Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4823/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di eredi di c.f. , nato a [...]F._2 Persona_1 C.F._3
Messina il 19.09.1956 ed ivi deceduto in data 25.06.2024, ricorrenti, rappresentate e difese dall'avv.
Salvatore Irrera;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.09.2023 esponeva: Persona_1
CP_
- che in data 01.07.2021 aveva inoltrato domanda all' per essere sottoposto a visita medica per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% con necessità di accompagnamento;
- che in data 09.07.2021 veniva sottoposto a visita dalla competente Commissione Medica, la quale lo aveva dichiarato soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dall'01.07.2021 ma non gli riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento;
- che, avverso tali valutazioni l'istante, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 5793/2021, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento, con consulenza depositata in data 07.08.2023, aveva dichiarato l'assenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento del diritto richiesto;
1
Con memoria di costituzione depositata in data 27.08.2024 e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di si costituivano in giudizio insistendo nelle domande. Persona_1
L' costituitosi in giudizio con memoria del 17.02.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 17.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Persona_1 ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento
(giudizio iscritto al n. R.G. 5793/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da: “Carcinoma uroteliale di alto grado (G3) infiltrante plurirecidivato e sottoposto a cicli di chemioterapia endoscopica con BCG”, ritenendo non sussistenti le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Persona_1
Con il presente giudizio e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 chiedono accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione della ctu ed il consulente ha affermato che era affetto da: “Ipertensione arteriosa, disturbo Persona_1 depressivo, diabete mellito, arteriopatia obliterante periferica e da vasculopatia cerebrale” e presentava gli esiti dei pregressi
2 interventi chirurgici di esclusione endovascolare di un aneurisma dell'aorta addominale sottorenale, di rivascolarizzazione dell'arto inferiore destro e dell'intervento chirurgico di cistoprostatectomia radicale e linfoadenectomia pelvica con confezionamento di ureterocutaneostomia sec. Bricker per un carcinoma vescicale recidivato un quadro clinico che, per la sua gravità, non ha consentito al Signor di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita. Il ricorrente Per_1 era affetto da arteriopatia obliterante cronica degli arti inferiori (occlusione delle arterie femorali superficiali dx e sx), documentata già da un esame Ecocolordoppler degli arti inferiori eseguito il 5-2-2013 presso il Centro Neurolesi, che nella sua cronica evoluzione nel corso degli anni ha causato nel mese di Novembre dell'anno 2023 un primo episodio di ischemia acuta a carico dell'arto inferiore destro per una trombosi dell'arteria iliaca, trattata in urgenza con intervento chirurgico di trombectomia iliaca ed un secondo episodio di ischemia critica dello stesso arto inferiore per occlusione della branca iliaca destra nel mese di Gennaio u.s., trattato con intervento chirurgico di by-pass femoro-femorale sinistro-destro, presso la
U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Policlinico di Messina. Nonostante questi interventi di rivascolarizzazione, assai verosimilmente per il coinvolgimento di altri distretti arteriosi degli arti inferiori, il Signor poco tempo dopo l'ultimo Per_1 intervento chirurgico non fu più in grado di deambulare in maniera autonoma e di mantenere una prolungata stazione eretta, per l'insorgenza di intensa dolenzia all'arto inferiore destro, che lo costringeva a fermarsi e negli ultimi tempi era allettato, anche per una grave astenia, facile affaticabilità e dispnea dopo lievi sforzi fisici. Le già precarie condizioni cliniche del signor
, sono state poi aggravate dagli esiti dell'intervento chirurgico di cistoprostatectomia radicale e linfoadenectomia Per_1 pelvica con confezionamento di ureterocutaneostomia sec. Bricker, che era stato eseguito nel mese di Ottobre dell'anno 2023, per un carcinoma della vescica recidivato. La neoplasia vescicale, infatti era stata diagnosticata già nel mese di Maggio dell'anno 2020 ed era stata trattata con ripetute TURV, seguite da chemioterapia endovescicale. Per la presenza di disturbi urinari con frequenti episodi di ematuria macroscopica, nello stesso mese il Signor aveva eseguito un esame TC Per_1 dell'addome, che nella parete supero-laterale destra della vescica, documentò una lesione solida di natura eteroplastica, di circa 24x18mm. La cistectomia radicale è un intervento chirurgico abbastanza demolitivo ed invalidante, che nell'uomo comprende l'asportazione della vescica, dei linfonodi regionali, della prostata e delle vescicole seminali con la legatura dei dotti deferenti e viene di solito praticato quando la neoplasia vescicale è di tipo infiltrante, localmente avanzata e/o non responsiva alla immunochemio-profilassi endovescicale, come è avvenuto nel caso in esame. Per assicurare il deflusso dell'urina all'esterno, è stata necessaria la creazione di una derivazione urinaria, che può essere mono o bilaterale;
nel caso in esame è stata confezionata una ureteroileocutaneo stomia, che si realizza isolando un tratto di intestino (ileo) lungo circa 15cm collegato da una parte ai due canali ureterali previa anastomosi uretero-ileale ed abboccando la sua estremità direttamente alla cute del quadrante inferiore destro dell'addome, inferiormente all'ombelico, ove l'urina viene raccolta in un sacchetto collegato ad una placca adesa alla cute. Si tratta, comunque, di una derivazione urinaria non continente, in quanto la stomia non è una struttura sfinteriale in grado di controllare e programmare la minzione, perché priva di strutture muscolari e del controllo nervoso. Nel mese di Giugno il Signor era stato ricoverato prima presso la U.O. di Urologia dell'Ospedale Per_1
Piemonte per una grave sepsi delle vie urinarie, poi trasferito presso la U.O. di Neurologia dello stesso nosocomio per un ictus ischemico e, infine, per l'aggravarsi delle condizioni cliniche presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione, dove il 25-
Giugno è deceduto. In conclusione, si è del parere che dal mese di Gennaio dell'anno 2024 e sino alla sua morte avvenuta
3 il 25-6-2024, il Signor necessitasse della presenza permanente di un accompagnatore, in quanto Persona_1 impossibilitato a compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita”.
Orbene, alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato, va dichiarato che presentava le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di Persona_1 accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino al 25.06.2024, data del decesso.
Non si procede alla condanna dei ratei attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio.
Atteso l'esito del giudizio vanno compensate le spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− dichiara che presentava i requisiti sanitari utili all'indennità di accompagnamento a Persona_1 decorrere dal mese di gennaio 2024 sino al 25.06.2024, data del decesso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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