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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone di dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott. ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice rel.
letti gli atti ed i verbali di causa, ha emesso il seguente
DECRETO
visto il ricorso depositato da , iscritto al n. 597 dei procedimenti da trattarsi in Parte_1
camera di consiglio dell'anno 2022, nei confronti di per ottenere – in Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio - la revoca dell'assegno divorzile di euro 400,00 mensili o la riduzione ad euro 150,00 mensili;
letta la comparsa di costituzione e risposta di , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
[...]
ha dedotto il peggioramento della propria situazione economica, in quanto Parte_2
collocato in NASPI per effetto della crisi aziendale del datore di lavoro, soc. Corden Pharma.
Ha, altresì, allegato che: la figlia , maggiorenne non autosufficiente, vivrebbe con il Persona_1
padre; la situazione economica della resistente sarebbe migliorata per effetto dell'acquisto del 50%
della casa coniugale e della percezione del reddito di cittadinanza.
Tanto premesso, è documentato il peggioramento delle condizioni economiche del il cui Pt_1
reddito, di 15.189,00 lordi nel 2020, di euro 1.669,00 lordi nel 2022, risulta attualmente pari ad euro
2.200,00 mensili lordi a fronte di quello di euro 2711,61 mensili lordi all'epoca del divorzio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la resistente non percepisce il reddito di cittadinanza. è proprietaria di diversi immobili per intero e pro Controparte_1
quota ed ha percepito nel 2022 un reddito pari ad euro 5.642,00 lordi, ridotti ad euro 3.605,00
all'esito delle detrazioni godute.
Pertanto, tenuto conto della situazione sopradescritta, del peggioramento della situazione del ricorrente, devono essere applicati gli attuali principi giurisprudenziali, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzio.
Infatti, in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.(Cass. n.1119/2020).
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970,
senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -,
un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del 17.2.2021). Nella specie, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, dei redditi suindicati, della durata del matrimonio (contratto nel 1990), dell'età della richiedente (61 anni) e della sua capacità lavorativa,
l'assegno divorzile va ridotto ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I.
L'accoglimento parziale della domanda ed i rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 L. 1/12/1970 n. 898 in parziale modifica delle condizioni di divorzio, che per il resto rimangono ferme:
in accoglimento parziale del ricorso, DETERMINA in € 250,00 mensili l'assegno divorzile a carico di , da corrispondere a , entro il 5 del mese con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dalla domanda, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio, il 7.3.2025
il PRESIDENTE
dott. Pier Luigi De Cinti
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone di dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott. ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice rel.
letti gli atti ed i verbali di causa, ha emesso il seguente
DECRETO
visto il ricorso depositato da , iscritto al n. 597 dei procedimenti da trattarsi in Parte_1
camera di consiglio dell'anno 2022, nei confronti di per ottenere – in Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio - la revoca dell'assegno divorzile di euro 400,00 mensili o la riduzione ad euro 150,00 mensili;
letta la comparsa di costituzione e risposta di , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
[...]
ha dedotto il peggioramento della propria situazione economica, in quanto Parte_2
collocato in NASPI per effetto della crisi aziendale del datore di lavoro, soc. Corden Pharma.
Ha, altresì, allegato che: la figlia , maggiorenne non autosufficiente, vivrebbe con il Persona_1
padre; la situazione economica della resistente sarebbe migliorata per effetto dell'acquisto del 50%
della casa coniugale e della percezione del reddito di cittadinanza.
Tanto premesso, è documentato il peggioramento delle condizioni economiche del il cui Pt_1
reddito, di 15.189,00 lordi nel 2020, di euro 1.669,00 lordi nel 2022, risulta attualmente pari ad euro
2.200,00 mensili lordi a fronte di quello di euro 2711,61 mensili lordi all'epoca del divorzio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la resistente non percepisce il reddito di cittadinanza. è proprietaria di diversi immobili per intero e pro Controparte_1
quota ed ha percepito nel 2022 un reddito pari ad euro 5.642,00 lordi, ridotti ad euro 3.605,00
all'esito delle detrazioni godute.
Pertanto, tenuto conto della situazione sopradescritta, del peggioramento della situazione del ricorrente, devono essere applicati gli attuali principi giurisprudenziali, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzio.
Infatti, in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.(Cass. n.1119/2020).
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970,
senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -,
un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del 17.2.2021). Nella specie, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, dei redditi suindicati, della durata del matrimonio (contratto nel 1990), dell'età della richiedente (61 anni) e della sua capacità lavorativa,
l'assegno divorzile va ridotto ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT indice F.O.I.
L'accoglimento parziale della domanda ed i rapporti tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 L. 1/12/1970 n. 898 in parziale modifica delle condizioni di divorzio, che per il resto rimangono ferme:
in accoglimento parziale del ricorso, DETERMINA in € 250,00 mensili l'assegno divorzile a carico di , da corrispondere a , entro il 5 del mese con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dalla domanda, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio, il 7.3.2025
il PRESIDENTE
dott. Pier Luigi De Cinti