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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 31/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1555/2023 introdotta con ricorso depositato in data 02.11.2023 da
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP), Via Crispi n.66, rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriella Ceneri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 18.11.1961 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristina Perozzi del foro di Roma e Geraldine
Testa del foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.11.2023 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Piaccia all'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, pronunciare la sentenza non definitiva sullo status di cui all'art. 4 comma 12 L.div. di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. con la sig.ra Parte_1
e trascritto nell'apposito Registro degli atti di matrimonio Controparte_1
dell'anno 1991 atto n.300 - 2- A, per l'effetto ordinare e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri stessi e all'esito rimettere la causa sul ruolo del
G.I. per la prosecuzione del procedimento, insistendo nelle eccezioni, deduzioni e richieste tutte fin qui formulate negli atti di causa e nei verbali di udienza, richiamando
i documenti depositati, riportandosi alle conclusioni già precisate in sede di ricorso introduttivo e insistendo nel rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna resistente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
PER LA RESISTENTE: “Voglia il Tribunale adito valutata la sussistenza dei presupposti di legge: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Ascoli Piceno il 26/10/1991 Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Ascoli Piceno di effettuare l'annotazione della emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b. nel merito respingere
l'avversa domanda di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie
e inquanto palesemente infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte Per_1 R_
esposte nella parte motiva della memoria di costituzione e nella successiva memoria in atti;
c. in via riconvenzionale riconoscere alla signora un assegno Parte_2
divorzile nella misura di Euro 800,00 per tutte le motivazione di cui in narrativa;
d. per il resto confermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale in via subordinata e. ferma in ogni caso quanto sopra, disporsi una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuna nell'interesse delle figlie ancora non economicamente autosufficienti, atteso che a maggio 2025 finisce il periodo di apprendistato di In ogni caso Per_1
con vittoria di spese”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.11.2023 sulla premessa che: Parte_1
- in data 26.10.1991 contraeva in Ascoli Piceno matrimonio concordatario con la sig.ra
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.11.1961 e residente a [...], optando per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano a San Benedetto del Tronto (AP) il 22.04.1993 , R_
C.F. , e il 30.01.1996 Diletta, C.F. ; C.F._4 C.F._5
- con sentenza n. 36/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 2501/2015, pronunciava la separazione personale dei coniugi ed alle condizioni dagli stessi Parte_1 Controparte_1
concordate a verbale all'udienza del 5.12.2017;
- i coniugi, ad integrazione delle condizioni di separazione come specificate nell'anzidetto verbale d'udienza, sottoscrivevano, insieme ai rispettivi difensori, scrittura privata di accordo, con la quale disciplinavano ulteriori aspetti relativi alla comunione legale, a cui il dava esecuzione con rogito notarile del 16.07.2019; Pt_1
- successivamente al conseguimento della laurea e alla conclusione del percorso di studi, le figlie erano divenute indipendenti economicamente;
- ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3, l. n. 898/1970 e succ. modifiche, essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non avevano sortito esito positivo. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva che fosse rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie o, in via subordinata, che ne venisse ridotto l'importo nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale, in quanto e R_
, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non erano in realtà Per_1
indipendenti economicamente;
in via riconvenzionale, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 800,00.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e comparivano personalmente all'udienza del 18.04.2024 dinanzi al Giudice relatore;
fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice disponeva un accertamento dei redditi percepiti dai coniugi e dalle figlie da parte della Guardia di finanza di San Benedetto del Tronto, con facoltà di sub-delega, riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie e sui provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza del 07.05.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice relatore ammetteva le prove richieste dalle parti ritenute rilevanti ai fini della decisione e adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., con i quali poneva a carico del un assegno divorzile di euro 200,00 mensili, oltre Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, rigettava ogni altra istanza, anche probatoria e rinviava, per la prosecuzione e per la precisazione delle conclusioni sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del
16.01.2025, disponendone la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe e il Giudice, con ordinanza del 16.01.2025, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto che le parti erano concordi sul punto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n.
55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e , C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AP) il 18.11.1961, unitisi in matrimonio in data 26.10.1991 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1991, Atto N. 300 – 2 – A;
3) dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 27/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1555/2023 introdotta con ricorso depositato in data 02.11.2023 da
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP), Via Crispi n.66, rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriella Ceneri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 18.11.1961 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristina Perozzi del foro di Roma e Geraldine
Testa del foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.11.2023 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Piaccia all'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, pronunciare la sentenza non definitiva sullo status di cui all'art. 4 comma 12 L.div. di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. con la sig.ra Parte_1
e trascritto nell'apposito Registro degli atti di matrimonio Controparte_1
dell'anno 1991 atto n.300 - 2- A, per l'effetto ordinare e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri stessi e all'esito rimettere la causa sul ruolo del
G.I. per la prosecuzione del procedimento, insistendo nelle eccezioni, deduzioni e richieste tutte fin qui formulate negli atti di causa e nei verbali di udienza, richiamando
i documenti depositati, riportandosi alle conclusioni già precisate in sede di ricorso introduttivo e insistendo nel rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna resistente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
PER LA RESISTENTE: “Voglia il Tribunale adito valutata la sussistenza dei presupposti di legge: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Ascoli Piceno il 26/10/1991 Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Ascoli Piceno di effettuare l'annotazione della emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b. nel merito respingere
l'avversa domanda di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie
e inquanto palesemente infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte Per_1 R_
esposte nella parte motiva della memoria di costituzione e nella successiva memoria in atti;
c. in via riconvenzionale riconoscere alla signora un assegno Parte_2
divorzile nella misura di Euro 800,00 per tutte le motivazione di cui in narrativa;
d. per il resto confermare quanto stabilito in sede di separazione consensuale in via subordinata e. ferma in ogni caso quanto sopra, disporsi una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuna nell'interesse delle figlie ancora non economicamente autosufficienti, atteso che a maggio 2025 finisce il periodo di apprendistato di In ogni caso Per_1
con vittoria di spese”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.11.2023 sulla premessa che: Parte_1
- in data 26.10.1991 contraeva in Ascoli Piceno matrimonio concordatario con la sig.ra
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.11.1961 e residente a [...], optando per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano a San Benedetto del Tronto (AP) il 22.04.1993 , R_
C.F. , e il 30.01.1996 Diletta, C.F. ; C.F._4 C.F._5
- con sentenza n. 36/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 2501/2015, pronunciava la separazione personale dei coniugi ed alle condizioni dagli stessi Parte_1 Controparte_1
concordate a verbale all'udienza del 5.12.2017;
- i coniugi, ad integrazione delle condizioni di separazione come specificate nell'anzidetto verbale d'udienza, sottoscrivevano, insieme ai rispettivi difensori, scrittura privata di accordo, con la quale disciplinavano ulteriori aspetti relativi alla comunione legale, a cui il dava esecuzione con rogito notarile del 16.07.2019; Pt_1
- successivamente al conseguimento della laurea e alla conclusione del percorso di studi, le figlie erano divenute indipendenti economicamente;
- ricorrevano i presupposti di cui all'art. 3, l. n. 898/1970 e succ. modifiche, essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non avevano sortito esito positivo. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva che fosse rigettata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie o, in via subordinata, che ne venisse ridotto l'importo nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale, in quanto e R_
, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non erano in realtà Per_1
indipendenti economicamente;
in via riconvenzionale, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 800,00.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e comparivano personalmente all'udienza del 18.04.2024 dinanzi al Giudice relatore;
fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice disponeva un accertamento dei redditi percepiti dai coniugi e dalle figlie da parte della Guardia di finanza di San Benedetto del Tronto, con facoltà di sub-delega, riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie e sui provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza del 07.05.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice relatore ammetteva le prove richieste dalle parti ritenute rilevanti ai fini della decisione e adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., con i quali poneva a carico del un assegno divorzile di euro 200,00 mensili, oltre Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, rigettava ogni altra istanza, anche probatoria e rinviava, per la prosecuzione e per la precisazione delle conclusioni sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del
16.01.2025, disponendone la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe e il Giudice, con ordinanza del 16.01.2025, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto che le parti erano concordi sul punto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n.
55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e , C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AP) il 18.11.1961, unitisi in matrimonio in data 26.10.1991 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1991, Atto N. 300 – 2 – A;
3) dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 27/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo