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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3457/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALDO ESPOSITO E Parte_1
IR NT
CONTRO
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, , rappresentati e difesi, ai Controparte_4 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs.
31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito
Territoriale convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1 il ed ha riferito di essere un Controparte_1
1 insegnante a tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandrini NA
VITTUONE - MI (allegato n.1).
Ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato negli Controparte_1 anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. Ha argomentato che a seguito dei predetti servizi ha maturato delle ferie residue. Ha tuttavia lamentato che non gli è stata corrisposta l'indennità sostitutiva corrispondente. In particolare, ha rilevato che il CP_1 avrebbe illegittimamente negato l'indennità perché avrebbe erroneamente considerato come giorni di ferie goduti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo tra il primo settembre e il 30 giugno destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola. Inoltre, pur in assenza di una richiesta espressa a fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non avrebbero invitato la ricorrente a fruirne o, ancor meno, l'avrebbero informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, contrariamente ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Premesso ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni.
- Condannare il , in persona Controparte_5 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, della somma totale di
€ 1663,78, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c. “.
2. Si è regolarmente costituito in giudizio il Controparte_1
, con le sue articolazioni territoriali, contestando in fatto e in diritto
[...] il ricorso e richiedendone pertanto il rigetto. Il ha innanzitutto CP_1 rilevato quanto segue per gli anni di servizio prestato:
“ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. in questione con contratto dal 9.10.2017 al 30.6.2018 presso l'Istituto Cannizzaro di Rho, con contratto su spezzone orario di 11 ore settimanali, distribuite su 4 gg.
Per l'anno scolastico 2017/18 il docente ha quindi maturato 14,55 gg di ferie e 2 gg di festività soppresse.
Nello stesso anno il dipendente ha usufruito a domanda di n° 15 gg di ferie che aggiunti ai 13 gg di sospensione delle attività didattiche stabiliti dalla Regione e i 4 gg deliberati dal C.d.I. con verbale n° 3 del CP_3
19/06/2017, raggiungono un totale di 32 gg.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. in questione con contratto dal 31.10.2018 al 30.6.2019 presso l'Istituto Erasmo da Rotterdam, con contratto su spezzone orario di 5 ore settimanali.
3 Per l'anno scolastico 2018/19 il docente ha quindi maturato 3 gg di ferie
e 0,46 gg di festività soppresse.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Parte ricorrente, nell'a.s. in questione ha prestato servizio dal 12/10/2020 al 15/12/2020 presso l'Istituto Cannizzaro di Rho, maturando 5.07 giorni di ferie, che sono stati regolarmente liquidate.
Dal 22/12/2020 al 30/06/2021 ha invece prestato servizio presso l'Istituto
Superiore Italo Calvino di Rozzano, maturando quindi 15,75 giorni di ferie,
e non 21,5 come indicato in ricorso.
Considerando i 13 giorni di sospensione delle attività didattiche, pertanto,
a tutto voler concedere, spetterebbero a parte ricorrente somme per 2,75 giorni a titolo di indennità di ferie non godute.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Parte ricorrente, nell'a.s. in questione ha prestato servizio dal Dal
19/10/2021 al 08/12/2021 presso l'Istituto Cannizzaro di Rho, in qualità di docente diplomato presso Istituto secondario, su spezzone orario di 9 ore, maturando 2,12 giorni di ferie, richiedendo ed espressamente ottenendo la fruizione di 1 giorno di ferie in data 24.11.2021.
Dal 9.12.2021 al 30.6.2022 ha prestato servizio presso l'Ist.
[...]
di Bollate, maturando 17 giorni di Parte_2 ferie e 2 di festività soppresse, espressamente richiedendo di usufruire in corso d'anno di 5 giorni di ferie.
Considerando i 19 giorni di sospensione delle attività didattiche e quelli fruiti dal docente, non risultano giorni di ferie da liquidare al docente”.
4 A parere dell'Amministrazione convenuta, il ricorrente non avrebbe maturato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute in quanto non vi sarebbero giorni di ferie residui non fruiti. A tale conclusione si giungerebbe computando nella somma dei giorni di ferie goduti non soltanto i giorni di ferie che sono stati espressamente richiesti dal docente, ma anche i giorni in cui vi è stata la sospensione delle lezioni durante il corso degli anni scolastici, come determinata dai calendari scolastici regionali di riferimento nonché dagli adattamenti operati ai calendari dalle istituzioni scolastiche territoriali in cui il ricorrente ha prestato servizio.
3. All'udienza di discussione la difesa di parte ricorrente, parzialmente recependo le contestazioni del sulla quantificazione delle ferie CP_1 riconosciute a domanda e degli importi percepiti, ha verbalizzato quanto segue: Cont
“L'avv. Russo controdeduce ali rilievi fattuali del rinunciando alla domanda per l'anno scolastico 2017/2018, nel quale si evince dalle produzioni del che il docente ha richiesto e fruito delle ferie CP_1 spettanti.
Insiste per il riconoscimento delle ferie per l'a.s. 2018/2019, sulla base dei conteggi formulati in ricorso (per € 103,07).
Per l'a.s. 2020/2021 ammette che per il contratto dal 12.10 al 15.12.2020 sono state liquidate al docente le ferie spettanti.
Dal 22.12.2020 al 30.6.2021 il docente ha però stipulato un altro contratto, per cui i giorni spettanti sono 21,5. Tolti i giorni di ferie che sono stati già liquidati, la richiesta viene riformulata in relazione a giorni
15,75, come rilevato dal MIM, cui vanno aggiunti i tre giorni di festività soppresse e quindi 18,73 giorni, per un importo richiesto di 417,90 € .
5 Per l'a.s. 2021/2022 rinuncia alla domanda, essendo state liquidate e richieste le ferie spettanti.
La richiesta totale che viene formulata è quindi di € 417,90, più € 103,07, per un totale di € 520,97”
Ha quindi discusso la causa concludendo per l'accoglimento delle conclusioni così riformulate, con vittoria di spese.
4. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento, secondo le conclusioni riformulate all'udienza di discussione.
Non può in primo luogo trovare accoglimento l'interpretazione adottata dal nella propria memoria per cui i docenti a tempo determinato CP_1 fruirebbero sempre delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, comportando, qualora le ferie non venissero richieste espressamente dall'interessato, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità.
Sulla questione deve darsi continuità all'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, tra cui da ultimo nelle ordinanze n.
11968 del 7.5.2025 e n. 16715 del 17.6.2024, così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
6 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
5. Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il ricorrente è stato impegnato nell'attività di docenza in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti a tempo determinato con termine al 30 giugno, maturando il numero di giorni di ferie come dedotto in ricorso.
Il conteggio dei giorni di ferie maturati e non fruiti, con le precisazioni fornite all'udienza di discussione in coerenza con le contestazioni del
, risulta corretto, avendo fatto applicazione della normativa di CP_1 riferimento di cui al CCNL comparto scuola applicabile al caso di specie.
6. L' Amministrazione convenuta non ha peraltro allegato né provato di avere adeguatamente informato il docente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne.
7. Neppure può darsi seguito all'interpretazione adottata dall'Amministrazione convenuta secondo cui non vi sarebbe un obbligo di monetizzazione a carico dell'amministrazione scolastica dei giorni di
7 riposo corrispondenti alle festività soppresse di cui alla legge n. 937/1977.
In tale ambito trova applicazione il principio di diritto in virtù del quale, qualora ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, si procede alla monetizzazione dei giorni di riposo una volta cessato il rapporto di lavoro, sia in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 della sopra richiamata legge per le quattro giornate di riposo ivi previste sia in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie (v.
Cass. civ. sez. lav., Ord. n. 8926 del 04/04/2024).
8. Segue l'accoglimento del ricorso.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e Parte_1 festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 520,97.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente di tali differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. n. 724 del 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna altresì il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_2
8 in complessivi € 350,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
9
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3457/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALDO ESPOSITO E Parte_1
IR NT
CONTRO
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, , rappresentati e difesi, ai Controparte_4 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs.
