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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2024, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/11/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg.1804/2013, pendente tra
, p. iva in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corr.te in Tortorici in Piazza Umberto 9, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Conti Gallenti;
- attore opponente –
CONTRO
, C.F.: nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Mobilia e Angela S. Cicciari;
- convenuto opposto –
Sono comparsi: l'avv. CONTI GALLENTI CLAUDIO per parte opponente e l'avv. Gabriella
Campochiaro in sostituzione degli avv.ti MOBILIA CARMELO e CICCIARI per parte opposta.
Sono, altresì, presenti le parti personalmente i sig.ri e Controparte_2 Parte_1
, i quali dichiarano di avere raggiunto l'accordo e di averlo sottoscritto, come da atto che
[...]
viene esibito al Giudice.
Si dà atto che la dichiarazione non viene sottoscritta poiché la verbalizzazione è avvenuta in forma telematica.
A questo punto si invitano i procuratori delle parti a formulare le richieste.
Gli avv. Conti Gallenti e Campochiaro chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 368/2013.
IL GIUDICE ONORARIO Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
avente a oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 368/2013, emesso dal Tribunale di Patti in data
10.10.2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2013 l , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n.
368/2013 emesso dal Tribunale di Patti in data 10.10.2013 con cui il geometra Controparte_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.405,32 a titolo compensi per attività professionale da questi svolta, oltre spese della procedura monitoria. Nella specie, l'odierno attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per l'inesistenza del credito ingiunto e, in subordine, chiedeva dichiararsi non dovuta l'intera somma ingiunta.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nel corso del giudizio le parti, subito dopo il deposito delle memorie istruttorie, chiedevano più volte che la causa venisse rinviata per la pendenza tra le stesse di trattative di bonario componimento ed all'odierna udienza, dopo aver dato atto di aver raggiunto l'accordo, hanno chiesto congiuntamente volersi dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione totale delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia quindi fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Ne consegue che la richiesta congiunta delle parti, sul presupposto del raggiunto accordo extragiudiziale determina la dichiarazione della cessata materia del contendere, poiché l'accordo costituisce fatto sopravvenuto che ha eliminato, la posizione di contrasto originariamente esistente e che ha fatto venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n.
26351/2005).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Ne deriva che alla dichiarazione di cessata materia del contendere nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue la revoca del decreto ingiuntivo n. 368/2013.
Ciò posto, nessun altro contrasto permane tra le parti sul quale debba pronunciarsi questo Giudice, avendo le stesse chiesto la totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 368/2013, emesso dal Tribunale di Patti in data 10.10.2013;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, 12.11.2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino Innaria
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/11/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg.1804/2013, pendente tra
, p. iva in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corr.te in Tortorici in Piazza Umberto 9, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Conti Gallenti;
- attore opponente –
CONTRO
, C.F.: nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Mobilia e Angela S. Cicciari;
- convenuto opposto –
Sono comparsi: l'avv. CONTI GALLENTI CLAUDIO per parte opponente e l'avv. Gabriella
Campochiaro in sostituzione degli avv.ti MOBILIA CARMELO e CICCIARI per parte opposta.
Sono, altresì, presenti le parti personalmente i sig.ri e Controparte_2 Parte_1
, i quali dichiarano di avere raggiunto l'accordo e di averlo sottoscritto, come da atto che
[...]
viene esibito al Giudice.
Si dà atto che la dichiarazione non viene sottoscritta poiché la verbalizzazione è avvenuta in forma telematica.
A questo punto si invitano i procuratori delle parti a formulare le richieste.
Gli avv. Conti Gallenti e Campochiaro chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 368/2013.
IL GIUDICE ONORARIO Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
avente a oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 368/2013, emesso dal Tribunale di Patti in data
10.10.2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2013 l , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n.
368/2013 emesso dal Tribunale di Patti in data 10.10.2013 con cui il geometra Controparte_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.405,32 a titolo compensi per attività professionale da questi svolta, oltre spese della procedura monitoria. Nella specie, l'odierno attore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per l'inesistenza del credito ingiunto e, in subordine, chiedeva dichiararsi non dovuta l'intera somma ingiunta.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nel corso del giudizio le parti, subito dopo il deposito delle memorie istruttorie, chiedevano più volte che la causa venisse rinviata per la pendenza tra le stesse di trattative di bonario componimento ed all'odierna udienza, dopo aver dato atto di aver raggiunto l'accordo, hanno chiesto congiuntamente volersi dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione totale delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia quindi fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Ne consegue che la richiesta congiunta delle parti, sul presupposto del raggiunto accordo extragiudiziale determina la dichiarazione della cessata materia del contendere, poiché l'accordo costituisce fatto sopravvenuto che ha eliminato, la posizione di contrasto originariamente esistente e che ha fatto venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n.
26351/2005).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Ne deriva che alla dichiarazione di cessata materia del contendere nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue la revoca del decreto ingiuntivo n. 368/2013.
Ciò posto, nessun altro contrasto permane tra le parti sul quale debba pronunciarsi questo Giudice, avendo le stesse chiesto la totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 368/2013, emesso dal Tribunale di Patti in data 10.10.2013;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, 12.11.2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino Innaria