Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01656/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2025, proposto da
IE NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla, Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bluserena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Antonio Giulio Carbonara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 733 del 27 marzo 2025 (Reg. Sett. n. 35 del 27 marzo 2025) del Comune di Ginosa, VIII Settore, Area Attività Produttive e Patrimonio, avente ad oggetto l’aggiudicazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, a definizione del relativo procedimento ad evidenza pubblica, nella parte in cui “ nelle more dell’adozione degli atti di regolazione dei nuovi rapporti concessori ” e sino alla fine della stagione balneare 2025, affida in via “ diretta e temporanea ” alla Bluserena s.p.a. anche l’area in località Salinella denominata “ DO TO NA ”, non oggetto di procedura ad evidenza pubblica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bluserena S.p.a. e del Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di un terreno sito nel territorio del Comune di Ginosa e prospicente il litorale, presso il quale gestisce un’attività del tipo “parco avventura”. L’area, inoltre, confina con un villaggio turistico di proprietà della Bluserena S.p.a., la quale era anche titolare di una concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo sul tratto di mare antistante detto villaggio.
1.2. Il Comune di Ginosa, nell’ambito delle determinazioni assunte ai fini dell’avvio delle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime di tipo turistico-ricreativo e sportivo del territorio costiero comunale, con determina dirigenziale n. 2441 del 15 novembre 2024 decideva di escludere dall’ambito dei lotti concedibili (e, quindi, da sottoporre a gara) lo spazio di litorale in concessione alla Bluserena S.p.a. “ considerato … che il lotto N.01 STABILIMENTO BALNEARE (SB) ricade in un’area demaniale che, ad oggi, non risulta avere libero accesso pubblico, presupposto necessario ai fini dell’affidamento di concessioni demaniali marittime, come definito nelle NTA del P.R.C. approvato con DGR n. 2273 del 13.10.2011 e nella normativa applicabile al rapporto concessorio ed, in particolare, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione e L.R. n.17/2015 e ss.mm.ii. ”.
1.3. Il Comune di Ginosa, quindi, dava avvio alla procedura di gara per l’assegnazione dei lotti individuati come concedibili e, ad esito della fase di valutazione delle offerte, emetteva la determinazione n. 733 del 28 marzo 2025, a mezzo della quale, oltre ad individuare le ditte aggiudicatarie, in considerazione del tempo necessario all’effettivo insediamento dei nuovi concessionari, disponeva in favore dei concessionari uscenti, ivi compresa la Bluserena S.p.a., l’affidamento in via diretta e temporanea dei rispettivi lotti sino al 15 settembre 2025 e comunque sino alla conclusione della stagione balneare 2025.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 4 aprile 2025 e depositato in data 7 aprile 2025, il ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR la determinazione n. 773/2025, unitamente agli atti connessi, nella parte in cui ha disposto l’affidamento in via diretta della concessione demaniale marittima anche in favore della Bluserena S.p.a., chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; CONTRADDITTORIETÀ; ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI). - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO. – VIOLAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES L. 241/90 ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’affidamento diretto della concessione in favore della Bluserena S.p.a. per la stagione balneare 2025, in quanto il lotto di quest’ultima era stato espressamente escluso da quelli messi a gara, ragione per cui non potrebbero ritenersi sussistenti le condizioni di ammissibilità della proroga tecnica della concessione. Nell’ambito del medesimo motivo è censurata, altresì, la contraddittorietà del provvedimento rispetto alle precedenti determinazioni assunte dall’amministrazione e, altresì, la sua nullità per violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, con la quale era stata già sancita l’illegittimità di una precedente proroga delle concessioni demaniali disposta dal Comune di Ginosa a fronte della mancata indizione della gara.
- “ ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ). VIOLAZIONE DELL’ART. 8.1. N.T.A. DEL PIANO REGIONALE DELLE COSTE (IN BURP N. 31 DEL 29.02.2012). VIOLAZIONE DELL’ART. 10 L.R. 10/04/2015 N. 17 (DISCIPLINA DELLA TUTELA E DELL'USO DELLA COSTA). VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 251, L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta nuovamente la contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto il Comune, pur avendo scelto di non mettere a gara il lotto in questione in ragione dell’assenza di accesso pubblico al mare (dovuto a circostanze imputate dalla ricorrente alla condotta della Bluserena S.p.a., che non avrebbe mai adempiuto a tale obbligo, come, in particolare, sarebbe stato rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4719 del 10 maggio 2023), ha comunque deliberato di prorogare la concessione esistente.
