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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13331/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
entrambi difesi e patrocinati dall'avv. BONENTE MARTA MARIA, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
Conclusioni delle parti: note scritte depositate in data 13/01/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate. Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via interpretativa ritenendo che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Il medesimo iter può essere seguito nei procedimenti su ricorso congiunto in cui siano proposte sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascuna delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 08/10/2024 e alle note sostitutive d'udienza depositate il 13/01/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA (Anno 1999, Parte II, Serie A, n. 178).
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 17.1.2025
La Giudice esten.
Virginia Manfroni La Presidente
Antonella Guerra TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13331 /2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Rilevato che in data odierna è stata emessa sentenza di omologa della separazione personale delle parti;
che il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda, connessa a quella decisa con la predetta sentenza, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto va fissata udienza davanti al giudice relatore dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970; che al contempo va assegnato termine alle parti per il deposito di nota di trattazione scritta, per integrare la documentazione ex art. 473 bis. 12, terzo comma, c.p.c. relativa alle condizioni reddituali e patrimoniali che matureranno entro la prossima udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice (Virginia Manfroni) e dispone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e che pertanto l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Assegna alle parti termine perentorio fino al 2.12.2025 per il deposito telematico della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, lett. a), b) e c), delle suddette note scritte in cui ribadiscono il contenuto del ricorso o indicano le eventuali modifiche delle condizioni legate alle sopravvenienze intervenute dal deposito del ricorso, precisano che le parti rinunciano a comparire e dichiarano di non potersi riconciliare e, per i soli procedimenti di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, specificano che non vi sia stata coabitazione tra le parti dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente in sede di separazione, producendo altresì la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato o l'estratto autentico dell'atto di matrimonio da cui risulti l'annotazione dell'intervenuta separazione;
la firma dell'istanza vale anche come autenticazione delle firme delle parti. All'istanza sarà allegata dichiarazione resa da ciascuna delle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna dichiara:
- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare a comparire;
- di non volersi riconciliare;
- di confermare le conclusioni rassegnate in atti o le condizioni come modificate;
Avverte le parti che le stesse possono opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
Avverte le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
Avverte le parti che, se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
Verona, così deciso il 17.1.2025
La Giudice esten.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13331/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
entrambi difesi e patrocinati dall'avv. BONENTE MARTA MARIA, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
Conclusioni delle parti: note scritte depositate in data 13/01/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate. Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via interpretativa ritenendo che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Il medesimo iter può essere seguito nei procedimenti su ricorso congiunto in cui siano proposte sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascuna delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 08/10/2024 e alle note sostitutive d'udienza depositate il 13/01/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi.
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA (Anno 1999, Parte II, Serie A, n. 178).
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 17.1.2025
La Giudice esten.
Virginia Manfroni La Presidente
Antonella Guerra TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13331 /2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Rilevato che in data odierna è stata emessa sentenza di omologa della separazione personale delle parti;
che il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda, connessa a quella decisa con la predetta sentenza, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto va fissata udienza davanti al giudice relatore dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970; che al contempo va assegnato termine alle parti per il deposito di nota di trattazione scritta, per integrare la documentazione ex art. 473 bis. 12, terzo comma, c.p.c. relativa alle condizioni reddituali e patrimoniali che matureranno entro la prossima udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice (Virginia Manfroni) e dispone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e che pertanto l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Assegna alle parti termine perentorio fino al 2.12.2025 per il deposito telematico della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, lett. a), b) e c), delle suddette note scritte in cui ribadiscono il contenuto del ricorso o indicano le eventuali modifiche delle condizioni legate alle sopravvenienze intervenute dal deposito del ricorso, precisano che le parti rinunciano a comparire e dichiarano di non potersi riconciliare e, per i soli procedimenti di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, specificano che non vi sia stata coabitazione tra le parti dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente in sede di separazione, producendo altresì la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato o l'estratto autentico dell'atto di matrimonio da cui risulti l'annotazione dell'intervenuta separazione;
la firma dell'istanza vale anche come autenticazione delle firme delle parti. All'istanza sarà allegata dichiarazione resa da ciascuna delle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna dichiara:
- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare a comparire;
- di non volersi riconciliare;
- di confermare le conclusioni rassegnate in atti o le condizioni come modificate;
Avverte le parti che le stesse possono opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
Avverte le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
Avverte le parti che, se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
Verona, così deciso il 17.1.2025
La Giudice esten.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra