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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2024, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Francesco Rigato, a seguito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.p. del
27/2/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n° 16942/2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1
Giuseppe Esposito e Gaetana Peluso, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Napoli, Via Vito Fornari n. 4;
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 CP_2 in MA presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/5/2023 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata esponeva di aver prestato nell'anno scolastico 2021/2022 servizio quale docente di scuola secondaria per il sostegno dei minorati psicofisici in forza di contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 7/9/2021 al 30/6/2022;
deduceva inoltre di non aver percepito durante detto periodo di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €
500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo CP_1 personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione
Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e
64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo di condannare il resistente all'attribuzione in favore di CP_1 parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per l'annualità 2021/2022, oltre a interessi legali come per legge e con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 27/2/2024, la difesa istante in data
21/2/2024 depositava note scritte con le quali si riportava al ricorso introduttivo e chiedeva l'accoglimento delle domande formulate.
Il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno pronunciarsi sulla giurisdizione del giudice adito atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo, doglianze che prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, quest'ultima viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo
Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto a tempo determinato sottoscritto si evince che la ricorrente all'epoca della cessazione del rapporto prestava servizio presso l di MA (art. 413 co. 5 cpc). Organizzazione_1
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi tuttavia che l'insegnante ricorrente non risultava essere impegnata nella docenza alla data di deposito del ricorso – e comunque non ha dedotto tale circostanza – sicché si ritiene non possa vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non può configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire. Il requisito della permanenza del rapporto di lavoro è richiesto dall'art. 3
DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Tali osservazioni vengono ritenute assorbenti rispetto ad ogni altra questione proposta anche nel merito.
2. Si osserva comunque che da ultimo la Corte di cassazione con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. CP_3 att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta
Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il
3 solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la
Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene
4 supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi,
l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
3. Ritiene l nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e pur disapplicando la CP_3 normativa interna contrastante con quella comunitaria, che non sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo tenuto conto che la stessa, pur avendo dimostrato di aver lavorato per 327 giorni nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 (dal
5 7/9/2021 al 30/6/2022), nella attualità non risulta avere in corso rapporti di lavoro con il e comunque non lo ha dedotto, così come non ha Controparte_4 dedotto di essere tuttora inserita nelle graduatorie per le supplenze o comunque inserita nel circuito scolastico.
4. Non può dunque ritenersi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 in relazione all'anno scolastico per cui è causa.
4.1. Di conseguenza non può essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni.
Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
5. Le spese di lite vengono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc in ragione della autocertificazione del reddito prodotta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
MA, 2 aprile 2024
Il Giudice
Francesco Rigato
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