel giudizio cautelare, riconosceva implicitamente che le infrazioni e la caduta dell'intonaco erano state da lui causate, tanto da provvedere a far eliminare la ruggine dei ferri di collegamento delle “pignate” e al rifacimento di alcune parti dell'intonaco del solaio del bagno dell'attore.
Ribadiva che, come già dedotto in sede cautelare, la situazione con il tempo si era aggravata, infatti, il soffitto del bagno presentava ancora delle lesioni e tutto l'ambiente era pericoloso per la salute a causa sempre dell'infiltrazione delle acque fecali provenienti dalla tazza WC del bagno del convenuto.
Definiva come “strano” l'atteggiamento del convenuto che faceva fare sopralluoghi da alcuni idraulici senza però curarsi di risolvere i problemi.
Osservava che le foto allegate al ricorso cautelare dimostravano lo stato di pericolo e l'antigienicità del suo bagno;
che con lettera del 13.07.2012 informava il convenuto circa tali infiltrazioni e che i molti colloqui con il anche in presenza dell'amministratore del condominio, non avevano dato alcun risultato. CP_1
Precisava che il giudice della cautela con provvedimento del 19.06.2015, senza alcuna istruttoria, rigettava il ricorso per carenza di prova dei presupposti e lo condannava al pagamento delle spese di fase.
Evidenziava l'erroneità ed ingiustizia di tale decisione e che il giudice avrebbe dovuto provvedere alla nomina del CTU in quanto le sue doglianze meritavano di essere tutelate come si desumeva anche dalla perizia tecnica a firma dell'ing. , allegata in atti, il quale affermava che le macchie scure e le lesioni Per_1 dell'intonaco del soffitto del suo bagno erano causate da un cattivo funzionamento degli scarichi dei sanitari del bagno del convenuto e le infiltrazioni erano direttamente riconducibili all'allacciamento della tazza WC
allo scarico e/o alla braga che collega gli scarichi dei sanitari nella colonna fecale.
Ne discendeva che l'insalubrità del suo bagno derivava, senza dubbio, dal bagno del convenuto, il quale non poteva continuare a non eliminare le gravi e pericolose infiltrazioni, anche di acque nere in prossimità della colonna fecale di scarico, motivo per cui, si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Ribadiva, ancora una volta, l'ingiustizia della statuizione con la quale veniva condannato, dal giudice della cautela, al pagamento delle spese di tale fase.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la domanda e le conclusioni tutte
inammissibili ed improcedibili per i motivi esposti sub 1 di cui sopra e, comunque, temerarie e destituite di
ogni fondamento in fatto ed in diritto.
2. Condannare il ricorrente alle spese, diritti ed onorari anche ai
sensi dell'art. 96 cpc 3^ comma per aver iniziato e proseguito la domanda integrando la stessa e il suo
contenuto la fattispecie di cui alla richiamata disposizione normativa”.
A sostegno di tale tesi il convenuto eccepiva che l'attore proseguiva il giudizio di cui al ricorso depositato il 15.05.2015, con il quale aveva adito l'intestato Tribunale esponendo: di essere proprietario e possessore di un appartamento situato al 4° piano del palazzo di via Kennedy n. 66 in Sapri;
che da lungo tempo dall'appartamento di proprietà del penetrava acqua che rendeva inagibile il bagno e il terrazzino CP_1
del sottostante appartamento del determinando il distacco dell'intonaco del soffitto e rendendo il Pt_1
bagno antigienico e nocivo alla salute della famiglia del e che tanto doveva evincersi dalle Pt_1
fotografie allegate al ricorso in assenza di alcun supporto tecnico probatorio.
Aggiungeva che si costituiva in tale giudizio chiedendo il rigetto della domanda e che, in seguito, quest'ultima veniva, effettivamente, rigettata ed il ricorrente/attore veniva condannato al pagamento delle spese e competenze di causa.
