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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6172 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1243/2021, assunta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
.f. , in qualità di unico erede di c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 [...]
(nata ad [...] il [...] e deceduta in Napoli il 28 luglio 2023), C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfa Alessia Maria Pasquarella c.f. C.F._3
presso il cui studio in Pianoro (BO), alla via Valle Verde n. 43 elettivamente domicilia,
[...]
giusta mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in prosecuzione e nomina di altro difensore depositata in data 1° luglio 2025, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore dott. rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocato Marco Grasso c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla CodiceFiscale_4
via Luigi Caldieri n. 132 elettivamente domicilia, giusta mandato su foglio separato, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
c.f. – p.i. , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Filomena Cinque c.f. C.F._5
1
[...] Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
, presso il cui studio in Vico Equense, alla via Raffaele Bosco n. 327 C.F._6
elettivamente domicilia, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1346/2021, pubblicata in data
11 febbraio 2021, notificata in data 12 febbraio 2021, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 12 marzo 2021, ha impugnato la Persona_1
sentenza n. 1346/2021 pubblicata in data 11 febbraio 2021 e notificatale in data 12 febbraio
2021, con la quale il del Tribunale di Napoli, assorbendo la manleva e ponendo a suo carico le spese, ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti del Controparte_1 ed estesa alla chiamata in causa volta ad
[...] Controparte_3 ottenere il risarcimento delle lesioni subite in data 11 febbraio 2016 alle ore 11,30 circa cadendo all'interno dei locali condominiali. Ha ribadito che nel discendere la scala che adduce al locale commerciale “Sartoria Cobalto” insistente nello stabile del Condominio, giunta in prossimità degli ultimi due gradini, è caduta rovinosamente al suolo procurandosi la frattura del malleolo, ritenendo che alcuna conseguenza ella avrebbe patito se la scala fosse stata provvista di corrimano e di presidi antisdrucciolo, come previsto dal D.M.
236/1989. Ha pertanto chiesto la condanna del al risarcimento del danno nella CP_1 misura di € 23.590,52 o nella diversa somma ritenuta di giustizia per la omessa adozione delle misure di legge per impedire danni.
1.1. Impugnando la prefata statuizione ne ha chiesto la totale riforma Persona_1 insorgendo contro la motivazione che ha ritenuto superflua l'apposizione del corrimano, atteso lo stato della rampa di scale, astretto “da due mura laterali atte a proteggere l'utente”, pervenendo a ritenere irrilevante “la dedotta presunta assenza di corrimano”. Ha opinato violazione dell'art. 4 D.M. 236/1989, richiamato dall'art. 7 del d.P.R. n. 503/1996, allegando regole di comune esperienza. Ha stigmatizzato la responsabilità del appellato CP_1
non avendo l'ente gestorio provato, come sarebbe stato in suo onere fare, il fortuito, avendo
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ella, per contro, provato il nesso causale tra cosa e danno, a dispetto dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza impugnata e condannare il convenuto al CP_1
risarcimento dei danni subiti cadendo dalle scale, consistiti nella frattura del malleolo, risarcendole il danno nella misura richiesta ovvero in quella emersa dall'istruttoria e tramite la C.T.U., incluso il danno morale, la rivalutazione e gli interessi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 giugno 2021, si è costituita in giudizio che chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., ed in ogni caso di rigettarlo, in quanto a suo parere infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
3. Con propria comparsa depositata l'11 giugno 2021 si è costituito anche il CP_1
concludendo per il rigetto dell'appello avversario o, in via subordinata, nel caso di suo accoglimento, di condannare la società assicurativa appellata a tenerlo indenne di tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Per_1
4. In data 1° luglio 2025 si è costituito in prosecuzione del giudizio quale unico Parte_1 erede di deceduta a Napoli il 28 luglio 2023, chiedendo l'accoglimento di Persona_1
tutte le conclusioni contenute e rassegnate nell'originario atto di appello.
5. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
6. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
6.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli il al fine Controparte_4
di ottenere il risarcimento delle lesioni subite a causa di una caduta verificatasi in data 11 febbraio 2016 alle ore 11,30, allorquando, nel percorrere in discesa la scala pertinenziale del locale commerciale “Sartoria Cobalto” situato all'interno dello stabile condominiale, giunta in prossimità degli ultimi due gradini, è caduta rovinosamente al suolo, procurandosi la frattura del malleolo. L'attrice ha assunto che la caduta e la conseguente grave frattura non si sarebbero verificate se la scala fosse stata provvista di corrimano al quale mantenersi
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda durante la discesa, nonché di presidi antisdrucciolo. Ha quindi chiesto d'accertare la responsabilità del e condannarlo a risarcirle i danni che ha stimato in € CP_1
23.590,52 o nella diversa somma creduta di giustizia.
6.2. Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la scala teatro del sinistro non avrebbe avuto natura condominiale, servendo soltanto il locale adibito a boutique. Chiesta e ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa per esserne manlevato in Controparte_3
caso di soccombenza in virtù di polizza per la responsabilità civile verso terzi, il convenuto ha resistito alle pretese avversarie anche nel merito, concludendo per il loro rigetto.
6.3. Estesole il giudizio, si è costituita la compagnia assicurativa eccependo anch'essa la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda attorea.
6.4. La causa è stata istruita mediante la produzione di documentazione, l'escussione di tre testimoni: , marito dell'attrice; custode Parte_1 Testimone_1
dell'edificio condominiale e , conoscente dell'attrice) e l'espletamento di Testimone_2 una C.T.U. medica che, dopo avere confermato la compatibilità causale delle lesioni con la riferita dinamica del sinistro, ha quantificato il danno biologico subito dalla Per_1
7. Dopo il passaggio in decisione del giudizio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Napoli ha definito la controversia con la sentenza n. 1346/2021 che ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento in favore delle parti convenute delle spese processuali, ivi comprese quelle relative all'espletata consulenza.
7.1. Preliminarmente, il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del richiamando l'art. 1117 c.c. per cui le scale si presumono di CP_1 proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo.
7.2. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, attesa la contraddittorietà tra due deposizioni testimoniali: quella resa da , marito dell'attrice, e l'altra da Parte_1
, portiere dell'edificio. Ha reputato poco plausibile il racconto Testimone_1 del primo, mentre ha valutato irrilevante la terza testimonianza raccolta, pervenendo a ritenere non provato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Ha considerato che il solo fatto che l'attrice sia effettivamente caduta sulle scale condominiali nulla dica del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, ritenendo
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda più probabile che l'infortunio sia dipeso dal comportamento disattento e negligente della stessa non profilandosi la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo al Per_1
CP_1
8. Preliminarmente la Corte accerta che l'impugnazione è tempestiva ed ammissibile, in quanto proposto entro i termini dell'art. 325 c.p.c. essendo stata notificata il 12 marzo 2021, ossia entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 12 febbraio 2021. Tempestiva è stata anche la costituzione dell'appellante in data 19 marzo
2021.
8.1. La tecnica redazionale rispetta l'art. 342 c.p.c..
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di impugnazione.
9. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha eccepito una grave violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui quest'ultima ha affermato essere superflua l'apposizione del corrimano, atteso lo stato della rampa di scale,
a dire del Tribunale delimitata “da due mura laterali atte a proteggere l'utente”, così rendendo irrilevante “la dedotta presunta assenza di corrimano”. L'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 4 D.M. 236/1989, come richiamato dall'art. 7 d.P.R. 503/1996, anche come regola di comune esperienza, rilevando che tale motivazione risulterebbe priva di logica, in quanto le pareti in questione sono lisce e non idonee a garantire un appoggio di emergenza.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha rilevato che, nella fattispecie in esame, la responsabilità del appellato deriverebbe, ulteriormente, dal fatto che CP_1
né quest'ultimo, né tantomeno la compagnia assicurativa, avrebbero provato il caso fortuito, omettendo dunque di fornire la prova liberatoria il cui onere l'art. 2051 c.c. fa gravare sul custode.
11. Con il terzo motivo di gravame, l'impugnante ha denunciato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, per avere il Tribunale ritenuto, senza una valida ragione, inattendibili le dichiarazioni dei testi di parte attrice ( e Pt_1 [...]
) e – per contro – attendibili quelle rese dal teste , il quale, a sua volta, Tes_2 Tes_1 sarebbe portatore di un interesse all'esito del giudizio, essendo dipendente del CP_1
convenuto. Inoltre, il giudice si sarebbe immotivatamente discostato dalle risultanze della
C.T.U., la quale avrebbe confermato la riconducibilità eziologica del danno alla caduta, secondo la dinamica riferita dalla Per_1
12. Il primo ed il terzo motivo – da trattare congiuntamente, in ragione della comunanza di questioni ad essi sottese – sono infondati.
12.1. Va, innanzitutto, attestato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_1
affermandone con ciò la titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, atteso che nessuna delle due parti appellate ha gravato in via incidentale detto capo della decisione.
Pertanto, le difese pure svolte sul punto non possono essere esaminate.
12.2. Occorre, altresì, prendere atto dell'avvenuto decesso dell'appellante nel corso del presente grado, nonché della costituzione da parte del di lei marito, , quale Parte_1
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda unico erede della de cuius, dal quale – pertanto – il processo è stato proseguito ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
12.3. Nel merito, si rileva che le risultanze dell'istruttoria svolta in prime cure non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni occorse all'attrice.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, del danneggiante, sicché alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di natura custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Peraltro, in materia di danni cagionati da un bene privo di un intrinseco dinamismo, la
Suprema Corte ha da tempo chiarito che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 11526 dell'11 maggio 2016; conforme Cass. civ., sez VI-3, ordinanza n. 21212 del 20 maggio 2015).
In simili ipotesi, spetta dunque al danneggiato allegare e provare la specifica insidiosità della res oggetto di custodia, che può consistere in difformità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (quali, ad esempio, irregolarità del piano di calpestio o improvvise rotture del medesimo al passaggio del danneggiato, ostacoli imprevisti, condizioni contingenti di pericolosità non visibili e non segnalate, come nel caso di un pavimento bagnato, etc.).
Orbene, nel caso in esame, gli scalini percorsi dall'attrice in occasione dell'infortunio nel quale ella è incorsa in data 11 febbraio 2016, alle ore 11:30 circa del mattino, si presentavano integri e privi di difetti, come agevolmente evincibile dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado sia dalla he dal e come confermato dal fatto Per_1 CP_1
che nemmeno l'attrice ha mai allegato l'esistenza di particolari insidie sui luoghi di causa.
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Peraltro, costituisce circostanza pacifica la verificazione del sinistro in pieno giorno e in condizioni di perfetta visibilità. Lo stesso teste , marito dell'attrice, escusso Pt_1
all'udienza del 20 marzo 2018, ha infatti descritto l'11 febbraio 2016, data dell'infortunio, come una “giornata soleggiata”.
A ciò si aggiunga la necessità, correttamente rilevata dal giudice di prime cure e qui da ribadire fermamente, di vagliare con particolare rigore la testimonianza da questi resa, sia in ragione del rapporto di coniugio che lo legava all'attrice, sia – vieppiù – alla luce delle sopravvenienze processuali. Il , unica persona effettivamente presente in occasione Pt_1 dei fatti di causa, ha oggi assunto la qualità di parte del giudizio, circostanza – quest'ultima
– che, pur non comportandone l'incapacità a testimoniare (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. II, sent. n. 22030 del 2 settembre 2008: “Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione mortis causa alla parte originaria”), impone una valutazione particolarmente attenta in ordine alla coerenza e attendibilità dei fatti riferiti.
Orbene, a ben vedere, la prova orale raccolta in primo grado non appare sufficiente a far ritenere provata la responsabilità dell'ente gestorio.
Il teste , in particolare, ha precisato di non aver nemmeno assistito alla caduta, perché Pt_1
in quel momento precedeva la nella discesa delle scale esterne alla boutique, Per_1 avvedendosi di quanto accaduto solo dopo aver udito le grida di dolore della moglie che immediatamente dopo ha visto rovinare a terra. Si legge nel verbale di udienza del 20 marzo
2018: “dopo aver visitato la boutique, nello scendere le scale per uscire, io mi trovavo un gradino più avanti di mia moglie e sentì mia moglie urlare “HAY” e mi cadde addosso. Mia moglie è caduta a terra, riversa di fianco con una gamba sotto l'altra gamba e sotto il resto del corpo, lamentava dolori al piede, tanto che, cercando di sollevarla, lei non riusciva a stare in piedi per il dolore al piede destro, non riusciva a mettere il piede a terra, per cui chiesi aiuto al portiere, il quale intervenne per farla sedere con una sedia. Dopo circa 15 minuti, dopo che mia moglie si era calmata, siccome avevamo la macchina parcheggiata immediatamente fuori al palazzo, con l'aiuto di alcune persone (un paio) riuscimmo a mettere mia moglie in macchina”.
Non solo, quindi, il teste nulla ha potuto riferire sulla dinamica dell'infortunio, ma il suo propalato si pone insanabilmente in contrasto con quanto dichiarato dal teste , Tes_1
portiere dello stabile in servizio il giorno del sinistro. Questi, escusso alla stessa udienza, ha dichiarato: “non ho visto l'attrice e suo marito all'interno dello stabile nel giorno suddetto, né ricordo
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di qualcuno che è caduto quel giorno;
non ricordo di aver aiutato una persona caduta”. È evidente che il racconto del ha trovato smentita nelle successive dichiarazioni testimoniali, Pt_1
atteso che il primo ha riferito di aver chiesto aiuto al portiere del Condominio, mentre quest'ultimo ha negato qualsiasi suo coinvolgimento nell'accaduto.
Il terzo teste escusso, invece, non era presente al momento dei fatti, per cui nulla ha potuto riferire circa le relative modalità di verificazione.
Nemmeno può accedersi, infine, alla tesi di parte appellante, secondo cui le risultanze della consulenza medico-legale costituirebbero valida fonte del convincimento del giudice in ordine alla prova dei fatti allegati dall'attrice. Pacifica è, invero, la natura della C.T.U. nell'ambito del processo. Essa non costituisce un “mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 8498 del 31.03.2025).
L'esito dell'espletata consulenza, ed in particolare la ritenuta compatibilità tra le lesioni occorse alla e la riferita caduta dalle scale, può – al più – avere l'effetto di Per_1
corroborare la prova già fornita in maniera piena e soddisfacente dalla parte a ciò onerata.
L'attrice, invece, ha omesso di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata in prime cure, ragion per cui nessuna rilevanza può riconoscersi, nella fattispecie oggetto di esame, alle risultanze della consulenza tecnica.
12.4. Quanto, infine, alla denunciata assenza di presidi quali il corrimano (che l'attrice ha assunto essere stato apposto ad opera del solo successivamente all'infortunio CP_1 occorsole) e le strisce antisdrucciolo, si rileva che, a norma dell'art. 1 del citato D.M.
236/1989 (più volte invocato in proprio favore dall'appellante) “Le norme contenute nel presente decreto si applicano: 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti”.
Dunque, sono esclusi dal campo applicativo della disciplina de qua gli edifici realizzati prima dell'anno della sua entrata in vigore.
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Orbene, in corso di causa non è nemmeno mai stata allegata, pur a fronte delle puntuali contestazioni sul punto del convenuto, la posteriorità dell'epoca di CP_1
realizzazione dello stabile all'interno del quale è avvenuta la caduta, cosicché la contraria circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti. Ne consegue l'inapplicabilità al caso in esame della normativa sopra richiamata.
Irrilevante, per altro verso, è il – pure più volte citato – d.P.R. 503/1996, recante testualmente
“norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, le cui disposizioni non sono destinate, pertanto, ad operare all'interno delle aree di proprietà privata.
12.5. Peraltro, anche laddove si voglia ricondurre l'installazione di un corrimano e di strisce antisdrucciolo all'interno di quelle generali misure a carattere preventivo atte a prevenire il verificarsi di infortuni, cui il custode è tenuto a prescindere da un positivo obbligo di legge in tal senso, non muterebbe l'esito della presente disamina, dovendo – in ogni caso – il danneggiato provare (e, prima ancora, allegare) l'apporto causale che tale omissione avrebbe avuto nel caso specifico.
Ebbene, in merito alle strisce antisdrucciolo, va premesso che – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sino in comparsa conclusionale, secondo cui nemmeno in seguito al sinistro esse sarebbero state apposte sugli scalini ove si era verificata la caduta – detti presidi risultano invece ben visibili nella documentazione fotografica prodotta in primo grado dal
(cfr., in particolare, foto allegate alle note scritte depositate il 27 maggio 2020), CP_1
riconosciuta dal teste come corrispondente ai luoghi di causa (salvo che per la Pt_1
presenza del corrimano). In ogni caso, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, è da escludere una possibile eziologia della loro eventuale assenza sulle lesioni riportate dalla atteso che lo stesso ha dichiarato che l'infortunio si sarebbe verificato Per_1 Pt_1 durante una giornata soleggiata, ragion per cui nemmeno può ipotizzarsi – ad esempio – la presenza di acqua piovana sulle scale in questione, a causa del passaggio di persone con calzature bagnate, né parte attrice ha mai fatto riferimento, nei propri scritti, alla particolare scivolosità dei gradini in questione dovuta a specifiche contingenze, limitandosi ad adombrare – in maniera oltremodo generica – l'ascrivibilità del danno al materiale stesso di cui essi erano fatti (diverso dal marmo, ma liscio, sempre a detta del teste ). Pt_1
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Per quanto riguarda, invece, la lamentata assenza di un corrimano, la prospettata evitabilità dell'infortunio in caso di relativa apposizione è rimasta – anch'essa – un postulato indimostrato. Come già evidenziato, nemmeno l'unico teste presente al momento del fatto, oggi parte in causa, è stato in grado di riferire alcunché di specifico in ordine alla dinamica della caduta, della quale ha, però, descritto la particolare repentinità, tale da non lasciargli alcun margine di intervento per limitarne le pregiudizievoli conseguenze, nonostante il si trovasse in quel momento nelle immediate prossimità del punto esatto in cui la Pt_1
stessa si sarebbe verificata. Ciò si evince dalla dichiarazione secondo cui la moglie gli sarebbe “caduta addosso”, per poi rovinare al suolo.
Se così è, però, non appare in alcun modo provato che, qualora fosse stato presente un corrimano, la (all'epoca quasi ottantenne) avrebbe avuto la forza fisica di tenervisi Per_1 saldamente, nonostante l'improvvisa perdita di equilibrio, o la prontezza di riflessi di afferrarlo in tempo utile per evitare la rovinosa caduta, alla quale – lo si ribadisce – nemmeno il marito ha assistito direttamente.
Assai più verosimilmente, stando a quanto emerso dall'istruttoria, all'origine delle lesioni vi è stata non un'intrinseca insidiosità della res oggetto di custodia (come detto, nemmeno mai allegata in maniera sufficientemente specifica), ma una momentanea disattenzione della stessa danneggiata, di talché bene ha fatto il Tribunale a disattendere in toto la pretesa risarcitoria da costei avanzata.
13. Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
13.1. L'onere del custode di allegare e provare l'interruzione del nesso eziologico ad opera del fortuito presuppone, infatti, che l'attore abbia – prioritariamente – fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ed in particolare del nesso di causalità tra la cosa ed il danno. Nel caso di specie, atteso il mancato assolvimento dell'onus probandi incombente sull'attrice (di cui si è detto supra), nessuna rilevanza può avere la consistenza delle avverse difese in punto di prova liberatoria.
14. Per tutte le ragioni che precedono, l'appello va rigettato integralmente.
15. Vanno, ora, regolate le spese del grado.
Esse sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza, che appartiene all'appellante, in applicazione dei valori minimi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esaminate, secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel terzo, e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
16. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico di attesa la totale Parte_1
infondatezza dell'appello, e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1346/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna l'appellante alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese del grado di appello, che liquida in € 1.984,00 per compensi
[...] professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ condanna l'appellante a rimborsare in favore della le spese del Controparte_3
grado di appello, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 relativamente a , Parte_1
costituitosi volontariamente in prosecuzione del giudizio quale unico erede di
[...]
Per_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Teresa Onorato
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1243/2021, assunta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
.f. , in qualità di unico erede di c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 [...]
(nata ad [...] il [...] e deceduta in Napoli il 28 luglio 2023), C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfa Alessia Maria Pasquarella c.f. C.F._3
presso il cui studio in Pianoro (BO), alla via Valle Verde n. 43 elettivamente domicilia,
[...]
giusta mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in prosecuzione e nomina di altro difensore depositata in data 1° luglio 2025, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore dott. rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocato Marco Grasso c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla CodiceFiscale_4
via Luigi Caldieri n. 132 elettivamente domicilia, giusta mandato su foglio separato, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
c.f. – p.i. , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Filomena Cinque c.f. C.F._5
1
[...] Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
, presso il cui studio in Vico Equense, alla via Raffaele Bosco n. 327 C.F._6
elettivamente domicilia, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1346/2021, pubblicata in data
11 febbraio 2021, notificata in data 12 febbraio 2021, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 12 marzo 2021, ha impugnato la Persona_1
sentenza n. 1346/2021 pubblicata in data 11 febbraio 2021 e notificatale in data 12 febbraio
2021, con la quale il del Tribunale di Napoli, assorbendo la manleva e ponendo a suo carico le spese, ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti del Controparte_1 ed estesa alla chiamata in causa volta ad
[...] Controparte_3 ottenere il risarcimento delle lesioni subite in data 11 febbraio 2016 alle ore 11,30 circa cadendo all'interno dei locali condominiali. Ha ribadito che nel discendere la scala che adduce al locale commerciale “Sartoria Cobalto” insistente nello stabile del Condominio, giunta in prossimità degli ultimi due gradini, è caduta rovinosamente al suolo procurandosi la frattura del malleolo, ritenendo che alcuna conseguenza ella avrebbe patito se la scala fosse stata provvista di corrimano e di presidi antisdrucciolo, come previsto dal D.M.
236/1989. Ha pertanto chiesto la condanna del al risarcimento del danno nella CP_1 misura di € 23.590,52 o nella diversa somma ritenuta di giustizia per la omessa adozione delle misure di legge per impedire danni.
1.1. Impugnando la prefata statuizione ne ha chiesto la totale riforma Persona_1 insorgendo contro la motivazione che ha ritenuto superflua l'apposizione del corrimano, atteso lo stato della rampa di scale, astretto “da due mura laterali atte a proteggere l'utente”, pervenendo a ritenere irrilevante “la dedotta presunta assenza di corrimano”. Ha opinato violazione dell'art. 4 D.M. 236/1989, richiamato dall'art. 7 del d.P.R. n. 503/1996, allegando regole di comune esperienza. Ha stigmatizzato la responsabilità del appellato CP_1
non avendo l'ente gestorio provato, come sarebbe stato in suo onere fare, il fortuito, avendo
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ella, per contro, provato il nesso causale tra cosa e danno, a dispetto dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta in prime cure.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza impugnata e condannare il convenuto al CP_1
risarcimento dei danni subiti cadendo dalle scale, consistiti nella frattura del malleolo, risarcendole il danno nella misura richiesta ovvero in quella emersa dall'istruttoria e tramite la C.T.U., incluso il danno morale, la rivalutazione e gli interessi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 giugno 2021, si è costituita in giudizio che chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., ed in ogni caso di rigettarlo, in quanto a suo parere infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
3. Con propria comparsa depositata l'11 giugno 2021 si è costituito anche il CP_1
concludendo per il rigetto dell'appello avversario o, in via subordinata, nel caso di suo accoglimento, di condannare la società assicurativa appellata a tenerlo indenne di tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Per_1
4. In data 1° luglio 2025 si è costituito in prosecuzione del giudizio quale unico Parte_1 erede di deceduta a Napoli il 28 luglio 2023, chiedendo l'accoglimento di Persona_1
tutte le conclusioni contenute e rassegnate nell'originario atto di appello.
5. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
6. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
6.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli il al fine Controparte_4
di ottenere il risarcimento delle lesioni subite a causa di una caduta verificatasi in data 11 febbraio 2016 alle ore 11,30, allorquando, nel percorrere in discesa la scala pertinenziale del locale commerciale “Sartoria Cobalto” situato all'interno dello stabile condominiale, giunta in prossimità degli ultimi due gradini, è caduta rovinosamente al suolo, procurandosi la frattura del malleolo. L'attrice ha assunto che la caduta e la conseguente grave frattura non si sarebbero verificate se la scala fosse stata provvista di corrimano al quale mantenersi
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda durante la discesa, nonché di presidi antisdrucciolo. Ha quindi chiesto d'accertare la responsabilità del e condannarlo a risarcirle i danni che ha stimato in € CP_1
23.590,52 o nella diversa somma creduta di giustizia.
6.2. Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la scala teatro del sinistro non avrebbe avuto natura condominiale, servendo soltanto il locale adibito a boutique. Chiesta e ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa per esserne manlevato in Controparte_3
caso di soccombenza in virtù di polizza per la responsabilità civile verso terzi, il convenuto ha resistito alle pretese avversarie anche nel merito, concludendo per il loro rigetto.