- “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 05/08/2022 N. 118. ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; OMESSA CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI) ”.
Con il terzo motivo di ricorso è contestata l’illegittimità dell’azione amministrativa per aver il Comune concesso alla Bluserena S.p.a. di giovarsi della concessione demaniale pur non avendo mai realizzato l’accesso pubblico al mare, con conseguente sviamento della funzione amministrativa.
2.1. La controinteressata Bluserena S.p.a. si è costituita in giudizio in data 10 aprile 2025 per resistere al ricorso.
2.2. In data 30 aprile 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese e ha precisato che l’accesso pubblico al tratto di litorale di interesse potrebbe essere garantito passando attraverso la sua proprietà, mentre tale possibilità sarebbe preclusa alla Bluserena S.p.a., in quanto il percorso dalla stessa realizzato per consentire (ai soli ospiti del villaggio) il transito verso il litorale comporterebbe l’attraversamento di un ponte in cemento di natura abusiva.
2.3. La controinteressata, con memoria depositata in data 2 maggio 2025, ha riepilogato i fatti di causa, precisando, in primo luogo, di aver impugnato con separato ricorso la determina n. 2441/2024 nella parte in cui il Comune di Ginosa ha deciso di non mettere a bando il tratto di litorale di cui è concessionaria. La controinteressata, inoltre, ha eccepito l’illegittimità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse del ricorrente, in quanto la domanda proposta sarebbe volta a veicolare la pretesa a partecipare ad una procedura di gara relativa ad un lotto che, tuttavia, è stato espressamente escluso dal Comune dal novero di quelli concedibili (senza, peraltro, che il ricorrente abbia impugnato la determina n. 2441/2024, con la quale l’amministrazione deliberava in tal senso) e, altresì, in considerazione del fatto che, anche qualora venisse meno la proroga della concessione, non sarebbe possibile indire una gara in tempo utile per la stagione balneare 2025. Nel merito, la società ha dedotto la legittimità dell’azione amministrativa, stante la necessità di garantire la continuità delle attività balneari esistenti nelle more del loro riassetto complessivo ad esito della gara in corso e in considerazione, altresì, delle ordinanze adottate da questo TAR nei ricorsi proposti dagli altri concessionari uscenti, a mezzo delle quali veniva accolte le istanze cautelari proposte con riferimento alla durata residua delle concessioni in corso. La controinteressata, infine, ha dedotto l’infondatezza della domanda cautelare.
2.4. In data 2 maggio 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle eccezioni preliminari della Bluserena S.p.a., sostenendo la propria legittimazione e l’interesse al ricorso, in quanto operatore economico del settore che intende contestare l’affidamento in via diretta di una concessione per la quale potrebbe competere, deducendo anche che lo svolgimento della gara per la stagione 2025 sarebbe ancora possibile. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che nessun effetto preclusivo al ricorso potrebbe discendere dalla mancata impugnazione della determina n. 2441/2024, trattandosi di provvedimento contraddetto dalla successiva scelta dell’amministrazione di disporre l’affidamento in via diretta della concessione.
2.5. Il Comune di Ginosa si è costituito in giudizio in data 2 maggio 2025 per resistere al ricorso e, in data 3 maggio 2025, ha depositato una memoria difensiva. L’amministrazione, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, in quanto la lesione dedotta dal ricorrente dovrebbe ricondursi non al provvedimento impugnato, ma alla precedente determina n. 2441/2024, con la quale il Comune disponeva l’esclusione del lotto da quelli da sottoporre a gara. Nel merito, l’amministrazione ha dedotto la legittimità dei provvedimenti impugnati, avendo semplicemente provveduto a disporre la proroga tecnica delle concessioni esistenti nelle more dello svolgimento della procedura competitiva per l’individuazione dei nuovi concessionari e ha rilevato, altresì, l’infondatezza della domanda cautelare.
2.6. Ad esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, questo TAR, con ordinanza n. 183 dell’8 maggio 2025, ha disposto istruttoria, ordinando al Comune di provvedere al deposito di una relazione sullo stato dei luoghi e degli atti relativi sia alle determinazioni assunte ai fini dell’individuazione dei lotti da sottoporre a gara, sia alla posizione della Bluserena S.p.a. (anche con riferimento alle opere da questa realizzate in loco ).
2.7. Il data 9 giugno 2025 il Comune ha provveduto al deposito in atti di quanto richiesto a mezzo del provvedimento istruttorio.
