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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2024, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1248/2021 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Avellino a C.da Bosco Dei Preti n. 9/B (C.F. ); C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ); , nato a [...] C.F._2 Parte_3 il 16/08/1978 e residente in [...] (C.F. ; , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
10/12/1957 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._4 Parte_5
05/03/1972 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._5 Parte_6
13/02/1957 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._6 Parte_7
24/03/1955 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._7 Parte_8
05/03/1971 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il [...] e C.F._8 Parte_9 residente in [...]di CI UL (AV) a Loc. Valle, n.8 (C.F.
); , nato a [...] il [...] e C.F._9 Parte_10 residente in [...] (C.F. ); C.F._10
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_11
Avellino a Via Michele Lenzi n.36 (C.F. ); C.F._11 Pt_12
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]a Contrada
[...]
Cerasuolo n. 19 (C.F. ); , nato a C.F._12 Parte_13
Avellino il 11/07/1959 e residente in [...] P1 (C.F.
), tutti rappresentati e difesi per mandato in calce al ricorso C.F._13 introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.
[...]
), nello studio dei quali elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso C.F._14
Novara n. 10, Palazzo Alto 6° piano (Pec: , Email_1
appellanti
CONTRO
(P.IVA ) e - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 già (P. IVA ), in persona del loro Controparte_3 P.IVA_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_4
, rappresentate e difese dal prof. avv. Emilio Balletti (C.F.
[...]
e dall'avv. Stefano Salimbene (C.F. ), C.F._15 C.F._16 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Napoli, alla via dei Mille 16, giusta procura su documento informatico allegato al presente atto (P.E.C.:
Email_2 Email_3 telefax 081/4207006)
Appellate
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, , n.461/2020 , pubblicata in data 28.10.2020 nel giudizio R.G. 349/2019 (cui sono stati riuniti i giudizi R.G. nn. 354/2019; 362/2019; 387/2019; 413/2019; 458/2019; 462/2019; 481/2019; 495/2019; 618/2019; 655/2019; 1119/2019; 1798/2019) e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 409 e ss. c.p.c., depositati presso la cancelleria del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la e la al fine di Controparte_1 Controparte_5 sentirle condannare al risarcimento del danno subito per usura psicofisica per non avere goduto, nell'espletamento delle mansioni di operatore di esercizio, dei riposi settimanali previsti dal Regolamento CE 561/2006 in misura non inferiore a 45 ore continuative. In particolare, a sostegno del loro ricorso gli odierni appellanti sostanzialmente esponevano :
1. di aver prestato lavoro subordinato, con il profilo professionale di operatore di esercizio di cui al vigente CCNL alle dipendenze della Controparte_6
(d'ora in avanti ), società partecipata al Controparte_1 CP_1
99,999927% dalla Regione Campania e al 00,000073% dal Comune di Mercogliano, avente ad oggetto l'attività di gestione del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della provincia di Avellino mediante autolinee di carattere extraurbano e urbano;
2. di avere iniziato a prestare attività lavorativa, a decorrere dal 01/05/2018, per effetto di trasferimento del ramo di azienda, alle dipendenze della CP_3 che è, di conseguenza, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
[...] capo al ramo d'azienda conferito dalla;
CP_1
3. di essere stati sempre assegnati in forza all'unità produttiva sita in Avellino, Via Fasano - loc. Pianodardine;
4. di avere sempre osservato, salvo che in caso di richiesta aziendale di prestazione di lavoro straordinario, l'orario settimanale di 39 ore, distribuite su sei giornate lavorative, con giornata di riposo mobile;
5. di essere sempre stati addetti, nel periodo dal mese di aprile 2007 al mese di luglio 2016, alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km
6. di essere stati soltanto occasionalmente comandati a prestare la loro opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, senza alterare, in ogni caso, la prevalenza, su base settimanale, dei turni su tratte superiori ai 50 Km di percorrenza;
7. di aver sempre fruito di un riposo settimanale di sole 24 ore, nel giorno della settimana indicato dalla convenuta , così come previsto dall'art. 8 della CP_1 legge n. 138 del 14 febbraio 1958, nonché dal r.d. n. 148 dell'8 gennaio 1931, art. 35; 8. di avere, solo a seguito della stipula del verbale di accordo sindacale del 25/07/2016, cominciato a fruire del diritto al riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 561/2006;
9. di avere ricevuto un rifiuto alla richiesta formulata all'Azienda datrice di lavoro di ottenere copia della documentazione attestante tutti i turni lavorativi prestati dai ricorrenti con riferimento al periodo di causa, nonostante la presentazione di una formale istanza di accesso agli atti ex L. n.241 del 07.08.1990 e D. lgs del 14 marzo 2013 n. 33 comunicata a mezzo PEC in data 28/08/2018;
10. di avere presentato reclamo gerarchico ex art. 10 R.D. n.148/1931 al fine di ottenere il risarcimento dei danni “da usura psicofisica” subìti in conseguenza al mancato godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dal Regolamento (CE) n. 561/2006 a far data dall'11.04.2007;
