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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2057/2024 del R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare del 29 maggio 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano PEROTTI e Valerio RIGHI per delega in calce all'atto di citazione in opposizione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
Con
- ( ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina REPICE per delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'udienza cartolare di discussione del 29 maggio 2025 13 marzo 2025 parte opponente non depositava note scritte e parte opposta depositava note di udienza in data 28 maggio
2025 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 15 maggio 2024 la proponeva Pt_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2024 emesso dal Tribunale di Latina in data 18/03/2024 e notificato in pari data, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di €
90.000,00 in favore della Gi. deducendo: Controparte_2
A) Revocare, annullare e dichiarare di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo nr.300/2024
(n.r.g. 776/2024) per omessa verifica dell'opera, per inadempimento e risoluzione del contratto, difetti dell'opera e risarcimento del danno;
B) in accoglimento della opposizione, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto, con conseguente condanna alla restituzione della somma di euro 25.000,00 quale maggior somma corrisposta rispetto alle opere effettivamente eseguite;
C) in ogni caso, in applicazione dell'art. 1668 c.c., con riferimento alle prestazioni parzialmente eseguite, del valore corrispettivo di euro 35.000,00, già corrisposti, accertare e dichiarare la sussistenza di vizi e condannare la convenuta alla restituzione della corrispondente somma ritenuta equa e di giustizia, anche in seguito all'attività istruttoria;
D) in ogni caso condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Parte_2 subendi, derivante dal mancato esatto adempimento del contratto nella misura ritenuta di giustizia;
E) con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
in via istruttoria, riservandosi di articolare prova per testi nel termine delle memorie ex art. 171- ter.
Si costituiva l'opposta con comparsa in data 10 settembre 2024 sostenendo:
a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sussistendo i requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.; b) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della opposizione per tardività;
c) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero in ogni caso condannare la controparte al versamento della complessiva somma di € 90.000;
Con ordinanza del 20 novembre 2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 19 novembre 2024 il giudice rilevato che la questione della tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta può essere idonea a definire il giudizio, rinviava all'udienza cartolare del 13 marzo 2025 ore 9.00 - e successivamente all'udienza del 29 maggio 2025 - per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sull'eccezione di tardività dell'opposizione con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva.
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione va proposta nel termine perentorio di quaranta giorni, decorso il quale l'opposizione risulta inammissibile. Con Nel caso di specie, in data 18 marzo 2024 la società provvedeva alla Controparte_2 notifica del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 300/2024 ai sensi dell'art. 644
c.p.c., subito dopo il deposito in cancelleria, così come da certificazione di avvenuta consegna della notifica via pec delle ore 18.16 del 18 marzo 2024 versata agli atti di causa
(documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta)
Il termine di quaranta giorni previsto per l'opposizione è stato inserito dall'art. 8, comma
1, del d.l. 18-10-1995, n. 432, convertito in l. 20-12-1995, n. 534 come termine perentorio volto a garantire la natura impugnatoria dell'opposizione ed il suo infruttuoso decorrere fa sì che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di titolo esecutivo.
Nel caso di specie non ricorrono ipotesi di eventuali vizi della notificazione del decreto ingiuntivo che non risultano peraltro eccepiti.
Sul punto, infatti, consolidato orientamento giurisprudenziale ha evidenziato come: “Il momento in cui avviene la notifica del ricorso e del pedissequo decreto determina la pendenza della lite, prevista nell'ottica di un'eventuale opposizione al decreto.”. Alla rituale notifica ex art. 644 c.p.c., quindi, non seguiva una tempestiva opposizione ex art. 641 c.p.c. notificata soltanto in data 7 maggio 2024 con termine decadenziale decorso tuttavia il precedente 29 aprile 2024
Pertanto, dichiarata inammissibile l'opposizione, restano assorbiti i motivi attinenti al merito e deve dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 300/2024 del 18 marzo
2024.
La soccombenza dell'opponente regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 nella misura media considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2057/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 300/2024;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
Con favore dell'opposta che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 30 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava