Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 1697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/04/2025 nella causa n. 1697/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dalle avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
FAVALI e MONICA TABACCO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio dell'importo di € 108.886,44 e la condanna dell' al versamento delle CP_1 rate già scadute, per l'importo di € 100.000,00;
2. l' si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso e chiedendo che CP_1 la quantificazione del dovuto fosse rimessa all' CP_1
3. nelle more del giudizio l' ha provveduto alla liquidazione del CP_1 trattamento oggetto di causa ed all'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'integrale pagamento della prestazione dedotta in giudizio;
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4. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
5. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
6. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che le ragioni del ricorrente sono confermate dall'avvenuta soluzione in via amministrativa della controversia, con l'integrale riconoscimento di quanto richiesto;
7. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (in misura intermedia tra i parametri minimi e medi attesa la serialità delle questioni), con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie avv. Monica Tabacco e Sabrina Favali.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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