Il convenuto eccepiva, altresì, che l'attore riproponeva, nel presente giudizio di merito, le stesse doglianze traendo spunti da una generica relazione tecnica di parte e mescolando contraddittoriamente problemi provenienti dalla colonna fecale condominiale con presunte carenze o vetustà dell'impianto di scarico delle acque del bagno del convenuto, meramente immaginarie.
Eccepiva, poi, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, in quanto dopo avergli addebitato genericamente le più svariate responsabilità, formulava anche la richiesta di eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio, che tuttavia ometteva, scientemente, di evocare in giudizio,
infatti, tale condominio era un contraddittore noto all'attore, poiché l'amministratore con nota del maggio
2015 rappresentava di aver fatto eseguire degli accertamenti dal geom. e dall'idraulico Controparte_4
, all'esito dei quali emergeva: l'assenza sul soffitto del bagno del di tracce di CP_5 Pt_1
infiltrazioni d'acqua passate o recenti e l'assenza di una possibile causa imputabile all'impianto idraulico del nonché la presenza di una crepa di grande entità nella facciata del adiacente CP_1 CP_3
proprio al tratto del soffitto del bagno ove si verificava un copioso gocciolamento d'acqua la sera del 22
marzo, e la presenza di una sola infiltrazione di acqua in corrispondenza del tratto prossimale della colonna fecale sia nel bagno del che in quello del Pt_1 CP_1
Evidenziava inoltre che la materia condominiale era soggetta alla mediazione obbligatoria, non esperita.
In via gradata e nel merito, deduceva che la domanda era destituita di fondamento poiché il bagno dell'attore non presentava infiltrazioni di nessun tipo che fossero in qualche modo connettibili agli impianti dell'appartamento del convenuto.
Precisava che piccole macchie di colore scuro in prossimità della colonna fecale esistevano anche, nella prosecuzione della stessa colonna nel bagno del convenuto, in prossimità del soffitto e che la relazione dell'ing. rilevava uno stato dei luoghi diverso da quello esposto in citazione: non esistevano Per_1
gocciolamenti, infiltrazioni ma al più risalenti macchie di colore scuro: “altro che impedimenti all'utilizzazione del bagno o inagibilità!”.
Aggiungeva che tale accertamento non era supportato da alcuna indagine o da accessi all'appartamento del e che le minime presenze di macchie, dalle quali secondo il consulente dipenderebbero addirittura CP_1
lesioni o imperfezioni dell'intonaco del soffitto, evidentemente nulla avevano a che vedere con una infiltrazione, quanto piuttosto dipendevano da caratteristiche dell'intonaco.
Sottolineava l'inattendibilità di tale accertamento, anche perché il suddetto consulente esponeva anche la presenza di muffe, che però erano del tutto invisibili nelle foto.
Sosteneva che da una problematica che proveniva dal lastrico solare si rendeva un giudizio tecnico gratuito e inconsistente omettendo peraltro ogni confronto con quanto accertato dall'amministrazione condominiale.
Ribadiva che non vi erano infiltrazioni di sorta nel bagno dell'attore e che nei luoghi erano presenti altre situazioni di criticità o responsabilità, note all'attore, ma non riconducibili al convenuto.
Contestava anche l'affermazione dell'attore che attribuiva al di non aver affrontato le CP_1
problematiche poste, sminuendo, finanche, la circostanza che quest'ultimo si era, invece, fatto carico di portare a compimento interventi agli interni di controparte dopo che le infiltrazione erano ormai venute meno da oltre due anni, come emergeva dalle ricevute (allegate al fascicolo cautelare) delle spese affrontate dal sia per l'assistenza idraulica richiesta e per l'intervento al proprio bagno, sia per la riparazione CP_1
del soffitto del bagno e del terrazzino del Pt_1
Evidenziava che anche in occasione del violento nubifragio verificatosi nella primavera precedente (del
2015 poiché la comparsa reca la data del 23.11.2015), durante il quale ebbero a verificarsi gocciolamenti nel bagno dell'attore, il fattivo intervento del consentiva, con l'ausilio di tecnico specializzato, CP_1
di escludere ogni dipendenza del fenomeno dall'impianto a servizio del suo bagno.
Sottolineava l'inammissibilità della richiesta di procedere a CTU, in quanto atto defatigatorio. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di revoca del provvedimento cautelare e della conseguente condanna alle spese, anche perché tale provvedimento non fu nemmeno reclamato e che le carenze probatorie rilevate dal tribunale erano effettive ed incidenti sia sul fumus che sull'an e, comunque,
non erano sanabili ex post, rimanendo inesistente ed infondato il diritto a proporre la domanda cautelare ed anche quella di merito.
Nel corso di causa venivano prodotti ed acquisiti documenti;
veniva, inoltre, ammessa ed espletata la prova per testi, nonché disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 13.11.2024, pronunciata all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2024, il fascicolo veniva trasmesso a questo giudicante.
Infine, all'udienza del 19.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il solo procuratore del convenuto rassegnava le conclusioni, mentre il procuratore dell'attore non depositava le note (al riguardo, va precisato che l'attore presentava istanza di rimessione in termine per il deposito delle note scritte, la quale veniva rigettata da questo giudice e che la mancata precisazione delle conclusioni non comporta alcuna diretta conseguenza, in quanto secondo la costante giurisprudenza in materia si presume che la parte abbia voluto far riferimento alle domande o eccezioni formulate precedentemente nei suoi atti di causa) e la causa, con ordinanza del 17.01.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.
Dall'istruttoria espletata risulta acclarato con certezza, in quanto non contestato, anzi riportato da entrambe le parti e provato documentalmente che il locale adibito a bagno dell'appartamento di proprietà dell'attore,
, sito al quarto piano dell'edificio condominiale ubicato in Sapri (SA), alla Via Kennedy n. Parte_1
66, presentava da moltissimo tempo delle macchie scure in prossimità della colonna di scarico delle acque fecali e delle crepe all'intonaco del soffitto.
Tali macchie e crepe, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbero state causate dal cattivo funzionamento degli scarichi dei sanitari del bagno soprastante di proprietà del convenuto,
[...]
e, in particolare, da infiltrazioni direttamente riconducibili all'allacciamento della tazza Controparte_1
WC allo scarico e/o alla braga che collega gli scarichi dei sanitari nella colonna fecale.
Naturalmente, il convenuto ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che le tubature del suo bagno erano integre, prive di infiltrazioni o gocciolamenti e che le problematiche lamentate dall'attore provenivano dal lastrico solare e non dal suo bagno.
In merito a tale vicenda, i testi esaminati, hanno permesso di acclarare che nel corso degli anni vari sono stati i tentativi, rivelatisi, però, del tutto inutili, di individuare la causa di tale problematica e di risolverla.
Specificamente, il teste , indicato da entrambe le parti, escusso all'udienza dell'11.10.2017, Testimone_1 ha riferito che: “… ricordo che sono stato chiamato dal prof. per farmi verificare l'umidità nel Pt_1 bagno della sua abitazione a Sapri in via Kennedy;
.. ebbi modo di verificare che vi era umidità sotto il
solaio del bagno del prof. , ed era in corrispondenza del vaso dell'appartamento soprastante. Pt_1
Tanto posso dire perché mi sono recato nell'appartamento del dr. , dove nel bagno ho rimosso Per_2
il vaso, sostituito la guarnizione e rimontato il vaso stesso, con l'assistenza del muratore. Non ricordo
esattamente, perché è passato del tempo, ma la braga non poteva avere perdite, per me la perdita veniva
dalla guarnizione del vaso o dal vaso stesso, ma anche da altre parti del bagno in quanto in questi casi,
trattandosi di bagno vecchio, non è possibile stabilire con precisione. .……. su richiesta del convenuto, feci
anche la siliconatura del bordo superiore della vasca che, però, non era un rimedio idoneo per le eventuali
infiltrazioni …… posso dire che non erano in atto perdite nell'impianto idrico, ma solo dall'impianto di
scarico. Per impianto idrico si intende i tubi di portata dell'acqua sottotraccia (pavimento e rivestimento),
mentre per impianto di scarico si intendono tutti gli scarichi che confluiscono in un pozzetto sifonico, che
conduce alla colonna fecale .. Sull'impianto di scarico non sono intervenuto, in quanto, per intervenire, o
si intercetta la perdita o si deve rifare il bagno”.
Da parte sua la teste amministratrice del condominio in questione, all'udienza del 12.11.2018, Tes_2 ha dichiarato: “conosco le parti in causa in quanto le stesse sono condomini del condominio Palazzo Brandi
Primo Lotto, che io amministro;
sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il condomino mi CP_1
aveva chiesto di verificare una macchia in corrispondenza della colonna fecale all'interno del bagno del
suo appartamento, che si trova all'ultimo piano;
nello stesso tempo il sig. mi chiese di verificare Pt_1
analoga problematica, aggiungendo che oltre a questa macchia che era presente nel suo bagno vicino alla
colonna fecale, si era verificato un altro episodio di gocciolamento;
che personalmente non ho verificato,
nel senso che quando ho eseguito l'accesso nell'appartamento del sig. la sola macchia che si Pt_1
evidenziava era vicino alla colonna fecale;
ciò si verificò nel mese di marzo 2015 e il mio accesso nell'aprile
2015; in seguito, verificato che gli appartamenti delle parti presentavano le stesse macchie, ho incaricato
l'idraulico e il geometra per accertamenti del caso;
oltre alla macchia in CP_5 Controparte_4
prossimità della colonna fecale nell'appartamento del sig. non ho notato alcun'altra macchia di Pt_1
umidità, nè recente nè vecchia…….. Premetto che tutte e tre le colonne fecali del hanno uno CP_3
sfiato che sbocca sul tetto;
in particolare quello della colonna fecale interessate dalle macchie rilevate,
presentava presenza di acqua sotto le tegole del tetto;
il tetto è formato da pannelli coibentati, del tipo finte
tegole; fu fatto un intervento, ma da successivi accessi nell'appartamenti la macchia si è CP_1
ripresentata; ho continuato a monitorare lo sfiato anche insieme al geom. e ho notato la presenza CP_4
di condensa”. In relazione poi ai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte attrice, la teste ha riferito:
“ricordo che si tratta dell'appartamento di e se non ricordo male la foto n. 4 ritrae una parte del Pt_1
soffitto in corrispondenza della vasca, dove il mi aveva indicato che si era verificato il fenomeno Pt_1
di gocciolamento, che io però non ho verificato come ho detto prima;
nelle altre tre foto se non ricordo si
vede il bagno di e la macchia in corrispondenza della colonna fecale”. Pt_1 A sua volta il teste , geometra, all'udienza del 09.04.2019, ha raccontato che: “… ricordo Controparte_4
che ebbi modo di effettuare un sopralluogo sui luoghi di causa su incarico dell'amministratore del
condominio di via Kennedy 61 alla sua presenza sigra . Ebbi modo di visitare entrambi gli Tes_2
appartamenti alla presenza dei rispettivi proprietari…. Nel bagno del prof. vi erano macchie di Pt_1
umidità nei pressi della colonna fecale in prossimità del soffitto che alla parete prossima alla colonna
fecale. Riconosco nelle foto allegate alla perizia tecnica giurata contenuta nel fascicolo di parte attrice, che
mi vengono mostrate, la situazione esistente nel bagno dell'attore, che ho prima descritto. Preciso di poter
riconoscere le prime 3 foto, che raffigurano in particolare la colonna fecale. Non ricordo l'epoca del mio
sopralluogo, in quanto sono passati alcuni anni e non ci fu un seguito a quel sopralluogo… Confermo il
capo di prova n.
