Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/03/2025, n. 6148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6148 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2025, proposto da IO PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio/inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza inviata mediante il portale Istanze on Line in data 05.06.2024 dal ricorrente e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 del d.lgs. 206/2007 (nr domanda 39091 120 G 03.10.2024);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato in data 7 gennaio 2025 (dep. 08.01), parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Romania, presentata in data 5 giugno 2024;
- che si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito, non svolgendo alcuna difesa;
- che alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che il ricorso è fondato (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora quale commissario ad acta per il caso di perdurane inerzia, nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2024) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 120 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Maria Verlengia | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO