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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2766 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avvocato Paolo Pannella PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(P.IVA , in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Giovanni Bizzarri PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19014/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il convenuto onde sentir: «... CP_1 revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n° 66004/2016 RG.- 24262/2016 D.I. del 17-19/10/2016, notificato in data 21/10/2016 e con questo atto impugnato accertando e dichiarando, in via incidentale e/o riconvenzionale, sia la nullità e/o annullabilità della delibera consortile del 16/12/2015 e quindi la pretesa delle somme relative
1 al 2016, sia la inesistenza di una solidarietà tra la opponente e la relativamente agli oneri consortili per cui è Parte_2 processo,- sia condannando il a risarcire la CP_1 Pt_1 del danno derivato e provocato dal sopra descritto
[...] comportamento e quantificabile in una somma equivalente a quella eventualmente riconosciuta come dovuta in favore della parte ricorrente riconoscendo, per l'effetto, che nulla in alcun caso è dovuto da al ». Parte_1 CP_1
L'opponente in particolare deduceva: a) Che controparte chiedeva il pagamento degli oneri consortili, oltre che per il 2016, anche per il 2014 e 2015, quando in un precedente sollecito nulla era stato chiesto con riferimento al 2014; b) Che si diviene soci del nella qualità di CP_1 imprenditori proprietari e/o affittuari dell'azienda ivi esercitata (nella specie il box C/269) ma l'opponente, per effetto della sentenza di risoluzione del contratto di affitto del 2015, ha perso la qualità di consorziata che era tornata in capo al proprietario (odierno opponente) mai convocato per l'assemblea del 16.12.2015 con la conseguenza che le pretese per l'anno 2016 erano illegittime;
c) Che l'opponente non era responsabile in solido con la Dog Shop degli oneri consortili;
d) Che aveva chiesto senza esito chiarimenti in ordine agli ammontari pretesi;
e) Che la mancata comunicazione del fatto che l'affittuaria non pagava gli oneri consortili aveva arrecato un danno essendo nell'impossibilità di ripetere le somme maturate nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il opposto, contestando CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda ed eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale adito, l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande incidentali e riconvenzionali ex adverso proposte. Il in particolare deduceva: CP_1
a) Che era costituito fra i proprietari dei singoli locali che compongono il Centro e gli operatori che esercitano attività commerciali, di servizi e somministrazione all'interno dei locali medesimi, ove concessi in locazione, affitto di azienda ovvero ad altro titolo a terzi;
b) Che, in particolare, l'art. 4 dello statuto consortile prevede che:
2 1. Sono soci del , i "Consorziati Proprietari" ed i CP_1
"Consorziati Operatori". i) sono Consorziati Proprietari:
- la persona fisica o giuridica che abbia acquistato, per atto pubblico da comunicare al Consorzio od anche in via preliminare, da una rata dell'immobile CP_2 CP_1 CP_3 costituente il Centro Commerciale integrato dei Granai di CP_1
e che, tramite la specifica Associazione della quale è socio, abbia chiesto l'autorizzazione, la licenza o comunque l'assenso della Pubblica Amministrazione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale indicata come unica obbligatoria nell'adesione all'Associazione e nell'atto di acquisto della rata stessa;
- il proprietario della rata immobiliare. ii) sono Consorziati Operatori:
- l'imprenditore proprietario dell'azienda commerciale operante nella rata immobiliare, l'affittuario, anche temporaneo, dell'azienda stessa ovvero il conduttore della rata immobiliare o comunque il soggetto non proprietario che ne ha la materiale disponibilità; c) che proprietaria del locale n.269 CP_4 all'interno del Centro è consorziata, aveva concesso alla
[...]
l'esercizio dell'attività all'interno del proprio locale che, Pt_2 per l'effetto ai sensi del predetto art. 4, punto 1b), aveva anch'essa assunto la qualifica di socio del;
CP_1
d) che ai sensi del medesimo art. 4 punto 3, il consorziato proprietario e il consorziato operatore, sono solidalmente responsabili nei confronti dei , giusta norma pattizia (3. CP_1
Nell'ipotesi prevista al precedente punto 2, ciascuna parte sarà responsabile in via solidale ed indivisibile nei confronti del e dei Consorziati, per il rispetto di tutte le obbligazioni, CP_1 che non siano strettamente personali, derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione); e) che la tesi di controparte circa l'assenza di solidarietà, ai sensi dell'art. 4, punto 4 dello statuto consortile, era del tutto infondata;
f) che in particolare controparte richiamava l'art. 4.4. (secondo il quale "Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita, deve essere comunicato con atto scritto al Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla stipula del relativo atto che dovrà avvenire in forma scritta e contenere l'adesione al
3 ed al presente statuto da parte del cessionario. In CP_1 difetto di tale comunicazione, il cedente rimarrà obbligato nei confronti del e dei Consorziati all'adempimento delle CP_1 obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto e sarà tenuto a risarcire ogni eventuale danno prodotto al ed ai singoli CP_1
Consorziati) che tuttavia si riferiva ad altra fattispecie rispetto a quella di cui al punto 2 dell'art. 4 e che in nessun modo costituiva deroga o revoca della solidarietà espressamente prevista dal predetto punto 3 dell'art. 4 dello statuto;
g) che il rapporto di solidarietà era stato espressamente riconosciuto dalla stessa che, con propria nota del Parte_1
21.10.2015 inviata al per contestare di non essere stata CP_1 informata di un piano di rientro del debito con il consorziato operatore dichiarava "Aggiungo che, essendo la Parte_2 scrivente società, coobbligata al pagamento degli oneri consortili, l'intera vicenda della partita debitoria dei correlati “piani di rientro”, avrebbe dovuto essere comunicata puntualmente alla
Parte_1
h) che non aveva fornito prova dei pagamenti per l'anno 2014; i) che era stata ritualmente convocata all'assemblea consortile del 16.12.2015 a mezzo comunicazione PEC del 05.12.2016 inviata all'indirizzo ricevuta come da Email_1 relativa attestazione che si produceva e che in ogni caso la domanda era superata per l'intervenuta assemblea di approvazione del consuntivo 2016 tenutasi in data 28.02.2017 che controparte non aveva opposto né mai contestato;
1) che proprio l'esistenza del giudizio per risoluzione del contratto con la evidenziava come l'opponente fosse ben Pt_2
a conoscenza del fatto che non pagava gli oneri consortili;
m) che unica prova liberatoria era il pagamento, non offerta;
n) che le domande riconvenzionali erano inammissibili in ragione della clausola arbitrale esistente (accertare e dichiarare la nullità annullabilità della delibera assembleare del 16.12.2015; accertare e dichiarare che l'obbligazione solidale di pagamento degli oneri consortili viene meno quanto il cedente effettua al la comunicazione di cui all'art. 4 punto 4 dello statuto CP_1 consortile;
condannare il al risarcimento del danno CP_1 conseguente per la dedotta mancata comunicazione ad essa del mancato pagamento degli oneri consortili da parte Parte_1 della ed in ogni caso infondate. Parte_2
4 Con ordinanza del 19.06.2017 il Tribunale, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, disponeva l'avvio del procedimento di mediazione e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Nessuna delle parti formulava richiesta di ammissione di mezzi istruttori e, all'udienza del 05.06.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate delle parti».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) Rigetta l'opposizione; b) Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale rispetto alla domanda risarcitoria spiegata da parte opponente giusta clausola arbitrale;
c) Rigetta ogni altra domanda;
d) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5500,00 per onorari oltre accessori».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Merito dell'opposizione «Così riassunti i fatti, l'opposizione è inondata. Come già in parte osservato in sede di concessione della provvisoria esecuzione: a) L'opponente è la proprietaria del box sito nel consorzio e dunque è sempre e comunque tenuta al pagamento degli oneri consortili giusta solidarietà esistente con l'affittuaria ex art. 4 punto 3 dello statuto consortile;
b) L'art.
4.4 invocato da parte opponente per escludere la solidarietà regola un caso diverso, ossia quello della cessione della quota immobiliare a terzi che, se non portata a conoscenza del , continua a mantenere il CP_1 cedente obbligato anche per gli oneri consortili maturati dopo la cessione. Nella specie l'opponente è sempre rimasta proprietaria del box e dunque l'esistenza dell'obbligo di pagamento a suo carico è indiscutibile, c) Il debito deriva da bilanci preventivi e consuntivi approvati e non impugnati;
d) Anche il preventivo 2016 deve ritenersi ritualmente approvato atteso che parte opposta ha versato in atti la convocazione via PEC dell'opponente (all. 9 della comparsa di costituzione); e) Offerta la prova del credito grava sul debitore offrire la prova del pagamento, prova non offerta nella specie, anche con riferimento al 2014 (irrilevante è il fatto che tali somme potessero non essere state inserite in un precedente sollecito, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione)». Domanda di risarcimento – difetto di giurisdizione «Per quanto attiene infine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione della domanda per l'esistenza di una clausola arbitrale: trattasi
5 di questione che non rientra nel perimetro del credito ingiunto e delle relative eccezioni (tra le quali si ritiene debbano farsi rientrare anche le domande riconvenzionali che mirano a togliere efficacia alle delibere poste a base del monitorio, domande definite quindi in questa sede). L'art. 21 difatti così recita: "Il ed i consorziati convengono che tutte le controversie e CP_1 le vertenze che dovessero sorgere fra le summenzionate parti in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto saranno devolute e decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal , uno dal consorziato ed il terzo che CP_1 assumerà le funzioni di Presidente del collegio, di comune accordo dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Ai sensi. Dell'art. 822 c.p.c., si conviene che gli arbitri decideranno "secondo le norme di diritto" a meno che le parti non li abbiano espressamente autorizzati con atto scritto (forma richiesta a pena di nullità) a pronunciarsi secondo equità. La parte che ritenga, tuttavia, di essere in possesso dei legittimi, presupposti potrà richiedere alla competente Autorità giudiziaria l'emissione di decreto ingiuntivo. Se sarà concesso e la data di sottoscrizione del decreto da parte del Giudice competente sarà precedente al perfezionato inizio del procedimento arbitrale, si intenderà decaduta la competenza arbitrale, limitatamente all'azione che ha formato oggetto del decreto stesso ed alle relative eccezioni"». Spese «Spese secondo soccombenza».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma – contrariis rejectis
– previa sospensione della efficacia esecutiva / esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19014/2019 del 7 ottobre 2019 ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 19014/2019 del 7 ottobre 2019, qui impugnata,
- revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I. del Tribunale di Roma n. 66004/2016 R.G. – 24262/2016 D.I. del 17- 19/10/2016, accertando e dichiarando la nullità e/o annullabilità della delibera consortile del 16/12/2015 e quindi la pretesa delle somme relative al 2016; la inesistenza di solidarietà tra la odierna appellante e la relativamente agli oneri Parte_2 consortili per cui è processo;
condannando il
[...]
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante in carica
[...] pro-tempore, a risarcire la del danno conseguente Parte_1 al comportamento sopra descritto e quantificabile in una somma equivalente a quella eventualmente riconosciuta come dovuta in favore del riconoscendo che nulla è dovuto da CP_1 Pt_3
[...] al
[...] Controparte_1
che nulla deve avere da
[...]
Parte_1
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi da in favore dell'Avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di non avere riscosso spese ed onorari”. Consorzio degli operatori del Controparte_1 di ha resistito al gravame ed ha chiesto: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi come sopra dedotti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.;
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2. Impregiudicate le eccezioni che precedono e senza che questo costituisca rinuncia alle stesse, nel merito, respingere integralmente l'impugnazione proposta per tutti i motivi indicati e perchè infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'appellata sentenza n. 19014/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 7 ottobre 2019.
3. Condannare parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. considerata l'infondatezza documentale dell'appello proposto per la contrarietà dei relativi motivi a documenti ben conosciuti dalla e dalla stessa prodotti o mai contestati. Parte_1
4. Condannare parte appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Errore nella valutazione della non pertinenza dell'art.
4.4 dello Statuto del CP_1
La parte appellante censura la valutazione effettuata in primo grado dal Tribunale in merito alla pertinenza del richiamo effettuato dalla all'art.
4.4 dello Statuto del . Parte_1 CP_1
In tale articolo si prevede, infatti, che “Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita” deve essere comunicato al
7 Consiglio di Amministrazione con specifiche tempistiche e modalità, in carenza delle quali “il cedente rimarrà obbligato nei confronti del e dei Consorziati all'adempimento delle CP_1 obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto”. Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel ritenere tale previsione valida solo con riguardo alla cessione della quota immobiliare a terzi, dal momento che l'art.
4.4 contempla altresì i casi di trasferimento della conduzione e/o disponibilità materiale della rata immobiliare o della titolarità dell'azienda in essa gestita e che, nel caso di specie, la avrebbe Parte_1 proprio “trasferito alla l'azienda dalla cedente Parte_2 gestita nel box C/269”, con conseguente venir meno della solidarietà tra le due società.
*** Il motivo è infondato. Prevede lo Statuto del appellato: CP_1
“Articolo 4) CONSORZIATI 1. Sono soci del , i “Consorziati Proprietari” ed i CP_1
“Consorziati Operatori”. a) sono Consorziati Proprietari:
- la persona fisica o giuridica che abbia acquistato, per atto pubblico da comunicare al Consorzio od anche in via preliminare, da una rata dell'immobile Controparte_5 costituente il Centro Commerciale integrato dei Granai di CP_1
e che, tramite la specifica Associazione della quale è socio, abbia chiesto l'autorizzazione, la licenza o comunque l'assenso della Pubblica Amministrazione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale indicata come unica obbligatoria nell'adesione all'Associazione e nell'atto di acquisto della rata stessa;
- il proprietario della rata immobiliare. b) sono Consorziati Operatori:
- l'imprenditore proprietario dell'azienda commerciale operante nella rata immobiliare, l'affittuario, anche temporaneo, dell'azienda stessa ovvero il conduttore della rata immobiliare o comunque il soggetto non proprietario che ne ha la materiale disponibilità.
2. Qualora la proprietà della rata immobiliare, la sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, la proprietà dell'azienda, cosi come la gestione temporanea dell'attività non siano cumulate in un'unica persona fisica o giuridica per effetto di atti di disposizione tra vivi o a causa di morte, la qualifica di Consorziato deve essere assunta da ognuna di esse. In tal caso, esse persone dovranno indicare quella tra loro che le
8 rappresenterà di fronte al . Se il rappresentante comune CP_1 non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal ad uno dei contitolari del diritto, sono efficaci nei CP_1 confronti di tutti.
3. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 2, ciascuna parte sarà responsabile in via solidale ed indivisibile nei confronti del e dei Consorziati, per il rispetto di tutte le CP_1 obbligazioni, che non siano strettamente personali, derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione.
4. Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita, deve essere comunicato con atto scritto al Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla stipula del relativo atto che dovrà avvenire in forma scritta e contenere l'adesione al Consorzio ed al presente statuto da parte del cessionario. In difetto di tale comunicazione, il cedente rimarrà obbligato nei confronti del e dei Consorziati all'adempimento delle CP_1 obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto e sarà tenuto a risarcire ogni eventuale danno prodotto al ed ai singoli CP_1
Consorziati.”. La tesi dell'appellante, -secondo la quale per il solo fatto di aver affittato l'azienda a , l'appellante proprietaria non Pt_2 sarebbe solidalmente obbligata al pagamento degli oneri consortili relativi al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda, in applicazione di quanto previsto dal comma 4- è frutto di una errata lettura della previsione statutaria sopra riportata. Dalla lettura dell'art. 4 emerge che:
- sono solidalmente tenuti al pagamento degli obblighi consortili tanto il consorziato proprietario, quanto il consorziato operatore (comma 2 e 3);
- nell'ipotesi che venga trasferita la proprietà o la conduzione dell'azienda, il trasferimento non avrà effetto fino a che il cedente non lo avrà comunicato nella forma prevista al
, rimanendo il cedente obbligato all'adempimento delle CP_1 obbligazioni derivanti dallo statuto. Pertanto, nel caso in questione, fermo l'obbligo solidale del consorziato proprietario (odierna appellante) e del consorziato operatore ex art. 4 comma 3, quest'ultima Parte_2 rimarrà coobbligata nei confronti del Consorzio per il pagamento degli oneri consortili se non comunicherà il ritrasferimento
9 dell'azienda alla consorziata proprietaria per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto. E' evidente che il comma 4 si riferisce all'ipotesi in cui la proprietà della porzione immobiliare o la conduzione dell'azienda sia trasferita a terzi e che, in assenza di comunicazione del trasferimento, rimangono obbligati nei confronti del i CP_1 soggetti cedenti, siano essi il consorziato proprietario o il consorziato operatore. Tuttavia, anche in tale ipotesi, non viene meno la regola della solidarietà nei confronti del del consorziato CP_1 proprietario e del consorziato operatore. A maggior ragione la regola della solidarietà non viene meno quando il trasferimento dell'azienda avviene tra gli originari consorziati, proprietario ed operatore. La statuizione del primo giudice va, pertanto, confermata.
2. Erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione In secondo luogo, a parere dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito alla domanda di risarcimento.
Invero, l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla controparte si è basato sull'esistenza della clausola arbitrale di cui all'art. 21 dello Statuto del che, a parere dell'appellante, CP_1 non troverebbe applicazione nel caso di specie, poiché le domande risarcitorie avanzate non nascerebbero, come previsto dalla clausola medesima, dall'“applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto”, bensì “dal fatto che siano state fornite informazioni approssimative che hanno finito per pregiudicare qualsiasi possibilità di ripetere somme dalla affittuaria inadempiente”.
*** Il motivo è infondato. L'art. 21 dello Statuto del prevede la competenza CP_1 di un Collegio arbitrale per “tutte le controversie e le vertenze che dovessero sorgere fra le summenzionate parti in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto”, fatta salva l'eccezione di cui al comma 3, secondo cui
“La parte che ritenga, tuttavia, di essere in possesso dei legittimi, presupposti potrà richiedere alla competente Autorità giudiziaria l'emissione di decreto ingiuntivo”.
- A completamento del comma 3, il comma 4, qualora sia stato emesso il decreto ingiuntivo richiesto, estende la
10 competenza del Giudice anche “all'azione che ha formato oggetto del decreto stesso ed alle relative eccezioni”.
- Nel caso di specie, la domanda di risarcimento avanzata dalla in primo grado non attiene all'ambito delle Pt_1 eccezioni relative al decreto ingiuntivo, come già correttamente affermato dal giudice di primo grado, pertanto non può essere compresa nella fattispecie di cui al menzionato comma 4.
- Viceversa, si deve ritenere che tale domanda attenga, invece, all'esecuzione del contratto, dal momento che viene contestato che la mancata comunicazione all'appellante della morosità dell'affittuaria nel pagamento degli oneri consortili “si pone in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che debbono caratterizzare anche rapporti quale quello in essere tra ed odierno appellante” e, dunque, la domanda CP_1 risarcitoria attiene proprio al dedotto inadempimento da parte del alle obbligazioni su di esso gravanti nell'esecuzione del CP_1 contratto. Non inoltre chiaro perché l'appellante, quale condebitore solidale, abbia perduto l'azione di regresso nei confronti della CP_6 Parte_2
Il motivo va, pertanto, rigettato. Va rigettata la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo la prova di un danno ulteriore all'anticipazione delle spese legali.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, pari all'entità della somma oggetto dell'ingiunzione opposta, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 di contro la sentenza resa tra
[...] CP_1 le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
11 -Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 06.10.2025. Il presidente estensore
12
(P.IVA , in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Giovanni Bizzarri PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19014/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il convenuto onde sentir: «... CP_1 revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n° 66004/2016 RG.- 24262/2016 D.I. del 17-19/10/2016, notificato in data 21/10/2016 e con questo atto impugnato accertando e dichiarando, in via incidentale e/o riconvenzionale, sia la nullità e/o annullabilità della delibera consortile del 16/12/2015 e quindi la pretesa delle somme relative
1 al 2016, sia la inesistenza di una solidarietà tra la opponente e la relativamente agli oneri consortili per cui è Parte_2 processo,- sia condannando il a risarcire la CP_1 Pt_1 del danno derivato e provocato dal sopra descritto
[...] comportamento e quantificabile in una somma equivalente a quella eventualmente riconosciuta come dovuta in favore della parte ricorrente riconoscendo, per l'effetto, che nulla in alcun caso è dovuto da al ». Parte_1 CP_1
L'opponente in particolare deduceva: a) Che controparte chiedeva il pagamento degli oneri consortili, oltre che per il 2016, anche per il 2014 e 2015, quando in un precedente sollecito nulla era stato chiesto con riferimento al 2014; b) Che si diviene soci del nella qualità di CP_1 imprenditori proprietari e/o affittuari dell'azienda ivi esercitata (nella specie il box C/269) ma l'opponente, per effetto della sentenza di risoluzione del contratto di affitto del 2015, ha perso la qualità di consorziata che era tornata in capo al proprietario (odierno opponente) mai convocato per l'assemblea del 16.12.2015 con la conseguenza che le pretese per l'anno 2016 erano illegittime;
c) Che l'opponente non era responsabile in solido con la Dog Shop degli oneri consortili;
d) Che aveva chiesto senza esito chiarimenti in ordine agli ammontari pretesi;
e) Che la mancata comunicazione del fatto che l'affittuaria non pagava gli oneri consortili aveva arrecato un danno essendo nell'impossibilità di ripetere le somme maturate nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il opposto, contestando CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda ed eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale adito, l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande incidentali e riconvenzionali ex adverso proposte. Il in particolare deduceva: CP_1
a) Che era costituito fra i proprietari dei singoli locali che compongono il Centro e gli operatori che esercitano attività commerciali, di servizi e somministrazione all'interno dei locali medesimi, ove concessi in locazione, affitto di azienda ovvero ad altro titolo a terzi;
b) Che, in particolare, l'art. 4 dello statuto consortile prevede che:
2 1. Sono soci del , i "Consorziati Proprietari" ed i CP_1
"Consorziati Operatori". i) sono Consorziati Proprietari:
- la persona fisica o giuridica che abbia acquistato, per atto pubblico da comunicare al Consorzio od anche in via preliminare, da una rata dell'immobile CP_2 CP_1 CP_3 costituente il Centro Commerciale integrato dei Granai di CP_1
e che, tramite la specifica Associazione della quale è socio, abbia chiesto l'autorizzazione, la licenza o comunque l'assenso della Pubblica Amministrazione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale indicata come unica obbligatoria nell'adesione all'Associazione e nell'atto di acquisto della rata stessa;
- il proprietario della rata immobiliare. ii) sono Consorziati Operatori:
- l'imprenditore proprietario dell'azienda commerciale operante nella rata immobiliare, l'affittuario, anche temporaneo, dell'azienda stessa ovvero il conduttore della rata immobiliare o comunque il soggetto non proprietario che ne ha la materiale disponibilità; c) che proprietaria del locale n.269 CP_4 all'interno del Centro è consorziata, aveva concesso alla
[...]
l'esercizio dell'attività all'interno del proprio locale che, Pt_2 per l'effetto ai sensi del predetto art. 4, punto 1b), aveva anch'essa assunto la qualifica di socio del;
CP_1
d) che ai sensi del medesimo art. 4 punto 3, il consorziato proprietario e il consorziato operatore, sono solidalmente responsabili nei confronti dei , giusta norma pattizia (3. CP_1
Nell'ipotesi prevista al precedente punto 2, ciascuna parte sarà responsabile in via solidale ed indivisibile nei confronti del e dei Consorziati, per il rispetto di tutte le obbligazioni, CP_1 che non siano strettamente personali, derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione); e) che la tesi di controparte circa l'assenza di solidarietà, ai sensi dell'art. 4, punto 4 dello statuto consortile, era del tutto infondata;
f) che in particolare controparte richiamava l'art. 4.4. (secondo il quale "Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita, deve essere comunicato con atto scritto al Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla stipula del relativo atto che dovrà avvenire in forma scritta e contenere l'adesione al
3 ed al presente statuto da parte del cessionario. In CP_1 difetto di tale comunicazione, il cedente rimarrà obbligato nei confronti del e dei Consorziati all'adempimento delle CP_1 obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto e sarà tenuto a risarcire ogni eventuale danno prodotto al ed ai singoli CP_1
Consorziati) che tuttavia si riferiva ad altra fattispecie rispetto a quella di cui al punto 2 dell'art. 4 e che in nessun modo costituiva deroga o revoca della solidarietà espressamente prevista dal predetto punto 3 dell'art. 4 dello statuto;
g) che il rapporto di solidarietà era stato espressamente riconosciuto dalla stessa che, con propria nota del Parte_1
21.10.2015 inviata al per contestare di non essere stata CP_1 informata di un piano di rientro del debito con il consorziato operatore dichiarava "Aggiungo che, essendo la Parte_2 scrivente società, coobbligata al pagamento degli oneri consortili, l'intera vicenda della partita debitoria dei correlati “piani di rientro”, avrebbe dovuto essere comunicata puntualmente alla
Parte_1
h) che non aveva fornito prova dei pagamenti per l'anno 2014; i) che era stata ritualmente convocata all'assemblea consortile del 16.12.2015 a mezzo comunicazione PEC del 05.12.2016 inviata all'indirizzo ricevuta come da Email_1 relativa attestazione che si produceva e che in ogni caso la domanda era superata per l'intervenuta assemblea di approvazione del consuntivo 2016 tenutasi in data 28.02.2017 che controparte non aveva opposto né mai contestato;
1) che proprio l'esistenza del giudizio per risoluzione del contratto con la evidenziava come l'opponente fosse ben Pt_2
a conoscenza del fatto che non pagava gli oneri consortili;
m) che unica prova liberatoria era il pagamento, non offerta;
n) che le domande riconvenzionali erano inammissibili in ragione della clausola arbitrale esistente (accertare e dichiarare la nullità annullabilità della delibera assembleare del 16.12.2015; accertare e dichiarare che l'obbligazione solidale di pagamento degli oneri consortili viene meno quanto il cedente effettua al la comunicazione di cui all'art. 4 punto 4 dello statuto CP_1 consortile;
condannare il al risarcimento del danno CP_1 conseguente per la dedotta mancata comunicazione ad essa del mancato pagamento degli oneri consortili da parte Parte_1 della ed in ogni caso infondate. Parte_2
4 Con ordinanza del 19.06.2017 il Tribunale, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, disponeva l'avvio del procedimento di mediazione e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Nessuna delle parti formulava richiesta di ammissione di mezzi istruttori e, all'udienza del 05.06.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate delle parti».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «a) Rigetta l'opposizione; b) Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale rispetto alla domanda risarcitoria spiegata da parte opponente giusta clausola arbitrale;
c) Rigetta ogni altra domanda;
d) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5500,00 per onorari oltre accessori».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Merito dell'opposizione «Così riassunti i fatti, l'opposizione è inondata. Come già in parte osservato in sede di concessione della provvisoria esecuzione: a) L'opponente è la proprietaria del box sito nel consorzio e dunque è sempre e comunque tenuta al pagamento degli oneri consortili giusta solidarietà esistente con l'affittuaria ex art. 4 punto 3 dello statuto consortile;
b) L'art.
4.4 invocato da parte opponente per escludere la solidarietà regola un caso diverso, ossia quello della cessione della quota immobiliare a terzi che, se non portata a conoscenza del , continua a mantenere il CP_1 cedente obbligato anche per gli oneri consortili maturati dopo la cessione. Nella specie l'opponente è sempre rimasta proprietaria del box e dunque l'esistenza dell'obbligo di pagamento a suo carico è indiscutibile, c) Il debito deriva da bilanci preventivi e consuntivi approvati e non impugnati;
d) Anche il preventivo 2016 deve ritenersi ritualmente approvato atteso che parte opposta ha versato in atti la convocazione via PEC dell'opponente (all. 9 della comparsa di costituzione); e) Offerta la prova del credito grava sul debitore offrire la prova del pagamento, prova non offerta nella specie, anche con riferimento al 2014 (irrilevante è il fatto che tali somme potessero non essere state inserite in un precedente sollecito, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione)». Domanda di risarcimento – difetto di giurisdizione «Per quanto attiene infine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione della domanda per l'esistenza di una clausola arbitrale: trattasi
5 di questione che non rientra nel perimetro del credito ingiunto e delle relative eccezioni (tra le quali si ritiene debbano farsi rientrare anche le domande riconvenzionali che mirano a togliere efficacia alle delibere poste a base del monitorio, domande definite quindi in questa sede). L'art. 21 difatti così recita: "Il ed i consorziati convengono che tutte le controversie e CP_1 le vertenze che dovessero sorgere fra le summenzionate parti in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto saranno devolute e decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal , uno dal consorziato ed il terzo che CP_1 assumerà le funzioni di Presidente del collegio, di comune accordo dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Ai sensi. Dell'art. 822 c.p.c., si conviene che gli arbitri decideranno "secondo le norme di diritto" a meno che le parti non li abbiano espressamente autorizzati con atto scritto (forma richiesta a pena di nullità) a pronunciarsi secondo equità. La parte che ritenga, tuttavia, di essere in possesso dei legittimi, presupposti potrà richiedere alla competente Autorità giudiziaria l'emissione di decreto ingiuntivo. Se sarà concesso e la data di sottoscrizione del decreto da parte del Giudice competente sarà precedente al perfezionato inizio del procedimento arbitrale, si intenderà decaduta la competenza arbitrale, limitatamente all'azione che ha formato oggetto del decreto stesso ed alle relative eccezioni"». Spese «Spese secondo soccombenza».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma – contrariis rejectis
– previa sospensione della efficacia esecutiva / esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19014/2019 del 7 ottobre 2019 ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 19014/2019 del 7 ottobre 2019, qui impugnata,
- revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I. del Tribunale di Roma n. 66004/2016 R.G. – 24262/2016 D.I. del 17- 19/10/2016, accertando e dichiarando la nullità e/o annullabilità della delibera consortile del 16/12/2015 e quindi la pretesa delle somme relative al 2016; la inesistenza di solidarietà tra la odierna appellante e la relativamente agli oneri Parte_2 consortili per cui è processo;
condannando il
[...]
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante in carica
[...] pro-tempore, a risarcire la del danno conseguente Parte_1 al comportamento sopra descritto e quantificabile in una somma equivalente a quella eventualmente riconosciuta come dovuta in favore del riconoscendo che nulla è dovuto da CP_1 Pt_3
[...] al
[...] Controparte_1
che nulla deve avere da
[...]
Parte_1
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi da in favore dell'Avv. Paolo Pannella, antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di non avere riscosso spese ed onorari”. Consorzio degli operatori del Controparte_1 di ha resistito al gravame ed ha chiesto: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi come sopra dedotti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.;
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2. Impregiudicate le eccezioni che precedono e senza che questo costituisca rinuncia alle stesse, nel merito, respingere integralmente l'impugnazione proposta per tutti i motivi indicati e perchè infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'appellata sentenza n. 19014/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 7 ottobre 2019.
3. Condannare parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. considerata l'infondatezza documentale dell'appello proposto per la contrarietà dei relativi motivi a documenti ben conosciuti dalla e dalla stessa prodotti o mai contestati. Parte_1
4. Condannare parte appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 06.10.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 24.07.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Errore nella valutazione della non pertinenza dell'art.
4.4 dello Statuto del CP_1
La parte appellante censura la valutazione effettuata in primo grado dal Tribunale in merito alla pertinenza del richiamo effettuato dalla all'art.
4.4 dello Statuto del . Parte_1 CP_1
In tale articolo si prevede, infatti, che “Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita” deve essere comunicato al
7 Consiglio di Amministrazione con specifiche tempistiche e modalità, in carenza delle quali “il cedente rimarrà obbligato nei confronti del e dei Consorziati all'adempimento delle CP_1 obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto”. Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel ritenere tale previsione valida solo con riguardo alla cessione della quota immobiliare a terzi, dal momento che l'art.
4.4 contempla altresì i casi di trasferimento della conduzione e/o disponibilità materiale della rata immobiliare o della titolarità dell'azienda in essa gestita e che, nel caso di specie, la avrebbe Parte_1 proprio “trasferito alla l'azienda dalla cedente Parte_2 gestita nel box C/269”, con conseguente venir meno della solidarietà tra le due società.
*** Il motivo è infondato. Prevede lo Statuto del appellato: CP_1
“Articolo 4) CONSORZIATI 1. Sono soci del , i “Consorziati Proprietari” ed i CP_1
“Consorziati Operatori”. a) sono Consorziati Proprietari:
- la persona fisica o giuridica che abbia acquistato, per atto pubblico da comunicare al Consorzio od anche in via preliminare, da una rata dell'immobile Controparte_5 costituente il Centro Commerciale integrato dei Granai di CP_1
e che, tramite la specifica Associazione della quale è socio, abbia chiesto l'autorizzazione, la licenza o comunque l'assenso della Pubblica Amministrazione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale indicata come unica obbligatoria nell'adesione all'Associazione e nell'atto di acquisto della rata stessa;
- il proprietario della rata immobiliare. b) sono Consorziati Operatori:
- l'imprenditore proprietario dell'azienda commerciale operante nella rata immobiliare, l'affittuario, anche temporaneo, dell'azienda stessa ovvero il conduttore della rata immobiliare o comunque il soggetto non proprietario che ne ha la materiale disponibilità.
2. Qualora la proprietà della rata immobiliare, la sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, la proprietà dell'azienda, cosi come la gestione temporanea dell'attività non siano cumulate in un'unica persona fisica o giuridica per effetto di atti di disposizione tra vivi o a causa di morte, la qualifica di Consorziato deve essere assunta da ognuna di esse. In tal caso, esse persone dovranno indicare quella tra loro che le
8 rappresenterà di fronte al . Se il rappresentante comune CP_1 non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal ad uno dei contitolari del diritto, sono efficaci nei CP_1 confronti di tutti.
3. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 2, ciascuna parte sarà responsabile in via solidale ed indivisibile nei confronti del e dei Consorziati, per il rispetto di tutte le CP_1 obbligazioni, che non siano strettamente personali, derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione.
4. Il trasferimento a qualunque titolo della proprietà della rata immobiliare, della sua conduzione e/o la disponibilità materiale della stessa, della titolarità dell'azienda in essa gestita, deve essere comunicato con atto scritto al Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla stipula del relativo atto che dovrà avvenire in forma scritta e contenere l'adesione al Consorzio ed al presente statuto da parte del cessionario. In difetto di tale comunicazione, il cedente rimarrà obbligato nei confronti del e dei Consorziati all'adempimento delle CP_1 obbligazioni tutte derivanti dal presente statuto e sarà tenuto a risarcire ogni eventuale danno prodotto al ed ai singoli CP_1
Consorziati.”. La tesi dell'appellante, -secondo la quale per il solo fatto di aver affittato l'azienda a , l'appellante proprietaria non Pt_2 sarebbe solidalmente obbligata al pagamento degli oneri consortili relativi al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda, in applicazione di quanto previsto dal comma 4- è frutto di una errata lettura della previsione statutaria sopra riportata. Dalla lettura dell'art. 4 emerge che:
- sono solidalmente tenuti al pagamento degli obblighi consortili tanto il consorziato proprietario, quanto il consorziato operatore (comma 2 e 3);
- nell'ipotesi che venga trasferita la proprietà o la conduzione dell'azienda, il trasferimento non avrà effetto fino a che il cedente non lo avrà comunicato nella forma prevista al
, rimanendo il cedente obbligato all'adempimento delle CP_1 obbligazioni derivanti dallo statuto. Pertanto, nel caso in questione, fermo l'obbligo solidale del consorziato proprietario (odierna appellante) e del consorziato operatore ex art. 4 comma 3, quest'ultima Parte_2 rimarrà coobbligata nei confronti del Consorzio per il pagamento degli oneri consortili se non comunicherà il ritrasferimento
9 dell'azienda alla consorziata proprietaria per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto. E' evidente che il comma 4 si riferisce all'ipotesi in cui la proprietà della porzione immobiliare o la conduzione dell'azienda sia trasferita a terzi e che, in assenza di comunicazione del trasferimento, rimangono obbligati nei confronti del i CP_1 soggetti cedenti, siano essi il consorziato proprietario o il consorziato operatore. Tuttavia, anche in tale ipotesi, non viene meno la regola della solidarietà nei confronti del del consorziato CP_1 proprietario e del consorziato operatore. A maggior ragione la regola della solidarietà non viene meno quando il trasferimento dell'azienda avviene tra gli originari consorziati, proprietario ed operatore. La statuizione del primo giudice va, pertanto, confermata.
2. Erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione In secondo luogo, a parere dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito alla domanda di risarcimento.
Invero, l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla controparte si è basato sull'esistenza della clausola arbitrale di cui all'art. 21 dello Statuto del che, a parere dell'appellante, CP_1 non troverebbe applicazione nel caso di specie, poiché le domande risarcitorie avanzate non nascerebbero, come previsto dalla clausola medesima, dall'“applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto”, bensì “dal fatto che siano state fornite informazioni approssimative che hanno finito per pregiudicare qualsiasi possibilità di ripetere somme dalla affittuaria inadempiente”.
*** Il motivo è infondato. L'art. 21 dello Statuto del prevede la competenza CP_1 di un Collegio arbitrale per “tutte le controversie e le vertenze che dovessero sorgere fra le summenzionate parti in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto”, fatta salva l'eccezione di cui al comma 3, secondo cui
“La parte che ritenga, tuttavia, di essere in possesso dei legittimi, presupposti potrà richiedere alla competente Autorità giudiziaria l'emissione di decreto ingiuntivo”.
- A completamento del comma 3, il comma 4, qualora sia stato emesso il decreto ingiuntivo richiesto, estende la
10 competenza del Giudice anche “all'azione che ha formato oggetto del decreto stesso ed alle relative eccezioni”.
- Nel caso di specie, la domanda di risarcimento avanzata dalla in primo grado non attiene all'ambito delle Pt_1 eccezioni relative al decreto ingiuntivo, come già correttamente affermato dal giudice di primo grado, pertanto non può essere compresa nella fattispecie di cui al menzionato comma 4.
- Viceversa, si deve ritenere che tale domanda attenga, invece, all'esecuzione del contratto, dal momento che viene contestato che la mancata comunicazione all'appellante della morosità dell'affittuaria nel pagamento degli oneri consortili “si pone in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che debbono caratterizzare anche rapporti quale quello in essere tra ed odierno appellante” e, dunque, la domanda CP_1 risarcitoria attiene proprio al dedotto inadempimento da parte del alle obbligazioni su di esso gravanti nell'esecuzione del CP_1 contratto. Non inoltre chiaro perché l'appellante, quale condebitore solidale, abbia perduto l'azione di regresso nei confronti della CP_6 Parte_2
Il motivo va, pertanto, rigettato. Va rigettata la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo la prova di un danno ulteriore all'anticipazione delle spese legali.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, pari all'entità della somma oggetto dell'ingiunzione opposta, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 di contro la sentenza resa tra
[...] CP_1 le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
11 -Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 06.10.2025. Il presidente estensore
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