Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 520/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 520/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., C.F.
[...]
(Avv. AVANZATO VINCENZO) P.IVA_1
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Controparte_1 P.IVA_2
GENOVESE VITTORIO)
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n°972/2020
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 14.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
interponendo opposizione averso il decreto ingiuntivo n°972/2020, emesso da questo
[...]
Tribunale il 31.12.2020, con il quale era stato intimato ad essa opponente il pagamento della somma di euro €.99.785,51, a titolo di corrispettivo per fatture rimaste insolute.
1
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con riferimento alla eccepita prescrizione decennale basterà rilevare come la fattura più risalente sia del 31.3.2019 e come il termine di prescrizione sia stato interrotto per mezzo della diffida stragiudiziale del 14.1.2019.
Va poi rilevato che l'opponente erra nel ritenere applicabile alla presente fattispecie il disposto di cui all'art 2948 c. 4 c.c. dal momento che la prescrizione di 5 anni prevista da detta norma si applica solo agli interessi da pagarsi periodicamente, mentre nel caso di specie si tratta di interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lg. 231/02, i quali non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lg. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa;
ciò basta a escludere l'applicazione della predetta norma.
Sgomberato il campo da tale eccezione preliminare, l'opposizione infondata e merita di essere rigettata.
A tal proposito è bene, anzitutto, ribadire qual è la natura di un giudizio di opposizione promosso ex art. 645 c.p.c. e cioè ricordare, in particolare, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura “un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto” (così, tra le tante, Cass. 17 novembre 1997 n° 11417).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – dunque – deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del 'titolo' del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti
2 estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Cassazione: v. sent. 30 ottobre
2001 n° 13533).
Dovendo quindi alla luce di tali principi valutarsi se sussista, in effetti, la pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, l'onere della prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria grava pertanto, in caso di contestazione, sul soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo che è dal punto di vista sostanziale attore.
Orbene, nel caso di specie, la contestazione delle forniture allegata dall'opposta è generica: da un lato, l'opponente contesta genericamente che non vi è prova della consegna della merce, dall'altro, contraddittoriamente, afferma che alcuni pagamenti erano stati effettuati e che di essi l'opposta non aveva tenuto conto nel calcolo del saldo finale.
Peraltro, deve notarsi come il carattere generico della contestazione, trova conferma nella poderosa produzione documentale dell'attrice, consistente nella copia di fatture con i relativi ordini e documenti di trasporto riguardanti le forniture eseguite.
Del pari infondata, è l'eccezione relativa all'avvenuto pagamento di alcune fatture.
L'opponente assume di avere versato, il 14.01.2016, la somma di €.5.000,00 a mezzo assegno bancario tratto sul Credito Siciliano n°773038476, che non risulterebbe computato dall'opposta nella quantificazione del saldo.
L'assunto trova smentita nella produzione documentale dell'opposta, risultando dal partitario relativo al 2016 che tale assegno è stato scomputato dal saldo debitorio e utilizzato per il pagamento di fatture relative a annualità precedenti.
Assume inoltre l'opponente che la fattura del 31.03.2009 sarebbe stata pagata, a mezzo assegno bancario, in data 07.11.2009.
Anche tale assunto è da disattendere, non essendo stata prodotta la prova di tale pagamento.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base di un valore compreso tra i minimi e medi tariffari alla luce della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
3 rigetta l'opposizione a d.i.;
condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 6.200,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Agrigento, 06/03/2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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