Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, iscritta al n. 139 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...], il [...], c.f. CP_1
; C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Guglielmo Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Paola Mangano che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 25 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 CP_1
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 ottobre 1993 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Città della Pieve (PG), parte II, serie
A, n. 20); che dalla loro unione sono nati i figli a Roma il 23 agosto Persona_1
1995, e a Roma il 2 luglio 1998, maggiorenni ma economicamente non Persona_2
autosufficienti; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figl , attualmente privi di occupazione lavorativa e non economica- Per_1 Per_2
mente autonomi, continueranno a convivere presso la residenza materna, concor- dando con il padre tempi e modi di frequentazione;
3) il padre provvederà a mantenere direttamente i figli nei giorni in cui i medesimi frequenteranno e dimoreranno presso la sua casa;
4) la casa di abitazione (ex casa coniugale), sita in Sutri (VT) Via delle Cassie n. 20, di proprietà esclusiva della GN (madre del ricorrent , Persona_3 CP_1
resta, per volontà concorde dei coniugi e della proprietaria, nella disponibilità esclu- siva della GN , che continuerà ad abitarla con i beni mobili e le Parte_1
suppellettili che la arredano;
5) il ricorrente successivamente alla data di deposito del presente CP_1
ricorso, provvederà a prelevare i beni personali e gli altri oggetti di sua proprietà, tra- sferendo la propria residenza in altra abitazione;
6) la ricorrent assume su di sè l'onere del pagamento integrale delle utenze Pt_1
dell'abitazione suddetta (energia elettrica, gas, acqua);
7) ciascuno dei coniugi contribuirà, nella misura del 50%, alle eventuali spese straor- dinarie dei due figli;
8) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
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9) i ricorrenti si danno reciproco atto di aver definito ogni questione di carattere eco- nomico e patrimoniale fra i medesimi intercorsa a seguito del rapporto coniugale e di aver provveduto alla divisione ed assegnazione dei beni acquisiti in virtù del rapporto matrimoniale;
10) i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Città della
Pieve (PG) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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