Art. 1099. Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di <>. 3. L'avanzamento si effettua a scelta ((e la promozione e' attribuita al 1° luglio)) . 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di <> anche nel nuovo grado. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 .
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
27 marzo 2012
>
Versione
16 luglio 2016
16 luglio 2016
>
Versione
19 aprile 2025
19 aprile 2025
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2025, n. 7038Provvedimento: […]Leggi di più...
- eccesso di delega·
- avanzamento ufficiale·
- art. 2250-ter codice ordinamento militare·
- principio di soccombenza·
- spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 1 legge delega 244/2012·
- promozione s.p.a.d.·
- riduzione organico·
- legittimità costituzionale