Versione
1 gennaio 1974
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22 agosto 1978
22 agosto 1978
Art. 1.
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30 chilometri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))
Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30 chilometri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417))
Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Commentari • 2
- 1. Circolare del 27/12/1994 n. 219 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 27 dicembre 1994 · 2.6068525
[…] l\'indennita\' di missione. Lo schema di fondo di questa particolare disciplina e\' fornito dall\'art. 1 della citata legge n. 836 del 1973, come integrato dall\'art. 1 del richiamato D.P.R. n. 513 del 1978. Dalla combinazione di questi articoli si desume che:
Leggi di più…
Giurisprudenza • 96
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 27/06/2016, n. 810Provvedimento: […] nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 1 legge n. 836/1973 e di ogni altro trattamento economico connesso per il periodo dal 15.5.2009 all'8.11.2010, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme a corrispondersi, dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo; […] della circolare nr. 255300/1240/5 datata 1.8.2007 del Comando Generale della Guardia di Finanza ed avente ad oggetto “Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri”, nella parte in cui interpreterebbe l'art. 1 della legge n. 836/1973 come non applicabile in caso di “distacco d'autorità per esigenze di servizio” di un militare della Guardia di Finanza;Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- annullamento di atti amministrativi·
- violazione di legge·
- art. 1 legge n. 836/1973·
- giurisprudenza amministrativa·
- accertamento del diritto·
- circolare sulla mobilità del personale·
- eccesso di potere·
- distacco temporaneo·
- indennità di missione