16. di non aver avuto nessun formale riscontro da parte della datrice di lavoro;
17. di avere avuto conoscenza che il tacito diniego aziendale al riconoscimento delle summenzionate richieste risarcitorie avrebbe trovato la propria ragione nell'adesione dei lavoratori ad un accordo sindacale intervenuto sulla materia oggetto del contendere nell'anno 2016 tra le OO.SS. e l'Azienda; 18. di avere contestato che l'accordo riguardasse i riposi scaturenti dal Regolamento CE 561/2006 e di impugnare, ex art. 2113 c.c., il contenuto dei predetti accordi nella parte/clausola/articolo da cui potesse evincersi, implicitamente o esplicitamente, una rinuncia o transazione avente per oggetto il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica per la mancata fruizione del riposo settimanale medio di 45 ore previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006. Con memoria difensiva regolarmente depositata si costituivano in giudizio le società convenute le quali eccepivano : 1) l'inammissibilità della domanda per il periodo sino al 31/12/2015, stante la sussistenza di un accordo sindacale tra le parti;
2) l'inapplicabilità del Regolamento CE 561/2006 per il settore del TPL;
3) l'infondatezza nel merito della domanda. Riuniti i giudizi separati, Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite Avverso la suddetta pronuncia interponeva tempestivo appello l'epigrafata parte appellante con atto depositato in data 28.4 .2021 censurando la decisione laddove aveva ravvisato un insanabile difetto di allegazione nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, e precisamente a) nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che <il ricorso introduttivo del giudizio non potesse trovare accoglimento per “difetto di allegazione”, per non avere i ricorrenti dedotto in relazione al periodo oggetto di causa, quali siano state in concreto le singole tratte realmente percorse al fine di verificare l'effettiva percorrenza –tra una tratta ed un'altra- nel periodo rivendicato di un percorso superiore a 50 km>>; b) nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto <che le singole tratte percorse fossero di lunghezza inferiore a 50 km l'una dall'altra come indicato dal programma di esercizio>>); c) nella parte in cui il Giudice di primo grado ha sostenuto, in violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006, che il suddetto <l'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 … non troverebbe applicazione nelle ipotesi in cui il conducente esegua complessivamente un percorso superiore ai 50 km ma composto da singole “tratte” o “corse” inferiori ai 50 km>> Ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Avellino ha ritenuto la validità dell'accordo transattivo del 3.3.2016 sui titoli oggetto del giudizio, laddove tale accordo, a cui gli appellanti avevano prestato adesione soltanto in data 07/04/2016, non riguardava affatto i riposi stabiliti dal Regolamento CE n. 561/2006 ma i permessi da attribuire ai lavoratori per effetto della modifica delle ex festività soppresse. Ribadita la infondatezza di tutte le altre eccezioni sollevate in primo grado dal datore di lavoro, ha concluso chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza, di : 1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, addetti alla conduzione di autobus di linea del TPL aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006; 2. per l'effetto, condannare le società appellate, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dagli appellanti nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in loro favore, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 25.225,30 per Parte_1
, di € 25.060,56 per di € 16.728,57 per
[...] Parte_2 Pt_3
, di € 24.623,48 per , di € 15.932,80 per , di
[...] Parte_4 Parte_5
€ 12.608,25 per , di € 3.184,70 per , di € 9.939,78 Parte_6 Parte_7 per , di € 21.134,17 per di € 25.371,02 per Parte_8 Parte_9
, di € 21.134,17 per , di € 25.436,76 per Parte_10 Parte_11
e di € 25.144,48 per , ovvero nella maggiore o Parte_12 Parte_13 minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute agli appellanti, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le convenute società, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati, che ne sono creditori. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituivano le parti appellate in epigrafe indicate eccependo , in via preliminare , l'inammissibilità del gravame e nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , l'infondatezza delle avverse censure di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese, e competenze del grado.
Dopo alcuni rinvii per bonario componimento della lite , con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 18.9.2024 , parte appellante rappresentava che, nelle more del presente giudizio, erano intervenuti accordi conciliativi come da verbali che allegava ,tra i sig.ri , Parte_1 [...]
, , Parte_5 Parte_13 Parte_3 Parte_6 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_9
e con la (quale Parte_11 Parte_12 Controparte_7 società succeduta alla e alla . CP_1 Controparte_2
Chiedeva , pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni dei predetti lavoratori, con il riconoscimento delle spese di lite come da verbali di conciliazione. Parte appellata nelle proprie note di trattazione scritta aderiva a tale richiesta.
Per quanto riguardava la posizione dell'altro appellante , non Parte_4 oggetto di conciliazione, il procuratore di parte appellante instava per l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con riferimento alla posizione degli odierni appellanti , Parte_1 [...]
, , Parte_5 Parte_13 Parte_3 Parte_6 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_9
e , si osserva che alle note di Parte_11 Parte_12 trattazione scritta sia di parte appellante che di parte appellata risultano allegati i verbali di conciliazione individuale in adesione all'accordo sindacale, per cui può addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere , concordemente richiesta dalle parti costituite.
Ed invero alla stregua degli accordi raggiunti, le parti innanzi menzionate hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore degli accordi intercorsi , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione. Quanto alla posizione dell'altro appellante che non è stata Parte_4 conciliata , rendesi necessario delibare il merito della dedotta vicenda processuale. In linea con i precedenti di questa Corte che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, ( v. ex plurimis ,CdA NA nn. 2631/2023 ,2632/2023 , 3783/2023), l'appello proposto da predetti va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione. Innanzitutto , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i ricorsi proposti dai predetti appellanti non difettano di alcuno dei requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c. Ed invero le allegazioni dei lavoratori non sono né difettose, né generiche;
con gli atti introduttivi i lavoratori hanno allegato che dal mese di aprile 2007 e fino al mese di luglio 2016 erano stati sempre addetti alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km, indicando specificamente le tratte a cui ognuno era adibito;
precisavano, altresì, che soltanto occasionalmente erano stati comandati a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, ma senza alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali essi erano stati adibiti alla guida su tratte superiori ai 50 Km di percorrenza;
infine i lavoratori hanno dedotto di aver goduto dalla data di assunzione e fino al 31/07/2016 esclusivamente di un riposo settimanale di 24 ore, ai sensi dell'art. 8 l. 138/1958, in violazione del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tanto accertato, occorre verificare se tali allegazioni siano state provate dai ricorrenti.
Ebbene, osserva la Corte che dalla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalla documentazione versata dalle società appellate, risulta provata la ricostruzione dei ricorrenti secondo i quali le linee percorse quotidianamente dal medesimo autista avevano un percorso complessivo superiore ai 50 Km. Il documento che indica il “tipo turnazione” vigente nel corso dei vari anni dedotti in giudizio, prodotto dalle appellanti, dimostra che le varie linee alle quali erano addetti i lavoratori superavano tutte i 50 km complessivi e, addirittura, moltissime di tali linee comprendevano singole tratte intermedie che da sole superavano i 50 km.
Dal confronto tra le turnazioni tipo esibite dalla società e i turni di servizio svolti dai ricorrenti nel periodo in esame, risulta confermata la prevalente adibizione quotidiana dei lavoratori oggi appellati a linee di lunghezza superiore ai 50 km, considerato che tutte le tipologie di turno, dalla partenza al capolinea, superavano complessivamente i 50 km, oltre a comprendere, quasi sempre, singole tratte di lunghezza superiore ai 50 km. Tale ricostruzione è confermata anche dal documento “programma di esercizio” che attesta che le percorrenze lungo le linee indicate da ciascuno dei lavoratori avevano una lunghezza complessiva, maggiore di 50 km, senza considerare le fermate effettuate per consentire la salita e la discesa dei passeggeri.
Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore motivo di appello riguardante per l'appunto l'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 e il suo ambito di applicazione. A tal fine è opportuno riportare il testo delle norme rilevanti per la decisione della vicenda oggetto del presente giudizio. L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento: “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. L'art. 2 stabilisce “Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: … … b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine…” L'art. 3 detta la norma che pone i maggiori contrasti interpretativi: “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: … f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative” L'Art. 8, infine, prevede “I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. … 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.” La finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi. Se questa è la finalità della norma comunitaria, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i 50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza. A ciò va ad aggiungersi che nella maggior parte delle tipologie di turni previsti dall'AIR (come risultanti dagli schemi prodotti dalle stesse appellate) le linee (intese come il percorso complessivo, comprensivo di varie tratte) comprendono singole tratte superiori a 50 chilometri. In ogni caso, considerando la finalità della normativa comunitaria dovrebbe sempre preferirsi una esegesi del Regolamento CE volta al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in sicurezza. Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio la datrice di lavoro ha palesemente violato tale norma nel periodo dedotto da ciascun lavoratore, poiché:
- tutti i ricorrenti, oggi appellanti, risultano essere stati assegnati alle linee indicate nei ricorsi introduttivi e specificamente risultanti dai turni di servizio relativi al periodo dedotto, ognuna delle quali avente una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km, nonché composte quasi sempre da almeno una tratta parziale superiore ai 50 km;
- tutti i ricorrenti hanno fruito dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958 (ossia 24 ore settimanali), e non secondo il dettato del reg. 561/2006
In ordine a tale ultima circostanza, va sottolineato che l'eccezione formulata in via subordinata dalle appellate, le quali hanno eccepito che dalla documentazione allegata risulta che le ore di riposo settimanalmente godute dagli originari ricorrenti erano state ben superiori alle 24 ore settimanali, è completamente nuova e come tale inammissibile. Con la memoria di primo grado le società non hanno formulato alcuna contestazione in ordine alla deduzione dei ricorrenti di aver goduto fino al 2016 solo di 24 ore di riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958. Tanto accertato, occorre verificare se da tale violazione scaturisce un diritto dei lavoratori al risarcimento del danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento dei riposi spettanti. Le società appellate hanno eccepito la mancata prova da parte dei ricorrenti circa la sussistenza di un danno risarcibile, ma tale censura è infondata, in quanto la Corte che la Cassazione ha costantemente affermato che nel caso di mancata fruizione del riposo spettante al lavoratore in considerazione dei turni lavorativi svolti, lo stesso subisce una usura psicofisica a causa della maggiore penosità della prestazione svolta in un giorno destinato al riposo settimanale. Tale danno da usura psicofisica deve ritenersi presunto, in quanto consegue alla violazione di un principio costituzionale, dettato dall'art 36 Cost., posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore. Applicando tale principio al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per i lavoratori di ricostituire le energie psicofisiche. Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente (Cass. n. 16398/04; Cass. n. 14710/15; Cass. n. 24563/2016; Cass. ord. N. 18884/2019) e, nel caso in esame, tale prova deriva dalla circostanza che i ricorrenti settimanalmente hanno goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbero avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
Venendo adesso alla quantificazione delle pretese economiche ,la Corte non condivide la quantificazione operata da parte ricorrente (ore di riposo non godute mensilmente in 19,5 e la determinazione del “ristoro” dovuto in € 72,34 per ogni giornata di riposo non fruita.) in quanto nella determinazione del numero di ore di riposo stimate come perse dai lavoratori mensilmente non ha tenuto conto che nel corso degli anni dedotti in giudizio i ricorrenti hanno goduto di ferie, permessi, si sono assentati dal lavoro per ragioni diverse, laddove il riconoscimento di 19,5 ore mensili implicherebbe che tutti i mesi del periodo dedotto in giudizio i ricorrenti avrebbero lavorato sempre, maturando sempre il diritto a 45 ore di riposo settimanale in luogo delle 24, con una differenza di 21 ore.
La riduzione operata da parte ricorrente soltanto di 1 h e 30 minuti non appare realistica. Si ritiene quindi congruo stimare il numero di ore di riposo mensili non godute dai ricorrenti in 13 ore mensili, pari a due giorni lavorativi di 6,5 ore. Moltiplicando tale valore per il numero di mesi lavorati ciascun anno del periodo dedotto in ricorso da ognuno dei ricorrenti oggi appellanti, e moltiplicando tale risultato per l'importo della retribuzione oraria con la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro cd. straordinario – criterio che non solo non è mai stato contestato in primo grado dalle società oggi appellate, ma è assolutamente condivisibile, considerando che il comportamento illegittimo del datore ha comportato che parte ricorrente ha lavorato nei giorni destinati al riposo - risulta che l' e l' devono corrispondere, in solido, in CP_1 Controparte_3 favore dell'appellante , a titolo risarcitorio, la somma di € Parte_4
16.415,65, giusta conteggi così come riformulati che si rivelano analitici e congrui oltre che non contestati. Su detto importo sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo. Le spese di lite del doppio grado, considerando l'accoglimento parziale dell'appello formulato e il parziale accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, vanno compensate nella misura della metà, e la parte residua, liquidata come da dispositivo, va posta a carico di e Controparte_3 [...]
in solido tra loro. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione degli appellanti , , , Parte_1 Parte_5 Parte_13 Pt_3
, , ,
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_7 Parte_8
, , e;
Parte_10 Parte_9 Parte_11 Parte_12
- spese di lite come da verbali di conciliazione.
-Nel resto accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di ,al risarcimento del danno da Parte_4 usura psico-fisica; per l'effetto, condanna l' e l in solido fra loro, a CP_1 Controparte_3 corrispondergli la somma di euro 16.415,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo;
-compensa tra le parti predette nella misura della metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna e in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento della parte residua che si liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge per il primo grado e in € 1.400,00 oltre IVA, rimborso e CPA come per legge per il presente grado, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli lì 28.11.2024
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1248/2021 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Avellino a C.da Bosco Dei Preti n. 9/B (C.F. ); C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ); , nato a [...] C.F._2 Parte_3 il 16/08/1978 e residente in [...] (C.F. ; , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
10/12/1957 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._4 Parte_5
05/03/1972 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._5 Parte_6
13/02/1957 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._6 Parte_7
24/03/1955 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il C.F._7 Parte_8
05/03/1971 e residente in [...] (C.F.
