TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. ssa Rossella Filippi presidente relatore dott. Francesco Ferrari giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32471/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
MATTEO e , elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 49 BRESCIA presso il difensore avv. MARINI MATTEO
ATTRICE OPPONENTE nei confronti di:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZAPPIA ROBERTO e elettivamente domiciliato in VIA MOLINO 58 TORREVECCHIA PIA presso il difensore avv. ZAPPIA ROBERTO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
1. non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso tutti i gravi motivi evidenziati in atti;
2. dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di MILANO che ha emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto, perché il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento pagina 1 di 8 prevede espressamente ed inequivocabilmente la clausola che demanda tutte le controversie alla competenza territoriale del “Foro di ” (clausola con doppia firma), nonché CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, ritenendo, pertanto, competente ad emettere il decreto ingiuntivo il Tribunale di (non riportando l'ulteriore rapporto alcun foro) e per CP_1
gli effetti, revocare lo stesso decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano, in quanto nullo, con ogni conseguenza di legge anche in funzione alla liquidazione delle spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario. dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28/2010 e modifiche, il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione in materia bancaria e quindi non assolta la condizione di procedibilità, con le conseguenze ex lege previste.
dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Tribunale di MILANO, per i gravi motivi esposti in narrativa, perché fondato su titoli inidonei, nulli o parzialmente nulli e perché il presunto credito non è munito della certezza, dell'esigibilità e della natura liquida richieste in violazione degli artt.
633, 634 e ss c.p.c e dell'art. 50 T.U.B.; accertare e dichiarare la nullità dell'intesa a monte, in particolare delle clausole cosiddette di reviviscenza, sopravvenienza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 2, 6,8) contenute nel modello ABI e riproposte agli artt. (2,6,8) nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'opponente in data 13.11.2018 e 31.07.2019, per violazione dell'art. 2 comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust), ed art. 1419 c.c. e accertata l'intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo all'attrice con conseguente liberazione da ogni obbligo debitorio nei confronti della convenuta;
accertare e dichiarare, in subordine, la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dall'opponente in data 13.11.2018 e 31.07.2019, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. per violazione Legge n. 662/96 e dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, nonché ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e per l'effetto dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo agli attori con conseguente liberazione da ogni obbligo debitorio nei confronti delle convenute;
ritenere la presente opposizione fondata su eccezione riconvenzionale e quindi come competente a decidere il Giudice dell'opposizione e/o nel caso in via subordinata, ritenuto, rimettere le parti alla Sezione specializzata in materia d'impresa competente per territorio,
pagina 2 di 8 in tal caso, sospendere al contempo il giudizio di opposizione stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dal fideiussore rispetto alla domanda di condanna
(Cass. Civ., Ord., 08/08/2017, n. 19738).
IN OGNI CASO
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di spese generali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Se ritenuto opportuno, in aggiunta alle prove offerte (produzione di oltre 130 fideiussioni depositate in atti – comparizione di fideiussione dal 2005 al 2019), si avanza richiesta di ordine di esibizione agli Istituti di credito principali di copie di fideiussioni ulteriori che dimostrino l'esistenza di un “intesa a monte”.
IN SUBORDINE SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA
Se ritenuto opportuno, in aggiunta alle prove già offerte, si richiede la nomina di CTU al fine di verificare ed accertare quanto oggetto di prova e di allegazioni di parte attrice, ovvero: - l'intesa a monte, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n.
287/1990, quindi se le clausole cosiddette di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (artt. 2, 6, 8) contenute nel modello ABI (cfr. in atti) sono riproposte agli artt. (2, 6, 8) nei contratti di fideiussione sottoscritti degli opponenti fino alla concorrenza di € 25.000,00 del 13.11.2018 e la seconda dell'importo di € 30.000,00, sottoscritta in data 31.07.2019 (cfr. in atti);
- che le clausole cosiddette di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riproposte agli artt. (2, 6, 8) nei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti sono le medesime contenute nei modelli di fideiussione offerti in comparizione
(c.a. n. 130 fideiussioni omnibus coprono arco temporale dal 2005 al 2019) e quindi frutto di intesa illecita: “in modo da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza”
(cfr. Tribunale di Milano 26.06.2022);
- accertare la nullità / validità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. per violazione Legge n. 662/96 e dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005;
pagina 3 di 8 - se il creditore convenuto fideiussione, abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione o sia incorso in decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., per i motivi esposti in atti.
