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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 14.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata in [...] il [...], CF.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato in [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Serena Landi
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2025 e premettevano Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio in data 24.02.2001 nel comune di Capaccio (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 4 P. II S. A Vol. 2 anno 2001 e che dalla loro unione erano nati (24.04.2003), (02.01.2008) e (18.12.2009). Le parti precisavano che il Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron.
5350/2018 del 05.07.2028 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili 1 R.V.G. 2087/2025
del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, ognuno libero di fissare dove desidera la propria residenza. 2) Presso la casa coniugale vivranno stabilmente la moglie ed i figli , e , alla quale gli stessi Persona_4 Persona_5 Persona_6 saranno affidati;
3) Il marito potrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la moglie mentre per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali le parti concorderanno i relativi periodi secondo le relative necessità di ognuno;
4) La madre provvederà al mantenimento ed all'assistenza dei figli e provvederà sia alle spese ordinarie che straordinarie;
5) La madre si impegna entro sei mesi dalla sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio ad estinguere il mutuo sottoscritto, unitamente al Sig. , Controparte_1 presso la Banca Popolare liberando completamente il Sig. da tale onere;
CP_2 Controparte_1
6) Per quanto riguarda il mantenimento dei coniugi nulla e dovuto sia da parte della Sig.ra
[...]
che da parte del Sig. ; 7) Tutti i restanti bene sono già stati Parte_1 Controparte_1 equamente divisi;
Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia. ”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
14.10.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
2 R.V.G. 2087/2025
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.02.2001 nel comune di Capaccio (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 4 P. II S. A Vol. 2 anno 2001 tra , nata in [...] il [...], CF.: Parte_1
e , nato in [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 14.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata in [...] il [...], CF.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato in [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Serena Landi
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2025 e premettevano Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio in data 24.02.2001 nel comune di Capaccio (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 4 P. II S. A Vol. 2 anno 2001 e che dalla loro unione erano nati (24.04.2003), (02.01.2008) e (18.12.2009). Le parti precisavano che il Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron.
5350/2018 del 05.07.2028 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili 1 R.V.G. 2087/2025
del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, ognuno libero di fissare dove desidera la propria residenza. 2) Presso la casa coniugale vivranno stabilmente la moglie ed i figli , e , alla quale gli stessi Persona_4 Persona_5 Persona_6 saranno affidati;
3) Il marito potrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la moglie mentre per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali le parti concorderanno i relativi periodi secondo le relative necessità di ognuno;
4) La madre provvederà al mantenimento ed all'assistenza dei figli e provvederà sia alle spese ordinarie che straordinarie;
5) La madre si impegna entro sei mesi dalla sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio ad estinguere il mutuo sottoscritto, unitamente al Sig. , Controparte_1 presso la Banca Popolare liberando completamente il Sig. da tale onere;
CP_2 Controparte_1
6) Per quanto riguarda il mantenimento dei coniugi nulla e dovuto sia da parte della Sig.ra
[...]
che da parte del Sig. ; 7) Tutti i restanti bene sono già stati Parte_1 Controparte_1 equamente divisi;
Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia. ”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
14.10.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
2 R.V.G. 2087/2025
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.02.2001 nel comune di Capaccio (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 4 P. II S. A Vol. 2 anno 2001 tra , nata in [...] il [...], CF.: Parte_1
e , nato in [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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