TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9795 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.34919 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. PALMA PAOLO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 25.9.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024
[...]
proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ATP con il quale il ctu aveva ritenuto la correttezza dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica dell' . CP_1
Esponeva che aveva depositato atto di dissenso in data 30.10.2024 e contestava l'esito dell'elaborato peritale . Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'assegno di cui all'art. 13 L.n. 118/1971 con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa. L' non si costituiva e se ne dichiara la contumacia. CP_1
Veniva nominato c.t.u. all' udienza del 9.1.2025 e lo stesso prestava il giuramento di rito alla successiva udienza del 3.4.2025. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto. Deve, infatti, rilevarsi che il nominato c.t.u. ha dichiarato che il ricorrente non si è presentato a visita. L'inattività della parte non consente di verificare la fondatezza della domanda che, pertanto, deve essere respinta. Nulla per le spese di lite in considerazione della contumacia della parte convenuta
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
IL GIUDICE AR DI