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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
19.10.2023
d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Natale Callipari
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 19
_1
rappresentato e difeso dall' avv. Elisabetta Fronza pec e dall'avv. Luisella Speccher Speri pec Email_2
Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale,
1. accertare e dichiarare che il ricorrente, a partire dal 01/03/1986 e fino al 30/11/2015
(o per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa), ha prestato la
propria attività lavorativa, con continuità e in regime di subordinazione a tempo pieno
ed indeterminato per 39 settimane contributive annue (o nella diversa modalità che
verrà ritenuta di giustizia), svolgendo mansioni di operaio agricolo, liv. 4° C.C.N.L.
Consorzi Agricoli, a favore del resistente, odierno convenuto;
2. accertare la responsabilità del resistente per aver omesso il versamento della
contribuzione previdenziale obbligatoria che non può essere più versata per
sopravvenuta prescrizione e conseguentemente provocato al ricorrente la percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti dovuto per l'importo mensile lordo di € 837,01, come dettagliato in narrativa;
3. per l'effetto, condannare il resistente a risarcire il danno arrecato al ricorrente ex art. 2116, co. 2, c.c., da quantificarsi nell'importo pari alle quote di pensione non percepite dall'Ente previdenziale, spettante al ricorrente dalla mensilità di dicembre
2015 ad oggi, in misura di complessivi € 84.328,75, oltre all'ulteriore importo relativo
alle quote di pensione percipiende, ovvero per il diverso minore o maggiore importo
che emergerà in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda C.T.U.. pagina 2 di 19 In ogni caso,
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla maturazione di ogni
singolo credito al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA da liquidarsi ex D.M.
55/2014 e da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In principalità:
respingersi la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e diritto, sia quanto
alla pretesa esistenza di rapporto di lavoro subordinato, sia quanto alla richiesta di
risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.;
in via subordinata:
- rigettarsi la domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione del
relativo diritto a far data dal 2014 o quantomeno dal 2016, anche per prescrizione della pretesa “genetica” dell'esistenza del rapporto di lavoro;
in via ulteriormente subordinata:
- escludersi il diritto al risarcimento del danno, accertando e dichiarando la
inescusabile negligenza del ricorrente nel far valere i pretesi suoi diritti, ex art. 1227,
primo comma c.c., avendo con il suo comportamento cagionato il danno lamentato, e
pertanto rigettarsi ogni relativa domanda del ricorrente;
in ogni caso:
condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, con condanna, inoltre del convenuto all'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, cogli accessori di legge”
pagina 3 di 19 MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ che egli ha svolto, in favore del convenuto , dall'1.3.1986 al _1
30.11.2015, prestazioni di lavoro subordinato, osservando da marzo a novembre di ogni anno, un orario di almeno 39 ore settimanali, in particolare dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17,00, occupandosi, nell'ambito dei fondi di proprietà del convenuto, della cura delle vigne, del taglio e accatastamento di legna, della coltivazione dell'orto, della pulizia del giardino, della raccolta di ciliegie e pesche, nonché eseguendo anche “mestieri di casa”,
✓ che il convenuto ha omesso di versare all' i prescritti _1 CP_2
contributi previdenziali, propone domanda del convenuto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2116 _1
co. 2 cod.civ., del danno da questi a lui cagionato, per effetto dell'omesso versamento all' dei contributi afferenti al periodo 1.3.1986-30.11.2015, che non possono più CP_2
essere corrisposti a seguito di maturata prescrizione dei relativi crediti, e consistente nella mancata percezione del rateo di pensione supplementare, pari a € 837,01 mensili lordi, che, a decorrere dall'1.12.2015, il ricorrente avrebbe ricevuto dall' per CP_2
complessivi € 84.328,75 fino all'agosto 2023, qualora il convenuto avesse correttamente versato quei contributi.
§2 le ragioni della decisione
1. il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 co. 2 cod.civ.
a) pagina 4 di 19 L'art. 2116 Co. cod.civ. dispone che nei casi in cui secondo le disposizioni delle leggi speciali “le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare
contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
I casi – in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza non sono tenute, stante la mancata o irregolare contribuzione, a corrispondere, in tutto o in parte, le prestazioni dovute e, quindi, non può operare l'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 co. 1 cod.civ. (che garantisce il diritto a quelle prestazioni anche quando non sia stata versata la contribuzione dovuta) – sono riconducibili all'ipotesi nella quale sia maturata la prescrizione dei crediti afferenti ai contributi non sufficientemente versati.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
8.6.2021, n. 15947; Cass. 30.10.2018, n. 27660;) l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 co. 2 cod.civ. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale –
consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante a causa del mancato o irregolare versamento dei contributi dovuti – in primo luogo postula l'intervenuta prescrizione dei crediti afferenti quei contributi.
b)
L'art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 prevede che, a decorrere dal primo gennaio 1996, i crediti, afferenti alle contribuzioni di previdenza obbligatoria di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, si prescrivono nel termine di cinque anni.
In ordine ai contributi relativi ai periodi precedenti l'entrata in vigore della L. 335/1995
(17.8.1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall' anteriormente al 31.12.1995, i quali – tenuto conto dell'intento del CP_2 pagina 5 di 19 legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. S.U. 4.3.2008, n. 5784; Cass. 6.7.2015, n. 13831; Cass. 8.1.2009, n.
157;).
La prescrizione del credito avente a oggetto i contributi previdenziali matura, giorno per giorno, a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione (ex multis, anche di recente, Cass. 10.1.2025, n. 603; Cass.
9.1.2025, n. 455; Cass. 29.3.2023, n. 8921;).
Sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 7.2.2019, n. 3661; Cass. 10.6.1992, n.
7104;) l'interruzione della prescrizione dei crediti aventi a oggetto i contributi di assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 cod.
civ., posti in essere dall' quale titolare del relativo diritto di credito, e non quando CP_2
anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.
c)
Il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato.
Infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 2.5.2024, n.
11730; Cass. 10.6.1992, n 7104; Cass. 10.5.1974, n. 1374;), “l'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore:
pagina 6 di 19 a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva1 e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente ex art. 2116 co. 2 cod.civ. o in via specifica ex art. 13 L. 12.8.1962, n. 1338) anche dopo che il diritto dell' ai contributi sia prescritto (pur se sempre nei limiti della CP_2
prescrizione decennale decorrente dal giorno della prescrizione dei contributi);
b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile” (anch'esso, come si vedrà infra, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal momento in cui in cui avrebbe potuto essere attivato, per esserne maturati i requisiti, ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto giorno della prescrizione dei contributi). Di conseguenza il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. è – per opinione pacifica (Cass. 25.11.2009, n. 24768; Cass. 15.6.2007, n. 13997; Cass.
28.11.1994, n. 10121; Cass. 3.4.1991, n. 3462;) – riconducibile al rapporto di lavoro subordinato e non già al rapporto previdenziale.
Quindi la relativa responsabilità gravante sul datore ha natura contrattuale e la corrispondente azione spettante al lavoratore è assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale nonché dà luogo a una controversia di lavoro e non già previdenziale (con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, sono applicabili i parametri previsti dall'art. 413 cod. proc. civ. e non quelli di cui all'art. 444
dello stesso codice).
d)
Sempre ad avviso della Suprema Corte (ex multis Cass. 15947/2021 cit.; Cass.
27660/2018 cit.; Cass. 22.1.2015, n. 1179;) l'azione risarcitoria ex art. 2116 co. 2 cod.civ.
presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale poiché solo tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante, a causa dell'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore, dei contributi previdenziali dovuti, ma non più esigibili dall'Istituto previdenziale stante l'intervenuta prescrizione.
Quindi il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2116 co. 2 cod.civ. ammonta alla differenza tra il trattamento previdenziale che il lavoratore avrebbe percepito ove i contributi previdenziali fossero stati regolarmente ed integralmente versati e il trattamento previdenziale che egli percepirà in ragione dei contributi effettivamente pagati (differenza che, capitalizzata, di norma è pari alla somma necessaria per costituire pagina 8 di 19 presso l' ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962, una rendita vitalizia sostitutiva o CP_2
integrativa della prestazione previdenziale persa).
Ne deriva che la prescrizione – decennale, in ragione della natura contrattuale della responsabilità gravane sul datore inadempiente – del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. – cagionato dall'omesso o insufficiente versamento della contribuzione previdenziale e consistente o nella perdita del trattamento pensionistico o nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante –
inizia a decorrere nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento2 in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto;
infatti,
prima del perfezionamento dell'acquisto del diritto alla prestazione previdenziale sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cass. S.U. 24.2.1986, n. 1106; Cass.
15947/2021 cit.; Cass. 25.2.2004, n. 3774; Cass. 26.8.2003, n. 12517; Cass. 29.12.1999,
n. 14689;).
pagina 9 di 19
2. la vicenda concreta:
la prescrizione dei crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali il cui omesso
versamento preclude in thesis al ricorrente il conseguimento delle correlative prestazioni previdenziali, cagionando l'asserito danno oggetto della domanda di
risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ.
I contributi previdenziali – del cui omesso versamento, da parte del convenuto, quale datore, si duole il ricorrente, quale lavoratore, ed è da questi ascritto a causa del danno oggetto della sua pretesa risarcitoria ex art. 2116 co. 2 cod.civ. – afferiscono all'asserito svolgimento, da parte del ricorrente e in favore del convenuto, di prestazioni di lavoro subordinato nel periodo dall'1.3.1986 al 30.11.2015.
In considerazione che, come si è già ricordato sub 1., lett. b), la prescrizione del credito avente a oggetto i contributi previdenziali matura, giorno per giorno, a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione
– i crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali de quibus si sono estinti per prescrizione maturata, giorno per giorno, dal 21.4.1991 al 21.12.2020.
Infatti non emerge dalle allegazioni svolte dalle parti che l' abbia compiuto, né CP_2
prima del 31.12.1995, né successivamente, atti riconducibili a quelli previsti dall'art. 2943 cod.civ., al fine di interrompere la prescrizione riguardante i crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali, afferenti al periodo dall'1.3.1986 al 30.11.2015, di cui il ricorrente lamenta l'omesso versamento.
3. la vicenda concreta:
l'eccezione, sollevata, dal convenuto, di prescrizione del diritto del ricorrente al
risarcimento ex art. 2116 cod.civ. pagina 10 di 19 Il convenuto eccepisce3 la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2
cod.civ.4, adducendo che nel 2004 il ricorrente ha raggiunto l'età pensionabile.
Come si è già ricordato sub 1., lett. d), tale diritto, essendo correlato a una responsabilità del danneggiante di natura contrattuale, è assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, la quale inizia a decorrere nel momento in cui il danno si verifica ossia allorquando il lavoratore non acquista, a causa di quell'omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali, il diritto alla prestazione previdenziale che avrebbe conseguito nel caso di corretto pagamento dei contributi medesimi.
Il ricorrente individua il danno, oggetto della sua pretesa risarcitoria ex art. 2116 co. 2 cod.civ., nella “mancata percezione del rateo di pensione supplementare”, pari a €
837,01 mensili lordi, che, a decorrere dall'1.12.2015, il ricorrente, a suo dire, avrebbe ricevuto, nel caso di corretto versamento dei contributi previdenziali, dall' per CP_2
complessivi € 84.328,75 fino all'agosto 2023 (come da conteggio sub doc. 9 fasc. ric.).
Orbene, emerge per tabulas che il ricorrente:
✓ è stato titolare, a decorrere dal febbraio 1982, di assegno di invalidità a carico dell' (doc. 2 fasc. ric.); CP_2
✓ è titolare, a decorrere dal gennaio 2004, di pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 co.
10 L. 12.6.1984, n. 222 (“Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di
godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si
considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile”).
i)
Ne deriva che a far data dall'1.1.2004 il ricorrente avrebbe potuto far valere il risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore ed estinti per prescrizione quinquennale, vale a dire in thesis quelli afferenti al periodo dall'1.3.1986 al 31.12.1998.
La prescrizione decennale del diritto a tale risarcimento è maturata in data 31.12.2013,
non avendo il ricorrente compiuto atti interruttivi fino alla costituzione in mora di cui alla missiva inviata dal legale del ricorrente al convenuto a mezzo pec del 15.7.2022.
ii)
Anzi l'inerzia del ricorrente si è protratta anche nel quinquennio dall'1.1.1999 al
31.12.2003. Ne deriva l'estinzione per prescrizione decennale anche del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore fino all'1.1.2004, data di maturazione della pensione di vecchiaia, ed anch'essi estinti per prescrizione quinquennale.
iii)
pagina 12 di 19 Il ricorrente allega di aver proseguito la propria attività lavorativa subordinata in favore del convenuto anche successivamente al conseguimento, a far data dall'1.1.2004, della pensione di vecchiaia, in particolare fino al 30.11.2015.
Quindi i crediti afferenti ai contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione dello svolgimento di quelle prestazioni dall'1.1.2004 al 30.11.2015, il cui versamento è stato omesso, si sono prescritti giorno per giorno a decorrere dal 21.2.2009
al 21.12.2020.
La circostanza assume rilievo, atteso che, come già evidenziato sub 1., lett. a) e d), il diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno, cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal datore per aver ricevuto prestazioni di lavoro subordinato, presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
Si è appena ricordato che risale al 15.7.2022 il primo atto compiuto dal ricorrente e idoneo a interrompere la prescrizione decennale del diritto al risarcimento ex art. 2116 co.
2 cod.civ. Quindi il decennio anteriore si colloca tra il 14.7.2012 e il 14.7.2022. Alla data del 14.7.2012 erano estinti per prescrizione quinquennale i contributi previdenziali asseritamente dovuti fino al 31.5.2007. Inoltre si è già evidenziato che il ricorrente nel periodo dall' 1.1.2004 al 31.5.2007 era titolare di prestazione previdenziale (pensione di vecchiaia a carico di , il cui ammontare sarebbe stato influenzato CP_2
dall'accreditamento di nuovi contributi previdenziali.
Ne deriva che alla data del 15.7.2022 era maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore fino al 31.5.2007.
pagina 13 di 19 In questi termini merita di essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
4. la vicenda concreta:
il negozio di cui alla scrittura privata di data 1.-2.9.2020
Emerge per tabulas (doc. 6 fasc. ric.) che:
❖ , con mail inviata in data 1.9.2020 al legale di _1 Parte_1
(avv. Alessio Eccher), proponeva “la definizione della vertenza” in atto tra le parti
(riguardante, da un lato, pretese avanzate da per prestazioni _1
professionali, dall'altro pretese avanzate da per prestazioni di Parte_1
lavoro) verso il pagamento da parte di della somma di € 4.000,00 Parte_1
e la “rinuncia da parte di ad ogni e qualsiasi pregressa pretesa per asseriti suoi Parte_1
“crediti di lavoro””;
❖ il giorno 2.9.2020, “in Pergine” (luogo in cui era ubicato lo studio del suo legale),
sottoscriveva “per accettazione” la proposta formulata da Parte_1
. _1
Quindi, mediante il negozio, dal chiaro contenuto transattivo, di cui alla scrittura privata di data 1.-2.9.2020, il qui ricorrente ha rinunciato, nell'ambito delle Parte_1
reciproche concessioni volte a porre fine alla lite già sorta con il qui convenuto _1
, ai “crediti di lavoro” asseritamente maturati fino a quel momento da
[...] Pt_1
nei confronti di .
[...] _1
Come si è già ricordato sub 1., lett. c), il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co.
2 cod.civ. è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza tra i “crediti di lavoro”, cui ha rinunciato mediante il Parte_1
negozio transattivo stipulato con in data 1.-2.9.2020, rientra anche il _1
pagina 14 di 19 diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ., di cui in thesis egli era in quel momento titolare.
Tale diritto – alla luce dell'accertata prescrizione decennale del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore fino al 31.5.2007 (statuizione sub 3.) e del già ricordato principio giurisprudenziale secondo cui il diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal datore per aver ricevuto prestazioni di lavoro subordinato presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (come già evidenziato sub 1.,
lett. a) e d)) – concerne il risarcimento del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente fino al 30.11.2015, ed estinti per prescrizione quinquennale alla data del 2.9.2020, vale a dire, quelli riguardanti il periodo fino al 31.7.2015.
Nelle note depositate in data 19.8.2024, a seguito dell'ordinanza pronunciata all'udienza dell'11.4.2024, parte ricorrente ricorda “l'inderogabilità del diritto al versamento dei
CP_ contributi previdenziali, essendo l' l'unico titolare del rapporto assicurativo/previdenziale e pertanto, ex art. 2115 co. 3 c.c., il lavoratore non può
rinunciarvi, né può esonerare il datore dal relativo obbligo nei confronti dell'Ente
Previdenziale”.
L'assunto, di per sé esatto, è, però, inconferente alla vicenda in esame dove il ricorrente ha rinunciato non già, come pare sostenere il suo difensore, al “diritto Parte_1
pagina 15 di 19 al versamento dei contributi previdenziali” (di cui è melius era pacificamente titolare l' , ma al diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. CP_2
Nelle stesse note parte ricorrente ricorda il consolidato (e ovvio) principio secondo cui la rinuncia non può avere a oggetto diritti che non sono ancora entrati nel patrimonio dell'autore (infatti si tratterebbe, in tal caso, di un negozio non già abdicativo, ma di regolazione di rapporti giuridici futuri). È per questa ragione che la rinuncia espressa da nel negozio transattivo stipulato con in data 1.- Parte_1 _1
2.9.2020 concerne il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. esistente in quel momento, vale a dire quello afferente al danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente fino al 30.11.2015, ed estinti per prescrizione quinquennale alla data della stipulazione del negozio transattivo contenente la rinuncia (2.9.2020), ossia quelli riguardanti il periodo fino al 31.7.2015 (e non anche il periodo successivo dall'1.8. al 30.11.2015).
È appena il caso di ricordare che, come si è già ricordato sub 1., lett. b),
la prescrizione del credito avente a oggetto i contributi previdenziali matura, giorno per giorno, a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione.
Da ultimo, sempre nelle medesime note, parte ricorrente deduce: “… la Suprema Corte ha più volte affermato che, per assumere il valore di rinuncia, occorre accertare che la stessa è stata rilasciata con la consapevolezza dei diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (v. e plurimis Cass. 11 luglio 2001 n. 9407). È evidente, nel caso de quo, il disequilibrio tra le parti in causa: operaio il ricorrente, avvocato il convenuto”. pagina 16 di 19 Tuttavia, così argomentando, parte ricorrente trascura la decisiva circostanza, emergente
per tabulas (doc. 6 prodotto dallo stesso ricorrente), che, all'epoca della stipulazione del negozio di cui alla scrittura privata in data 1.-2.9.2020, era assistito da Parte_1
un avvocato (avv. Alessio Eccher).
In definitiva la domanda, proposta dal ricorrente nei confronti del Parte_1
convenuto , di risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. deve essere _1
rigettata in riferimento ai danni cagionati dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente fino al 31.7.2015, essendosi il relativo diritto estinto per effetto della rinuncia espressa da nel negozio transattivo Parte_1
stipulato con in data 1.-2.9.2020. _1
§3 il proseguimento della trattazione
Alla luce delle statuizioni che precedono il residuo thema decidendum riguarda la pretesa,
azionata dal ricorrente nei confronti del convenuto , Parte_1 _1
al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. in riferimento ai danni cagionati dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente nel periodo dall'1.8.
al 30.11.2015.
Conseguentemente il thema probandum riguarda esclusivamente l'asserito svolgimento,
da parte di , in favore di , di prestazioni di lavoro Parte_1 _1
subordinato nel periodo dall'1.8. al 30.11.20155. 5 Appare così manifesta l'infondatezza dell'assunto, svolto dal convenuto a pag. 1 delle note autorizzate depositate in data 19.8.2024, secondo cui: “La domanda del Giudice [posta nell'ordinanza pronunciata all'udienza dell'11.4.2024 in riferimento alla rilevanza della scrittura privata dell'1.-2.9.2020] prescinde da tale pur decisiva questione, la cui risposta, però, avrebbe richiesto dapprima di entrare nel merito delle prove articolate dal ricorrente, per dimostrare la pretesa sussistenza del rapporto, se cioè ritenerle ammissibili, come invece negato pagina 17 di 19 Alla luce di questa premessa, con separata ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ.,
vengono esaminate le prove offerte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
La decisione sulle spese viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, così decide:
1. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuto , accerta _1
l'estinzione, per maturata prescrizione ordinaria decennale, del diritto, asseritamente in capo al ricorrente , al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del Parte_1
danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente in suo favore fino al 31.5.2007.
2. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente nei confronti del Parte_1
convenuto , di risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. in riferimento _1
ai danni cagionati dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis
svolte dal ricorrente fino al 31.7.2015, essendosi il relativo diritto estinto per effetto della rinuncia espressa da nel negozio transattivo stipulato con Parte_1
in data 1.-2.9.2020. _1
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
dal convenuto, e poi, in caso di risposta positiva, attendere l'eventuale esito delle prove e la loro incidenza ai fini del richiesto danno”.
pagina 18 di 19 Trento, 11 febbraio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ad avviso della Suprema Corte (si vedano le pronunce citate nel testo) si tratta di un
“diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso”. Quindi il lavoratore “ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Più precisamente, il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto- mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali” pagina 7 di 19 2 Precisa Cass. 29.12.1999, n. 14680: “Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa). Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore da una parte di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, d'altra parte - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass., 2 aprile 1982, n. 2048) - di domandare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno (al fine anche di iscrivere l'ipoteca giudiziale ex art. 2818 cod.civ.)”. 3 Egli afferma di svolgere tale difesa “in via del tutto subordinata”, ma, costituendo la prescrizione una questione pregiudiziale, essa deve essere esaminata e decisa prima di quelle afferenti all'esistenza del diritto azionato;
ciò alla luce del precetto ex art. 276 co. 2 cod.proc.civ., che impone al giudice di “decidere gradatamente le questioni pregiudiziali… e quindi il merito della causa”, e senza necessità di invocare il principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” (per tutte Cass. S.U. 28.5.2014, n. 12002. 4 In verità il convenuto eccepisce in primis “l'intervenuta prescrizione del diritto di far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato”, ma si tratta di una difesa palesemente inammissibile in quanto la prescrizione concerne situazioni giuridiche soggettive attive e non già azioni di qualificazione giuridica (dalla quale poi possono derivare diritti). Infatti è consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. S.U. 28.7.1986, n. 4812; Cass. 3.7.2004, n. 12213; Cass. 4.11.1997, n. 10824; Cass. 6.7.1996, n. 6189; Cass. 15.7.1992, n. 11263;) l'orientamento secondo cui non è soggetta a prescrizione l'azione diretta all'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, essendo per contro soggetti a prescrizione i diritti conseguenti al suddetto accertamento. pagina 11 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
19.10.2023
d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Natale Callipari
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 19
_1
rappresentato e difeso dall' avv. Elisabetta Fronza pec e dall'avv. Luisella Speccher Speri pec Email_2
Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale,
1. accertare e dichiarare che il ricorrente, a partire dal 01/03/1986 e fino al 30/11/2015
(o per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa), ha prestato la
propria attività lavorativa, con continuità e in regime di subordinazione a tempo pieno
ed indeterminato per 39 settimane contributive annue (o nella diversa modalità che
verrà ritenuta di giustizia), svolgendo mansioni di operaio agricolo, liv. 4° C.C.N.L.
Consorzi Agricoli, a favore del resistente, odierno convenuto;
2. accertare la responsabilità del resistente per aver omesso il versamento della
contribuzione previdenziale obbligatoria che non può essere più versata per
sopravvenuta prescrizione e conseguentemente provocato al ricorrente la percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti dovuto per l'importo mensile lordo di € 837,01, come dettagliato in narrativa;
3. per l'effetto, condannare il resistente a risarcire il danno arrecato al ricorrente ex art. 2116, co. 2, c.c., da quantificarsi nell'importo pari alle quote di pensione non percepite dall'Ente previdenziale, spettante al ricorrente dalla mensilità di dicembre
2015 ad oggi, in misura di complessivi € 84.328,75, oltre all'ulteriore importo relativo
alle quote di pensione percipiende, ovvero per il diverso minore o maggiore importo
che emergerà in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda C.T.U.. pagina 2 di 19 In ogni caso,
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla maturazione di ogni
singolo credito al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA da liquidarsi ex D.M.
55/2014 e da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In principalità:
respingersi la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e diritto, sia quanto
alla pretesa esistenza di rapporto di lavoro subordinato, sia quanto alla richiesta di
risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.;
in via subordinata:
- rigettarsi la domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione del
relativo diritto a far data dal 2014 o quantomeno dal 2016, anche per prescrizione della pretesa “genetica” dell'esistenza del rapporto di lavoro;
in via ulteriormente subordinata:
- escludersi il diritto al risarcimento del danno, accertando e dichiarando la
inescusabile negligenza del ricorrente nel far valere i pretesi suoi diritti, ex art. 1227,
primo comma c.c., avendo con il suo comportamento cagionato il danno lamentato, e
pertanto rigettarsi ogni relativa domanda del ricorrente;
in ogni caso:
condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, con condanna, inoltre del convenuto all'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, cogli accessori di legge”
pagina 3 di 19 MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ che egli ha svolto, in favore del convenuto , dall'1.3.1986 al _1
30.11.2015, prestazioni di lavoro subordinato, osservando da marzo a novembre di ogni anno, un orario di almeno 39 ore settimanali, in particolare dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17,00, occupandosi, nell'ambito dei fondi di proprietà del convenuto, della cura delle vigne, del taglio e accatastamento di legna, della coltivazione dell'orto, della pulizia del giardino, della raccolta di ciliegie e pesche, nonché eseguendo anche “mestieri di casa”,
✓ che il convenuto ha omesso di versare all' i prescritti _1 CP_2
contributi previdenziali, propone domanda del convenuto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2116 _1
co. 2 cod.civ., del danno da questi a lui cagionato, per effetto dell'omesso versamento all' dei contributi afferenti al periodo 1.3.1986-30.11.2015, che non possono più CP_2
essere corrisposti a seguito di maturata prescrizione dei relativi crediti, e consistente nella mancata percezione del rateo di pensione supplementare, pari a € 837,01 mensili lordi, che, a decorrere dall'1.12.2015, il ricorrente avrebbe ricevuto dall' per CP_2
complessivi € 84.328,75 fino all'agosto 2023, qualora il convenuto avesse correttamente versato quei contributi.
§2 le ragioni della decisione
1. il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 co. 2 cod.civ.
a) pagina 4 di 19 L'art. 2116 Co. cod.civ. dispone che nei casi in cui secondo le disposizioni delle leggi speciali “le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare
contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
I casi – in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza non sono tenute, stante la mancata o irregolare contribuzione, a corrispondere, in tutto o in parte, le prestazioni dovute e, quindi, non può operare l'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 co. 1 cod.civ. (che garantisce il diritto a quelle prestazioni anche quando non sia stata versata la contribuzione dovuta) – sono riconducibili all'ipotesi nella quale sia maturata la prescrizione dei crediti afferenti ai contributi non sufficientemente versati.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
8.6.2021, n. 15947; Cass. 30.10.2018, n. 27660;) l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 co. 2 cod.civ. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale –
consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante a causa del mancato o irregolare versamento dei contributi dovuti – in primo luogo postula l'intervenuta prescrizione dei crediti afferenti quei contributi.
b)
L'art. 3 co. 9 L. 8.8.1995, n. 335 prevede che, a decorrere dal primo gennaio 1996, i crediti, afferenti alle contribuzioni di previdenza obbligatoria di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, si prescrivono nel termine di cinque anni.
In ordine ai contributi relativi ai periodi precedenti l'entrata in vigore della L. 335/1995
(17.8.1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall' anteriormente al 31.12.1995, i quali – tenuto conto dell'intento del CP_2 pagina 5 di 19 legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. S.U. 4.3.2008, n. 5784; Cass. 6.7.2015, n. 13831; Cass. 8.1.2009, n.
157;).
La prescrizione del credito avente a oggetto i contributi previdenziali matura, giorno per giorno, a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione (ex multis, anche di recente, Cass. 10.1.2025, n. 603; Cass.
9.1.2025, n. 455; Cass. 29.3.2023, n. 8921;).
Sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 7.2.2019, n. 3661; Cass. 10.6.1992, n.
7104;) l'interruzione della prescrizione dei crediti aventi a oggetto i contributi di assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 cod.
civ., posti in essere dall' quale titolare del relativo diritto di credito, e non quando CP_2
anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.
c)
Il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato.
Infatti secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 2.5.2024, n.
11730; Cass. 10.6.1992, n 7104; Cass. 10.5.1974, n. 1374;), “l'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore:
pagina 6 di 19 a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva1 e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente ex art. 2116 co. 2 cod.civ. o in via specifica ex art. 13 L. 12.8.1962, n. 1338) anche dopo che il diritto dell' ai contributi sia prescritto (pur se sempre nei limiti della CP_2
prescrizione decennale decorrente dal giorno della prescrizione dei contributi);
b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile” (anch'esso, come si vedrà infra, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal momento in cui in cui avrebbe potuto essere attivato, per esserne maturati i requisiti, ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto giorno della prescrizione dei contributi). Di conseguenza il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. è – per opinione pacifica (Cass. 25.11.2009, n. 24768; Cass. 15.6.2007, n. 13997; Cass.
28.11.1994, n. 10121; Cass. 3.4.1991, n. 3462;) – riconducibile al rapporto di lavoro subordinato e non già al rapporto previdenziale.
Quindi la relativa responsabilità gravante sul datore ha natura contrattuale e la corrispondente azione spettante al lavoratore è assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale nonché dà luogo a una controversia di lavoro e non già previdenziale (con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, sono applicabili i parametri previsti dall'art. 413 cod. proc. civ. e non quelli di cui all'art. 444
dello stesso codice).
d)
Sempre ad avviso della Suprema Corte (ex multis Cass. 15947/2021 cit.; Cass.
27660/2018 cit.; Cass. 22.1.2015, n. 1179;) l'azione risarcitoria ex art. 2116 co. 2 cod.civ.
presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale poiché solo tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante, a causa dell'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore, dei contributi previdenziali dovuti, ma non più esigibili dall'Istituto previdenziale stante l'intervenuta prescrizione.
Quindi il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2116 co. 2 cod.civ. ammonta alla differenza tra il trattamento previdenziale che il lavoratore avrebbe percepito ove i contributi previdenziali fossero stati regolarmente ed integralmente versati e il trattamento previdenziale che egli percepirà in ragione dei contributi effettivamente pagati (differenza che, capitalizzata, di norma è pari alla somma necessaria per costituire pagina 8 di 19 presso l' ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962, una rendita vitalizia sostitutiva o CP_2
integrativa della prestazione previdenziale persa).
Ne deriva che la prescrizione – decennale, in ragione della natura contrattuale della responsabilità gravane sul datore inadempiente – del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. – cagionato dall'omesso o insufficiente versamento della contribuzione previdenziale e consistente o nella perdita del trattamento pensionistico o nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante –
inizia a decorrere nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento2 in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto;
infatti,
prima del perfezionamento dell'acquisto del diritto alla prestazione previdenziale sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cass. S.U. 24.2.1986, n. 1106; Cass.
15947/2021 cit.; Cass. 25.2.2004, n. 3774; Cass. 26.8.2003, n. 12517; Cass. 29.12.1999,
n. 14689;).
pagina 9 di 19
2. la vicenda concreta:
la prescrizione dei crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali il cui omesso
versamento preclude in thesis al ricorrente il conseguimento delle correlative prestazioni previdenziali, cagionando l'asserito danno oggetto della domanda di
risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ.
I contributi previdenziali – del cui omesso versamento, da parte del convenuto, quale datore, si duole il ricorrente, quale lavoratore, ed è da questi ascritto a causa del danno oggetto della sua pretesa risarcitoria ex art. 2116 co. 2 cod.civ. – afferiscono all'asserito svolgimento, da parte del ricorrente e in favore del convenuto, di prestazioni di lavoro subordinato nel periodo dall'1.3.1986 al 30.11.2015.
In considerazione che, come si è già ricordato sub 1., lett. b), la prescrizione del credito avente a oggetto i contributi previdenziali matura, giorno per giorno, a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione
– i crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali de quibus si sono estinti per prescrizione maturata, giorno per giorno, dal 21.4.1991 al 21.12.2020.
Infatti non emerge dalle allegazioni svolte dalle parti che l' abbia compiuto, né CP_2
prima del 31.12.1995, né successivamente, atti riconducibili a quelli previsti dall'art. 2943 cod.civ., al fine di interrompere la prescrizione riguardante i crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali, afferenti al periodo dall'1.3.1986 al 30.11.2015, di cui il ricorrente lamenta l'omesso versamento.
3. la vicenda concreta:
l'eccezione, sollevata, dal convenuto, di prescrizione del diritto del ricorrente al
risarcimento ex art. 2116 cod.civ. pagina 10 di 19 Il convenuto eccepisce3 la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2
cod.civ.4, adducendo che nel 2004 il ricorrente ha raggiunto l'età pensionabile.
Come si è già ricordato sub 1., lett. d), tale diritto, essendo correlato a una responsabilità del danneggiante di natura contrattuale, è assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, la quale inizia a decorrere nel momento in cui il danno si verifica ossia allorquando il lavoratore non acquista, a causa di quell'omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali, il diritto alla prestazione previdenziale che avrebbe conseguito nel caso di corretto pagamento dei contributi medesimi.
Il ricorrente individua il danno, oggetto della sua pretesa risarcitoria ex art. 2116 co. 2 cod.civ., nella “mancata percezione del rateo di pensione supplementare”, pari a €
837,01 mensili lordi, che, a decorrere dall'1.12.2015, il ricorrente, a suo dire, avrebbe ricevuto, nel caso di corretto versamento dei contributi previdenziali, dall' per CP_2
complessivi € 84.328,75 fino all'agosto 2023 (come da conteggio sub doc. 9 fasc. ric.).
Orbene, emerge per tabulas che il ricorrente:
✓ è stato titolare, a decorrere dal febbraio 1982, di assegno di invalidità a carico dell' (doc. 2 fasc. ric.); CP_2
✓ è titolare, a decorrere dal gennaio 2004, di pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 co.