31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito
Territoriale convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1 il ed ha riferito di essere un Controparte_1
1 insegnante a tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandrini NA
VITTUONE - MI (allegato n.1).
Ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato negli Controparte_1 anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. Ha argomentato che a seguito dei predetti servizi ha maturato delle ferie residue. Ha tuttavia lamentato che non gli è stata corrisposta l'indennità sostitutiva corrispondente. In particolare, ha rilevato che il CP_1 avrebbe illegittimamente negato l'indennità perché avrebbe erroneamente considerato come giorni di ferie goduti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo tra il primo settembre e il 30 giugno destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola. Inoltre, pur in assenza di una richiesta espressa a fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non avrebbero invitato la ricorrente a fruirne o, ancor meno, l'avrebbero informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, contrariamente ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Premesso ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni.
- Condannare il , in persona Controparte_5 del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, della somma totale di
€ 1663,78, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c. “.
2. Si è regolarmente costituito in giudizio il Controparte_1
, con le sue articolazioni territoriali, contestando in fatto e in diritto
[...] il ricorso e richiedendone pertanto il rigetto. Il ha innanzitutto CP_1 rilevato quanto segue per gli anni di servizio prestato:
“ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. in questione con contratto dal 9.10.2017 al 30.6.2018 presso l'Istituto Cannizzaro di Rho, con contratto su spezzone orario di 11 ore settimanali, distribuite su 4 gg.
Per l'anno scolastico 2017/18 il docente ha quindi maturato 14,55 gg di ferie e 2 gg di festività soppresse.
Nello stesso anno il dipendente ha usufruito a domanda di n° 15 gg di ferie che aggiunti ai 13 gg di sospensione delle attività didattiche stabiliti dalla Regione e i 4 gg deliberati dal C.d.I. con verbale n° 3 del CP_3
19/06/2017, raggiungono un totale di 32 gg.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. in questione con contratto dal 31.10.2018 al 30.6.2019 presso l'Istituto Erasmo da Rotterdam, con contratto su spezzone orario di 5 ore settimanali.
3 Per l'anno scolastico 2018/19 il docente ha quindi maturato 3 gg di ferie
e 0,46 gg di festività soppresse.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso
d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Parte ricorrente, nell'a.s. in questione ha prestato servizio dal 12/10/2020 al 15/12/2020 presso l'Istituto Cannizzaro di Rho, maturando 5.07 giorni di ferie, che sono stati regolarmente liquidate.
Dal 22/12/2020 al 30/06/2021 ha invece prestato servizio presso l'Istituto
Superiore Italo Calvino di Rozzano, maturando quindi 15,75 giorni di ferie,
e non 21,5 come indicato in ricorso.
Considerando i 13 giorni di sospensione delle attività didattiche, pertanto,
a tutto voler concedere, spetterebbero a parte ricorrente somme per 2,75 giorni a titolo di indennità di ferie non godute.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Parte ricorrente, nell'a.s. in questione ha prestato servizio dal Dal
19/10/2021 al 08/12/2021 presso l'Istituto Cannizzaro di Rho, in qualità di docente diplomato presso Istituto secondario, su spezzone orario di 9 ore, maturando 2,12 giorni di ferie, richiedendo ed espressamente ottenendo la fruizione di 1 giorno di ferie in data 24.11.2021.
Dal 9.12.2021 al 30.6.2022 ha prestato servizio presso l'Ist.
[...]
di Bollate, maturando 17 giorni di Parte_2 ferie e 2 di festività soppresse, espressamente richiedendo di usufruire in corso d'anno di 5 giorni di ferie.
Considerando i 19 giorni di sospensione delle attività didattiche e quelli fruiti dal docente, non risultano giorni di ferie da liquidare al docente”.
4 A parere dell'Amministrazione convenuta, il ricorrente non avrebbe maturato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute in quanto non vi sarebbero giorni di ferie residui non fruiti. A tale conclusione si giungerebbe computando nella somma dei giorni di ferie goduti non soltanto i giorni di ferie che sono stati espressamente richiesti dal docente, ma anche i giorni in cui vi è stata la sospensione delle lezioni durante il corso degli anni scolastici, come determinata dai calendari scolastici regionali di riferimento nonché dagli adattamenti operati ai calendari dalle istituzioni scolastiche territoriali in cui il ricorrente ha prestato servizio.
3. All'udienza di discussione la difesa di parte ricorrente, parzialmente recependo le contestazioni del sulla quantificazione delle ferie CP_1 riconosciute a domanda e degli importi percepiti, ha verbalizzato quanto segue: Cont
“L'avv. Russo controdeduce ali rilievi fattuali del rinunciando alla domanda per l'anno scolastico 2017/2018, nel quale si evince dalle produzioni del che il docente ha richiesto e fruito delle ferie CP_1 spettanti.
Insiste per il riconoscimento delle ferie per l'a.s. 2018/2019, sulla base dei conteggi formulati in ricorso (per € 103,07).
Per l'a.s. 2020/2021 ammette che per il contratto dal 12.10 al 15.12.2020 sono state liquidate al docente le ferie spettanti.
Dal 22.12.2020 al 30.6.2021 il docente ha però stipulato un altro contratto, per cui i giorni spettanti sono 21,5. Tolti i giorni di ferie che sono stati già liquidati, la richiesta viene riformulata in relazione a giorni
15,75, come rilevato dal MIM, cui vanno aggiunti i tre giorni di festività soppresse e quindi 18,73 giorni, per un importo richiesto di 417,90 € .
5 Per l'a.s. 2021/2022 rinuncia alla domanda, essendo state liquidate e richieste le ferie spettanti.
La richiesta totale che viene formulata è quindi di € 417,90, più € 103,07, per un totale di € 520,97”
Ha quindi discusso la causa concludendo per l'accoglimento delle conclusioni così riformulate, con vittoria di spese.
4. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento, secondo le conclusioni riformulate all'udienza di discussione.
Non può in primo luogo trovare accoglimento l'interpretazione adottata dal nella propria memoria per cui i docenti a tempo determinato CP_1 fruirebbero sempre delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, comportando, qualora le ferie non venissero richieste espressamente dall'interessato, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità.
Sulla questione deve darsi continuità all'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, tra cui da ultimo nelle ordinanze n.
11968 del 7.5.2025 e n. 16715 del 17.6.2024, così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
6 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
5. Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il ricorrente è stato impegnato nell'attività di docenza in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti a tempo determinato con termine al 30 giugno, maturando il numero di giorni di ferie come dedotto in ricorso.
Il conteggio dei giorni di ferie maturati e non fruiti, con le precisazioni fornite all'udienza di discussione in coerenza con le contestazioni del
, risulta corretto, avendo fatto applicazione della normativa di CP_1 riferimento di cui al CCNL comparto scuola applicabile al caso di specie.
6. L' Amministrazione convenuta non ha peraltro allegato né provato di avere adeguatamente informato il docente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne.
7. Neppure può darsi seguito all'interpretazione adottata dall'Amministrazione convenuta secondo cui non vi sarebbe un obbligo di monetizzazione a carico dell'amministrazione scolastica dei giorni di
7 riposo corrispondenti alle festività soppresse di cui alla legge n. 937/1977.
In tale ambito trova applicazione il principio di diritto in virtù del quale, qualora ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, si procede alla monetizzazione dei giorni di riposo una volta cessato il rapporto di lavoro, sia in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 della sopra richiamata legge per le quattro giornate di riposo ivi previste sia in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie (v.
Cass. civ. sez. lav., Ord. n. 8926 del 04/04/2024).
8. Segue l'accoglimento del ricorso.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e Parte_1 festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 520,97.
Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente di tali differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. n. 724 del 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna altresì il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_2
8 in complessivi € 350,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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