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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano PI Indebito oggettivo Somma al netto della TRIBUNALE DI PERUGIA sostituzione d'imposta
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. AO CO, nella causa civile iscritta al n. 918/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesco Elia – avv. Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 13 ottobre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06 ottobre 2022 si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Perugia, in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A. NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito CP_ oggettivo contestato dall' pari ad euro 1567,91, limitatamente alla quota lorda della sostituzione di imposta, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, premesso di essere stata “titolare del trattamento di indennità di disoccupazione PI n. 2015/777225, anche per il periodo dal 10.10.2016 al 31.12.2016” ha lamentato che con nota del 29 aprile 2022 l' le aveva comunicato quanto segue: CP_1
“Gentile Signora…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
10.10.2016 al 31.12.2016, un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di disoccupazione SP …per un importo complessivo di euro 1576,91 per la seguente
Pag. 1 di 4 motivazione: È stata corrisposta indennità di disoccupazione PI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge ...”.
Evidenziato che detta indennità di disoccupazione è assoggettata all'IRPEF, imposta che viene versata al Fisco dall'Ente previdenziale nella qualità di sostituto d'imposta, ha eccepito l'illegittimità della pretesa recuperatoria avviata dall' asserendo che la somma oggetto di CP_1 ripetizione fosse stata calcolata al lordo dell'imposta e non al netto di essa.
In data 23/04/2025 si è costituito in giudizio l' , il quale ha chiesto “… il rigetto del ricorso CP_1 per manifesta infondatezza in quanto l' ha chiesto la restituzione della somma al netto CP_2 della tassazione, come da prospetto che si allega”.
Su tali premesse, l' resistente ha così concluso: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto infondatezza del ricorso,
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge n. 326/03”.
In occasione dell'udienza di comparizione del 12/05/2025, la difesa della ricorrente ha chiesto rinvio ad altra udienza di discussione e la concessione di un termine per note “al fine di verificare le tabelle dei conteggi depositati da . CP_1
A sua volta, la difesa dell' convenuto ha chiesto “fissarsi udienza di discussione con CP_2 termine per note, eventualmente sfalsate”.
La causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione orale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai fini della decisione, preliminarmente, deve osservarsi che non è in discussione tra le parti l'esistenza di un indebito oggettivo determinato dalla corresponsione alla ricorrente dell'indennità SP per il periodo dal 10/10/2016 al 31/12/2016, come non è contestato che tale indebito sia conseguito ad una rioccupazione della ricorrente “al di fuori dei casi previsti dalla legge”; oggetto della controversia, per come introdotta dalla ricorrente con il ricorso depositato in data 06/10/2022, è, invece, quello se l'importo di euro 1.567,91 sia stato conteggiato dall' al lordo o, invece, al netto della trattenuta Irpef operata. CP_1
Sul punto, anche nelle note autorizzate del 15/09/2025, la difesa della ricorrente ha continuato a sostenere che dalla nota già prodotta dall' in allegato alla propria memoria difensiva di CP_1 costituzione non emergerebbe che la somma oggetto di ripetizione “sia stata richiesta al netto della sostituzione di imposta” evidenziando che tale documento non avrebbe alcun valore
Pag. 2 di 4 probatorio consistendo esso in un mero “prospetto interno descrittivo, senza che si possa neanche scorgere quanto sia stato rilevato a lordo, poi nettizzato ex art. 150 D. Rilancio, né come sarebbe stata calcolata la ritenuta applicata alla fonte” e dovendosi ritenere che, “… vertendosi nel caso di specie nell'art. 2033 c.c., non nella disciplina speciale della previdenza ed assistenza, è onere del creditore conferire prova dell'ammontare esatto trasferito alla ricorrente, nel periodo in contestazione (ottobre-dicembre 2016)”.
A sua volta, la difesa dell' , nelle proprie note difensive autorizzate del 03/10/2025 ha CP_1 ribadito “che le somme di cui chiede la restituzione sono quelle effettivamente erogate, al netto della tassazione”, allegando a riprova “un ulteriore prospetto, predisposto dal responsabile del procedimento, ove risultano gli importi lordi relativi ai singoli pagamenti effettuati da . CP_1
Premessa la natura previdenziale della prestazione oggetto del contendere e richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046/2010, l' ha poi contestato l'assunto CP_1 difensivo della ricorrente, secondo cui graverebbe sull' medesimo l'onere di provare la CP_2 fondatezza della pretesa creditoria;
al contrario, ha sostenuto ricadere sull'accipiens che ha agito per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo restitutorio l'onere di offrire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto a trattenere le somme ricevute.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato.
Già dal prospetto depositato dall' in sede di costituzione emerge chiaramente che l' CP_1 CP_1 ha fatto oggetto di recupero l'importo di euro 1.567,91 calcolandolo al netto delle ritenute fiscali rispetto all'importo lordo di euro 2.058,17 (allegato n. 2 del fascicolo di parte resistente).
Deve poi osservarsi che, in sede di introduzione della domanda la ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione sull'avvenuta ricezione della suddetta somma netta e non ha neppure sollevato specifiche censure sulla congruità del calcolo, essendosi limitata a sostenere che tale importo fosse stato conteggiato al lordo delle ritenute fiscali: solo nelle proprie note difensive autorizzate da ultimo depositate ha sollevato, tardivamente e, peraltro, anche genericamente, lamentele sulle modalità di come “come sarebbe stata calcolata la ritenuta applicata alla fonte”: ne consegue che deve considerarsi circostanza pacifica quella secondo cui la ricorrente, per il periodo di cui è causa (10/10/2016-31/12/2016), ha ricevuto dall' in pagamento un importo CP_1 complessivo netto di euro 1.567,91, dovendosi oltretutto ritenere che la stessa ben avrebbe potuto dimostrare di avere ricevuto una somma minore e che, sulla base dei dati relativi ai pagamenti mensili dell'indennità intervenuti nel tempo, ben avrebbe potuto ricostruire il credito oggetto di recupero e, nell'eventualità, sconfessare l'avversa pretesa.
Pag. 3 di 4 A tal ultimo proposito, va osservato che, diversamente da quando dedotto dalla difesa della ricorrente, in tema di riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, deve essere ribadito il principio giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lavoro, 2739/2016; 4612/2006, Cass, sez. unite, 18046/2010;
19587/2004).
Occorre, a tal proposito, precisare che la SP (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, introdotta dal Decreto legislativo 04 marzo 2015, n. 22 quale forma di tutela contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori subordinati in Italia) ha sicuramente natura giuridica previdenziale, essendo condizionata al possesso da parte del lavoratore beneficiario di determinati requisiti contributivi (sulla natura previdenziale di tale misura, cfr., recentemente,
Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Ordinanza 31 marzo 2025, n. 8422).
Alla luce di quanto sopra premesso il ricorso deve essere rigettato.
Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va dichiarata CP_ esonerata dalla refusione delle spese di lite all'
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria, ogni altra contraria domanda e eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
CP_
- dichiara la ricorrente esonerata dalla refusione delle spese all'
Perugia, 13 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
AO CO
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