10 L. 12.6.1984, n. 222 (“Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di
godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si
considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile”).
i)
Ne deriva che a far data dall'1.1.2004 il ricorrente avrebbe potuto far valere il risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore ed estinti per prescrizione quinquennale, vale a dire in thesis quelli afferenti al periodo dall'1.3.1986 al 31.12.1998.
La prescrizione decennale del diritto a tale risarcimento è maturata in data 31.12.2013,
non avendo il ricorrente compiuto atti interruttivi fino alla costituzione in mora di cui alla missiva inviata dal legale del ricorrente al convenuto a mezzo pec del 15.7.2022.
ii)
Anzi l'inerzia del ricorrente si è protratta anche nel quinquennio dall'1.1.1999 al
31.12.2003. Ne deriva l'estinzione per prescrizione decennale anche del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore fino all'1.1.2004, data di maturazione della pensione di vecchiaia, ed anch'essi estinti per prescrizione quinquennale.
iii)
pagina 12 di 19 Il ricorrente allega di aver proseguito la propria attività lavorativa subordinata in favore del convenuto anche successivamente al conseguimento, a far data dall'1.1.2004, della pensione di vecchiaia, in particolare fino al 30.11.2015.
Quindi i crediti afferenti ai contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione dello svolgimento di quelle prestazioni dall'1.1.2004 al 30.11.2015, il cui versamento è stato omesso, si sono prescritti giorno per giorno a decorrere dal 21.2.2009
al 21.12.2020.
La circostanza assume rilievo, atteso che, come già evidenziato sub 1., lett. a) e d), il diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno, cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal datore per aver ricevuto prestazioni di lavoro subordinato, presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
Si è appena ricordato che risale al 15.7.2022 il primo atto compiuto dal ricorrente e idoneo a interrompere la prescrizione decennale del diritto al risarcimento ex art. 2116 co.
2 cod.civ. Quindi il decennio anteriore si colloca tra il 14.7.2012 e il 14.7.2022. Alla data del 14.7.2012 erano estinti per prescrizione quinquennale i contributi previdenziali asseritamente dovuti fino al 31.5.2007. Inoltre si è già evidenziato che il ricorrente nel periodo dall' 1.1.2004 al 31.5.2007 era titolare di prestazione previdenziale (pensione di vecchiaia a carico di , il cui ammontare sarebbe stato influenzato CP_2
dall'accreditamento di nuovi contributi previdenziali.
Ne deriva che alla data del 15.7.2022 era maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore fino al 31.5.2007.
pagina 13 di 19 In questi termini merita di essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
4. la vicenda concreta:
il negozio di cui alla scrittura privata di data 1.-2.9.2020
Emerge per tabulas (doc. 6 fasc. ric.) che:
❖ , con mail inviata in data 1.9.2020 al legale di _1 Parte_1
(avv. Alessio Eccher), proponeva “la definizione della vertenza” in atto tra le parti
(riguardante, da un lato, pretese avanzate da per prestazioni _1
professionali, dall'altro pretese avanzate da per prestazioni di Parte_1
lavoro) verso il pagamento da parte di della somma di € 4.000,00 Parte_1
e la “rinuncia da parte di ad ogni e qualsiasi pregressa pretesa per asseriti suoi Parte_1
“crediti di lavoro””;
❖ il giorno 2.9.2020, “in Pergine” (luogo in cui era ubicato lo studio del suo legale),
sottoscriveva “per accettazione” la proposta formulata da Parte_1
. _1
Quindi, mediante il negozio, dal chiaro contenuto transattivo, di cui alla scrittura privata di data 1.-2.9.2020, il qui ricorrente ha rinunciato, nell'ambito delle Parte_1
reciproche concessioni volte a porre fine alla lite già sorta con il qui convenuto _1
, ai “crediti di lavoro” asseritamente maturati fino a quel momento da
[...] Pt_1
nei confronti di .
[...] _1
Come si è già ricordato sub 1., lett. c), il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co.
2 cod.civ. è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza tra i “crediti di lavoro”, cui ha rinunciato mediante il Parte_1
negozio transattivo stipulato con in data 1.-2.9.2020, rientra anche il _1
pagina 14 di 19 diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ., di cui in thesis egli era in quel momento titolare.
Tale diritto – alla luce dell'accertata prescrizione decennale del diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte dal ricorrente in suo favore fino al 31.5.2007 (statuizione sub 3.) e del già ricordato principio giurisprudenziale secondo cui il diritto al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal datore per aver ricevuto prestazioni di lavoro subordinato presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (come già evidenziato sub 1.,
lett. a) e d)) – concerne il risarcimento del danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente fino al 30.11.2015, ed estinti per prescrizione quinquennale alla data del 2.9.2020, vale a dire, quelli riguardanti il periodo fino al 31.7.2015.
Nelle note depositate in data 19.8.2024, a seguito dell'ordinanza pronunciata all'udienza dell'11.4.2024, parte ricorrente ricorda “l'inderogabilità del diritto al versamento dei
CP_ contributi previdenziali, essendo l' l'unico titolare del rapporto assicurativo/previdenziale e pertanto, ex art. 2115 co. 3 c.c., il lavoratore non può
rinunciarvi, né può esonerare il datore dal relativo obbligo nei confronti dell'Ente
Previdenziale”.
L'assunto, di per sé esatto, è, però, inconferente alla vicenda in esame dove il ricorrente ha rinunciato non già, come pare sostenere il suo difensore, al “diritto Parte_1
pagina 15 di 19 al versamento dei contributi previdenziali” (di cui è melius era pacificamente titolare l' , ma al diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. CP_2
Nelle stesse note parte ricorrente ricorda il consolidato (e ovvio) principio secondo cui la rinuncia non può avere a oggetto diritti che non sono ancora entrati nel patrimonio dell'autore (infatti si tratterebbe, in tal caso, di un negozio non già abdicativo, ma di regolazione di rapporti giuridici futuri). È per questa ragione che la rinuncia espressa da nel negozio transattivo stipulato con in data 1.- Parte_1 _1
2.9.2020 concerne il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 cod.civ. esistente in quel momento, vale a dire quello afferente al danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente fino al 30.11.2015, ed estinti per prescrizione quinquennale alla data della stipulazione del negozio transattivo contenente la rinuncia (2.9.2020), ossia quelli riguardanti il periodo fino al 31.7.2015 (e non anche il periodo successivo dall'1.8. al 30.11.2015).