2.8. In data 17 giugno 2025 il ricorrente ha depositato copia della comunicazione ex art. 7 l. 241/1990, con la quale il Comune ha notiziato la Bluserena S.p.a. dell’avvio del procedimento finalizzato alla demolizione del ponte in cemento realizzato da detta società ai fini dell’accesso al litorale.
2.9. In data 4 luglio 2025, la ricorrente ha eccepito l’inammissibilità delle contestazioni del ricorrente in ordine alla legittimità del ponte, in quanto estranee all’oggetto del giudizio e irritualmente introdotte a mezzo della memoria del 30 aprile 2025. Nel merito, la società ha eccepito l’infondatezza di tali deduzioni e ha ribadito, inoltre, le precedenti eccezioni e difese.
2.10. In data 4 luglio 2025 il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti deduzioni in ordine alla natura abusiva del ponte e alla possibilità di garantire l’accesso pubblico al mare mediante passaggio attraverso la sua proprietà.
2.11. In data 5 luglio 2025 il Comune ha provveduto al deposito di documentazione, tra cui anche copia dell’ordinanza n. 75 del 23 giugno 2025, con cui è stata disposta la demolizione del ponte in cemento.
2.12. Ad esito della camera di consiglio del 10 luglio 2025, questo TAR, con ordinanza n. 302 del 10 luglio 2025, ha accolto l’istanza cautelare mediante fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm.
2.13. In data 24 ottobre 2025 il Comune di Ginosa ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese ed eccezioni e, ad ulteriore sostegno delle deduzioni in punto di difetto di legittimazione, ha evidenziato che il ricorrente non avrebbe comunque potuto partecipare ad un’eventuale gara per l’assegnazione del lotto, in quanto, dagli estratti camerali, non risulterebbe svolgere attività di “ gestione di spiagge e/o stabilimenti balneari ”. Il Comune, inoltre, ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione, stante la conclusione della stagione balneare 2025, con conseguente venir meno degli effetti della proroga disposta con il provvedimento impugnato.
2.14. In data 24 ottobre 2025 la controinteressata ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione, stante il superamento degli effetti del provvedimento impugnato e ha ribadito le precedenti difese ed eccezioni.
2.15. Con memoria depositata in data 24 ottobre 2025 il ricorrente ha replicato all’ulteriore profilo di inammissibilità rilevato dalla difesa dell’amministrazione comunale, evidenziando di svolgere attività di impresa nel settore turistico e precisando che, ove fosse bandita la gara per il lotto di interesse, il requisito in questione potrebbe essere agevolmente acquisito. Il ricorrente, inoltre, ha ribadito le precedenti difese e ha dichiarato, altresì, la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm.
2.16. In data 4 novembre 2025 il Comune ha depositato una memoria di replica, con la quale, oltre a ribadire le precedenti difese ed eccezioni, ha evidenziato che il codice ATECO posseduto dal ricorrente nulla avrebbe a che fare con l’attività di gestione di stabilimenti balneari e che il codice previsto per tale diversa attività non potrebbe essere ottenuto in mancanza dell’effettivo svolgimento della stessa.
2.17. In data 5 novembre 2025 sia la controinteressata che il ricorrente hanno provveduto al deposito di memorie di replica, con le quali ha ribadito le precedenti difese e ulteriormente argomentato al riguardo.
2.18. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. In primo luogo, conformemente a quanto eccepito dalle difese dell’amministrazione resistente e della controinteressata, deve rilevarsi il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. alla decisione dell’originaria domanda di annullamento, in ragione dell’intervenuto decorso del termine di efficacia della proroga della concessione disposta dal Comune di Ginosa in favore della Bluserena S.p.a. con la determinazione n. 733 del 27 marzo 2025, trattandosi di misura limitata alla stagione balneare 2025, la quale risulta conclusa.
4. Ciononostante, avendo il ricorrente dichiarato, con memoria depositata in data 24 ottobre 2025, la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm., deve comunque procedersi all’esame nel merito delle censure formulate, conformemente ai principi elaborati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022, secondo cui “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”.
5. Tanto premesso devono, quindi, essere esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso proposte dalle difese del Comune e della controinteressata.
5.1. Le parti resistenti, in primo luogo, hanno dedotto il difetto di legittimazione e interesse del ricorrente in relazione all’impugnazione del provvedimento di proroga della concessione della Bluserena S.p.a., in quanto la lesione dedotta (ossia la mancata messa a bando dell’area e, quindi, la frustrazione dell’interesse a poter partecipare alla relativa procedura competitiva) non deriverebbe dall’atto impugnato, ma dalla precedente determina n. 2441/2024, a mezzo della quale il Comune decideva non includere il lotto in questione tra quelli concedibili e, pertanto, da assegnare a mezzo di gara.
5.2. L’eccezione è infondata.
5.3. Deve, infatti, rilevarsi che la determina n. 2441/2024 ha comportato quale unico effetto, per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio, solo ed esclusivamente l’esclusione del lotto della Bluserena S.p.a. dalla gara da ultimo bandita, ma, non trattandosi di un atto di pianificazione generale tale da vincolare la futura azione del Comune di Ginosa, non ha in alcun modo eliminato la possibilità per l’amministrazione di assegnare in concessione, sulla base di una diversa valutazione, anche tale porzione di litorale mediante un provvedimento successivo. E tale evenienza è proprio quella che si è verificata nel caso di specie, dato che il Comune ha provveduto, con la determina impugnata, ad assegnare il tratto di spiaggia con concessione diretta e senza gara al precedente titolare. Per tale ragione, pertanto, la lesione lamentata (e, quindi, l’interesse al ricorso) deve ricondursi direttamente agli effetti della determina n. 733/2025, essendo questa intervenuta sulla concedibilità del tratto di spiaggia in questione in modo innovativo rispetto a quanto implicato dalla precedente determina n. 2441/2024.
5.4. Né può ritenersi che l’interesse del ricorrente possa escluso dal fatto che il tratto di spiaggia sia stato assegnato in concessione solo per la stagione balneare 2025, difettando, quindi, i tempi tecnici per procedere a mezzo di gara. Trattasi, infatti, di una determina adottata già nel mese di marzo e per la quale, quindi, sarebbe stato possibile disporre una procedura selettiva, non rilevando, invece, il sopravvenuto venire meno di tale possibilità in ragione del decorso del tempo ai fini della valutazione dell’interesse originario.
5.5. Parimenti infondata è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità, formulata in particolare dalla difesa del Comune di Ginosa, secondo cui il ricorrente non avrebbe comunque potuto partecipare alla gara per l’assegnazione del lotto, non svolgendo l’attività di gestione di stabilimenti balneari.
5.6. Trattasi, in primo luogo, di una deduzione del tutto eventuale e ipotetica, in quanto volta a contestare la mancanza di un requisito di partecipazione relativo ad una gara che non è stata mai bandita (e per la quale, pertanto, non possono essere note le condizioni di partecipazione) e, comunque, avente ad oggetto un requisito che, ove necessario, il ricorrente potrebbe agevolmente acquisire mediante la mera integrazione del proprio oggetto sociale e che, quindi, risulta inidoneo a dimostrare la radicale impossibilità di prendere parte all’eventuale procedura di gara.
5.7. Piuttosto, deve, invece, ritenersi che il ricorrente, in quanto imprenditore specificamente interessato alla gestione del tratto di spiaggia in questione (essendo proprietario di un terreno prospiciente, ove svolge attività d’impresa nel settore del turismo), sia legittimato e titolare dell’interesse all’impugnazione del provvedimento con il quale detta area è stata assegnata in concessione per lo svolgimento di un’attività economica in assenza di gara.
6. Quanto al merito delle censure prospettate, il Collegio ritiene di dover procedere all’esame congiunto dei motivi di ricorso, in quanto volti a veicolare ragioni di contestazione degli atti impugnati strettamente connesse tra loro.
6.1. In sintesi, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità sotto molteplici profili dell’assegnazione in via diretta della concessione alla Bluserena S.p.a., in quanto, a fronte della mancata inclusione del relativo tratto di spiaggia tra quelli oggetto della gara avviata dal Comune di Ginosa, non poteva disporsi la proroga del rapporto concessorio esistente. La scelta dell’amministrazione, pertanto, sarebbe illegittima per violazione dei principi derivanti dall’ordinamento europeo, contraddittoria rispetto alla precedente determinazione con la quale il lotto era stato escluso dal novero di quelli concedibili e, altresì, frutto di sviamento di potere, in quando avrebbe determinato un indebito vantaggio per la Bluserena S.p.a., alla quale sarebbe stato consentito di giovarsi di un tratto di litorale individuato come non concedibile e per il quale detta società non avrebbe mai garantito l’accesso pubblico.
6.2. Le censure sono fondate nei sensi e nei termini che seguono.
6.3. Il Comune di Ginosa, a mezzo della determina impugnata, ha sostanzialmente disposto una proroga delle concessioni balneari esistenti nel territorio comunale limitatamente alla stagione 2025.
