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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26250/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1959, con il patrocinio dell'Avv. ZEGA DANIELE ( C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore con Email_1 studio in VIA S SCARONI 1 00012 GUIDONIA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
18/10/1939, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
con studio in Roma Piazza del Biscione Email_2
n.95 ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23/05/2023 , Parte_1
premesso di avere formulato domanda di divorzio innanzi al Tribunale di Velletri, il quale aveva pronunciato con ordinanza in data 20.2.2023 la propria incompetenza territoriale, chiedeva al Tribunale adito la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 10.10.2010 a Pomezia (Roma) con , CP_1 precisando che dall'unione non erano nati i figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, pronunciata
1 con decreto del 12.6.2012, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto CP_1
da controparte ed ha ribadito quanto già eccepito innanzi al Tribunale di Velletri in merito alla inammissibilità della domanda di divorzio per la intervenuta riconciliazione tra i due coniugi a far data dalla separazione.
Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di numerosi testimoni, all'esito dell'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, la ricorrente, ha chiesto:” Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore adito, previo rigetto di tutte le eccezioni ex adverso sollevate in quanto destituite in fatto ed in diritto, pronunciare scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e in data 10 Parte_1 CP_1 ottobre 2010 e per l'effetto comandare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa anche ex art. 96 cpc tenuto conto del comportamento processuale del resistente e delle eccezioni sollevate, rivelatesi totalmente infondate”. Il resistente ha chiesto invece: a) accertare e dichiarare l'intervenuta riconciliazione dei coniugi e successivamente al provvedimento di CP_1 Parte_1
omologazione della separazione consensuale reso dal Tribunale di Velletri in data
08.06.2012 (R.g. n. 5553/2011); per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti della separazione consensuale dei predetti coniugi omologata dal Tribunale di
Velletri in data 08.06.2012, nonché dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare la domanda di scioglimento del matrimonio svolta dalla IG.ra
, nonché ogni altra domanda della medesima;
Parte_1
b) condannare la IG.ra al pagamento di spese e compensi di lite, Parte_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali, Cap e Iva di legge.
Ebbene, la questione preminente attiene alla eccezione sollevata da parte resistente relativa alla intervenuta riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione. Il resistente aveva quindi l'onere di dimostrare la ripresa della coabitazione unitamente alla ripresa della cd. affectio maritalis a seguito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Velletri. In tal senso la
2 giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso di ritenere che la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass. Ordinanza n.20323 del 27.7.2019).
Nel caso di specie risulta quale circostanza non contestata dalle parti, e suffragata dai testi escussi nel corso del giudizio, (figlia di ) e Controparte_2 Parte_1
(sorella di ) che , a dispetto di quanto Testimone_1 Parte_1 CP_1
stabilito dalle parti in sede di separazione, è rientrato a vivere presso la casa coniugale sita in Pomezia alla via del Mare n. 171/17 nel 2014 e fino al 2019.
Nel 2019 risulta provato in atti che il medesimo è stato spogliato del possesso dell'immobile su iniziativa della controparte, fino a quando il Tribunale di Velletri ha pronunciato ordinanza di reintegra in data 6.5.2022 allegata in atti.
Nel periodo in oggetto decorrente dal 2012 al 2015 è risultato inoltre non contestato che si è allontanata dalla casa familiare per assistere a Roma i suoi Parte_1
genitori malati . Il resistente deduce a fondamento della asserita riconciliazione tra i coniugi proprio la ripresa della coabitazione, benchè la durante la settimana, Pt_1
e al solo fine di assistere i genitori malati si trattenesse a Roma. Orbene dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta la ripresa occasionale della coabitazione, nei fine settimana soprattutto (cfr. in tal senso la teste di parte resistente Tes_2
figlia di ma non già la prova certa della ripresa di una
[...] CP_1
normale vita di coppia tra i coniugi. Il teste , che ha occupato una Testimone_3
delle stanze dell'immobile adibita a casa coniugale, a titolo di ospitalità per motivi di lavoro, dal 2015 al 2018, ha riferito che la non viveva fissa presso la casa Pt_1
coniugale e che e non dividevano la stessa camera Parte_1 CP_1
da letto ( in tal senso cfr. anche le dichiarazioni dei testi e Controparte_2 Tes_1
e le quali hanno riferito che mai in quel lasso di tempo le
[...] Testimone_4
due parti del presente giudizio condivisero le vacanze o le festività).
