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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/12/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2428/2025, promossa da:
(C.F/P.I: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE M. REZZOLI del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri rapporti condominiali.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, contrariis rejectis, così giudicare in via principale e di merito o accertare e dichiarare ex art. 63 disp. att. c.c., il diritto dell'istante ad aver consegnato, da parte di Controparte_1
, corrente in 27100 Pavia, C.so Mazzini n° 14, P.I.V.A.:
[...] P.IVA_2
( , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro Email_1 tempore, Signor nato a [...], il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1
l'elenco dei condomini morosi del , sito in 27100 Pavia (PV), Via Bona di Controparte_2
Savoia 47/Via Verri 13-15, Cod. Fisc.: , completo delle generalità degli stessi, P.IVA_3 dell'indirizzo di residenza e delle somme da ciascuno di questi dovute in ragione del titolo di cui in premessa. o Per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a consegnare all'istante l'elenco dei nominativi dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione
pagina 1 di 8 dei millesimi di proprietà, delle somme dovute da ciascuno, nonché, in ogni caso, della tabella millesimale applicabile. o In caso di contestazione da parte del convenuto resistente, condannarsi lo stesso al risarcimento del danno per aver ostacolato l'esecuzione di un provvedimento giudiziale, danno da liquidarsi in favore del ricorrente in via equitativa e/o ritenuta di giustizia. o Fissare, comunque, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della invocata condanna pari a € 100,00 e/o a quell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 23.06.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante p.t., in qualità di amministratrice del Controparte_2
(C.F: sito in Pavia (PV), Via Bona di Savoia n. 47/Via Verri n. 13-15, per sentirla P.IVA_3 condannare:
- alla tempestiva comunicazione dei “dati” dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, completi delle generalità (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio), dei millesimi di proprietà e delle somme da ciascuno dovute in base alla ripartizione come da tabella applicabile;
- “in caso di contestazione”, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, per avere ostacolato l'esecuzione di un provvedimento giudiziale;
- al pagamento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della invocata condanna pari a € 100,00 e/o a quell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna, nonché al rimborso delle spese del giudizio.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato e dedotto:
- di avere ottenuto dal Tribunale di Pavia il decreto ingiuntivo n. 1460/2024, pubblicato il
17.09.2024, nei confronti del ritualmente notificato presso il Controparte_2 domicilio digitale ( dell'amministratore p.t. Email_1 Controparte_1
(doc. 1);
[...]
- che il suddetto decreto, non opposto nei termini, è stato dichiarato definitivo ed esecutivo con provvedimento ex art. 647 c.p.c. reso in data 18.11.2024 (doc. 2); pagina 2 di 8 - di avere notificato l'atto di precetto, intimando al condominio in persona dell'amministratore il pagamento, nel termine di dieci giorni, della somma di € 35.795,51, oltre spese e successive occorrende (doc. 3); non avendo ricevuto alcun pagamento, di avere quindi promosso azione esecutiva presso terzi, pignorando il conto corrente condominiale (doc. 4);
- che l'iniziativa si è rivelata infruttuosa, in assenza di provvista sul conto corrente staggito (doc.
5);
- che, dovendo procedere esecutivamente verso i singoli condomini per il recupero del proprio credito, con comunicazione a mezzo PEC in data 16.05.2025 ha invitato e contestualmente diffidato l'amministratore condominiale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. att. c.c., i dati dei condomini morosi;
- che anche tale missiva è rimasta inevasa e priva di riscontro da parte dell'amministratore, rendendosi perciò necessario agire giudizialmente, nei confronti di quest'ultimo, per ottenere i dati richiesti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la non si è Controparte_1 costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Acquisiti i documenti prodotti, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni precisate come da nota conclusiva autorizzata e trascritte in epigrafe;
quindi, procedendo ai sensi del comma 3, il giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di giorni 30.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Per un migliore inquadramento della tematica qui delibata è opportuno muovere dal dato normativo di riferimento.
La Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.c., ha previsto al comma 1 che l'amministratore di condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Il comma 2 dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
1.1 La Riforma del 2012 ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del , secondo la CP_2 ricostruzione dogmatica operata da Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti CP_2 di terzi la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto in CP_2 proporzione delle rispettive quote.
pagina 3 di 8 È stato, quindi, ulteriormente chiarito che, ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali: a) i condomini in regola coi pagamenti possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condomini morosi, anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege; b) i condomini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi (cfr. Cass. n. 5043/2023; Cass. n. 34220/2023).
1.2 Nel quadro appena delineato, appare chiaro come la comunicazione dei dati dei condomini morosi ai terzi creditori che ne fanno richiesta fa capo direttamente all'amministratore, e non ai partecipanti al condominio, dei quali lo stesso amministratore ha la rappresentanza pur sempre nei limiti delle attribuzioni stabilite dagli artt. 1130 e 1131 c.c. Il dovere di comunicare i dati dei condomini morosi al creditore non appaga, infatti, un interesse comune dei partecipanti al condominio, i quali restano soddisfatti dall'adempimento degli specifici obblighi dell'amministratore di riscuotere i contributi, di erogare e rendicontare le spese per conto del e di fornire attestazioni relative allo stato dei CP_2 pagamenti degli oneri condominiali.
1.3 Ora, sebbene nel recente passato il tema della legittimazione passiva sia stato oggetto di dibattito nella giurisprudenza di merito [riscontrandosi principalmente, e in sintesi, due indirizzi: per un primo orientamento, la legittimazione passiva sulla domanda di comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi spetta al in persona dell'amministratore, essendo l'amministratore CP_2 obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione, v. ex multis
Trib. Tivoli, 16.11.2015; Trib. Roma, 01.02.2017; Trib. Napoli, 15.02.2019; C. App. Palermo n.
2047/2021; C. App. Napoli n. 3015/2022; per un secondo orientamento, legittimato passivo sulla richiesta è l'amministratore in proprio, v. Trib. Napoli, 05.09.2016 e id. 01.02.2017; Trib. Catania,
16.01.2018; C. App. L'Aquila, n. 412/2022], la questione può dirsi ormai chiarita dal più recente intervento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. II, 15.01.2025, n. 1002, citata anche dal ricorrente), la quale, con argomenti condivisibili e applicabili al caso in esame, ha affermato che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio e non al condominio in persona dell'amministratore.
Come osserva la S.C., l'obbligo di comunicazione previsto dall'ultima parte dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. delinea “un obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il Condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”; poiché, infatti, “la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le pagina 4 di 8 attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna deve essere CP_2 emessa in danno dell'amministratore in proprio.” (cfr. Cass. n. 1002/2025).
Ne consegue che nel caso in cui l'amministratore, benché interpellato, ometta di fornire, o comunichi tardivamente, i dati dei condomini morosi, non sia ipotizzabile una “responsabilità senza debito” del condominio.
1.4 Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è stata correttamente rivolta dalla ricorrente nei confronti della evocata in giudizio in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante p.t, quale amministratrice del condominio debitore.
Come dedotto dalla parte ricorrente, la qualifica ricoperta dalla società convenuta si ricava dalla documentazione prodotta ed è stata anche accertata dal Giudice del procedimento monitorio con la formazione del decreto ingiuntivo, passato in cosa giudicata.
Inoltre, il riconoscimento della legittimazione passiva del socio accomandatario, quale legale rappresentante della società (v. visura sub. doc. 7) che ha assunto l'incarico di amministrazione del condominio, non è revocabile in dubbio, stante il disposto dell'art. 71-bis, comma 3, disp.att. c.c. novellato e del principio secondo cui la delibera di nomina dell'amministratore di condominio spiega efficacia anche nei confronti dei terzi.
1.5 Dove, invece, la tesi difensiva segna il passo e va, perciò, opportunamente rimeditata è in relazione alla ritenuta natura extracontrattuale della responsabilità dell'amministratore.
Qui va detto che proprio la Suprema Corte con la sentenza n. 1002 del 2025, sopra citata, ha sostenuto in motivazione che la violazione dell'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi, da parte dell'amministratore, integrerebbe “un'ipotesi di responsabilità aquiliana”.
La stessa decisione ha tuttavia ben spiegato che siffatto obbligo trova fonte nella legge e grava sull'amministratore in proprio, in quanto dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto intercorrente con il . CP_2
La violazione dell'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. delinea una responsabilità dell'amministratore del condominio verso il terzo creditore che assume dunque una propria fisionomia. Essa, infatti, non è né conseguenza diretta dell'inosservanza delle specifiche attribuzioni inerenti alla relazione contrattuale corrente con il condominio, né estrinsecazione di effetti protettivi verso i terzi comunque derivanti dal contratto tipico di amministrazione condominiale. In forza della citata disposizione, il terzo creditore vanta il diritto di esigere dall'amministratore pagina 5 di 8 interpellato una prestazione autonoma e ben definita, non un mero interesse a non essere danneggiato dalla cattiva esecuzione del contratto di amministrazione condominiale.
1.6 Alla luce di tali considerazioni, la responsabilità dedotta appare allora molto più vicina a quella contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c., piuttosto che alla generale responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Questo Tribunale, prendendo posizione sulla natura della invocata responsabilità dell'amministratore di condominio, legittimato passivo sulla domanda di comunicazione dei dati dei condomini morosi al creditore insoddisfatto, ha recentemente sostenuto che la violazione dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
è idonea a fondare una responsabilità avente natura contrattuale, inquadrabile “nello schema della responsabilità “relazionale”, o “da contatto sociale qualificato”, alla stregua dell'art. 1173 c.c., la quale sorge in conseguenza della violazione dell'obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore, improntato ai canoni della correttezza e buona fede oggettiva” (cfr. Trib. Pavia, sez. III, n. 15.11.2025,
n. 1163).
Tuttavia, come esattamente è stato affermato dalla più accorta e autorevole dottrina, la teoria della responsabilità da contatto sociale qualificato è solitamente riconosciuta nelle fattispecie in cui si ravvisano “obbligazioni senza prestazione”, ovvero obbligazioni accessorie di protezione fondate sul principio di buona fede, anche in mancanza di una prestazione principale.
In questo caso, invece, l'obbligo dell'amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi è, come detto, positivamente previsto dall'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., prefigurando, più semplicemente, il tertium genus delle obbligazioni derivanti “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.).
1.7 Va allora conclusivamente affermata la convinzione, già enunciata nel precedente citato, che l'omessa o ritardata comunicazione ai creditori insoddisfatti dei dati dei condomini morosi determina una responsabilità contrattuale dell'amministratore, derivante dall'inadempimento di una obbligazione ex lege, da inquadrare, ai fini del regime probatorio e di prescrizione applicabili, come violazione di un rapporto obbligatorio preesistente.
§2. Ciò posto e venendo al merito, la ricorrente ha provato gli elementi costitutivi del diritto vantato, ossia la titolarità, in quanto “creditore non ancora soddisfatto”, del diritto di ottenere tempestivamente dalla società convenuta, quale amministratrice p.t. del condominio ”, l'elenco nominativo CP_2 ed i dati dei condomini non in regola con i pagamenti (vale a dire, oltre alle generalità, gli esatti importi ancora dovuti da ciascuno di essi per il credito vantato in forza del titolo esecutivo azionato, con i rispettivi millesimi di competenza).
pagina 6 di 8 L'invito rivolto all'amministratore a mezzo posta elettronica certificata il 16.05.2025 di fornire tempestivamente tali dati alla società richiedente (v. doc. 6) è rimasto inevaso e privo di riscontro, non essendo l'allegazione superata o smentita da idonea prova contraria.
La domanda è pertanto fondata e meritevole di accoglimento;
conseguentemente, la società convenuta va condannata a fornire i dati richiesti alla ricorrente entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
2.1 Parimenti, merita accoglimento la domanda di condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 614-bis
c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare al provvedimento di condanna;
tenuto conto dell'ammontare del credito e del tempo trascorso dalla diffida stragiudiziale, si reputa equo determinare l'importo in € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine sopra assegnato per l'esecuzione del provvedimento.
2.2 Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile ex art. 5, comma 6 d.m. cit., compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta trattazione o attività istruttoria dopo la prima udienza;
par. minimi per ciascuna fase, in ragione della semplicità della questione trattata ed in proporzione all'attività effettivamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a in Controparte_1 persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t., in qualità di amministratrice del
(C.F: ) sito in Pavia (PV), Via Bona di Savoia n. 47/Via Controparte_2 P.IVA_3
Verri n. 13-15, di comunicare a entro quindici giorni dalla Parte_1 comunicazione del presente provvedimento, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, con indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari, delle quote millesimali e delle somme dovute da ciascuno di essi, in ragione del titolo di cui in premessa, in base alla ripartizione effettuata secondo la tabella applicabile;
• visto l'art. 614-bis c.p.c., condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo Parte_1 alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione del presente provvedimento;
pagina 7 di 8 • condanna la parte soccombente al rimborso delle Controparte_1 spese del giudizio in favore della parte vittoriosa che liquida in € 545,00 Parte_1 per spese esenti, € 2.906,00 per compensi (così determinati: € 851,00 fase di studio, € 602,00 fase intr., € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 26 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2428/2025, promossa da:
(C.F/P.I: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE M. REZZOLI del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri rapporti condominiali.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, contrariis rejectis, così giudicare in via principale e di merito o accertare e dichiarare ex art. 63 disp. att. c.c., il diritto dell'istante ad aver consegnato, da parte di Controparte_1
, corrente in 27100 Pavia, C.so Mazzini n° 14, P.I.V.A.:
[...] P.IVA_2
( , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro Email_1 tempore, Signor nato a [...], il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1
l'elenco dei condomini morosi del , sito in 27100 Pavia (PV), Via Bona di Controparte_2
Savoia 47/Via Verri 13-15, Cod. Fisc.: , completo delle generalità degli stessi, P.IVA_3 dell'indirizzo di residenza e delle somme da ciascuno di questi dovute in ragione del titolo di cui in premessa. o Per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a consegnare all'istante l'elenco dei nominativi dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione
pagina 1 di 8 dei millesimi di proprietà, delle somme dovute da ciascuno, nonché, in ogni caso, della tabella millesimale applicabile. o In caso di contestazione da parte del convenuto resistente, condannarsi lo stesso al risarcimento del danno per aver ostacolato l'esecuzione di un provvedimento giudiziale, danno da liquidarsi in favore del ricorrente in via equitativa e/o ritenuta di giustizia. o Fissare, comunque, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della invocata condanna pari a € 100,00 e/o a quell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 23.06.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante p.t., in qualità di amministratrice del Controparte_2
(C.F: sito in Pavia (PV), Via Bona di Savoia n. 47/Via Verri n. 13-15, per sentirla P.IVA_3 condannare:
- alla tempestiva comunicazione dei “dati” dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, completi delle generalità (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio), dei millesimi di proprietà e delle somme da ciascuno dovute in base alla ripartizione come da tabella applicabile;
- “in caso di contestazione”, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, per avere ostacolato l'esecuzione di un provvedimento giudiziale;
- al pagamento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della invocata condanna pari a € 100,00 e/o a quell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna, nonché al rimborso delle spese del giudizio.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato e dedotto:
- di avere ottenuto dal Tribunale di Pavia il decreto ingiuntivo n. 1460/2024, pubblicato il
17.09.2024, nei confronti del ritualmente notificato presso il Controparte_2 domicilio digitale ( dell'amministratore p.t. Email_1 Controparte_1
(doc. 1);
[...]
- che il suddetto decreto, non opposto nei termini, è stato dichiarato definitivo ed esecutivo con provvedimento ex art. 647 c.p.c. reso in data 18.11.2024 (doc. 2); pagina 2 di 8 - di avere notificato l'atto di precetto, intimando al condominio in persona dell'amministratore il pagamento, nel termine di dieci giorni, della somma di € 35.795,51, oltre spese e successive occorrende (doc. 3); non avendo ricevuto alcun pagamento, di avere quindi promosso azione esecutiva presso terzi, pignorando il conto corrente condominiale (doc. 4);
- che l'iniziativa si è rivelata infruttuosa, in assenza di provvista sul conto corrente staggito (doc.
5);
- che, dovendo procedere esecutivamente verso i singoli condomini per il recupero del proprio credito, con comunicazione a mezzo PEC in data 16.05.2025 ha invitato e contestualmente diffidato l'amministratore condominiale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. att. c.c., i dati dei condomini morosi;
- che anche tale missiva è rimasta inevasa e priva di riscontro da parte dell'amministratore, rendendosi perciò necessario agire giudizialmente, nei confronti di quest'ultimo, per ottenere i dati richiesti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la non si è Controparte_1 costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Acquisiti i documenti prodotti, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni precisate come da nota conclusiva autorizzata e trascritte in epigrafe;
quindi, procedendo ai sensi del comma 3, il giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di giorni 30.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Per un migliore inquadramento della tematica qui delibata è opportuno muovere dal dato normativo di riferimento.
La Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.c., ha previsto al comma 1 che l'amministratore di condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Il comma 2 dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
1.1 La Riforma del 2012 ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del , secondo la CP_2 ricostruzione dogmatica operata da Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti CP_2 di terzi la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto in CP_2 proporzione delle rispettive quote.
pagina 3 di 8 È stato, quindi, ulteriormente chiarito che, ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali: a) i condomini in regola coi pagamenti possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condomini morosi, anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege; b) i condomini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi (cfr. Cass. n. 5043/2023; Cass. n. 34220/2023).