6.3. Estesole il giudizio, si è costituita la compagnia assicurativa eccependo anch'essa la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda attorea.
6.4. La causa è stata istruita mediante la produzione di documentazione, l'escussione di tre testimoni: , marito dell'attrice; custode Parte_1 Testimone_1
dell'edificio condominiale e , conoscente dell'attrice) e l'espletamento di Testimone_2 una C.T.U. medica che, dopo avere confermato la compatibilità causale delle lesioni con la riferita dinamica del sinistro, ha quantificato il danno biologico subito dalla Per_1
7. Dopo il passaggio in decisione del giudizio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Napoli ha definito la controversia con la sentenza n. 1346/2021 che ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento in favore delle parti convenute delle spese processuali, ivi comprese quelle relative all'espletata consulenza.
7.1. Preliminarmente, il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del richiamando l'art. 1117 c.c. per cui le scale si presumono di CP_1 proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo.
7.2. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, attesa la contraddittorietà tra due deposizioni testimoniali: quella resa da , marito dell'attrice, e l'altra da Parte_1
, portiere dell'edificio. Ha reputato poco plausibile il racconto Testimone_1 del primo, mentre ha valutato irrilevante la terza testimonianza raccolta, pervenendo a ritenere non provato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Ha considerato che il solo fatto che l'attrice sia effettivamente caduta sulle scale condominiali nulla dica del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, ritenendo
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda più probabile che l'infortunio sia dipeso dal comportamento disattento e negligente della stessa non profilandosi la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo al Per_1
CP_1
8. Preliminarmente la Corte accerta che l'impugnazione è tempestiva ed ammissibile, in quanto proposto entro i termini dell'art. 325 c.p.c. essendo stata notificata il 12 marzo 2021, ossia entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 12 febbraio 2021. Tempestiva è stata anche la costituzione dell'appellante in data 19 marzo
2021.
8.1. La tecnica redazionale rispetta l'art. 342 c.p.c..
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di impugnazione.
9. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha eccepito una grave violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui quest'ultima ha affermato essere superflua l'apposizione del corrimano, atteso lo stato della rampa di scale,
a dire del Tribunale delimitata “da due mura laterali atte a proteggere l'utente”, così rendendo irrilevante “la dedotta presunta assenza di corrimano”. L'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 4 D.M. 236/1989, come richiamato dall'art. 7 d.P.R. 503/1996, anche come regola di comune esperienza, rilevando che tale motivazione risulterebbe priva di logica, in quanto le pareti in questione sono lisce e non idonee a garantire un appoggio di emergenza.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha rilevato che, nella fattispecie in esame, la responsabilità del appellato deriverebbe, ulteriormente, dal fatto che CP_1
né quest'ultimo, né tantomeno la compagnia assicurativa, avrebbero provato il caso fortuito, omettendo dunque di fornire la prova liberatoria il cui onere l'art. 2051 c.c. fa gravare sul custode.
11. Con il terzo motivo di gravame, l'impugnante ha denunciato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, per avere il Tribunale ritenuto, senza una valida ragione, inattendibili le dichiarazioni dei testi di parte attrice ( e Pt_1 [...]
) e – per contro – attendibili quelle rese dal teste , il quale, a sua volta, Tes_2 Tes_1 sarebbe portatore di un interesse all'esito del giudizio, essendo dipendente del CP_1
convenuto. Inoltre, il giudice si sarebbe immotivatamente discostato dalle risultanze della
C.T.U., la quale avrebbe confermato la riconducibilità eziologica del danno alla caduta, secondo la dinamica riferita dalla Per_1
12. Il primo ed il terzo motivo – da trattare congiuntamente, in ragione della comunanza di questioni ad essi sottese – sono infondati.
12.1. Va, innanzitutto, attestato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_1
affermandone con ciò la titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, atteso che nessuna delle due parti appellate ha gravato in via incidentale detto capo della decisione.
Pertanto, le difese pure svolte sul punto non possono essere esaminate.
12.2. Occorre, altresì, prendere atto dell'avvenuto decesso dell'appellante nel corso del presente grado, nonché della costituzione da parte del di lei marito, , quale Parte_1
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda unico erede della de cuius, dal quale – pertanto – il processo è stato proseguito ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
12.3. Nel merito, si rileva che le risultanze dell'istruttoria svolta in prime cure non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni occorse all'attrice.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, del danneggiante, sicché alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di natura custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Peraltro, in materia di danni cagionati da un bene privo di un intrinseco dinamismo, la
Suprema Corte ha da tempo chiarito che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 11526 dell'11 maggio 2016; conforme Cass. civ., sez VI-3, ordinanza n. 21212 del 20 maggio 2015).
In simili ipotesi, spetta dunque al danneggiato allegare e provare la specifica insidiosità della res oggetto di custodia, che può consistere in difformità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (quali, ad esempio, irregolarità del piano di calpestio o improvvise rotture del medesimo al passaggio del danneggiato, ostacoli imprevisti, condizioni contingenti di pericolosità non visibili e non segnalate, come nel caso di un pavimento bagnato, etc.).
Orbene, nel caso in esame, gli scalini percorsi dall'attrice in occasione dell'infortunio nel quale ella è incorsa in data 11 febbraio 2016, alle ore 11:30 circa del mattino, si presentavano integri e privi di difetti, come agevolmente evincibile dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado sia dalla he dal e come confermato dal fatto Per_1 CP_1
che nemmeno l'attrice ha mai allegato l'esistenza di particolari insidie sui luoghi di causa.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Peraltro, costituisce circostanza pacifica la verificazione del sinistro in pieno giorno e in condizioni di perfetta visibilità. Lo stesso teste , marito dell'attrice, escusso Pt_1
all'udienza del 20 marzo 2018, ha infatti descritto l'11 febbraio 2016, data dell'infortunio, come una “giornata soleggiata”.
A ciò si aggiunga la necessità, correttamente rilevata dal giudice di prime cure e qui da ribadire fermamente, di vagliare con particolare rigore la testimonianza da questi resa, sia in ragione del rapporto di coniugio che lo legava all'attrice, sia – vieppiù – alla luce delle sopravvenienze processuali. Il , unica persona effettivamente presente in occasione Pt_1 dei fatti di causa, ha oggi assunto la qualità di parte del giudizio, circostanza – quest'ultima
– che, pur non comportandone l'incapacità a testimoniare (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. II, sent. n. 22030 del 2 settembre 2008: “Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione mortis causa alla parte originaria”), impone una valutazione particolarmente attenta in ordine alla coerenza e attendibilità dei fatti riferiti.
Orbene, a ben vedere, la prova orale raccolta in primo grado non appare sufficiente a far ritenere provata la responsabilità dell'ente gestorio.
Il teste , in particolare, ha precisato di non aver nemmeno assistito alla caduta, perché Pt_1
in quel momento precedeva la nella discesa delle scale esterne alla boutique, Per_1 avvedendosi di quanto accaduto solo dopo aver udito le grida di dolore della moglie che immediatamente dopo ha visto rovinare a terra. Si legge nel verbale di udienza del 20 marzo
2018: “dopo aver visitato la boutique, nello scendere le scale per uscire, io mi trovavo un gradino più avanti di mia moglie e sentì mia moglie urlare “HAY” e mi cadde addosso. Mia moglie è caduta a terra, riversa di fianco con una gamba sotto l'altra gamba e sotto il resto del corpo, lamentava dolori al piede, tanto che, cercando di sollevarla, lei non riusciva a stare in piedi per il dolore al piede destro, non riusciva a mettere il piede a terra, per cui chiesi aiuto al portiere, il quale intervenne per farla sedere con una sedia. Dopo circa 15 minuti, dopo che mia moglie si era calmata, siccome avevamo la macchina parcheggiata immediatamente fuori al palazzo, con l'aiuto di alcune persone (un paio) riuscimmo a mettere mia moglie in macchina”.
Non solo, quindi, il teste nulla ha potuto riferire sulla dinamica dell'infortunio, ma il suo propalato si pone insanabilmente in contrasto con quanto dichiarato dal teste , Tes_1
portiere dello stabile in servizio il giorno del sinistro. Questi, escusso alla stessa udienza, ha dichiarato: “non ho visto l'attrice e suo marito all'interno dello stabile nel giorno suddetto, né ricordo
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
di qualcuno che è caduto quel giorno;
non ricordo di aver aiutato una persona caduta”. È evidente che il racconto del ha trovato smentita nelle successive dichiarazioni testimoniali, Pt_1
atteso che il primo ha riferito di aver chiesto aiuto al portiere del Condominio, mentre quest'ultimo ha negato qualsiasi suo coinvolgimento nell'accaduto.
Il terzo teste escusso, invece, non era presente al momento dei fatti, per cui nulla ha potuto riferire circa le relative modalità di verificazione.
Nemmeno può accedersi, infine, alla tesi di parte appellante, secondo cui le risultanze della consulenza medico-legale costituirebbero valida fonte del convincimento del giudice in ordine alla prova dei fatti allegati dall'attrice. Pacifica è, invero, la natura della C.T.U. nell'ambito del processo. Essa non costituisce un “mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 8498 del 31.03.2025).
L'esito dell'espletata consulenza, ed in particolare la ritenuta compatibilità tra le lesioni occorse alla e la riferita caduta dalle scale, può – al più – avere l'effetto di Per_1
corroborare la prova già fornita in maniera piena e soddisfacente dalla parte a ciò onerata.
L'attrice, invece, ha omesso di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata in prime cure, ragion per cui nessuna rilevanza può riconoscersi, nella fattispecie oggetto di esame, alle risultanze della consulenza tecnica.
12.4. Quanto, infine, alla denunciata assenza di presidi quali il corrimano (che l'attrice ha assunto essere stato apposto ad opera del solo successivamente all'infortunio CP_1 occorsole) e le strisce antisdrucciolo, si rileva che, a norma dell'art. 1 del citato D.M.
236/1989 (più volte invocato in proprio favore dall'appellante) “Le norme contenute nel presente decreto si applicano: 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti”.
Dunque, sono esclusi dal campo applicativo della disciplina de qua gli edifici realizzati prima dell'anno della sua entrata in vigore.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Orbene, in corso di causa non è nemmeno mai stata allegata, pur a fronte delle puntuali contestazioni sul punto del convenuto, la posteriorità dell'epoca di CP_1
realizzazione dello stabile all'interno del quale è avvenuta la caduta, cosicché la contraria circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti. Ne consegue l'inapplicabilità al caso in esame della normativa sopra richiamata.
Irrilevante, per altro verso, è il – pure più volte citato – d.P.R. 503/1996, recante testualmente
“norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, le cui disposizioni non sono destinate, pertanto, ad operare all'interno delle aree di proprietà privata.
12.5. Peraltro, anche laddove si voglia ricondurre l'installazione di un corrimano e di strisce antisdrucciolo all'interno di quelle generali misure a carattere preventivo atte a prevenire il verificarsi di infortuni, cui il custode è tenuto a prescindere da un positivo obbligo di legge in tal senso, non muterebbe l'esito della presente disamina, dovendo – in ogni caso – il danneggiato provare (e, prima ancora, allegare) l'apporto causale che tale omissione avrebbe avuto nel caso specifico.
Ebbene, in merito alle strisce antisdrucciolo, va premesso che – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sino in comparsa conclusionale, secondo cui nemmeno in seguito al sinistro esse sarebbero state apposte sugli scalini ove si era verificata la caduta – detti presidi risultano invece ben visibili nella documentazione fotografica prodotta in primo grado dal
(cfr., in particolare, foto allegate alle note scritte depositate il 27 maggio 2020), CP_1
riconosciuta dal teste come corrispondente ai luoghi di causa (salvo che per la Pt_1
presenza del corrimano). In ogni caso, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, è da escludere una possibile eziologia della loro eventuale assenza sulle lesioni riportate dalla atteso che lo stesso ha dichiarato che l'infortunio si sarebbe verificato Per_1 Pt_1 durante una giornata soleggiata, ragion per cui nemmeno può ipotizzarsi – ad esempio – la presenza di acqua piovana sulle scale in questione, a causa del passaggio di persone con calzature bagnate, né parte attrice ha mai fatto riferimento, nei propri scritti, alla particolare scivolosità dei gradini in questione dovuta a specifiche contingenze, limitandosi ad adombrare – in maniera oltremodo generica – l'ascrivibilità del danno al materiale stesso di cui essi erano fatti (diverso dal marmo, ma liscio, sempre a detta del teste ). Pt_1
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per quanto riguarda, invece, la lamentata assenza di un corrimano, la prospettata evitabilità dell'infortunio in caso di relativa apposizione è rimasta – anch'essa – un postulato indimostrato. Come già evidenziato, nemmeno l'unico teste presente al momento del fatto, oggi parte in causa, è stato in grado di riferire alcunché di specifico in ordine alla dinamica della caduta, della quale ha, però, descritto la particolare repentinità, tale da non lasciargli alcun margine di intervento per limitarne le pregiudizievoli conseguenze, nonostante il si trovasse in quel momento nelle immediate prossimità del punto esatto in cui la Pt_1
stessa si sarebbe verificata. Ciò si evince dalla dichiarazione secondo cui la moglie gli sarebbe “caduta addosso”, per poi rovinare al suolo.
Se così è, però, non appare in alcun modo provato che, qualora fosse stato presente un corrimano, la (all'epoca quasi ottantenne) avrebbe avuto la forza fisica di tenervisi Per_1 saldamente, nonostante l'improvvisa perdita di equilibrio, o la prontezza di riflessi di afferrarlo in tempo utile per evitare la rovinosa caduta, alla quale – lo si ribadisce – nemmeno il marito ha assistito direttamente.
Assai più verosimilmente, stando a quanto emerso dall'istruttoria, all'origine delle lesioni vi è stata non un'intrinseca insidiosità della res oggetto di custodia (come detto, nemmeno mai allegata in maniera sufficientemente specifica), ma una momentanea disattenzione della stessa danneggiata, di talché bene ha fatto il Tribunale a disattendere in toto la pretesa risarcitoria da costei avanzata.
13. Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
13.1. L'onere del custode di allegare e provare l'interruzione del nesso eziologico ad opera del fortuito presuppone, infatti, che l'attore abbia – prioritariamente – fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ed in particolare del nesso di causalità tra la cosa ed il danno. Nel caso di specie, atteso il mancato assolvimento dell'onus probandi incombente sull'attrice (di cui si è detto supra), nessuna rilevanza può avere la consistenza delle avverse difese in punto di prova liberatoria.
14. Per tutte le ragioni che precedono, l'appello va rigettato integralmente.
15. Vanno, ora, regolate le spese del grado.
Esse sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza, che appartiene all'appellante, in applicazione dei valori minimi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda esaminate, secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel terzo, e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
16. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico di attesa la totale Parte_1
infondatezza dell'appello, e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1346/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna l'appellante alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese del grado di appello, che liquida in € 1.984,00 per compensi
[...] professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ condanna l'appellante a rimborsare in favore della le spese del Controparte_3
grado di appello, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 relativamente a , Parte_1
costituitosi volontariamente in prosecuzione del giudizio quale unico erede di
[...]
Per_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Teresa Onorato
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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