Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1975/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 7215/2020 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 3609/2017 in materia di: impugnazione di altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese in altre materie, promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Ferdinando Quagliata, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2
contro
quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Parte_2
per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù procura alle liti del 18.12.2014 a ministero P.IVA_1
del notaio dall'avv. Elena Nicolina Lanziello, presso il quale è Persona_1
elettivamente domiciliata in Nola alla via Madonna delle Grazie n. 31/33
APPELLATA
e
Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA - GIA' CONTUMACE IN I GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 7215/2020 - depositata il 30.10.2020 nel procedimento n. 3609/2017
con la quale il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dall'attore
, aveva dichiarato la responsabilità esclusiva di nella Parte_1 Controparte_1
causazione del sinistro oggetto di causa e condannato, in solido tra loro, e Controparte_1
la compagnia assicuratrice in qualità di impresa designata al Fondo di Parte_2
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al pagamento in favore di della somma di €. 11.647,56, oltre accessori di legge, nonché alla refusione Parte_1
delle spese del giudizio e della CTU medica - ha interposto appello . Parte_1
2. Si è costituita in giudizio la nella qualità in atti indicata, chiedendo il Parte_2
rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
3. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza è stata depositata il 30.10.2020; b)
l'atto di appello è stato notificato in data 28.04.2021 alle , nella qualità in Parte_2
atti indicata, mediante invio di pec all'avv. Elena Nicolina Lanziello, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
L'atto di appello è stato invece notificato a ai sensi dell'art. 143 cpc, Controparte_1
mediante consegna di copia nella casa comunale di Scalea, ultimo domicilio noto dell'appellata, successivamente cancellata dalle liste comunali per irreperibilità, come da attestazione dell'Ufficiale Giudiziario posta in calce all'originale dell'atto di impugnazione.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi - dovendosi applicare nella formulazione posteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2017 e dunque in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli e l'assicurazione nella Controparte_1 Parte_2
qualità di impresa designata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), per ottenere il risarcimento dei danni patiti nel sinistro occorso il 29.11.2013.
Nell'indicare la dinamica del sinistro, l'attore premetteva che il giorno 29.11.2013, verso le
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 ore 19,45, si trovava alla guida del motoveicolo XMAX tg. DZ21597 di proprietà della
[...]
- società presso la quale lavorava come dipendente - in via Arenaccia in Napoli con CP_2
direzione Piazza Garibaldi;
giunto in prossimità del civico 58, dopo aver rallentato la marcia per consentire l'attraversamento di un pedone, era stato improvvisamente attinto a tergo dal motoveicolo HONDA SH 300, tg. DH71104, che lo seguiva a velocità sostenuta nella stessa direzione di marcia.
A seguito dell'impatto tra i due motoveicoli era intervenuta sul luogo del sinistro la Polizia
Municipale - Infortunistica di Napoli che, eseguiti i rilievi del caso e raccolte le testimonianze dei presenti, aveva attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro ad Controparte_3
conducente del motoveicolo HONDA 300, intestato a e risultato privo di Controparte_1
alcuna copertura assicurativa per r.c.a..
Aggiungeva l'attore che, a seguito del sinistro, era stato trasportato d'urgenza all'Ospedale
Cardarelli di Napoli, ove gli era stata diagnosticata la: “frattura delle faccette articolari C6 -
C7 a destra” con una prognosi iniziale di gg. 30 di malattia s.c.; l'attore affermava infine che,
nonostante ripetuti solleciti, né proprietaria del motoveicolo HONDA Controparte_1
300 né la compagnia avevano inteso risarcire in suo favore i danni patiti Parte_2
nel suddetto sinistro.
Tanto premesso in fatto, chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna di Parte_1
e dell'assicurazione nella qualità in atti indicata, Controparte_1 Parte_2
al risarcimento dei danni derivati dalle lesioni personali subite, quantificati in € 49.765,13,
oltre al rimborso delle spese mediche documentate pari ad € 339,00 ed all'importo di €
2.000,00 per compensi professionali del perito , che aveva gestito nel suo Persona_2
interesse la fase stragiudiziale della controversia.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 Nel giudizio si costituiva la società assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda e la vittoria delle spese di lite;
non si costituiva invece Controparte_1
Il giudizio veniva istruito con l'audizione dei testi e con l'espletamento di una CTU medica sulla persona del danneggiato;
infine, con l'impugnata sentenza il Tribunale adito condannava,
in solido tra loro, e nella qualità in atti indicata, al Controparte_1 Parte_2
risarcimento in favore di della somma di € 11.647,56 devalutata al Parte_1
momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi al 2,5% sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro fino alla pronuncia, con applicazione degli interessi di legge dalla sentenza al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite e della CTU medica in favore del danneggiato.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
6. Con un unico ed articolato motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda risarcitoria avente ad oggetto il compenso richiesto dal perito stragiudiziale per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore;
l'appellante Persona_2
sostiene infatti che l'assenza di alcuna pronuncia sul punto sia del tutto ingiustificata, essendo nella fattispecie ravvisabili tutte le condizioni di legge per ottenere il risarcimento della suddetta voce di danno, avendo il Tribunale accertato la responsabilità esclusiva di CP_1
nella causazione del sinistro ed avendo egli stesso allegato in atti la documentazione
[...]
utile a provare il lavoro svolto dal perito ed a quantificare in maniera analitica i compensi richiesti da quest'ultimo.
Più in particolare, l'appellante ribadisce di aver depositato in primo grado, già con la prima memoria del 183 cpc, il materiale documentale diretto a provare l'attività svolta dal patrocinatore stragiudiziale, ovvero la denuncia cautelativa dell'08.08.2014, la richiesta di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 acquisizione del verbale della Polizia Municipale, la richiesta di nulla osta alla Procura della
Repubblica; la richiesta di acquisizione di documenti al l'ispezione Controparte_4
CONSAP per la copertura assicurativa;
il nulla osta emesso dalla Procura della Repubblica;
la comunicazione al FGVS e l'invio del verbale di Polizia Municipale.
A sostegno della sua doglianza, l'appellante precisa inoltre di avere richiesto detta voce risarcitoria non soltanto nell'atto di citazione, ma per tutto il corso del giudizio, richiamandola espressamente anche nella comparsa conclusionale e nella replica, seppur rideterminando l'importo in € 2.030,00 originariamente indicato in citazione in € 2.000,00.
Tanto precisato, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia ingiustamente ed ingiustificatamente omesso di pronunciarsi sul compenso richiesto per l'attività del , Per_2
nonostante la richiesta economica fosse stata quantificata e provata in atti con il deposito della parcella di € 2.030,00, contenente la distinta delle attività svolte da quest'ultimo; in virtù di quanto innanzi, l'appellante chiede pertanto la riforma della sentenza con la condanna in solido di e delle al pagamento di € 2.030,00, oltre Controparte_1 Parte_2
interessi di legge, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite del presente grado.
7. Il motivo è infondato e va disatteso.
Ai fini del decidere la presente controversia, appare necessario un breve excursus dei diversi orientamenti di dottrina e giurisprudenza in relazione alla possibilità di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale nelle procedure di risarcimento danni da sinistro stradale.
Prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 254/2006 la giurisprudenza maggioritaria riteneva che,
a tutela del diritto di difesa - diritto costituzionalmente garantito - al soggetto danneggiato da un sinistro stradale dovesse sempre essere riconosciuto il pagamento delle spese di assistenza
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 legale;
le spese di assistenza stragiudiziale, invece, se ricomprese nelle tariffe professionali vigenti, avrebbero potuto essere rimborsate anche a prescindere da una specifica richiesta da parte del danneggiato, mentre invece se non ricomprese nelle tariffe professionali, avrebbero potuto essere rimborsate soltanto se debitamente allegate e provate.
A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 254/2006, l'orientamento in materia di spese stragiudiziali è radicalmente mutato, come di seguito si va ad illustrare.
Ed invero, partendo dall'art. 9 del d.P.R. 254/06, si osserva che il primo comma impone alle compagnie assicuratrici di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento, mentre il comma 2 precisa che, in caso di accettazione delle somme offerte dall'impresa assicuratrice, sugli importi corrisposti non siano dovuti compensi per la consulenza o l'assistenza di professionisti, fatti salvi in cui il danneggiato si sia avvalso dell'opera di professionisti medico-legali.
Per vero, a causa della mancata creazione di detti organismi, la suddetta norma è stata fatta oggetto di numerose pronunce della Corte Costituzionale che ne ha infine offerto una interpretazione costituzionalmente orientata, statuendo che le spese stragiudiziali siano comunque dovute se il sinistro presentava problemi giuridici particolari, oppure in caso di mancata assistenza alla definizione della controversia da parte del proprio assicuratore (così
Cass. n. 4306/2019; Cass. n. 3266/2016); circostanza quest'ultima divenuta oramai la regola,
stante la mancata creazione degli organismi terzi previsti dal comma 1 dell'art. 9 del predetto
D.P.R..
Precisato in linea di principio quanto innanzi si osserva che, in materia di spese sostenute per l'attività di assistenza e consulenza svolte nella fase stragiudiziale da professionisti in favore
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 del danneggiato, la Suprema Corte ha di recente rivolto particolare attenzione al ristoro delle spese in favore delle agenzie di infortunistica stradale.
Sul tema va richiamato anzitutto il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, secondo cui le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di “danno emergente” e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda,
allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. Sez. Un. 10.07.2017 n.
16990)
Ciò detto, pur confermando la natura di danno emergente delle spese sostenute dal danneggiato in relazione all'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica, la
Suprema Corte ha ribadito che la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso (così Cass. ord. 13.03.2017 n. 6422).
Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito che l'esito della lite non può
condizionare in assoluto la valutazione dell'utilità di dette prestazioni stragiudiziali;
la Corte
ha infatti affermato che, nei casi di incarico da parte del danneggiato ad uno studio di consulenza infortunistica stradale per richiedere il risarcimento in via stragiudiziale, la configurabilità della spesa sostenuta come danno emergente nel giudizio successivamente instaurato per ottenere il riconoscimento del danno non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 sede stragiudiziale, ma vada valutata considerando - in relazione all'esito della lite su tale aspetto - se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (così Cass. ord. n. 14444 del 26/05/2021;
Cass. 21.01.2010 n. 997).
Da quanto innanzi detto consegue che la spesa per l'assistenza stragiudiziale non può essere riversata sul danneggiante ovvero sulla sua compagnia di assicurazione nei casi in cui sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto alcuna utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (così Cass. 12.12.2019 n. 32483: Cass. 13.04.2017 n. 9548).
In estrema sintesi, deve quindi affermarsi che, a parere della Corte, le spese sostenute a titolo di assistenza in favore di agenzie di infortunistica stradale devono ritenersi ripetibili soltanto se l'attività prestata da queste sia stata utile in astratto per la definizione stragiudiziale del sinistro (Cass. 9548/17, Cass. 2644/2018, Cass. 6422/2017), anche a prescindere dalla determinazione finale della compagnia nella vicenda stragiudiziale, ovvero anche quando la fase stragiudiziale non sia poi sfociato nell'accordo, ma abbia richiesto l'instaurazione di un giudizio.
Applicando gli orientamenti giurisprudenziali suindicati alla controversia che ci occupa, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal , le attività svolte dal patrocinatore Pt_1
legale si sono rivelate tutt'altro che complesse, trattandosi in sostanza della presentazione della richiesta di risarcimento, delle richieste avanzate presso i pubblici uffici in ordine alla copertura assicurativa del mezzo danneggiante ovvero per ottenere la copia del verbale della
Polizia Municipale.
Esclusa una particolare complessità delle attività innanzi dette, ai fini del loro riconoscimento
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 come danno emergente non è ravvisabile neppure l'utilità di aver evitato il giudizio, intrapreso successivamente dal a seguito del fallimento delle trattative di liquidazione del danno Pt_1
in sede stragiudiziale.
Non può infine ignorarsi che, in subiecta materia, si è oramai consolidata la prassi di
liquidare le competenze professionali dovute al difensore per la parte stragiudiziale sotto
forma di spese giudiziali, in ossequio al principio già enunciato dal Supremo Collegio
secondo cui le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato
relativo alla difesa - sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella
propriamente processuale - hanno anche esse natura di prestazioni giudiziali, come la
preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della legge n. 990 del
1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella
giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria (così Cass. ord.
14.02.2019 n. 4306).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono si può dunque affermare che l'attività
prestata in sede stragiudiziale non possa, di regola, essere contabilizzata a sé, dimostrandosi
nella maggior parte dei casi come attività strumentale, propedeutica e funzionale alla
successiva attività giudiziale, che trova nelle tariffe giudiziarie oppure nei parametri di legge
una adeguata e compiuta remunerazione.
Ciò posto, la doglianza relativa ad una omessa pronuncia del giudice di prime cure si appalesa manifestamente infondata, avendo il Tribunale implicitamente disatteso e rigettato la posta risarcitoria richiesta dal per il perito . Pt_1 Per_2
In virtù delle considerazioni indicate nella narrativa che precede, la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure viene pertanto ritenuta corretta, condivisibile e meritevole di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 conferma anche in questa sede.
8. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad € 5.200,00 nei valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 7215/2020 del Tribunale di Napoli, ogni altra istanza ed
[...]
eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna l'appellante al pagamento in favore delle Parte_1 Parte_2
nella qualità in atti indicata e come rappresentata, delle spese del grado, che
[...]
liquida in € 962,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap
come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 26.03.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2 avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 975/2021 R.G. – / Parte_1 [...]
+ 1 Parte_2