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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
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R.G. 484/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 484/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 57 presso lo studio dell'avv. Mariassunta D'Angelo che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- RICORRENTE/ATTRICE -
E
, (c.f. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della Casa
Comunale in Sulmona (AQ), via P. Mazara n. 21, e rappresentato e difeso come da procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Valeria
Palma (che ha rinunciato all'incarico in data 28.12.2024);
-CONVENUTO–
OGGETTO: impugnazione rilascio
IN FATTO
Con ricorso del 20.9.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia del Controparte_1 provvedimento di rilascio di immobile emesso dal Comune di Sulmona e
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l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'assegnazione definitiva di alloggio residenziale del Comune denominato “casa parcheggio”.
In via preliminare, la ricorrente chiedeva comunque la sospensione dell'efficacia del provvedimento anche inaudita altera parte.
A sostegno della citata azione la ricorrente ha dedotto che:
- in data 17.11.1997 il Comune di Sulmona stipulava con la Sig.ra un contratto di locazione di immobile Parte_1 comunale adibito a “Casa Parcheggio” sito in Via Torta n.36, int. 1, piano terra, per la durata di anni 1 e prorogata di 18 mesi;
- dalla scadenza del contratto ad oggi, la Sig.ra ha Parte_1 continuato ad occupare l'immobile in questione senza mai ricevere alcun ordine di rilascio;
- con nota prot. 2605 del 19.01.2023 il Comune di Sulmona diffidava la Sig.ra al rilascio dell'alloggio entro 15 giorni, Parte_1
assegnandole lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, come previsto dall'art. 36 della Legge della
Regione Abruzzo n. 96 del 1996 e dall'art 18 del DPR 1035 del 1972, sul presupposto che “il contratto risulta ormai scaduto da tempo”;
- con nota del 3.3.2023, la Sig.ra presentava deduzioni Parte_1
scritte nelle quali dava atto di aver presentato domanda di assegnazione in sanatoria ex art. 36 Legge Regione Abruzzo n. 96 del
1996;
- che, come detto, la Sig.ra essendo in possesso di tutti i Parte_1 requisiti previsti dalla legge, depositava istanza di assegnazione definitiva dell'alloggio medesimo ai sensi della legge della Regione
Abruzzo n. 96/1996 (richiamata dal Regolamento del Comune di
Sulmona) che all'art. 36, comma 1 bis, prevede che “Nei confronti di coloro che, a seguito della scadenza del termine previsto per l'assegnazione provvisoria prevista dai rispettivi bandi pubblici, occupino alla data del 10 gennaio 2023 un alloggio di edilizia
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residenziale pubblica…è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3”;
- in data 21/8/2023, il Comune di Sulmona notificava, ai sensi dell'art .18 del DPR 1035/1972 e dell'art. 36 della Legge Regionale n.
96 del 1996, la Determina del Dirigente di Settore n. 811 del
14/08/2023 con cui intimava alla ricorrente “il rilascio dell'alloggio adibito a casa parcheggio entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento”.
Nel merito, la ricorrente deduceva che:
a) Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario b) Illegittimità dell'utilizzo della procedura ex art. 18 del DPR
1035/1972 e art. 36 LR 96/1996 in quanto non si verte in ipotesi di assenza ab origine o revoca di titolo di legittimazione all'occupazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica;
c) Sussistenza del diritto all'assegnazione definitiva ex art. 36 LR
96/1996.
Con decreto del 5.10.2023, il precedente istruttore, riqualificava la domanda in opposizione ex art. 615 c.p.c. e, dunque, disponeva procedersi secondo il rito ordinario, sospendeva il provvedimento inaudita altera parte e fissava udienza per la sola conferma/revoca della decisione sull'istanza di sospensione.