Riservata ogni ulteriore deduzione, produzione, indicazione di mezzi istruttori e modifica delle suesposte conclusioni a seconda delle esigenze del giudizio e delle avverse difese e ciò nei modi e termini di legge.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare
In via pregiudiziale:
- per quanto dedotto, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano.
Nel merito, in via principale:
- rilevata la sussistenza del credito azionato, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 10710/2023, R.G. n. 11199/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di nei confronti della OR , Controparte_2 Parte_1
ovvero il contenuto dello stesso.
Nel merito, in via subordinata:
- nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertato sussistente il minor credito della convenuta opposta nei confronti dell'opponente in quella somma rideterminata a seguito dell'eseguita attività istruttoria e che sarà ritenuta di giustizia, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare la OR Parte_1 al corrispondente pagamento in favore dell'intervenuta opposta, cessionaria del credito già di Controparte_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo numero 10.710/23 emesso dal Tribunale di Milano con cui veniva ingiunto alla società e a in qualità di Controparte_3 Parte_1 fideiussore sino alla concorrenza di 55.000 € di pagare le somme dovute a saldo di due rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca e di un finanziamento.
pagina 4 di 8 L'opponente esponeva che in data 13/11/2018 si costituiva garante per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la dipendenti da operazioni bancarie Controparte_1
di qualsivoglia natura che venissero consentite o concesse in favore della società
[...] sino alla concorrenza di € 25.000; che successivamente con nuova Controparte_3 fideiussione in data 31 luglio 2019 si costituiva garante sino alla concorrenza di ulteriori €
30.000; che dalla data di scadenza delle obbligazioni nascenti dai contratti principali indicata dalla convenuta nell'11.11.2022 nessuna iniziativa veniva posta in essere da parte dell'opposta nei confronti del debitore principale e nei confronti dei garanti fino alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 11 luglio 2023 ad 8 mesi di distanza.
Ciò premesso eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in forza del foro esclusivo del contratto di apertura di credito nel contratto di finanziamento;
in secondo luogo rilevava il mancato avvio del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'articolo 5 comma due d.lgs. 28/2010; la nullità del provvedimento monitorio per mancanza di tutti gli estratti conto e contabili;
la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta in violazione della legge 287/90 in quanto il contenuto corrisponde al modello dichiarato illegittimo e vietato perché contrario alla normativa imperativa sopra indicata con provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia.
Rilevava altresì la nullità parziale della fideiussione per violazione della legge 662/96 perché contratta su quota di finanziamento già garantita al 70% dal fondo di garanzia MCC
;chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocato il decreto, dichiarata l'improcedibilità per il mancato espletamento del tentativo di mediazione;
e in ogni caso dichiararsi nullo il decreto oppure revocarlo.
Si costituiva rilevando l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_2
incompetenza territoriale atteso che la pattuizione di un eventuale foro esclusivo con riferimento a uno dei contratti non impedisce, al pari di ogni criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione;
rilevava altresì che l'opponente sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano e fondando la propria opposizione su una pretesa violazione della normativa antitrust si contraddiceva individuando in ogni caso la competenza presso la sede della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano;
con riferimento alla mancata proposizione del procedimento di mediazione rilevava che Banco popolare di pagina 5 di 8 dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione aveva avviato Controparte_2
procedimento di mediazione avanti l'organismo di conciliazione forense di Milano concluso sin data 06/12/2023 col verbale negativo in quanto l'opponente non aveva aderito all'invito rivoltole;
con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio rilevava che
[...]
