Articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1099. Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di <>. 3. L'avanzamento si effettua a scelta ((e la promozione e' attribuita al 1° luglio)) . 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di <> anche nel nuovo grado. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 .
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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