In data 2.11.2023 si costituiva il contestando in fatto e Controparte_1
in diritto l'avversa domanda ed evidenziando che:
- Difetta la giurisdizione del Giudice ordinario;
- È legittima l'applicazione della procedura di cui all'art. 18 e 36 citati in quanto comunque la ricorrente occupa immobile senza un valido titolo e che questo è scaduto ormai dal 2001;
- È inapplicabile la sanatoria di cui all'art. 36 LR e comunque difettano i presupposti.
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A seguito di assegnazione ad altro magistrato, quest'ultimo riteneva di non procedere alla riunione e fissava udienza per la decisione assegnando termine per note.
All'esito dell'assegnazione della causa alla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
IN DIRITTO
Tanto premesso, in primo luogo, non è fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
Invero, il presente giudizio ha ad oggetto, primariamente, la illegittimità del provvedimento emesso dal con Determina del Controparte_1
Dirigente di Settore n. 811 del 14/08/2023 con cui veniva intimato a
, il rilascio dell'alloggio adibito a casa parcheggio sito Parte_1
a Sulmona in Via Torta n. 36, int. 1 ai sensi dell'art. 36 della legge regionale
96/1996 e del richiamato art. 18 DPR 1035/1972.
Secondo parte convenuta, la circostanza che la ricorrente/attrice abbia contestato il provvedimento di rilascio anche sulla base del diniego ad ottenere l'assegnazione definitiva dell'alloggio, comporterebbe il radicamento della giurisdizione dinanzi al Giudice amministrativo.
Tale deduzione è priva di fondamento, ritenendo che comunque la giurisdizione, come riconosciuto anche nel corso del giudizio dal precedente istruttore, è comunque del Giudice ordinario.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dedotta
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illegittimità dell'ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del
g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica;
cfr. Cassazione civile sez. un., 26/12/2024, n.34502).
Venendo al merito, parte attrice contesta, come primo motivo, la legittimità della procedura utilizzata dal ex art. 36 della LR Controparte_1
96/1996 e ex art 18 DPR 1035/1972 per il rilascio dell'immobile poiché tale iter sarebbe utilizzabile esclusivamente per il recupero di un bene abusivamente occupato in caso di annullamento, revoca o decadenza dell'assegnazione.
Tale considerazione è priva di pregio.
L'art. 36 LR 96/1996 dispone, per quanto di interesse che: “ 8. Per le occupazioni per le quali non e' consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. 10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo idoneo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 11. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3 comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1 comma e non
e' soggetto a graduatoria o proroghe. 13-bis. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono: a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale.; 13-ter. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe. 13-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 13-quater si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio
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di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore”.
L' 18 del d.p.r. n. 1035 del 1972, invece, dispone: “Il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni”.
L' ordine di rilascio si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso. Il relativo procedimento, quindi, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, si risolve nel compimento di un'attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa.
E' evidente che le citate disposizioni in ordine alla procedura di rilascio degli immobili di edilizia residenziale pubblica detenuti abusivamente, non fa alcun distinguo tra soggetti che lo occupano senza alcun titolo o coloro che lo occupano oltre la scadenza del contratto come nel caso di specie.
Del resto, la stessa legge regionale 96/1966 prevede diversa e specifica procedura nei casi di decadenza o annullamento dell'assegnazione agli artt.
33 e 34.
Inoltre, non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente/attrice in ordine alla circostanza che il avrebbe dovuto attivare i procedimenti di CP_1
carattere civilistico in materia possessoria o di rivendica trattandosi, pacificamente, del recupero di un bene del patrimonio indisponibile dell'ente.
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Pertanto, stante l'avvenuta e pacifica scadenza del contratto di locazione stipulato tra l'ente e la nel 2001, risulta corretta e legittima Parte_1
l'attivazione da parte del della procedura ex art. 36 Controparte_1
della legge regionale 96/1996 per il recupero del bene.
Secondariamente, l'attrice deduce la sussistenza del suo diritto all'assegnazione definitiva dell'immobile ai sensi dell'art. 36 comma 1ter
LR 96/1996.
Secondo parte attrice, infatti, la disposizione citata consente, anche per la case parcheggio, la possibilità di ottenere l'assegnazione definitiva a colore che, alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria, occupino, alla data del 10.1.2023 un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Di contro, il convenuto ha sostenuto, in primis, che non potrebbe CP_1 trovare applicazione, per le case parcheggio, la procedura di assegnazione definitiva ex art. 36 citato trattandosi di alloggi con finalità diverse e, per loro specifica destinazione, con assegnazione di carattere provvisorio e, ad ogni modo, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti per la per Parte_1
ottenere l'assegnazione definitiva.
Le considerazioni dell'ente devono ritenersi condivisibili.
Se è vero che l'art. 1 della legge regionale 96/1996 estende l'applicazione delle disposizioni alla case parcheggio, è pur vero che tali tipologie di immobili di residenza edilizia pubblica seguono, per la loro assegnazione, regole e procedimento diversi, legati sostanzialmente alla temporaneità della concessione in locazione e alla circostanza che essi sono legati all'esigenza contingente di dare alloggio a chi è in emergenza abitativa.
Pertanto, i provvedimenti di assegnazione e locazione di tali abitazioni per loro stessa natura e per destinazione pubblica, rivestono un carattere strettamente temporaneo e legato alle esigenze contingenti della popolazione.
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Per tali ragioni, dal punto di vista sistematico e normativo, è evidente che non può trovare applicazione, per tali alloggi, la normativa relativa all'assegnazione definitiva perché verrebbe meno proprio la caratteristica tipica degli alloggi “case parcheggio” e la loro destinazione stabilita con provvedimento dell'amministrazione pubblica.
Tale interpretazione trova conforto, oltre che dall'analisi della normativa in materia, anche da quanto sostenuto dal Consiglio di Stato (tra l'altro in una controversia proprio sulla legge regionale Abruzzo 96/1996) nella sentenza richiamata da parte convenuta, secondo cui “In realtà la serena (e sistematica) lettura della normativa regionale richiamata induce ragionevolmente a ritenere, anche in applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere ispirata l'attività della pubblica amministrazione, che il venir meno dell'uso temporaneo delle "case parcheggio" impone l'adozione da parte dell'amministrazione un provvedimento di carattere generale, assunto all'esito di un'adeguata e approfondita istruttoria, che dia atto della sopravvenuta cessazione delle esigenze temporanee che hanno giustificato la realizzazione delle c.d. case parcheggio, provvedimento che nel caso di specie non risulta essere intervenuto, non potendo ammettersi che quella particolare condizione (cioè il venir meno delle esigenze temporanee) sia rimessa a singoli atti di gestione che come tali non possono avere una visione generale, adeguata e approfondita, delle esigenze abitative del territorio.(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/06/2022, (ud. 17/05/2022, dep. 01/06/2022), n.4459).
Ebbene, nel caso di specie, nessun provvedimento di carattere generale è stato assunto dall'ente comunale nel quale sono state dichiarate cessate le esigenze temporanee che hanno giustificato la destinazione degli immobili oggetto del presente giudizio, a case parcheggio.
Pertanto, non risulta applicabile nel caso di specie la procedura di assegnazione definitiva di cui all'art. 36.
Ad ogni modo, non appare comunque dimostrato da parte attrice/ricorrente la sussistenza dei requisiti per ottenere l'assegnazione
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definitiva dell'alloggio non avendo allegato la sussistenza dei requisiti richiesti.
Ciò posto, la domanda proposta da va integralmente Parte_1
rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto di rilascio della casa parcheggio emesso Comune di
Sulmona determina dirigenziale n. 811 del 14.8.2023 revocandone la sospensione;
• Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente CP_1 giudizio che liquida in € 851 per compensi (scaglione sino a 5.200, tariffe medie, fasi studio, introduttiva e decisionale) oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Sulmona, lì 7.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 484/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 484/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 57 presso lo studio dell'avv. Mariassunta D'Angelo che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- RICORRENTE/ATTRICE -
E
, (c.f. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della Casa
Comunale in Sulmona (AQ), via P. Mazara n. 21, e rappresentato e difeso come da procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Valeria
Palma (che ha rinunciato all'incarico in data 28.12.2024);
-CONVENUTO–
OGGETTO: impugnazione rilascio
IN FATTO
Con ricorso del 20.9.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia del Controparte_1 provvedimento di rilascio di immobile emesso dal Comune di Sulmona e
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l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'assegnazione definitiva di alloggio residenziale del Comune denominato “casa parcheggio”.
In via preliminare, la ricorrente chiedeva comunque la sospensione dell'efficacia del provvedimento anche inaudita altera parte.
A sostegno della citata azione la ricorrente ha dedotto che:
- in data 17.11.1997 il Comune di Sulmona stipulava con la Sig.ra un contratto di locazione di immobile Parte_1 comunale adibito a “Casa Parcheggio” sito in Via Torta n.36, int. 1, piano terra, per la durata di anni 1 e prorogata di 18 mesi;
- dalla scadenza del contratto ad oggi, la Sig.ra ha Parte_1 continuato ad occupare l'immobile in questione senza mai ricevere alcun ordine di rilascio;
- con nota prot. 2605 del 19.01.2023 il Comune di Sulmona diffidava la Sig.ra al rilascio dell'alloggio entro 15 giorni, Parte_1
assegnandole lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, come previsto dall'art. 36 della Legge della
Regione Abruzzo n. 96 del 1996 e dall'art 18 del DPR 1035 del 1972, sul presupposto che “il contratto risulta ormai scaduto da tempo”;
- con nota del 3.3.2023, la Sig.ra presentava deduzioni Parte_1
scritte nelle quali dava atto di aver presentato domanda di assegnazione in sanatoria ex art. 36 Legge Regione Abruzzo n. 96 del
1996;
- che, come detto, la Sig.ra essendo in possesso di tutti i Parte_1 requisiti previsti dalla legge, depositava istanza di assegnazione definitiva dell'alloggio medesimo ai sensi della legge della Regione
Abruzzo n. 96/1996 (richiamata dal Regolamento del Comune di
Sulmona) che all'art. 36, comma 1 bis, prevede che “Nei confronti di coloro che, a seguito della scadenza del termine previsto per l'assegnazione provvisoria prevista dai rispettivi bandi pubblici, occupino alla data del 10 gennaio 2023 un alloggio di edilizia
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residenziale pubblica…è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3”;
- in data 21/8/2023, il Comune di Sulmona notificava, ai sensi dell'art .18 del DPR 1035/1972 e dell'art. 36 della Legge Regionale n.
96 del 1996, la Determina del Dirigente di Settore n. 811 del
14/08/2023 con cui intimava alla ricorrente “il rilascio dell'alloggio adibito a casa parcheggio entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento”.
Nel merito, la ricorrente deduceva che:
a) Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario b) Illegittimità dell'utilizzo della procedura ex art. 18 del DPR
1035/1972 e art. 36 LR 96/1996 in quanto non si verte in ipotesi di assenza ab origine o revoca di titolo di legittimazione all'occupazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica;
c) Sussistenza del diritto all'assegnazione definitiva ex art. 36 LR
96/1996.
Con decreto del 5.10.2023, il precedente istruttore, riqualificava la domanda in opposizione ex art. 615 c.p.c. e, dunque, disponeva procedersi secondo il rito ordinario, sospendeva il provvedimento inaudita altera parte e fissava udienza per la sola conferma/revoca della decisione sull'istanza di sospensione.
In data 2.11.2023 si costituiva il contestando in fatto e Controparte_1
in diritto l'avversa domanda ed evidenziando che:
- Difetta la giurisdizione del Giudice ordinario;
- È legittima l'applicazione della procedura di cui all'art. 18 e 36 citati in quanto comunque la ricorrente occupa immobile senza un valido titolo e che questo è scaduto ormai dal 2001;
- È inapplicabile la sanatoria di cui all'art. 36 LR e comunque difettano i presupposti.
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A seguito di assegnazione ad altro magistrato, quest'ultimo riteneva di non procedere alla riunione e fissava udienza per la decisione assegnando termine per note.
All'esito dell'assegnazione della causa alla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
IN DIRITTO
Tanto premesso, in primo luogo, non è fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
Invero, il presente giudizio ha ad oggetto, primariamente, la illegittimità del provvedimento emesso dal con Determina del Controparte_1
Dirigente di Settore n. 811 del 14/08/2023 con cui veniva intimato a
, il rilascio dell'alloggio adibito a casa parcheggio sito Parte_1
a Sulmona in Via Torta n. 36, int. 1 ai sensi dell'art. 36 della legge regionale
96/1996 e del richiamato art. 18 DPR 1035/1972.
Secondo parte convenuta, la circostanza che la ricorrente/attrice abbia contestato il provvedimento di rilascio anche sulla base del diniego ad ottenere l'assegnazione definitiva dell'alloggio, comporterebbe il radicamento della giurisdizione dinanzi al Giudice amministrativo.
Tale deduzione è priva di fondamento, ritenendo che comunque la giurisdizione, come riconosciuto anche nel corso del giudizio dal precedente istruttore, è comunque del Giudice ordinario.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dedotta
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illegittimità dell'ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del
g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica;
cfr. Cassazione civile sez. un., 26/12/2024, n.34502).
Venendo al merito, parte attrice contesta, come primo motivo, la legittimità della procedura utilizzata dal ex art. 36 della LR Controparte_1
96/1996 e ex art 18 DPR 1035/1972 per il rilascio dell'immobile poiché tale iter sarebbe utilizzabile esclusivamente per il recupero di un bene abusivamente occupato in caso di annullamento, revoca o decadenza dell'assegnazione.
Tale considerazione è priva di pregio.
L'art. 36 LR 96/1996 dispone, per quanto di interesse che: “ 8. Per le occupazioni per le quali non e' consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. 10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo idoneo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 11. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3 comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1 comma e non
e' soggetto a graduatoria o proroghe. 13-bis. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono: a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale.; 13-ter. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe. 13-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 13-quater si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio
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di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore”.
L' 18 del d.p.r. n. 1035 del 1972, invece, dispone: “Il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni”.
L' ordine di rilascio si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso. Il relativo procedimento, quindi, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, si risolve nel compimento di un'attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa.
E' evidente che le citate disposizioni in ordine alla procedura di rilascio degli immobili di edilizia residenziale pubblica detenuti abusivamente, non fa alcun distinguo tra soggetti che lo occupano senza alcun titolo o coloro che lo occupano oltre la scadenza del contratto come nel caso di specie.
Del resto, la stessa legge regionale 96/1966 prevede diversa e specifica procedura nei casi di decadenza o annullamento dell'assegnazione agli artt.
33 e 34.
Inoltre, non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente/attrice in ordine alla circostanza che il avrebbe dovuto attivare i procedimenti di CP_1
carattere civilistico in materia possessoria o di rivendica trattandosi, pacificamente, del recupero di un bene del patrimonio indisponibile dell'ente.
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Pertanto, stante l'avvenuta e pacifica scadenza del contratto di locazione stipulato tra l'ente e la nel 2001, risulta corretta e legittima Parte_1
l'attivazione da parte del della procedura ex art. 36 Controparte_1
della legge regionale 96/1996 per il recupero del bene.
Secondariamente, l'attrice deduce la sussistenza del suo diritto all'assegnazione definitiva dell'immobile ai sensi dell'art. 36 comma 1ter
LR 96/1996.