aveva correttamente adempiuto al proprio onere probatorio in Controparte_4
sede di richiesta di decreto ingiuntivo mediante la produzione del saldaconto certificato e provvedendo all'integrazione documentale mediante deposito degli estratti conto dell'ultimo semestre anteriore al passaggio sofferenza certificato ai sensi dell'art.50 tub;
in ogni caso rilevava che l'eccezione doveva ritenersi superata dalla produzione unitamente alla comparsa di costituzione di copia integrale degli estratti conto. Sulla dedotta nullità delle fideiussione prestata rilevava che le garanzie sono state rilasciate dall'opponente in data 13 novembre 2018 e 31 luglio 2019 quindi in un arco temporale che si colloca di molto all'esterno del perimetro accertativo della delibera 55/ 2005 della Banca d'Italia; che in ogni caso qualora dovesse ritenersi la nullità delle clausole contestate non era in alcun modo individuabile una decadenza della banca ex art. 1957 c.c. avendo l'opposta provveduto tempestivamente a coltivare le proprie ragioni creditorie;
che non sussisteva alcuna violazione della legge 662/ 96 essendo la garanzia prestata per somma diversa da quella garantita da MCC.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie ai sensi dell'articolo 171 ter c.p.c. all'udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto;
la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 14 maggio 25 previo deposito da parte delle parti degli atti di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale appare assorbente rilevare che la competenza di questo tribunale appare radicata dalla domanda riconvenzionale di nullità svolta dall'opponente relativa alla violazione della normativa antitrust, che in forza dell'art
3 Dlgs 27.6.2003 n. 168 spetta al Tribunale di Milano quale sede della sezione specializzata in materia di impresa.
Superata deve ritenersi anche l'eccezione svolta dall'opponente relativa alla mancata produzione integrale degli estratti conto da parte della banca atteso che con la comparsa di costituzione e risposta quest'ultima ha provveduto alla produzione di copia integrale degli pagina 6 di 8 stessi. Infondata anche la domanda relativa alla violazione della normativa antitrust per il fatto che le garanzie, prestate il 13 novembre 2018 e il 31 luglio 2019, riportano le clausole
2,6, 8 del modulo ABI che sono state censurate dal provvedimento del 5 maggio 2005 della
Banca d'Italia con conseguente decadenza dalla garanzia per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. Sul punto appare sufficiente rilevare che a fronte della ricezione della comunicazione di recesso dai rapporti in essere con l'opponente in data 16 novembre 22, doc 13 e doc 14 opposta, quest'ultima ha tempestivamente coltivato le proprie ragioni creditorie promuovendo azione monitoria provvedendo a depositare il ricorso in data 9 Marzo 2023 pertanto prima della scadenza dei sei mesi di cui all'articolo
1957 c.c.
Sul punto si rileva che al fine della tempestività dell'azione deve farsi riferimento alla data di deposito del ricorso monitorio atteso che a tale data retroagiscono gli effetti della domanda una volta che il ricorso avviene notificato. ( Cass. Sez. Un. 20596/2007 e successive conformi).
Ne consegue che deve ritenersi priva di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. la domanda di nullità della clausole delle fideiussione di cui sopra proposta dall'opponente atteso che difetta un interesse concreto ad ottenere la dichiarazione di invalidità del negozio
( Trib Milano 13.11.2023n. 8913).
Con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 662/96 appare sufficiente rilevare che l'art. 4 comma quarto del DM 23/09/2005 prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria mentre nel caso di specie trattasi di garanzia personale;
parte opposta allega altresì' che essa riguarda la quota non garantita dal fondo.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra distanza o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo numero 10.710/23 emesso dal
Tribunale di Milano il 20.6.2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta alle spese di lite liquidate come in dispositivo in € 14.103,00 oltre spese generali oneri e accessori. pagina 7 di 8 Milano, 30 maggio 2025
Il presidente estensore dott.ssa Rossella Filippi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. ssa Rossella Filippi presidente relatore dott. Francesco Ferrari giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32471/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
MATTEO e , elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 49 BRESCIA presso il difensore avv. MARINI MATTEO
ATTRICE OPPONENTE nei confronti di:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZAPPIA ROBERTO e elettivamente domiciliato in VIA MOLINO 58 TORREVECCHIA PIA presso il difensore avv. ZAPPIA ROBERTO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
1. non concedere, se richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso tutti i gravi motivi evidenziati in atti;
2. dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di MILANO che ha emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto, perché il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento pagina 1 di 8 prevede espressamente ed inequivocabilmente la clausola che demanda tutte le controversie alla competenza territoriale del “Foro di ” (clausola con doppia firma), nonché CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, ritenendo, pertanto, competente ad emettere il decreto ingiuntivo il Tribunale di (non riportando l'ulteriore rapporto alcun foro) e per CP_1
gli effetti, revocare lo stesso decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano, in quanto nullo, con ogni conseguenza di legge anche in funzione alla liquidazione delle spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario. dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28/2010 e modifiche, il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione in materia bancaria e quindi non assolta la condizione di procedibilità, con le conseguenze ex lege previste.
dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Tribunale di MILANO, per i gravi motivi esposti in narrativa, perché fondato su titoli inidonei, nulli o parzialmente nulli e perché il presunto credito non è munito della certezza, dell'esigibilità e della natura liquida richieste in violazione degli artt.
633, 634 e ss c.p.c e dell'art. 50 T.U.B.; accertare e dichiarare la nullità dell'intesa a monte, in particolare delle clausole cosiddette di reviviscenza, sopravvenienza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 2, 6,8) contenute nel modello ABI e riproposte agli artt. (2,6,8) nei contratti di fideiussione sottoscritti dall'opponente in data 13.11.2018 e 31.07.2019, per violazione dell'art. 2 comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust), ed art. 1419 c.c. e accertata l'intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo all'attrice con conseguente liberazione da ogni obbligo debitorio nei confronti della convenuta;
accertare e dichiarare, in subordine, la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dall'opponente in data 13.11.2018 e 31.07.2019, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. per violazione Legge n. 662/96 e dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, nonché ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e per l'effetto dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo agli attori con conseguente liberazione da ogni obbligo debitorio nei confronti delle convenute;
ritenere la presente opposizione fondata su eccezione riconvenzionale e quindi come competente a decidere il Giudice dell'opposizione e/o nel caso in via subordinata, ritenuto, rimettere le parti alla Sezione specializzata in materia d'impresa competente per territorio,
pagina 2 di 8 in tal caso, sospendere al contempo il giudizio di opposizione stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dal fideiussore rispetto alla domanda di condanna
(Cass. Civ., Ord., 08/08/2017, n. 19738).
IN OGNI CASO
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di spese generali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Se ritenuto opportuno, in aggiunta alle prove offerte (produzione di oltre 130 fideiussioni depositate in atti – comparizione di fideiussione dal 2005 al 2019), si avanza richiesta di ordine di esibizione agli Istituti di credito principali di copie di fideiussioni ulteriori che dimostrino l'esistenza di un “intesa a monte”.
IN SUBORDINE SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA
Se ritenuto opportuno, in aggiunta alle prove già offerte, si richiede la nomina di CTU al fine di verificare ed accertare quanto oggetto di prova e di allegazioni di parte attrice, ovvero: - l'intesa a monte, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n.
287/1990, quindi se le clausole cosiddette di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (artt. 2, 6, 8) contenute nel modello ABI (cfr. in atti) sono riproposte agli artt. (2, 6, 8) nei contratti di fideiussione sottoscritti degli opponenti fino alla concorrenza di € 25.000,00 del 13.11.2018 e la seconda dell'importo di € 30.000,00, sottoscritta in data 31.07.2019 (cfr. in atti);
- che le clausole cosiddette di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. riproposte agli artt. (2, 6, 8) nei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti sono le medesime contenute nei modelli di fideiussione offerti in comparizione
(c.a. n. 130 fideiussioni omnibus coprono arco temporale dal 2005 al 2019) e quindi frutto di intesa illecita: “in modo da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza”
(cfr. Tribunale di Milano 26.06.2022);
- accertare la nullità / validità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. per violazione Legge n. 662/96 e dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005;
pagina 3 di 8 - se il creditore convenuto fideiussione, abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione o sia incorso in decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., per i motivi esposti in atti.
Riservata ogni ulteriore deduzione, produzione, indicazione di mezzi istruttori e modifica delle suesposte conclusioni a seconda delle esigenze del giudizio e delle avverse difese e ciò nei modi e termini di legge.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare
In via pregiudiziale:
- per quanto dedotto, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano.
Nel merito, in via principale:
- rilevata la sussistenza del credito azionato, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 10710/2023, R.G. n. 11199/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di nei confronti della OR , Controparte_2 Parte_1
ovvero il contenuto dello stesso.
Nel merito, in via subordinata:
- nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertato sussistente il minor credito della convenuta opposta nei confronti dell'opponente in quella somma rideterminata a seguito dell'eseguita attività istruttoria e che sarà ritenuta di giustizia, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare la OR Parte_1 al corrispondente pagamento in favore dell'intervenuta opposta, cessionaria del credito già di Controparte_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo numero 10.710/23 emesso dal Tribunale di Milano con cui veniva ingiunto alla società e a in qualità di Controparte_3 Parte_1 fideiussore sino alla concorrenza di 55.000 € di pagare le somme dovute a saldo di due rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca e di un finanziamento.
pagina 4 di 8 L'opponente esponeva che in data 13/11/2018 si costituiva garante per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la dipendenti da operazioni bancarie Controparte_1
di qualsivoglia natura che venissero consentite o concesse in favore della società
[...] sino alla concorrenza di € 25.000; che successivamente con nuova Controparte_3 fideiussione in data 31 luglio 2019 si costituiva garante sino alla concorrenza di ulteriori €
30.000; che dalla data di scadenza delle obbligazioni nascenti dai contratti principali indicata dalla convenuta nell'11.11.2022 nessuna iniziativa veniva posta in essere da parte dell'opposta nei confronti del debitore principale e nei confronti dei garanti fino alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 11 luglio 2023 ad 8 mesi di distanza.
Ciò premesso eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in forza del foro esclusivo del contratto di apertura di credito nel contratto di finanziamento;
in secondo luogo rilevava il mancato avvio del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'articolo 5 comma due d.lgs. 28/2010; la nullità del provvedimento monitorio per mancanza di tutti gli estratti conto e contabili;
la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta in violazione della legge 287/90 in quanto il contenuto corrisponde al modello dichiarato illegittimo e vietato perché contrario alla normativa imperativa sopra indicata con provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia.
Rilevava altresì la nullità parziale della fideiussione per violazione della legge 662/96 perché contratta su quota di finanziamento già garantita al 70% dal fondo di garanzia MCC
;chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocato il decreto, dichiarata l'improcedibilità per il mancato espletamento del tentativo di mediazione;
e in ogni caso dichiararsi nullo il decreto oppure revocarlo.
Si costituiva rilevando l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_2
incompetenza territoriale atteso che la pattuizione di un eventuale foro esclusivo con riferimento a uno dei contratti non impedisce, al pari di ogni criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione;
rilevava altresì che l'opponente sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano e fondando la propria opposizione su una pretesa violazione della normativa antitrust si contraddiceva individuando in ogni caso la competenza presso la sede della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano;
con riferimento alla mancata proposizione del procedimento di mediazione rilevava che Banco popolare di pagina 5 di 8 dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione aveva avviato Controparte_2
procedimento di mediazione avanti l'organismo di conciliazione forense di Milano concluso sin data 06/12/2023 col verbale negativo in quanto l'opponente non aveva aderito all'invito rivoltole;
con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio rilevava che
[...]
aveva correttamente adempiuto al proprio onere probatorio in Controparte_4
sede di richiesta di decreto ingiuntivo mediante la produzione del saldaconto certificato e provvedendo all'integrazione documentale mediante deposito degli estratti conto dell'ultimo semestre anteriore al passaggio sofferenza certificato ai sensi dell'art.50 tub;
in ogni caso rilevava che l'eccezione doveva ritenersi superata dalla produzione unitamente alla comparsa di costituzione di copia integrale degli estratti conto. Sulla dedotta nullità delle fideiussione prestata rilevava che le garanzie sono state rilasciate dall'opponente in data 13 novembre 2018 e 31 luglio 2019 quindi in un arco temporale che si colloca di molto all'esterno del perimetro accertativo della delibera 55/ 2005 della Banca d'Italia; che in ogni caso qualora dovesse ritenersi la nullità delle clausole contestate non era in alcun modo individuabile una decadenza della banca ex art. 1957 c.c. avendo l'opposta provveduto tempestivamente a coltivare le proprie ragioni creditorie;
che non sussisteva alcuna violazione della legge 662/ 96 essendo la garanzia prestata per somma diversa da quella garantita da MCC.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie ai sensi dell'articolo 171 ter c.p.c. all'udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto;
la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 14 maggio 25 previo deposito da parte delle parti degli atti di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale appare assorbente rilevare che la competenza di questo tribunale appare radicata dalla domanda riconvenzionale di nullità svolta dall'opponente relativa alla violazione della normativa antitrust, che in forza dell'art
3 Dlgs 27.6.2003 n. 168 spetta al Tribunale di Milano quale sede della sezione specializzata in materia di impresa.
Superata deve ritenersi anche l'eccezione svolta dall'opponente relativa alla mancata produzione integrale degli estratti conto da parte della banca atteso che con la comparsa di costituzione e risposta quest'ultima ha provveduto alla produzione di copia integrale degli pagina 6 di 8 stessi. Infondata anche la domanda relativa alla violazione della normativa antitrust per il fatto che le garanzie, prestate il 13 novembre 2018 e il 31 luglio 2019, riportano le clausole
2,6, 8 del modulo ABI che sono state censurate dal provvedimento del 5 maggio 2005 della
Banca d'Italia con conseguente decadenza dalla garanzia per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. Sul punto appare sufficiente rilevare che a fronte della ricezione della comunicazione di recesso dai rapporti in essere con l'opponente in data 16 novembre 22, doc 13 e doc 14 opposta, quest'ultima ha tempestivamente coltivato le proprie ragioni creditorie promuovendo azione monitoria provvedendo a depositare il ricorso in data 9 Marzo 2023 pertanto prima della scadenza dei sei mesi di cui all'articolo
1957 c.c.
Sul punto si rileva che al fine della tempestività dell'azione deve farsi riferimento alla data di deposito del ricorso monitorio atteso che a tale data retroagiscono gli effetti della domanda una volta che il ricorso avviene notificato. ( Cass. Sez. Un. 20596/2007 e successive conformi).
Ne consegue che deve ritenersi priva di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. la domanda di nullità della clausole delle fideiussione di cui sopra proposta dall'opponente atteso che difetta un interesse concreto ad ottenere la dichiarazione di invalidità del negozio
( Trib Milano 13.11.2023n. 8913).
Con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 662/96 appare sufficiente rilevare che l'art. 4 comma quarto del DM 23/09/2005 prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria mentre nel caso di specie trattasi di garanzia personale;
parte opposta allega altresì' che essa riguarda la quota non garantita dal fondo.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra distanza o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo numero 10.710/23 emesso dal
Tribunale di Milano il 20.6.2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta alle spese di lite liquidate come in dispositivo in € 14.103,00 oltre spese generali oneri e accessori. pagina 7 di 8 Milano, 30 maggio 2025
Il presidente estensore dott.ssa Rossella Filippi
pagina 8 di 8