); , nato a [...] il [...] e C.F._8 Parte_9 residente in [...]di CI UL (AV) a Loc. Valle, n.8 (C.F.
); , nato a [...] il [...] e C.F._9 Parte_10 residente in [...] (C.F. ); C.F._10
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_11
Avellino a Via Michele Lenzi n.36 (C.F. ); C.F._11 Pt_12
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]a Contrada
[...]
Cerasuolo n. 19 (C.F. ); , nato a C.F._12 Parte_13
Avellino il 11/07/1959 e residente in [...] P1 (C.F.
), tutti rappresentati e difesi per mandato in calce al ricorso C.F._13 introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.
[...]
), nello studio dei quali elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso C.F._14
Novara n. 10, Palazzo Alto 6° piano (Pec: , Email_1
appellanti
CONTRO
(P.IVA ) e - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 già (P. IVA ), in persona del loro Controparte_3 P.IVA_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_4
, rappresentate e difese dal prof. avv. Emilio Balletti (C.F.
[...]
e dall'avv. Stefano Salimbene (C.F. ), C.F._15 C.F._16 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Napoli, alla via dei Mille 16, giusta procura su documento informatico allegato al presente atto (P.E.C.:
Email_2 Email_3 telefax 081/4207006)
Appellate
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, , n.461/2020 , pubblicata in data 28.10.2020 nel giudizio R.G. 349/2019 (cui sono stati riuniti i giudizi R.G. nn. 354/2019; 362/2019; 387/2019; 413/2019; 458/2019; 462/2019; 481/2019; 495/2019; 618/2019; 655/2019; 1119/2019; 1798/2019) e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 409 e ss. c.p.c., depositati presso la cancelleria del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la e la al fine di Controparte_1 Controparte_5 sentirle condannare al risarcimento del danno subito per usura psicofisica per non avere goduto, nell'espletamento delle mansioni di operatore di esercizio, dei riposi settimanali previsti dal Regolamento CE 561/2006 in misura non inferiore a 45 ore continuative. In particolare, a sostegno del loro ricorso gli odierni appellanti sostanzialmente esponevano :
1. di aver prestato lavoro subordinato, con il profilo professionale di operatore di esercizio di cui al vigente CCNL alle dipendenze della Controparte_6
(d'ora in avanti ), società partecipata al Controparte_1 CP_1
99,999927% dalla Regione Campania e al 00,000073% dal Comune di Mercogliano, avente ad oggetto l'attività di gestione del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della provincia di Avellino mediante autolinee di carattere extraurbano e urbano;
2. di avere iniziato a prestare attività lavorativa, a decorrere dal 01/05/2018, per effetto di trasferimento del ramo di azienda, alle dipendenze della CP_3 che è, di conseguenza, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
[...] capo al ramo d'azienda conferito dalla;
CP_1
3. di essere stati sempre assegnati in forza all'unità produttiva sita in Avellino, Via Fasano - loc. Pianodardine;
4. di avere sempre osservato, salvo che in caso di richiesta aziendale di prestazione di lavoro straordinario, l'orario settimanale di 39 ore, distribuite su sei giornate lavorative, con giornata di riposo mobile;
5. di essere sempre stati addetti, nel periodo dal mese di aprile 2007 al mese di luglio 2016, alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km
6. di essere stati soltanto occasionalmente comandati a prestare la loro opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, senza alterare, in ogni caso, la prevalenza, su base settimanale, dei turni su tratte superiori ai 50 Km di percorrenza;
7. di aver sempre fruito di un riposo settimanale di sole 24 ore, nel giorno della settimana indicato dalla convenuta , così come previsto dall'art. 8 della CP_1 legge n. 138 del 14 febbraio 1958, nonché dal r.d. n. 148 dell'8 gennaio 1931, art. 35; 8. di avere, solo a seguito della stipula del verbale di accordo sindacale del 25/07/2016, cominciato a fruire del diritto al riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 561/2006;
9. di avere ricevuto un rifiuto alla richiesta formulata all'Azienda datrice di lavoro di ottenere copia della documentazione attestante tutti i turni lavorativi prestati dai ricorrenti con riferimento al periodo di causa, nonostante la presentazione di una formale istanza di accesso agli atti ex L. n.241 del 07.08.1990 e D. lgs del 14 marzo 2013 n. 33 comunicata a mezzo PEC in data 28/08/2018;
10. di avere presentato reclamo gerarchico ex art. 10 R.D. n.148/1931 al fine di ottenere il risarcimento dei danni “da usura psicofisica” subìti in conseguenza al mancato godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dal Regolamento (CE) n. 561/2006 a far data dall'11.04.2007;
16. di non aver avuto nessun formale riscontro da parte della datrice di lavoro;