1.2 Nel quadro appena delineato, appare chiaro come la comunicazione dei dati dei condomini morosi ai terzi creditori che ne fanno richiesta fa capo direttamente all'amministratore, e non ai partecipanti al condominio, dei quali lo stesso amministratore ha la rappresentanza pur sempre nei limiti delle attribuzioni stabilite dagli artt. 1130 e 1131 c.c. Il dovere di comunicare i dati dei condomini morosi al creditore non appaga, infatti, un interesse comune dei partecipanti al condominio, i quali restano soddisfatti dall'adempimento degli specifici obblighi dell'amministratore di riscuotere i contributi, di erogare e rendicontare le spese per conto del e di fornire attestazioni relative allo stato dei CP_2 pagamenti degli oneri condominiali.
1.3 Ora, sebbene nel recente passato il tema della legittimazione passiva sia stato oggetto di dibattito nella giurisprudenza di merito [riscontrandosi principalmente, e in sintesi, due indirizzi: per un primo orientamento, la legittimazione passiva sulla domanda di comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi spetta al in persona dell'amministratore, essendo l'amministratore CP_2 obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione, v. ex multis
Trib. Tivoli, 16.11.2015; Trib. Roma, 01.02.2017; Trib. Napoli, 15.02.2019; C. App. Palermo n.
2047/2021; C. App. Napoli n. 3015/2022; per un secondo orientamento, legittimato passivo sulla richiesta è l'amministratore in proprio, v. Trib. Napoli, 05.09.2016 e id. 01.02.2017; Trib. Catania,
16.01.2018; C. App. L'Aquila, n. 412/2022], la questione può dirsi ormai chiarita dal più recente intervento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. II, 15.01.2025, n. 1002, citata anche dal ricorrente), la quale, con argomenti condivisibili e applicabili al caso in esame, ha affermato che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio e non al condominio in persona dell'amministratore.
Come osserva la S.C., l'obbligo di comunicazione previsto dall'ultima parte dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. delinea “un obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il Condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”; poiché, infatti, “la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le pagina 4 di 8 attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna deve essere CP_2 emessa in danno dell'amministratore in proprio.” (cfr. Cass. n. 1002/2025).
Ne consegue che nel caso in cui l'amministratore, benché interpellato, ometta di fornire, o comunichi tardivamente, i dati dei condomini morosi, non sia ipotizzabile una “responsabilità senza debito” del condominio.
1.4 Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è stata correttamente rivolta dalla ricorrente nei confronti della evocata in giudizio in persona del socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante p.t, quale amministratrice del condominio debitore.
Come dedotto dalla parte ricorrente, la qualifica ricoperta dalla società convenuta si ricava dalla documentazione prodotta ed è stata anche accertata dal Giudice del procedimento monitorio con la formazione del decreto ingiuntivo, passato in cosa giudicata.
Inoltre, il riconoscimento della legittimazione passiva del socio accomandatario, quale legale rappresentante della società (v. visura sub. doc. 7) che ha assunto l'incarico di amministrazione del condominio, non è revocabile in dubbio, stante il disposto dell'art. 71-bis, comma 3, disp.att. c.c. novellato e del principio secondo cui la delibera di nomina dell'amministratore di condominio spiega efficacia anche nei confronti dei terzi.
1.5 Dove, invece, la tesi difensiva segna il passo e va, perciò, opportunamente rimeditata è in relazione alla ritenuta natura extracontrattuale della responsabilità dell'amministratore.
Qui va detto che proprio la Suprema Corte con la sentenza n. 1002 del 2025, sopra citata, ha sostenuto in motivazione che la violazione dell'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi, da parte dell'amministratore, integrerebbe “un'ipotesi di responsabilità aquiliana”.
La stessa decisione ha tuttavia ben spiegato che siffatto obbligo trova fonte nella legge e grava sull'amministratore in proprio, in quanto dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto intercorrente con il . CP_2
La violazione dell'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. delinea una responsabilità dell'amministratore del condominio verso il terzo creditore che assume dunque una propria fisionomia. Essa, infatti, non è né conseguenza diretta dell'inosservanza delle specifiche attribuzioni inerenti alla relazione contrattuale corrente con il condominio, né estrinsecazione di effetti protettivi verso i terzi comunque derivanti dal contratto tipico di amministrazione condominiale. In forza della citata disposizione, il terzo creditore vanta il diritto di esigere dall'amministratore pagina 5 di 8 interpellato una prestazione autonoma e ben definita, non un mero interesse a non essere danneggiato dalla cattiva esecuzione del contratto di amministrazione condominiale.
1.6 Alla luce di tali considerazioni, la responsabilità dedotta appare allora molto più vicina a quella contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c., piuttosto che alla generale responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Questo Tribunale, prendendo posizione sulla natura della invocata responsabilità dell'amministratore di condominio, legittimato passivo sulla domanda di comunicazione dei dati dei condomini morosi al creditore insoddisfatto, ha recentemente sostenuto che la violazione dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
è idonea a fondare una responsabilità avente natura contrattuale, inquadrabile “nello schema della responsabilità “relazionale”, o “da contatto sociale qualificato”, alla stregua dell'art. 1173 c.c., la quale sorge in conseguenza della violazione dell'obbligo legale di cooperazione con il terzo creditore, improntato ai canoni della correttezza e buona fede oggettiva” (cfr. Trib. Pavia, sez. III, n. 15.11.2025,
n. 1163).
Tuttavia, come esattamente è stato affermato dalla più accorta e autorevole dottrina, la teoria della responsabilità da contatto sociale qualificato è solitamente riconosciuta nelle fattispecie in cui si ravvisano “obbligazioni senza prestazione”, ovvero obbligazioni accessorie di protezione fondate sul principio di buona fede, anche in mancanza di una prestazione principale.
In questo caso, invece, l'obbligo dell'amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi è, come detto, positivamente previsto dall'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., prefigurando, più semplicemente, il tertium genus delle obbligazioni derivanti “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.).
1.7 Va allora conclusivamente affermata la convinzione, già enunciata nel precedente citato, che l'omessa o ritardata comunicazione ai creditori insoddisfatti dei dati dei condomini morosi determina una responsabilità contrattuale dell'amministratore, derivante dall'inadempimento di una obbligazione ex lege, da inquadrare, ai fini del regime probatorio e di prescrizione applicabili, come violazione di un rapporto obbligatorio preesistente.
§2. Ciò posto e venendo al merito, la ricorrente ha provato gli elementi costitutivi del diritto vantato, ossia la titolarità, in quanto “creditore non ancora soddisfatto”, del diritto di ottenere tempestivamente dalla società convenuta, quale amministratrice p.t. del condominio ”, l'elenco nominativo CP_2 ed i dati dei condomini non in regola con i pagamenti (vale a dire, oltre alle generalità, gli esatti importi ancora dovuti da ciascuno di essi per il credito vantato in forza del titolo esecutivo azionato, con i rispettivi millesimi di competenza).
pagina 6 di 8 L'invito rivolto all'amministratore a mezzo posta elettronica certificata il 16.05.2025 di fornire tempestivamente tali dati alla società richiedente (v. doc. 6) è rimasto inevaso e privo di riscontro, non essendo l'allegazione superata o smentita da idonea prova contraria.
La domanda è pertanto fondata e meritevole di accoglimento;
conseguentemente, la società convenuta va condannata a fornire i dati richiesti alla ricorrente entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
2.1 Parimenti, merita accoglimento la domanda di condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 614-bis
c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare al provvedimento di condanna;
tenuto conto dell'ammontare del credito e del tempo trascorso dalla diffida stragiudiziale, si reputa equo determinare l'importo in € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine sopra assegnato per l'esecuzione del provvedimento.
2.2 Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile ex art. 5, comma 6 d.m. cit., compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta trattazione o attività istruttoria dopo la prima udienza;
par. minimi per ciascuna fase, in ragione della semplicità della questione trattata ed in proporzione all'attività effettivamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a in Controparte_1 persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t., in qualità di amministratrice del
(C.F: ) sito in Pavia (PV), Via Bona di Savoia n. 47/Via Controparte_2 P.IVA_3
Verri n. 13-15, di comunicare a entro quindici giorni dalla Parte_1 comunicazione del presente provvedimento, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, con indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari, delle quote millesimali e delle somme dovute da ciascuno di essi, in ragione del titolo di cui in premessa, in base alla ripartizione effettuata secondo la tabella applicabile;
• visto l'art. 614-bis c.p.c., condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo Parte_1 alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione del presente provvedimento;
pagina 7 di 8 • condanna la parte soccombente al rimborso delle Controparte_1 spese del giudizio in favore della parte vittoriosa che liquida in € 545,00 Parte_1 per spese esenti, € 2.906,00 per compensi (così determinati: € 851,00 fase di studio, € 602,00 fase intr., € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 26 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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