6.4. Ciò posto, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative può ritenersi legittima e compatibile con l’ordinamento europeo, solo ove si tratti di una proroga di carattere tecnico, ossia volta unicamente a garantire la continuità delle attività esistenti nelle more dello svolgimento della gara (già indetta o di imminente indizione) per l’individuazione dei nuovi concessionari. In particolare, è stato evidenziato che “ Si può ritenere compatibile con il diritto dell'Unione la sola proroga "tecnica" - funzionale allo svolgimento della gara … Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa l. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi … emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4479 del 20 maggio 2024.
6.5. Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra enucleati, è, quindi, evidente l’impossibilità di ricondurre l’affidamento temporaneo disposto dal Comune in favore della Bluserena S.p.a. alla categoria della proroga tecnica, avendo l’amministrazione espressamente deciso (con la precedente determina n. 2441/2024) di escludere il tratto di litorale in questione da quelli individuati come concedibili e da sottoporre alla procedura di gara, ragione per cui la scelta del Comune di includere anche tale concessione nell’ambito di quelle oggetto di affidamento temporaneo per la stagione 2025 risulta ingiustificata e non può che ritenersi illegittima.
6.6. Sotto tale profilo, peraltro, risultano irrilevanti i rilievi della difesa del Comune in ordine alla portata generale della procedura di gara nell’ambito della quale veniva poi disposta la proroga per un’ulteriore stagione dei rapporti esistenti, in quanto relativa non al rinnovo di singole concessioni, ma volta a determinare un complessivo riassetto delle attività balneari sul territorio comunale.
6.7. Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che tale evenienza non impediva al Comune di circoscrivere le determinazioni in punto di affidamento temporaneo alle sole concessioni localizzate nei tratti di litorale dove, ad esito della gara, si sarebbero dovute insediare le nuove attività, non potendosi sostenere che il sol fatto dell’indizione di una procedura competitiva giustifichi la proroga anche in favore delle concessioni che non sono interessate dalla gara.
6.8. Infine, deve rilevarsi anche la fondatezza delle ulteriori contestazioni del ricorrente in punto di contraddittorietà e sviamento di potere, per aver il Comune disposto la proroga della concessione, pur avendo precedentemente concluso per la non concedibilità dell’area in questione per difetto del requisito dell’accesso pubblico al mare.
6.9. Invero, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura legittima o meno delle opere realizzate dalla Bluserena S.p.a. ai fini dell’accesso del litorale, è evidente che, a fronte di un’espressa valutazione di non concedibilità del lotto (come dichiarata nella determina n. 2441/2024), la scelta del Comune di procedere con affidamento diretto in favore del concessionario uscente risulta in palese contraddizione con la precedente azione amministrativa e tale da aver determinato un indebito vantaggio per la controinteressata, la quale ha continuato a servirsi di un’area dichiarata non concedibile. L’affidamento diretto, infatti, si pone in chiaro contrasto con tale valutazione, ragione per cui, qualora il Comune avesse voluto disporne il superamento (e, quindi, ritenere l’area concedibile), avrebbe dovuto procedere anche per quest’ultima a mezzo di gara pubblica, considerato, peraltro, che nel caso di specie non emergono nemmeno specifiche ragioni per ritenere che l’affidamento avrebbe potuto essere disposto unicamente in favore della Bluserena S.p.a., avendo la ricorrente anche precisato che, in caso di aggiudicazione del lotto, avrebbe potuto garantire l’accesso pubblico al mare attraverso i terreni di sua proprietà. Non avendo così provveduto è, pertanto, evidente la contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo il Comune disposto l’affidamento diretto di un’area per la quale aveva scelto di non procedere al rilascio di alcuna concessione.
6.10. Da quanto detto discende, pertanto, l’illegittimità della determina n. 733 del 27 marzo 2025 nella parte in cui ha disposto in favore della Bluserena S.p.a. l’assegnazione in via diretta della concessione demaniale per la stagione balneare 2025.
7. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento, ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm., dell’illegittimità, per quanto di interesse di parte ricorrente, della determinazione del Comune di Ginosa n. 733 del 27 marzo 2025 nei sensi e nei limiti di cui sopra.
8. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della specificità delle vicende di causa e, in particolare, tenuto conto del fatto che l’inclusione della concessione della Bluserena S.p.a. tra quelle oggetto della proroga è stata comunque disposta nell’ottica di una procedura di gara volta al riassetto complessivo delle attività balneari presenti nel territorio comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm. l’illegittimità, per quanto di interesse di parte ricorrente, della determinazione del Comune di Ginosa n. 733 del 27 marzo 2025 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI AN, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
IO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | SI AN |
IL SEGRETARIO