Secondo parte attrice, infatti, la disposizione citata consente, anche per la case parcheggio, la possibilità di ottenere l'assegnazione definitiva a colore che, alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria, occupino, alla data del 10.1.2023 un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Di contro, il convenuto ha sostenuto, in primis, che non potrebbe CP_1 trovare applicazione, per le case parcheggio, la procedura di assegnazione definitiva ex art. 36 citato trattandosi di alloggi con finalità diverse e, per loro specifica destinazione, con assegnazione di carattere provvisorio e, ad ogni modo, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti per la per Parte_1
ottenere l'assegnazione definitiva.
Le considerazioni dell'ente devono ritenersi condivisibili.
Se è vero che l'art. 1 della legge regionale 96/1996 estende l'applicazione delle disposizioni alla case parcheggio, è pur vero che tali tipologie di immobili di residenza edilizia pubblica seguono, per la loro assegnazione, regole e procedimento diversi, legati sostanzialmente alla temporaneità della concessione in locazione e alla circostanza che essi sono legati all'esigenza contingente di dare alloggio a chi è in emergenza abitativa.
Pertanto, i provvedimenti di assegnazione e locazione di tali abitazioni per loro stessa natura e per destinazione pubblica, rivestono un carattere strettamente temporaneo e legato alle esigenze contingenti della popolazione.
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Per tali ragioni, dal punto di vista sistematico e normativo, è evidente che non può trovare applicazione, per tali alloggi, la normativa relativa all'assegnazione definitiva perché verrebbe meno proprio la caratteristica tipica degli alloggi “case parcheggio” e la loro destinazione stabilita con provvedimento dell'amministrazione pubblica.
Tale interpretazione trova conforto, oltre che dall'analisi della normativa in materia, anche da quanto sostenuto dal Consiglio di Stato (tra l'altro in una controversia proprio sulla legge regionale Abruzzo 96/1996) nella sentenza richiamata da parte convenuta, secondo cui “In realtà la serena (e sistematica) lettura della normativa regionale richiamata induce ragionevolmente a ritenere, anche in applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere ispirata l'attività della pubblica amministrazione, che il venir meno dell'uso temporaneo delle "case parcheggio" impone l'adozione da parte dell'amministrazione un provvedimento di carattere generale, assunto all'esito di un'adeguata e approfondita istruttoria, che dia atto della sopravvenuta cessazione delle esigenze temporanee che hanno giustificato la realizzazione delle c.d. case parcheggio, provvedimento che nel caso di specie non risulta essere intervenuto, non potendo ammettersi che quella particolare condizione (cioè il venir meno delle esigenze temporanee) sia rimessa a singoli atti di gestione che come tali non possono avere una visione generale, adeguata e approfondita, delle esigenze abitative del territorio.(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/06/2022, (ud. 17/05/2022, dep. 01/06/2022), n.4459).
Ebbene, nel caso di specie, nessun provvedimento di carattere generale è stato assunto dall'ente comunale nel quale sono state dichiarate cessate le esigenze temporanee che hanno giustificato la destinazione degli immobili oggetto del presente giudizio, a case parcheggio.
Pertanto, non risulta applicabile nel caso di specie la procedura di assegnazione definitiva di cui all'art. 36.
Ad ogni modo, non appare comunque dimostrato da parte attrice/ricorrente la sussistenza dei requisiti per ottenere l'assegnazione
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definitiva dell'alloggio non avendo allegato la sussistenza dei requisiti richiesti.
Ciò posto, la domanda proposta da va integralmente Parte_1
rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto di rilascio della casa parcheggio emesso Comune di
Sulmona determina dirigenziale n. 811 del 14.8.2023 revocandone la sospensione;
• Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente CP_1 giudizio che liquida in € 851 per compensi (scaglione sino a 5.200, tariffe medie, fasi studio, introduttiva e decisionale) oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Sulmona, lì 7.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Marta Sarnelli
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