3 Dal 2018 risulta infine, quale ulteriore circostanza non contestata tra le parti, che la abbia intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, e che con il Pt_1
medesimo ha trascorso le vacanze fino all'attualità (in tal senso cfr. le dichiarazioni di . Testimone_5
Orbene dalla complessiva istruttoria svolta è emerso quindi che non è stata fornita in atti dal resistente la prova che successivamente alla separazione i coniugi si siano riappacificati intendendo in tal senso la ripresa effettiva della vita coniugale.
La coabitazione tra le parti giustificata dalla comune affezione agli animali di famiglia oltre che alla gestione degli affitti di alcune camere del medesimo immobile a terzi estranei, intervallata da lunghi periodi di assenza della non Pt_1
costituisce quindi nel caso di specie elemento sufficiente a ritenere che tra le parti sia stata ripristinata quella affectio maritalis che necessariamente deve accompagnare la coabitazione in caso di riconciliazione. L'assunto di cui sopra risulta vieppiù corroborato dalla circostanza relativa alla intrapresa relazione sentimentale da parte della conosciuta dal allorquando i coniugi Pt_1 CP_1
erano entrambi presso la casa coniugale nel 201
Da tutto quanto sopra esposto risulta quindi che deve essere accolta la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere invece rigettata alla luce della complessiva istruttoria svolta che ha dimostrato la ripresa della convivenza seppure occasionale tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di CP_1
in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio di
[...] [...]
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e in data 10.10.2020 a Pomezia (Roma); Parte_1 CP_1
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Grottaferrata di annotare la presente sentenza negli appositi registri (Ufficio dello Stato Civile della Citta' di Pomezia anno 2010 atto n.82 parte I).
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da da CP_1 Parte_1
rifondere in favore dell'Erario nella misura pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato
Civile di Pomezia per le dovute annotazioni.
4 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 31/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26250/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1959, con il patrocinio dell'Avv. ZEGA DANIELE ( C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore con Email_1 studio in VIA S SCARONI 1 00012 GUIDONIA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
18/10/1939, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
con studio in Roma Piazza del Biscione Email_2
n.95 ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23/05/2023 , Parte_1
premesso di avere formulato domanda di divorzio innanzi al Tribunale di Velletri, il quale aveva pronunciato con ordinanza in data 20.2.2023 la propria incompetenza territoriale, chiedeva al Tribunale adito la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 10.10.2010 a Pomezia (Roma) con , CP_1 precisando che dall'unione non erano nati i figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, pronunciata
1 con decreto del 12.6.2012, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto CP_1
da controparte ed ha ribadito quanto già eccepito innanzi al Tribunale di Velletri in merito alla inammissibilità della domanda di divorzio per la intervenuta riconciliazione tra i due coniugi a far data dalla separazione.
Espletata l'istruttoria, mediante l'escussione di numerosi testimoni, all'esito dell'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, la ricorrente, ha chiesto:” Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore adito, previo rigetto di tutte le eccezioni ex adverso sollevate in quanto destituite in fatto ed in diritto, pronunciare scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e in data 10 Parte_1 CP_1 ottobre 2010 e per l'effetto comandare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa anche ex art. 96 cpc tenuto conto del comportamento processuale del resistente e delle eccezioni sollevate, rivelatesi totalmente infondate”. Il resistente ha chiesto invece: a) accertare e dichiarare l'intervenuta riconciliazione dei coniugi e successivamente al provvedimento di CP_1 Parte_1
omologazione della separazione consensuale reso dal Tribunale di Velletri in data
08.06.2012 (R.g. n. 5553/2011); per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti della separazione consensuale dei predetti coniugi omologata dal Tribunale di
Velletri in data 08.06.2012, nonché dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare la domanda di scioglimento del matrimonio svolta dalla IG.ra
, nonché ogni altra domanda della medesima;
Parte_1
b) condannare la IG.ra al pagamento di spese e compensi di lite, Parte_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali, Cap e Iva di legge.
Ebbene, la questione preminente attiene alla eccezione sollevata da parte resistente relativa alla intervenuta riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione. Il resistente aveva quindi l'onere di dimostrare la ripresa della coabitazione unitamente alla ripresa della cd. affectio maritalis a seguito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Velletri. In tal senso la
2 giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso di ritenere che la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cass. Ordinanza n.20323 del 27.7.2019).
Nel caso di specie risulta quale circostanza non contestata dalle parti, e suffragata dai testi escussi nel corso del giudizio, (figlia di ) e Controparte_2 Parte_1
(sorella di ) che , a dispetto di quanto Testimone_1 Parte_1 CP_1
stabilito dalle parti in sede di separazione, è rientrato a vivere presso la casa coniugale sita in Pomezia alla via del Mare n. 171/17 nel 2014 e fino al 2019.
Nel 2019 risulta provato in atti che il medesimo è stato spogliato del possesso dell'immobile su iniziativa della controparte, fino a quando il Tribunale di Velletri ha pronunciato ordinanza di reintegra in data 6.5.2022 allegata in atti.
Nel periodo in oggetto decorrente dal 2012 al 2015 è risultato inoltre non contestato che si è allontanata dalla casa familiare per assistere a Roma i suoi Parte_1
genitori malati . Il resistente deduce a fondamento della asserita riconciliazione tra i coniugi proprio la ripresa della coabitazione, benchè la durante la settimana, Pt_1
e al solo fine di assistere i genitori malati si trattenesse a Roma. Orbene dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta la ripresa occasionale della coabitazione, nei fine settimana soprattutto (cfr. in tal senso la teste di parte resistente Tes_2
figlia di ma non già la prova certa della ripresa di una
[...] CP_1
normale vita di coppia tra i coniugi. Il teste , che ha occupato una Testimone_3
delle stanze dell'immobile adibita a casa coniugale, a titolo di ospitalità per motivi di lavoro, dal 2015 al 2018, ha riferito che la non viveva fissa presso la casa Pt_1
coniugale e che e non dividevano la stessa camera Parte_1 CP_1
da letto ( in tal senso cfr. anche le dichiarazioni dei testi e Controparte_2 Tes_1
e le quali hanno riferito che mai in quel lasso di tempo le
[...] Testimone_4
due parti del presente giudizio condivisero le vacanze o le festività).
3 Dal 2018 risulta infine, quale ulteriore circostanza non contestata tra le parti, che la abbia intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, e che con il Pt_1
medesimo ha trascorso le vacanze fino all'attualità (in tal senso cfr. le dichiarazioni di . Testimone_5
Orbene dalla complessiva istruttoria svolta è emerso quindi che non è stata fornita in atti dal resistente la prova che successivamente alla separazione i coniugi si siano riappacificati intendendo in tal senso la ripresa effettiva della vita coniugale.
La coabitazione tra le parti giustificata dalla comune affezione agli animali di famiglia oltre che alla gestione degli affitti di alcune camere del medesimo immobile a terzi estranei, intervallata da lunghi periodi di assenza della non Pt_1
costituisce quindi nel caso di specie elemento sufficiente a ritenere che tra le parti sia stata ripristinata quella affectio maritalis che necessariamente deve accompagnare la coabitazione in caso di riconciliazione. L'assunto di cui sopra risulta vieppiù corroborato dalla circostanza relativa alla intrapresa relazione sentimentale da parte della conosciuta dal allorquando i coniugi Pt_1 CP_1
erano entrambi presso la casa coniugale nel 201
Da tutto quanto sopra esposto risulta quindi che deve essere accolta la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere invece rigettata alla luce della complessiva istruttoria svolta che ha dimostrato la ripresa della convivenza seppure occasionale tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di CP_1
in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio di
[...] [...]
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e in data 10.10.2020 a Pomezia (Roma); Parte_1 CP_1
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Grottaferrata di annotare la presente sentenza negli appositi registri (Ufficio dello Stato Civile della Citta' di Pomezia anno 2010 atto n.82 parte I).
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da da CP_1 Parte_1
rifondere in favore dell'Erario nella misura pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato
Civile di Pomezia per le dovute annotazioni.
4 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 31/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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