Ordinanza collegiale 26 luglio 2023
Ordinanza collegiale 8 maggio 2024
Sentenza 14 marzo 2025
Decreto presidenziale 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01653/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ferrarelle S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eliseo Laurenza e Maurizio Pinnarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Gaetana Fulgeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Tecnob S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dei provvedimenti - dei quali non si ha conoscenza – che hanno approvato i lavori di costruzione depuratore ed opere di collettamento richiamati nell’ordinanza del Comandante di Polizia Locale del Comune di Riardo n. 01 in data 26.01.2022;
b) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali, per quanto d’interesse, della medesima ordinanza del Comandante di Polizia Locale del Comune di Riardo n. 01 in data 26.01.2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Ferrarelle S.p.A. il 28/4/2022:
c) delle delibere del Comune di Riardo nn. 13 del 30.07.2018 e 2 del 06.02.2017 del Consiglio Comunale nonché nn. 7 del 28.06.2018, 26 dell’11.04.2016, 41 del 12.05.2014 e 40 del 12.05.2014 della Giunta Municipale;
d) della Determinazione n. 82 del 28.06.2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Riardo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Riardo e di Tecnob S.r.l.;
Vista la memoria del 27 febbraio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Il presente ricorso deve dichiararsi improcedibile, in ossequio al principio della domanda cui si conforma anche il processo amministrativo, poiché parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, con nota del 27 febbraio 2025.
2. Tuttavia, la durata complessiva del giudizio, nell’ambito del quale è stata anche svolta una verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a. (per il cui compenso si provvederà con separato decreto presidenziale), inducono il Collegio a dare conto, quanto meno, degli sviluppi processuali della presente controversia.
3. In particolare, con ricorso depositato in giudizio il 28 marzo 2022, Ferrarelle S.p.a. ha impugnato tutti gli atti – non meglio conosciuti – con cui il Comune di Riardo ha approvato i lavori di costruzione del depuratore e delle opere di collettamento richiamati nell’ordinanza del Comandante di Polizia Locale del medesimo Comune n. 1 del 26 gennaio 2022 (e tramite tale atto resi noti, secondo la prospettazione attorea). La ricorrente ha agito nella sua qualità di titolare delle concessioni minerarie di acqua minerale denominate ex perpetue Ferrarelle-Eletta-Pliniana-Maxima e Ferrarelle II site nel comune di Riardo.
Secondo la sua prospettazione, i suddetti lavori interessavano non solo la zona ubicata all’interno dell’area della Concessione Mineraria Ferrarelle II e la zona di protezione della Concessione Mineraria Sorgente Santagata, ma comprendendo anche la realizzazione di una condotta fognaria collocata in zona ove insisteva già dal 2000 (giusta concessione edilizia del Comune di Riardo prot. n. 3405 del 10.07.2000) la condotta dell’acqua minerale - emunta dal pozzo denominato TW 30 – vi era il rischio di contaminazione per la mancata adozione delle relative cautele.
Il Comune ha eccepito, preliminarmente, la irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’insussistenza del rischio di contaminazione della condotta di acqua minerale.
Si è costituita, in data 14 aprile 2022, anche la Tecnob Srl affidataria dei lavori di esecuzione, alla quale la ricorrente ha notificato il ricorso come controinteressata, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che la tardività e la infondatezza del ricorso.
4. Con il ricorso per motivi aggiunti, depositati in data 28 aprile 2022, la ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento, depositati in giudizio dal Comune resistente, con i quali il medesimo ente avrebbe approvato il progetto per la costruzione della rete fognaria, asserendo che nello stralcio planimetrico del progetto esecutivo, in cui sono elencati i sottoservizi presenti, non era stata tracciata la condotta idrica della ricorrente, pur autorizzata dal medesimo Comune.
Nel corso del giudizio, le parti hanno avviato trattative per la composizione stragiudiziale della lite (come si evince dal verbale di riunione tenutosi il 5 maggio 2022 presso la sede Comunale). 5. Tuttavia, non essendo stato rappresentato al Collegio un esito positivo di tali negoziazioni, con ordinanza istruttoria n. 4511/2023, è stata disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p. individuando l’organismo verificatore nel Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Con la nota prot. n. 17579 del 13 settembre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata ha designato l’ing. Lorenzo Campopiano che, in data 29 febbraio 2024, ha depositato la relazione conclusiva. Il collegio ha quindi sollecitato una integrazione specifica, in relazione alle osservazioni pervenute dalle parti con la successiva ordinanza n. 3002 dell’8 maggio 2024.
6. Da ultimo, come anticipato, con nota del 27 febbraio 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, precisando che è stato sottoscritto accordo stragiudiziale ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 con il quale le parti sarebbero anche convenute per la compensazione delle spese legali.
7. In conclusione il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse. Deve dichiararsi invece il difetto di legittimazione passiva della Tecnob S.r.l. che non ha adottato gli atti ritenuti lesivi ed oggetto di impugnazione.
8. L’articolazione della vicenda giustifica peraltro la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
Le spese relative al compenso, da liquidarsi con separato decreto, del verificatore devono dividersi in parti uguali esclusivamente tra la società ricorrente e il Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Dichiara l’estromissione dal giudizio della Tecnob S.r.l.
Compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.
Dispone che le spese per il compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto, siano poste, in parti uguali, a carico della ricorrente e del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO