Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi con modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13108/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...], il [...], residente in [...]
n.46, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1
allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Massimo Di Bella
- RICORRENTE -
CONTRO
con sede in Via Ciro il Grande 21, ROMA Controparte_1
C.F.: , in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: Indennità di disoccupazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente con ricorso depositato il 27.12.2023 esponeva: di avere proposto appello avverso la
Sentenza N°3473/2021, emessa dal Tribunale di Catania sez. Lavoro in data 14.07.2021, con la quale non veniva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Soc.Coop.Agr., per un totale di giornate lavorative pari a 156 nell'anno 2011, nè tantomeno il diritto alla reiscrizione CP_ negli elenchi dei lavoratori agricoli ed al pagamento dell'indennità di disoccupazione da parte di attesa l'accertata decadenza dell'azione giudiziaria. Con il ricorso in appello chiedeva alla Corte CP_ d'Appello di Catania di volere provvedere a disporre/richiedere e/o ordinare all' di fornire specificazione sulla reiscrizione negli elenchi per gli anni oggetto di cancellazione;
ed all'esito disporre la reiscrizione del medesimo negli elenchi per gli anni oggetto di ricorso. Rappresentava che il giudizio di appello si concludeva sent. n.1337/2022, del 15-16.11.2022, con la quale veniva
CP_ dell' per l'anno 2011. Riteneva avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola atteso che, la reiscrizione del ricorrente risultava accertata in seno alla sentenza resa dalla corte d'Appello di
Catania. Concludeva chiedendo ritenere e dichiarare che il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2011, trova il suo fondamento, in seno alla sentenza della
Corte d'Appello di Catania che ha dato atto della avvenuta reiscrizione, conseguentemente, condannare l' , previa, se necessaria, nomina di CTU contabile, al pagamento a favore del CP_1
ricorrente di tutte le prestazioni scaturenti dalla detta reiscrizione, nello specifico l'indennità di disoccupazione per l'anno 2011 pari a 156 giornate ed ove pagate, di ordinare la restituzione delle trattenute annualmente operate dall'ente per compensare quello che sino alla reiscrizione era un indebito, giusta l'avvenuta reiscrizione di cui alla sentenza della Corte d'Appello.
Con memoria depositata il 06.06.2024 si costituiva l' , il quale eccepiva l'intervenuto giudicato CP_1
sulla domanda attorea. Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa dal momento che l'onere della prova circa la pretesa condannatoria e/o restitutoria, incombe pacificamente, sul ricorrente. In merito rilevava che la prestazione, richiesta, era stata a suo tempo, corrisposta e che l'indebito scaturente dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, a seguito della sua reiscrizione, veniva cancellato. Precisava che nessuna attività di recupero risultava posta in essere. Contestava la richiesta di CTU contabile, in quanto generica ed esplorativa ed eccepiva infine, la prescrizione della pretesa. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, carente di interesse ad agire e/o comunque infondato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento del 12.05.2025 comunicato alle parti veniva disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. In disparte da ogni valutazione sul rispetto del principio del ne bis in idem, il ricorso può essere rigettato nel merito, in virtù del principio della ragione più liquida.
Invero, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del
9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n.
12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio della ragione più liquida, assume rilievo l'avvenuto pagamento ad opera dell'istituto della indennità di disoccupazione agricola anno 2011. CP_ L' ha eccepito l'infondatezza della pretesa stante che la prestazione richiesta era stata a suo tempo corrisposta
Ed invero l' ha documentato di avere provveduto al pagamento dell'indennità Controparte_2
di disoccupazione agricola anno 2011 ed a sostegno dell'avvenuto pagamento ha, prodotto: nota del
19.06.2012, con la quale comunica l'accoglimento della domanda disoccupazione agricola relativa all'anno 2011 e la liquidazione della prestazione, per 62gg e per l'importo di €1.693,06 (all. 5 fasc. CP_ ; nota del 01.08.2012 con la quale, l'Istituto comunica l'accoglimento, in sede di riesame, della domanda disoccupazione agricola relativa all'anno 2011 e la liquidazione della prestazione, per 156
CP_ giornate agricole e per l'importo €.2. 072,39 (all.6 fasc. ; lettera di riesame del 06.09.2013; estratto pagamenti dal quale risultano pagamenti a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2011, per le giornate e per gli importi indicati nelle note del 19.06.2012 e del 01.08.2012, l'indicazione
CP_ della data di valuta e dell'ABI (all.7 fasc. . L' ha, inoltre, dedotto l'azzeramento CP_1 dell'indebito, scaturente dalla cancellazione del ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli per CP_ l'anno 2011, a seguito della reiscrizione (all. 9 fasc . Ha, altresì precisato che in merito al sopracitato indebito, cancellato, nessuna attività di recupero l' ha intrapreso. Ed invero nessun CP_1
provvedimento di recupero, relativo alla disoccupazione agricola anno 2011 risulta prodotto.
Va rilevato che a fronte della documentazione prodotta dall' nulla ha prodotto parte ricorrente, CP_1
a nulla rilevando la dichiarazione depositata in allegato alle note di trattazione del 18.06.2024, trattandosi di dichiarazione unilaterale proveniente dal ricorrente. Alla luce della documentazione prodotta dall' , si deve ritenere che lo stesso, ha Controparte_3
provveduto al pagamento della prestazione oggi richiesta già dal 2012.
Per quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese tenuto della peculiarità delle questioni trattate si ritiene sussistere giustificati motivi per una loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOT dott.ssa Maria Letizia Leonardi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.13108/2023
R.G. lavoro;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 29 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi