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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/05/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
In Persona del Giudice monocratico Stefania Rignanese ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7159 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni della parte attrice all'udienza del 5.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati San Severo alla via D'Ambrosio n.
6, presso e nello studio dell'avv. Antonio Maghernino, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
e
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e ; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione endoesecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.5.2025 il procuratore della parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Il presente giudizio scaturisce dall'ordinanza resa nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale contro ed Controparte_1 iscritto al n. R.G.Es. 218/2013, con la quale il G.E. ha disposto procedersi al giudizio di divisione del compendio sottoposto a pignoramento pro quota ai danni P_
, di proprietà di quest'ultimo e di
[...] Parte_1
[...]
In ossequio a quanto disposto dal G.E., ai sensi del combinato disposto degli artt. 600, comma 2, c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., la creditrice procedente ha instaurato il presente giudizio di divisione.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio.
Il processo è stato istruito documentalmente.
In data 5.4.2024 è stata emessa ordinanza mediante la quale è stato dichiarato lo scioglimento della comunione in essere relativamente agli immobili oggetto di causa, ordinando la vendita dei beni oggetto della disciolta comunione con delega ad un professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita e la formazione del progetto di divisione ex artt. 788 ss. c.p.c.
In data 13.6.2024 il professionista delegato ha depositato relazione a mezzo della quale ha rappresentato che la parte attrice non aveva versato il fondo spese nel termine all'uopo assegnato. E' seguito provvedimento con cui è stata fissata comparizione delle parti ed all'esito rinvio della causa per precisazione delle conclusioni sul rilievo ufficioso.
La causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesto dall'unica parte costituita che vi ha rinunciato.
Ciò detto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improseguibile per tardivo versamento del fondo spese.
Invero, così come rappresentato dal professionista delegato il fondo spese occorrente per provvedere agli adempimenti pubblicitari non è stato tempestivamente versato senza che peraltro sia mai stata richiesta e concessa proroga ovvero presentata documentata richiesta di rimessione in termini.
Ne consegue che l'inosservanza del termine assegnato per provvedere all'adempimento che precede determini l'improcedbilità del giudizio esecutivo.
Giova osservare che il termine concesso dal giudice per il compimento di un atto processuale, in assenza di una espressa previsione di legge, deve qualificarsi ordinatorio e può essere prorogato, su istanza di parte o anche d'ufficio, prima della sua scadenza. Mentre l'inosservanza di un termine ordinatorio, non oggetto di proroga, produce i medesimi effetti della inosservanza del termine perentorio (Cass. civ. 2914/1976; Cass. civ. 3406/2004;
Cass. civ. 1064/2005) ovvero la decadenza dall'attività processuale in vista della quale il termine era stato originariamente concesso.
Nella fattispecie oggetto di causa nemmeno ricorrono i presupposti per disporre la rimessione nei termini, peraltro non espressamente richiesta.
Deve ritenersi, pertanto, l'ammissibilità di un provvedimento di chiusura anticipata del giudizio di divisione endoesecutivo, in ipotesi seppure non espressamente riconducibili al sistema, tutte le volte in cui, assegnato dal giudice un termine per il compimento di un'attività processuale, essa non sia compiuta nel termine assegnato non essendo ammissibile che l'inerzia del creditore procedente releghi il giudizio in una situazione di quiescenza. Infatti il processo non è nella disponibilità assoluta delle parti, dovendo il giudice condurlo ad epilogo, nell'osservanza del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, non potendo l'ordinamento tollerare che una parte lasci inutilmente spirare il termine (seppure ordinatorio) senza richiedere proroga e senza provvedere ad attività necessarie alla prosecuzione del processo.
Sulla scorta di quanto precede la presente domanda va dichiarata improcedibile.
Inoltre deve essere disposta con separato decreto emesso in data odierna la liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal professionista delegato delle operazioni di vendita da porre a carico della parte attrice.
Nulla sulle spese del presente giudizio in ragione della contumacia delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:
• dichiara improcedibile la domanda;
• provvede come da separato decreto alla liquidazione dei compensi e degli esborsi in favore del professionista delegato con onere a carico della parte attrice;
• nulla sulle spese.
Foggia, addì 25 maggio 2025
Il giudice
Stefania Rignanese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
In Persona del Giudice monocratico Stefania Rignanese ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7159 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni della parte attrice all'udienza del 5.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati San Severo alla via D'Ambrosio n.
6, presso e nello studio dell'avv. Antonio Maghernino, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
e
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e ; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: divisione endoesecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.5.2025 il procuratore della parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Il presente giudizio scaturisce dall'ordinanza resa nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale contro ed Controparte_1 iscritto al n. R.G.Es. 218/2013, con la quale il G.E. ha disposto procedersi al giudizio di divisione del compendio sottoposto a pignoramento pro quota ai danni P_
, di proprietà di quest'ultimo e di
[...] Parte_1
[...]
In ossequio a quanto disposto dal G.E., ai sensi del combinato disposto degli artt. 600, comma 2, c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., la creditrice procedente ha instaurato il presente giudizio di divisione.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio.
Il processo è stato istruito documentalmente.
In data 5.4.2024 è stata emessa ordinanza mediante la quale è stato dichiarato lo scioglimento della comunione in essere relativamente agli immobili oggetto di causa, ordinando la vendita dei beni oggetto della disciolta comunione con delega ad un professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita e la formazione del progetto di divisione ex artt. 788 ss. c.p.c.
In data 13.6.2024 il professionista delegato ha depositato relazione a mezzo della quale ha rappresentato che la parte attrice non aveva versato il fondo spese nel termine all'uopo assegnato. E' seguito provvedimento con cui è stata fissata comparizione delle parti ed all'esito rinvio della causa per precisazione delle conclusioni sul rilievo ufficioso.
La causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesto dall'unica parte costituita che vi ha rinunciato.
Ciò detto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improseguibile per tardivo versamento del fondo spese.
Invero, così come rappresentato dal professionista delegato il fondo spese occorrente per provvedere agli adempimenti pubblicitari non è stato tempestivamente versato senza che peraltro sia mai stata richiesta e concessa proroga ovvero presentata documentata richiesta di rimessione in termini.
Ne consegue che l'inosservanza del termine assegnato per provvedere all'adempimento che precede determini l'improcedbilità del giudizio esecutivo.
Giova osservare che il termine concesso dal giudice per il compimento di un atto processuale, in assenza di una espressa previsione di legge, deve qualificarsi ordinatorio e può essere prorogato, su istanza di parte o anche d'ufficio, prima della sua scadenza. Mentre l'inosservanza di un termine ordinatorio, non oggetto di proroga, produce i medesimi effetti della inosservanza del termine perentorio (Cass. civ. 2914/1976; Cass. civ. 3406/2004;
Cass. civ. 1064/2005) ovvero la decadenza dall'attività processuale in vista della quale il termine era stato originariamente concesso.
Nella fattispecie oggetto di causa nemmeno ricorrono i presupposti per disporre la rimessione nei termini, peraltro non espressamente richiesta.
Deve ritenersi, pertanto, l'ammissibilità di un provvedimento di chiusura anticipata del giudizio di divisione endoesecutivo, in ipotesi seppure non espressamente riconducibili al sistema, tutte le volte in cui, assegnato dal giudice un termine per il compimento di un'attività processuale, essa non sia compiuta nel termine assegnato non essendo ammissibile che l'inerzia del creditore procedente releghi il giudizio in una situazione di quiescenza. Infatti il processo non è nella disponibilità assoluta delle parti, dovendo il giudice condurlo ad epilogo, nell'osservanza del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, non potendo l'ordinamento tollerare che una parte lasci inutilmente spirare il termine (seppure ordinatorio) senza richiedere proroga e senza provvedere ad attività necessarie alla prosecuzione del processo.
Sulla scorta di quanto precede la presente domanda va dichiarata improcedibile.
Inoltre deve essere disposta con separato decreto emesso in data odierna la liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal professionista delegato delle operazioni di vendita da porre a carico della parte attrice.
Nulla sulle spese del presente giudizio in ragione della contumacia delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:
• dichiara improcedibile la domanda;
• provvede come da separato decreto alla liquidazione dei compensi e degli esborsi in favore del professionista delegato con onere a carico della parte attrice;
• nulla sulle spese.
Foggia, addì 25 maggio 2025
Il giudice
Stefania Rignanese