È appena il caso di ricordare che, come si è già ricordato sub 1., lett. b),
la prescrizione del credito avente a oggetto i contributi previdenziali matura, giorno per giorno, a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione.
Da ultimo, sempre nelle medesime note, parte ricorrente deduce: “… la Suprema Corte ha più volte affermato che, per assumere il valore di rinuncia, occorre accertare che la stessa è stata rilasciata con la consapevolezza dei diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (v. e plurimis Cass. 11 luglio 2001 n. 9407). È evidente, nel caso de quo, il disequilibrio tra le parti in causa: operaio il ricorrente, avvocato il convenuto”. pagina 16 di 19 Tuttavia, così argomentando, parte ricorrente trascura la decisiva circostanza, emergente
per tabulas (doc. 6 prodotto dallo stesso ricorrente), che, all'epoca della stipulazione del negozio di cui alla scrittura privata in data 1.-2.9.2020, era assistito da Parte_1
un avvocato (avv. Alessio Eccher).
In definitiva la domanda, proposta dal ricorrente nei confronti del Parte_1
convenuto , di risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. deve essere _1
rigettata in riferimento ai danni cagionati dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente fino al 31.7.2015, essendosi il relativo diritto estinto per effetto della rinuncia espressa da nel negozio transattivo Parte_1
stipulato con in data 1.-2.9.2020. _1
§3 il proseguimento della trattazione
Alla luce delle statuizioni che precedono il residuo thema decidendum riguarda la pretesa,
azionata dal ricorrente nei confronti del convenuto , Parte_1 _1
al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. in riferimento ai danni cagionati dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente nel periodo dall'1.8.
al 30.11.2015.
Conseguentemente il thema probandum riguarda esclusivamente l'asserito svolgimento,
da parte di , in favore di , di prestazioni di lavoro Parte_1 _1
subordinato nel periodo dall'1.8. al 30.11.20155. 5 Appare così manifesta l'infondatezza dell'assunto, svolto dal convenuto a pag. 1 delle note autorizzate depositate in data 19.8.2024, secondo cui: “La domanda del Giudice [posta nell'ordinanza pronunciata all'udienza dell'11.4.2024 in riferimento alla rilevanza della scrittura privata dell'1.-2.9.2020] prescinde da tale pur decisiva questione, la cui risposta, però, avrebbe richiesto dapprima di entrare nel merito delle prove articolate dal ricorrente, per dimostrare la pretesa sussistenza del rapporto, se cioè ritenerle ammissibili, come invece negato pagina 17 di 19 Alla luce di questa premessa, con separata ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ.,
vengono esaminate le prove offerte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
La decisione sulle spese viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, così decide:
1. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal convenuto , accerta _1
l'estinzione, per maturata prescrizione ordinaria decennale, del diritto, asseritamente in capo al ricorrente , al risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. del Parte_1
danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti dal convenuto in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis svolte dal ricorrente in suo favore fino al 31.5.2007.
2. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente nei confronti del Parte_1
convenuto , di risarcimento ex art. 2116 co. 2 cod.civ. in riferimento _1
ai danni cagionati dall'omesso versamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti dal convenuto, in ragione delle prestazioni di lavoro subordinato in thesis
svolte dal ricorrente fino al 31.7.2015, essendosi il relativo diritto estinto per effetto della rinuncia espressa da nel negozio transattivo stipulato con Parte_1
in data 1.-2.9.2020. _1
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
dal convenuto, e poi, in caso di risposta positiva, attendere l'eventuale esito delle prove e la loro incidenza ai fini del richiesto danno”.
pagina 18 di 19 Trento, 11 febbraio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ad avviso della Suprema Corte (si vedano le pronunce citate nel testo) si tratta di un
“diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso”. Quindi il lavoratore “ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Più precisamente, il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto- mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali” pagina 7 di 19 2 Precisa Cass. 29.12.1999, n. 14680: “Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa). Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore da una parte di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, d'altra parte - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (fin da Cass., 2 aprile 1982, n. 2048) - di domandare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno (al fine anche di iscrivere l'ipoteca giudiziale ex art. 2818 cod.civ.)”. 3 Egli afferma di svolgere tale difesa “in via del tutto subordinata”, ma, costituendo la prescrizione una questione pregiudiziale, essa deve essere esaminata e decisa prima di quelle afferenti all'esistenza del diritto azionato;
ciò alla luce del precetto ex art. 276 co. 2 cod.proc.civ., che impone al giudice di “decidere gradatamente le questioni pregiudiziali… e quindi il merito della causa”, e senza necessità di invocare il principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” (per tutte Cass. S.U. 28.5.2014, n. 12002. 4 In verità il convenuto eccepisce in primis “l'intervenuta prescrizione del diritto di far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato”, ma si tratta di una difesa palesemente inammissibile in quanto la prescrizione concerne situazioni giuridiche soggettive attive e non già azioni di qualificazione giuridica (dalla quale poi possono derivare diritti). Infatti è consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. S.U. 28.7.1986, n. 4812; Cass. 3.7.2004, n. 12213; Cass. 4.11.1997, n. 10824; Cass. 6.7.1996, n. 6189; Cass. 15.7.1992, n. 11263;) l'orientamento secondo cui non è soggetta a prescrizione l'azione diretta all'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, essendo per contro soggetti a prescrizione i diritti conseguenti al suddetto accertamento. pagina 11 di 19