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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1465 / 2025 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. con l'avv. GIUSEPPINA CP_1 C.F._1
IA presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
, c.f. , con l'avv. TOMMASO COCCI CP_2 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: chiedono di“ - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cina, il 23.07.2012, tra
[...]
nata il [...] a [...] residente a [...]
n. 16 (Cod. Fisc.: ) e nato il [...] a [...]F._1 CP_2
IA (Cina) residente a [...] (Cod. Fisc.:
1 ), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei C.F._2 comuni di rispettiva residenza;
- la casa familiare, posta in posta in Vernio (PO) via Le Rose n. 16, rimanga assegnata a che vi continuerà a vivere con CP_1 il figlio minore nato l'[...] a [...]; - il figlio minore, Persona_1 [...]
venga giuridicamente sottoposto all'affidamento condiviso dei genitori, Per_1 con collocazione presso la madre nella casa familiare in Vernio (PO) via Le Rose
n. 16; - il padre frequenterà il figlio liberamente previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici del bambino e degli impegni lavorativi del padre;
- corrisponderà a , la somma di Euro 600,00.- a CP_2 CP_1 titolo di mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
detta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie (scolastiche, comprese mensa, mezzi di trasporto, zaini, cancelleria, gite scolastiche, eventuali lezioni di recupero, mediche, sportive, di svago, abbigliamento, calzature) che si renderanno necessarie per il figlio;
- CP_2 corrisponderà a la somma di Euro 100,00.- a titolo di assegno di CP_1 divorzio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
detta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato
a ; - continuerà a pagare il canone di locazione relativo CP_1 CP_2 alla casa familiare;
- l'assegno unico/familiare sarà dovuto interamente alla madre;
- le parti si concedono vicendevolmente il nulla osta per la richiesta e/o rinnovo del passaporto e permesso di soggiorno;
- spese di giudizio interamente compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 15/12/2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/07/2025 e ritualmente notificato, CP_1 ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_2
in Cina, in data 23/07/2012.
[...]
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nato in Co data 11/04/2013 il figlio;
(2) che durante il matrimonio, a partire dall'anno 2014
e fino al dicembre 2012, ha subito dal marito condotte maltrattanti, per le quali ha formalmente sporto querela;
(3) che per suddette condotte è persona offesa e costituita parte civile nel procedimento penale Procura della Repubblica presso il
2 Tribunale di Prato n. 4985/2022 RGNR mod. 21, a carico del convenuto;
(4) che con Decreto del 06.03.2023 (cron. n. 884/2023 – RG n. 233/2023) il Tribunale di
Prato ha ordinato al marito la cessazione delle condotte pregiudizievoli, ed il suo allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente;
ha altresì disposto che il padre potesse vedere il figlio tramite incontri protetti settimanali organizzati dal Servizio Sociale territorialmente competente (Vernio), e posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, la somma di euro 800,00 mensili, annualmente rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e della stessa;
ha infine stabilito la durata dell'ordine di protezione in sei mesi;
(5) di aver ottenuto la separazione personale dal coniuge con sentenza n. 267/2024 del Tribunale di Prato pubblicata il 28/03/2024, che ha omologato l'accordo raggiunto dai coniugi e conseguentemente disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente del minore presso la madre alla quale è stata assegnata la casa coniugale, con diritto di visita padre -figlio dal lunedì al sabato e posto a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ed a titolo di assegno di mantenimento della moglie, l'importo di euro 200,00 mensili, con pagamento del canone di locazione a carico del marito;
(6) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è più ripresa;
(7) che il convenuto è titolare della ditta Happy di
IN GX ed ha un reddito elevato;
(8) che è stata assunta con contratto a tempo indeterminato come estetista e percepisce uno stipendio di circa 1.200,00 euro mensili.
Ha quindi chiesto di confermare tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale, ad eccezione del contributo da porre a carico del padre a Per_ titolo di mantenimento del figlio , da stabilirsi nella misura di euro 800,00 mensili.
Si è costituito in giudizio , associandosi in toto alla richiesta di CP_2 scioglimento del matrimonio ex adverso avanzata;
quanto alle domande accessorie proposte da parte ricorrente, ha in particolare dedotto che le richieste in punto di mantenimento del figlio e di assegno divorzile sono sproporzionate rispetto alla reale situazione economica delle parti, visto il netto miglioramento della situazione economica della ricorrente, che attualmente risulta assunta con contratto a tempo indeterminato.
3 Ha quindi chiesto: (a) di respingere la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, non sussistendone i presupposti;
(b) di ridurre il contributo posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio fino alla misura di euro
450,00; si è infine dichiarato disponibile a continuare a pagare il canone di locazione della casa familiare assegnata alla moglie, con conferma delle ulteriori condizioni omologate in sede di separazione.
All'esito dell'udienza del 02/12/2025 di prima comparizione, avendo le parti presenti personalmente raggiunto un accordo, il Giudice ha disposto un rinvio per consentire il deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza del 12/12/2025 fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c,. la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni come indicate in epigrafe, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Affidamento del figlio minore, assegnazione della casa familiare, diritto di visita del genitore non collocatario– Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile, non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale, modalità che è stata domandata da entrambe le parti fin dai rispettivi atti introduttivi.
4 Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alla conferma delle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio stabilite in sede di separazione.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del figlio minore, pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate alla età dello stesso, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti.
Assegno divorzile- Quanto all'assegno divorzile, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, tenuto conto di quanto allegato dalle parti e delle loro condizioni economiche, così come risultanti dai documenti prodotti.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
Spese processuali - Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_1
, contratto in Cina, in data 23.07.2012; CP_2
2. la casa familiare, posta in posta in Vernio (PO) via Le Rose n. 16, rimanga assegnata a che vi continuerà a vivere con il figlio minore CP_1 [...] nato l'[...] a [...]; Per_1
3. il figlio minore, viene giuridicamente sottoposto Persona_1 all'affidamento condiviso dei genitori, con collocazione presso la madre nella casa familiare in Vernio (PO) via Le Rose n. 16;
4. il padre frequenterà il figlio liberamente previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici del bambino e degli impegni lavorativi del padre;
5 5. corrisponderà a la somma di Euro 600,00.- a CP_2 CP_1 titolo di mantenimento del figlio minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
detta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a , oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, comprese mensa, mezzi di trasporto, zaini, cancelleria, gite scolastiche, eventuali lezioni di recupero, mediche, sportive, di svago, abbigliamento, calzature) che si renderanno necessarie per il figlio;
6. corrisponderà a la somma di Euro 100,00 a CP_2 CP_1 titolo di assegno di divorzio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT; detta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a;
CP_1
7. l'assegno unico/familiare sarà dovuto interamente alla madre;
-prende atto delle seguenti condizioni:
- continuerà a pagare il canone di locazione relativo alla casa CP_2 familiare;
- le parti si concedono vicendevolmente il nulla osta per la richiesta e/o rinnovo del passaporto e permesso di soggiorno.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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