4.2 di parte convenuta, precisando che nel bagno del sig. vi era una situazione CP_1
analoga, come raffigurato nelle foto n. 8 e n. 9 allegate alla produzione di parte convenuta, che mi vengono
mostrate. La situazione era analoga a quella del bagno sottostante. Feci un sopralluogo nel tetto di
copertura e notai che, in corrispondenza dello sfiato della colonna fecale in questione, ristagnava
dell'acqua piovana. Diedi consiglio di effettuare una coibentazione per verificare se in questo modo il
problema lamentato nei bagni poteva risolversi. Non so se tale intervento sia poi stato realizzato…”.
Infine, il teste , all'udienza del 12.04.2021, ha affermato che: “sono a conoscenza dei fatti di Tes_3
causa perché contattato dall'amministratrice del condominio, avendo io un'impresa di impianti idraulici,
quindi sono stato nel condominio per 5 minuti mi hanno fatto visionare sia l'appartamento superiore che
quello inferiore, ma il sopralluogo è durato pochi minuti. …….. ricordo che non ho mai sostenuto che
bisognava intervenire sulle tubature, ma che bisognava rompere e verificare lo stato delle tubature. Ricordo
che nell'appartamento di sotto vi era una macchia di umidità. …… Posso dire che la macchia d'umidità di
cui ho parlato era in corrispondenza anche della colonna fecale, ma ripeto il mio sopralluogo è stato rapido
e superficiale. …..”.
In tale contesto probatorio, che confermava, univocamente, la presenza di macchie nel bagno dell'appartamento dell'attore, ma non che le stesse erano state provocate dalla braga del bagno dell'appartamento del convenuto, il Tribunale disponeva C.T.U. al fine precipuo di accertare “le cause che hanno determinato la verificazione del fenomeno infiltrativo”.
A tal proposito va, subito, osservato che il CTU, dopo aver descritto lo stato dei luoghi ed aver constatato che: “Il danno arrecato all'appartamento del ricorrente consiste nell'ammaloramento del soffitto del locale WC, con particolare rilievo in prossimità del cassonetto di alloggiamento della colonna fecale” e che “l'entità del danno è rimasta (per un decennio) circoscritta a quanto si è evinto in sede di sopralluogo, ovvero: effettivo danneggiamento delle strutture murarie (crepe all'intonaco del soffitto), problemi di
umidità e muffa, sebbene piuttosto contenuti (sommità cassonetto fecale)”, ha concluso ritenendo di essere dinanzi ad una problematica estremamente ricorrente in manufatti condominiali similari e che “la rottura
della braga della colonna di scarico può effettivamente causare una serie di danni di varia gravità, tutti riconducibili a quanto riscontrato in sede di sopralluogo presso l'appartamento di proprietà attorea”.
Chiariva il CTU che: “La certezza della tipologia di danno si ha dalla semplice osservazione del fenomeno: la braga, infatti, proprio per la natura di collegamento tra le componenti orizzontali dell'impianto privato
e le componenti verticali dell'impianto fognario comune, viene a porsi tra il solaio ed il cassonetto di alloggiamento della colonna fecale, talvolta realmente sfiorandone l'estremità..”.
Spiegava, inoltre, il CTU che: “Trattandosi di un elemento di raccordo la stessa viene a collocarsi in posizione alquanto scomoda in fase di lavorazione ……. (e) laddove il committente demanda all'impresa
e/o all'idraulico di turno il rifacimento dell'impianto idrico, le lavorazioni vanno ad interessare, nella maggior parte dei casi, i soli tratti orizzontali dell'impianto, andando ad innestarsi sic et simpliciter nella braga, anche perché, la sostituzione dell'elemento – per la propria collocazione, si ribadisce scomoda – potrebbe arrecare danno all'appartamento sottostante. Va da sé che sovente, il rifacimento del wc in uno
stabile condominiale, può comportare – in fase di innesto nella tubazione sub-orizzontale – una leggera
“lesione” della stessa, con il verificarsi di un fenomeno che non è propriamente “infiltrativo”, ma piuttosto di “trasudazione” della tubazione. Nel trasudare, peraltro in prossimità della sommità del
cassonetto fecale, la braga tende ad originare fenomeni piuttosto lenti nel tempo (come nel caso di specie),
piuttosto circoscritti (come nel caso di specie) e facilmente riconoscibili”.
Tuttavia, siffatte conclusioni cui è pervenuto il CTU non appaiono per nulla condivisibili.
Infatti, va al riguardo anzitutto evidenziato che il perito è giunto con “certezza” alla conclusione di individuare nella rottura o lesione della braga posta nel bagno del convenuto, l'origine dell'evento
(infiltrativo/trasudativo) in questione, solo ed esclusivamente sulla base della “semplice osservazione del fenomeno”, ovvero senza procedere ad alcun tipo di ispezione, indagine, accertamento o semplice visione della braga e dell'innesto della medesima nella colonna fecale condominiale, attività del tutto possibili nel caso di specie e che, qualora eseguite, avrebbero individuato, certamente, le cause che avevano determinato il formarsi delle macchie di umidità nel bagno dell'attore e, in particolare, se la braga sopra menzionata era,
effettivamente, rotta o lesionata, se perdeva liquami o se gocciolava, oppure se trasudava.
Inutile dire che siffatta conclusione, basandosi su mere e personali supposizioni non suffragate da alcun accertamento diretto sulla braga, non fornisce alcuna certezza in ordine alla individuazione del fenomeno che ha determinato la formazione delle macchie nel bagno dell'appartamento dell'attore e, quindi, non è affatto idonea a dimostrare che le macchie in questione sono state causate dalla rottura o leggera lesione della braga.
Tanto a maggior ragione se si considera che delle macchie del tutto identiche, per colore, consistenza,
dimensioni e ubicazione a quelle formatesi nel bagno dell'attore, erano presenti e si erano formate anche nel bagno soprastante di proprietà del convenuto, il quale bagno, però, trovandosi all'ultimo piano del fabbricato non aveva sopra di sé nessun altro locale wc e, quindi, nessuna braga. Al riguardo va anche precisato che il CTU, nel rispondere alle osservazioni critiche del convenuto dirette ad evidenziare la presenza di tali macchie anche nel suo bagno, pur ampiamente condividendo l'assenza di braga in tale wc, evidenziava che le stesse erano, in tal caso, dovute invece alla “sostituzione dello sfiato posto a monte della colonna fecale”.
Tuttavia, tale risposta non è per nulla convincente, posto, da un lato, che nemmeno tale circostanza, ovvero l'avvenuta sostituzione dello sfiato, è suffragata da verifiche di sorta o è emersa dagli atti di causa (nessuna delle parti e nessuno dei testi esaminati hanno fatto riferimento alla sostituzione dello sfiato) e, dall'altro che, evidentemente, le macchie in questione ben potevano essere prodotte da cause non riconducibili in alcun modo alla braga, che, però, non sono state indagate.
Inoltre, occorre anche rilevare che dalla perizia non è emersa con chiarezza nemmeno la causa che ha determinato la formazione delle macchie di umidità in questione. Infatti, tale causa, dapprima, è individuata nella “rottura” della braga (che avrebbe, inevitabilmente, determinato la fuoriuscita, anche se minima o minimissima, di liquami, i quali si sarebbero, certamente, infiltrati nel sottostante bagno dell'attore e prodotto – visto il lunghissimo lasso di tempo decorso dalla prima comparsa della macchia - una o più
macchie in continua espansione e di rilevante entità, cosa che, però, non si è verificata nel caso di specie,
infatti è stata esclusa dallo stesso CTU, il quale ha, difatti, accertato che l'entità del danno, ovvero delle macchie, è rimasta (per un decennio) circoscritta a quanto si è evinto in sede di sopralluogo) e,
successivamente, nella “leggera lesione” della stessa che, invece, come ritenuto dal CTU, ha determinato,
non un fenomeno infiltrativo, ma piuttosto di “trasudazione della tubazione”, idoneo ad originare fenomeni,
come quelli accertati dal CTU nel caso in esame, “piuttosto lenti nel tempo e piuttosto circoscritti” e compatibili con la, riscontrata, contrazione della macchia.
A ciò occorre aggiungere che il CTU nell'individuare la causa della formazione della macchia de qua nella
“leggera lesione” della braga, ha spiegato che tale lesione è provocata di sovente dal rifacimento dell'impianto idraulico del wc e, in particolare, dall'innesto dei tubi nella braga. Tuttavia, nella fattispecie in esame non è emerso e, in realtà, non è nemmeno stato prospettato, che si sia mai proceduto al rifacimento dell'impianto idrico del bagno del convenuto. Invero, il solo teste ha riferito di essere intervenuto Tes_1
nel predetto bagno e di aver provveduto alla sola sostituzione della guarnizione del vaso, previo smontaggio e successivo rimontaggio dello stesso, ed alla siliconatura del bordo della vasca da bagno, senza, perciò, mai occuparsi del rifacimento delle tubature.
In definitiva, quindi, all'esito dell'istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova che le macchie di umidità presenti, da molto tempo, nel bagno dell'attore siano state causate dalla rottura o dalla leggera lesione della braga o di altri elementi ubicati nel soprastante bagno del convenuto.
Ne consegue che la domanda attrice non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Infine, relativamente alle domande inerenti il diritto alla salute e la salubrità degli ambienti in cui vive l'attore, appare opportuno precisare che il CTU, nel rispondere al quesito n. 5, ha concluso ritenendo che nella fattispecie in esame “sussiste una situazione di disagio, che tuttavia – per la lieve entità – non incide sul diritto alla salute”.
Pertanto, le domande dell'attore di revoca dell'ordinanza cautelare del 19.06.2015 (la quale, peraltro, non risulta depositata in atti) e della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite in essa contenuta,
nonché di condanna del convenuto al risarcimento dei danni dovuti al mancato utilizzo del servizio igienico poiché pericoloso per la salute, anche a prescindere da quanto sopra esposto, non avrebbero, comunque,
trovato accoglimento, posto che il ricorso cautelare era proposto dall'attore ai sensi dell'art. 1172 c.c., (che disciplina l'azione di danno temuto) per il pericolo di grave danno alla salute degli abitanti l'appartamento di proprietà dell'attore, derivanti dalle macchie di umidità presenti nel bagno di tale appartamento, pericolo che, evidentemente già escluso dalla suddetta ordinanza cautelare è, palesemente, risultato del tutto insussistente anche all'esito del presente giudizio.
Va, da ultimo, respinta la domanda di condanna dell'attore, richiesta dal convenuto, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per difetto di prova del danno, non essendo stato neppure allegato il pregiudizio ulteriore, rispetto a quello riconosciuto con la eventuale vittoria delle spese di lite (cfr. C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004; n.
21798/2015), da esso subito. La Suprema Corte, infatti, afferma che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale,
che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;
mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n.
89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali.
Ebbene, parte convenuta non ha indicato quale diverso esborso avrebbe sostenuto per la difesa in giudizio al fine di parametrare la differenza tra il detto esborso e le spese liquidate in sentenza, né ha allegato ulteriori pregiudizi a tal fine.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
Analogamente, anche le spese della CTU seguono la soccombenza e, perciò, vanno definitivamente poste a carico dell'attore e liquidate come da separato decreto del 23.01.2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto Parte_1 Controparte_1
;
[...]
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto nei confronti dell'attore;
c) condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto che liquida in €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
se dovuti nella misura di legge;
d) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU liquidate come da separato decreto emesso il
23.01.2025.
Così deciso in Lagonegro il 31.05.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)