17. di avere avuto conoscenza che il tacito diniego aziendale al riconoscimento delle summenzionate richieste risarcitorie avrebbe trovato la propria ragione nell'adesione dei lavoratori ad un accordo sindacale intervenuto sulla materia oggetto del contendere nell'anno 2016 tra le OO.SS. e l'Azienda; 18. di avere contestato che l'accordo riguardasse i riposi scaturenti dal Regolamento CE 561/2006 e di impugnare, ex art. 2113 c.c., il contenuto dei predetti accordi nella parte/clausola/articolo da cui potesse evincersi, implicitamente o esplicitamente, una rinuncia o transazione avente per oggetto il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica per la mancata fruizione del riposo settimanale medio di 45 ore previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006. Con memoria difensiva regolarmente depositata si costituivano in giudizio le società convenute le quali eccepivano : 1) l'inammissibilità della domanda per il periodo sino al 31/12/2015, stante la sussistenza di un accordo sindacale tra le parti;
2) l'inapplicabilità del Regolamento CE 561/2006 per il settore del TPL;
3) l'infondatezza nel merito della domanda. Riuniti i giudizi separati, Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite Avverso la suddetta pronuncia interponeva tempestivo appello l'epigrafata parte appellante con atto depositato in data 28.4 .2021 censurando la decisione laddove aveva ravvisato un insanabile difetto di allegazione nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, e precisamente a) nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che <il ricorso introduttivo del giudizio non potesse trovare accoglimento per “difetto di allegazione”, per non avere i ricorrenti dedotto in relazione al periodo oggetto di causa, quali siano state in concreto le singole tratte realmente percorse al fine di verificare l'effettiva percorrenza –tra una tratta ed un'altra- nel periodo rivendicato di un percorso superiore a 50 km>>; b) nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto <che le singole tratte percorse fossero di lunghezza inferiore a 50 km l'una dall'altra come indicato dal programma di esercizio>>); c) nella parte in cui il Giudice di primo grado ha sostenuto, in violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006, che il suddetto <l'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 … non troverebbe applicazione nelle ipotesi in cui il conducente esegua complessivamente un percorso superiore ai 50 km ma composto da singole “tratte” o “corse” inferiori ai 50 km>> Ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Avellino ha ritenuto la validità dell'accordo transattivo del 3.3.2016 sui titoli oggetto del giudizio, laddove tale accordo, a cui gli appellanti avevano prestato adesione soltanto in data 07/04/2016, non riguardava affatto i riposi stabiliti dal Regolamento CE n. 561/2006 ma i permessi da attribuire ai lavoratori per effetto della modifica delle ex festività soppresse. Ribadita la infondatezza di tutte le altre eccezioni sollevate in primo grado dal datore di lavoro, ha concluso chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza, di : 1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, addetti alla conduzione di autobus di linea del TPL aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006; 2. per l'effetto, condannare le società appellate, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dagli appellanti nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in loro favore, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 25.225,30 per Parte_1
, di € 25.060,56 per di € 16.728,57 per
[...] Parte_2 Pt_3
, di € 24.623,48 per , di € 15.932,80 per , di
[...] Parte_4 Parte_5
€ 12.608,25 per , di € 3.184,70 per , di € 9.939,78 Parte_6 Parte_7 per , di € 21.134,17 per di € 25.371,02 per Parte_8 Parte_9
, di € 21.134,17 per , di € 25.436,76 per Parte_10 Parte_11
e di € 25.144,48 per , ovvero nella maggiore o Parte_12 Parte_13 minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute agli appellanti, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le convenute società, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati, che ne sono creditori. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituivano le parti appellate in epigrafe indicate eccependo , in via preliminare , l'inammissibilità del gravame e nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , l'infondatezza delle avverse censure di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese, e competenze del grado.
Dopo alcuni rinvii per bonario componimento della lite , con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 18.9.2024 , parte appellante rappresentava che, nelle more del presente giudizio, erano intervenuti accordi conciliativi come da verbali che allegava ,tra i sig.ri , Parte_1 [...]
, , Parte_5 Parte_13 Parte_3 Parte_6 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_9
e con la (quale Parte_11 Parte_12 Controparte_7 società succeduta alla e alla . CP_1 Controparte_2
Chiedeva , pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni dei predetti lavoratori, con il riconoscimento delle spese di lite come da verbali di conciliazione. Parte appellata nelle proprie note di trattazione scritta aderiva a tale richiesta.
Per quanto riguardava la posizione dell'altro appellante , non Parte_4 oggetto di conciliazione, il procuratore di parte appellante instava per l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con riferimento alla posizione degli odierni appellanti , Parte_1 [...]
, , Parte_5 Parte_13 Parte_3 Parte_6 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_9
e , si osserva che alle note di Parte_11 Parte_12 trattazione scritta sia di parte appellante che di parte appellata risultano allegati i verbali di conciliazione individuale in adesione all'accordo sindacale, per cui può addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere , concordemente richiesta dalle parti costituite.
Ed invero alla stregua degli accordi raggiunti, le parti innanzi menzionate hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore degli accordi intercorsi , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione. Quanto alla posizione dell'altro appellante che non è stata Parte_4 conciliata , rendesi necessario delibare il merito della dedotta vicenda processuale. In linea con i precedenti di questa Corte che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, ( v. ex plurimis ,CdA NA nn. 2631/2023 ,2632/2023 , 3783/2023), l'appello proposto da predetti va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione. Innanzitutto , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i ricorsi proposti dai predetti appellanti non difettano di alcuno dei requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c. Ed invero le allegazioni dei lavoratori non sono né difettose, né generiche;
con gli atti introduttivi i lavoratori hanno allegato che dal mese di aprile 2007 e fino al mese di luglio 2016 erano stati sempre addetti alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km, indicando specificamente le tratte a cui ognuno era adibito;
precisavano, altresì, che soltanto occasionalmente erano stati comandati a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, ma senza alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali essi erano stati adibiti alla guida su tratte superiori ai 50 Km di percorrenza;
infine i lavoratori hanno dedotto di aver goduto dalla data di assunzione e fino al 31/07/2016 esclusivamente di un riposo settimanale di 24 ore, ai sensi dell'art. 8 l. 138/1958, in violazione del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tanto accertato, occorre verificare se tali allegazioni siano state provate dai ricorrenti.
Ebbene, osserva la Corte che dalla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalla documentazione versata dalle società appellate, risulta provata la ricostruzione dei ricorrenti secondo i quali le linee percorse quotidianamente dal medesimo autista avevano un percorso complessivo superiore ai 50 Km. Il documento che indica il “tipo turnazione” vigente nel corso dei vari anni dedotti in giudizio, prodotto dalle appellanti, dimostra che le varie linee alle quali erano addetti i lavoratori superavano tutte i 50 km complessivi e, addirittura, moltissime di tali linee comprendevano singole tratte intermedie che da sole superavano i 50 km.
Dal confronto tra le turnazioni tipo esibite dalla società e i turni di servizio svolti dai ricorrenti nel periodo in esame, risulta confermata la prevalente adibizione quotidiana dei lavoratori oggi appellati a linee di lunghezza superiore ai 50 km, considerato che tutte le tipologie di turno, dalla partenza al capolinea, superavano complessivamente i 50 km, oltre a comprendere, quasi sempre, singole tratte di lunghezza superiore ai 50 km. Tale ricostruzione è confermata anche dal documento “programma di esercizio” che attesta che le percorrenze lungo le linee indicate da ciascuno dei lavoratori avevano una lunghezza complessiva, maggiore di 50 km, senza considerare le fermate effettuate per consentire la salita e la discesa dei passeggeri.
Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore motivo di appello riguardante per l'appunto l'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 e il suo ambito di applicazione. A tal fine è opportuno riportare il testo delle norme rilevanti per la decisione della vicenda oggetto del presente giudizio. L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento: “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. L'art. 2 stabilisce “Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: … … b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine…” L'art. 3 detta la norma che pone i maggiori contrasti interpretativi: “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: … f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative” L'Art. 8, infine, prevede “I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. … 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.” La finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi. Se questa è la finalità della norma comunitaria, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i 50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza. A ciò va ad aggiungersi che nella maggior parte delle tipologie di turni previsti dall'AIR (come risultanti dagli schemi prodotti dalle stesse appellate) le linee (intese come il percorso complessivo, comprensivo di varie tratte) comprendono singole tratte superiori a 50 chilometri. In ogni caso, considerando la finalità della normativa comunitaria dovrebbe sempre preferirsi una esegesi del Regolamento CE volta al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in sicurezza. Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio la datrice di lavoro ha palesemente violato tale norma nel periodo dedotto da ciascun lavoratore, poiché:
- tutti i ricorrenti, oggi appellanti, risultano essere stati assegnati alle linee indicate nei ricorsi introduttivi e specificamente risultanti dai turni di servizio relativi al periodo dedotto, ognuna delle quali avente una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km, nonché composte quasi sempre da almeno una tratta parziale superiore ai 50 km;
- tutti i ricorrenti hanno fruito dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958 (ossia 24 ore settimanali), e non secondo il dettato del reg. 561/2006
In ordine a tale ultima circostanza, va sottolineato che l'eccezione formulata in via subordinata dalle appellate, le quali hanno eccepito che dalla documentazione allegata risulta che le ore di riposo settimanalmente godute dagli originari ricorrenti erano state ben superiori alle 24 ore settimanali, è completamente nuova e come tale inammissibile. Con la memoria di primo grado le società non hanno formulato alcuna contestazione in ordine alla deduzione dei ricorrenti di aver goduto fino al 2016 solo di 24 ore di riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. 138/1958. Tanto accertato, occorre verificare se da tale violazione scaturisce un diritto dei lavoratori al risarcimento del danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento dei riposi spettanti. Le società appellate hanno eccepito la mancata prova da parte dei ricorrenti circa la sussistenza di un danno risarcibile, ma tale censura è infondata, in quanto la Corte che la Cassazione ha costantemente affermato che nel caso di mancata fruizione del riposo spettante al lavoratore in considerazione dei turni lavorativi svolti, lo stesso subisce una usura psicofisica a causa della maggiore penosità della prestazione svolta in un giorno destinato al riposo settimanale. Tale danno da usura psicofisica deve ritenersi presunto, in quanto consegue alla violazione di un principio costituzionale, dettato dall'art 36 Cost., posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore. Applicando tale principio al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per i lavoratori di ricostituire le energie psicofisiche. Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente (Cass. n. 16398/04; Cass. n. 14710/15; Cass. n. 24563/2016; Cass. ord. N. 18884/2019) e, nel caso in esame, tale prova deriva dalla circostanza che i ricorrenti settimanalmente hanno goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbero avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
Venendo adesso alla quantificazione delle pretese economiche ,la Corte non condivide la quantificazione operata da parte ricorrente (ore di riposo non godute mensilmente in 19,5 e la determinazione del “ristoro” dovuto in € 72,34 per ogni giornata di riposo non fruita.) in quanto nella determinazione del numero di ore di riposo stimate come perse dai lavoratori mensilmente non ha tenuto conto che nel corso degli anni dedotti in giudizio i ricorrenti hanno goduto di ferie, permessi, si sono assentati dal lavoro per ragioni diverse, laddove il riconoscimento di 19,5 ore mensili implicherebbe che tutti i mesi del periodo dedotto in giudizio i ricorrenti avrebbero lavorato sempre, maturando sempre il diritto a 45 ore di riposo settimanale in luogo delle 24, con una differenza di 21 ore.
La riduzione operata da parte ricorrente soltanto di 1 h e 30 minuti non appare realistica. Si ritiene quindi congruo stimare il numero di ore di riposo mensili non godute dai ricorrenti in 13 ore mensili, pari a due giorni lavorativi di 6,5 ore. Moltiplicando tale valore per il numero di mesi lavorati ciascun anno del periodo dedotto in ricorso da ognuno dei ricorrenti oggi appellanti, e moltiplicando tale risultato per l'importo della retribuzione oraria con la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro cd. straordinario – criterio che non solo non è mai stato contestato in primo grado dalle società oggi appellate, ma è assolutamente condivisibile, considerando che il comportamento illegittimo del datore ha comportato che parte ricorrente ha lavorato nei giorni destinati al riposo - risulta che l' e l' devono corrispondere, in solido, in CP_1 Controparte_3 favore dell'appellante , a titolo risarcitorio, la somma di € Parte_4
16.415,65, giusta conteggi così come riformulati che si rivelano analitici e congrui oltre che non contestati. Su detto importo sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo. Le spese di lite del doppio grado, considerando l'accoglimento parziale dell'appello formulato e il parziale accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, vanno compensate nella misura della metà, e la parte residua, liquidata come da dispositivo, va posta a carico di e Controparte_3 [...]
in solido tra loro. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione degli appellanti , , , Parte_1 Parte_5 Parte_13 Pt_3
, , ,
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_7 Parte_8
, , e;
Parte_10 Parte_9 Parte_11 Parte_12
- spese di lite come da verbali di conciliazione.
-Nel resto accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di ,al risarcimento del danno da Parte_4 usura psico-fisica; per l'effetto, condanna l' e l in solido fra loro, a CP_1 Controparte_3 corrispondergli la somma di euro 16.415,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo;
-compensa tra le parti predette nella misura della metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna e in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento della parte residua che si liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge per il primo grado e in € 1.400,00 oltre IVA, rimborso e CPA come per legge per il presente grado, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli lì 28.11.2024
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.