Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4061
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Sentenza 2 ottobre 2025

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Il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza accogliendo il ricorso proposto da un dipendente pubblico, con qualifica di docente, nei confronti dell'Amministrazione resistente. La parte ricorrente aveva chiesto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anno di servizio 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente modifica del decreto di ricostruzione e pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi. A sostegno della propria domanda, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del D.P.R. n. 122/2013, che aveva prorogato il blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, ritenendo erronea la conseguente ricostruzione della carriera operata dall'Amministrazione. L'Amministrazione resistente aveva contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. La controversia è stata limitata, in corso di causa, al solo riconoscimento dell'anno 2013 agli effetti giuridici.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici. Tale decisione si fonda su una recente pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata dal giudice, la quale ha chiarito che, pur escludendo l'utilità dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali in assenza di intervento della contrattazione collettiva e di reperimento delle risorse, tale "sterilizzazione" degli anni di servizio non si estende agli effetti giuridici. Il riconoscimento giuridico dell'anzianità, infatti, rileva per molteplici istituti, quali la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie e la partecipazione a concorsi, e non può essere pregiudicato dal blocco degli automatismi stipendiali. Pertanto, l'anno 2013 concorre a determinare l'anzianità complessiva del docente, restando escluso il suo impiego ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali fino a quando non sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. In considerazione dell'esistenza di pronunce di segno contrario in materia, il Tribunale ha compensato le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4061
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 4061
    Data del deposito : 2 ottobre 2025

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